CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 385/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA

il 18 dicembre 2002

Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Le disposizioni di seguito proposte discendono dall'esigenza di disciplinare talune situazioni attinenti alla specifica materia dell'edilizia residenziale, oppure di migliorarne o riordinarne la disciplina attualmente vigente.

In particolare, alcune norme (art. 1) risultano finalizzate all'istituzione dei necessari meccanismi di adeguamento di compensi previsti per lo svolgimento di attività istituzionali (componenti commissioni formazione graduatorie ERP); altre (art. 3), sollecitate dalle organizzazioni degli assegnatari di alloggi ERP, perseguono lo scopo di correggere alcuni passaggi della vigente disciplina di individuazione degli aspiranti a tali alloggi ERP; altre ancora in fine, (art. 5) sono finalizzate a superare l'attuale incompleta regolamentazione, onde evitare l'insorgere di lunghi contenziosi.

Segnatamente, la disposizione di cui all'articolo 1, per altro sollecitata anche dai componenti le Commissioni istituite presso le Amministrazioni comunali per la formazione delle graduatorie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si rende necessaria in quanto la misura dei compensi stabiliti per lo svolgimento di tali attività è ancora fissata nell'importo di lire 24.000 pari ad euro 12,39 per seduta; e ciò in quanto è stata abrogata, dalla legge regionale n. 22 del 1995, la precedente legge regionale n. 17 del 1991 che aveva elevato detti compensi. Con la norma proposta viene introdotto un meccanismo di adeguamento ancorato alle variazioni ISTAT del costo della vita dei citati compensi anche al fine di corrispondere alle aspettative ed alle richieste degli interessati.

La relativa copertura finanziaria (così come autorizzato con il successivo art. 6) è garantita dallo stanziamento esistente sull'UPB S08.066 - Cap. 08248 che reca sufficiente disponibilità (euro 77.000 annui).

L'articolo 2 in tema di contribuzione destinata all'acquisto, costruzione o recupero di alloggi persegue il duplice scopo di ricondurre ad unica fonte normativa le varie e non sempre coordinate disposizioni da cui attualmente nascono gli obblighi nei confronti dei soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche per la prima casa; ed altresì di stabilire con legge le sanzioni per i casi di violazione di detti obblighi, nonché di attribuire alla Giunta regionale la funzione di individuare le ipotesi di deroga ai medesimi, in maniera da limitare gli ambiti di discrezionalità dell'Amministrazione.

L'articolo 3 in materia di accertamento delle condizioni di ammissibilità ai fini dell'assegnazione degli alloggi, introduce un nuovo criterio in sostituzione di quello indicato all'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 1989, come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2000, che stabilisce come, dopo la formazione della graduatoria degli aspiranti ad alloggi ERP da parte dell'apposita Commissione, il Comune debba accertare ai fini dell'assegnazione la permanenza non solo dei requisiti soggettivi, ma anche delle condizioni di priorità che avevano concorso a determinare le posizioni in graduatoria dei concorrenti. La nuova regolamentazione, più opportunamente, introduce una fondamentale distinzione tra le stesse ipotesi disciplinate dalle vigenti norme, assoggettandole ad una differente disciplina normativa, disponendo che l'accertata perdita dei requisiti richiesti produca l'esclusione del concorrente, mentre il mutamento delle condizioni di priorità comporti il semplice mutamento della posizione di graduatoria. Detta modifica si è resa necessaria in quanto l'applicazione di questa seconda parte della disposizione (mutamento della posizione di graduatoria) determina l'impossibilità del consolidamento, ad una data qualsivoglia, delle risultanze di graduatoria, la quale quindi non viene mai ad assumere un carattere di definitività e certezza, dal momento che fino all'atto dell'assegnazione può configurarsi la possibilità per il concorrente di perdere la posizione acquisita anche per cause assolutamente indipendenti dalla propria volontà (diminuzione dei componenti il nucleo familiare, ecc.).

Si ritiene quindi che mentre debba essere mantenuta la parte della disposizione che esige la permanenza dei requisiti soggettivi, vada invece soppressa quella che stabilisce la modifica della graduatoria per sopravvenuto mutamento delle condizioni di priorità, fatta salva naturalmente l'ipotesi di non veridicità delle stesse al momento della loro dichiarazione.

L'articolo 4, innovando l'assetto normativo di cui agli articoli 24, Legge n. 137 del 1952 e 8, comma 3, legge regionale n. 7 del 2000 consente di superarne la materiale inoperatività conseguente alla mancata adozione di appositi provvedimenti ministeriali di riferimento. Più dettagliatamente, l'articolo 24 della Legge n. 137 del 1952, stabilendo i criteri di determinazione del canone di locazione da applicare agli alloggi realizzati appositamente per la particolare categoria dei profughi, demanda al Ministero dei lavori pubblici il compito di fissare la misura del canone. In recepimento della citata disposizione, l'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 7 del 2000 mutua gli stessi criteri estendendo il canone di locazione così determinato anche agli alloggi realizzati per la generalità dei cittadini, ma assegnati ai profughi per la quota del 15 per cento (art. 17, L. n. 137 del 1952). Poiché, però a tutt'oggi il competente Ministero dei lavori pubblici non ha provveduto a determinare il canone di locazione da applicare in attuazione dell'art. 24 Legge n. 137 del 1952, la citata norma regionale risulta di fatto inefficace.

La disposizione proposta per contro, consentendo agli enti gestori degli alloggi in questione di determinare direttamente il canone di locazione, pur nel rispetto dei criteri fondamentali stabiliti nel citato articolo 24, Legge n. 137 del 1952, risulta indispensabile al fine di rendere pienamente operative le citate disciplina.

La modifica introdotta con l'articolo 5 persegue l'intento di superare l'incompleta regolamentazione in materia di determinazione dei canoni degli alloggi realizzati per il personale militare ai sensi della Legge 6 marzo 1976, n. 52, e gestiti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. L'articolo 1 di detta legge dispone infatti che: "i canoni di locazione e la quota annuale da destinare agli IACP per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro dei LL.PP., di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri interessati ed il Comitato per l'edilizia residenziale". La mancata attuazione della norma, conseguentemente alla mancata adozione del citato decreto, ha determinato l'insorgere di un contenzioso tra gli IACP gestori e gli inquilini, i quali si sono rifiutati di corrispondere i canoni a suo tempo stabiliti nei contratti di locazione, sostenendo l'infondatezza della pretesa, in mancanza dei decreti attuativi della norma statale.

Contenzioso relativamente al quale si è pronunciata, in modo tutt'altro che univoco, la giurisprudenza.

La disposizione proposta, in linea con quelle già introdotte da altre Regioni, che hanno già adottato le medesime soluzioni, stabilisce, in via transitoria e sino alla emanazione dei decreti da parte del competente Ministero, che i canoni in questione siano determinati a norma della legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche, che disciplinano la materia dei canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente - MORITTU, Vice Presidente - BUSINCO, Segretario e relatore - MASIA, Segretario - CARLONI - DETTORI - GRANARA - PIANA - PIRISI - SANNA Noemi - SATTA

pervenuta il 14 aprile 2003

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, all'unanimità, nella seduta dell'8 aprile 2003 il disegno di legge n. 385/A, contenente "Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica".

La Commissione, concordato sull'opportunità di pervenire ad una rapida approvazione della normativa proposta  inserita in un collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2003-2005 e sulla necessità di introdurre nella legislazione regionale le integrazioni proposte, ha inserito alcune modifiche legislative di differente segno e rilievo.

La Commissione, infatti, ha soppresso le norme di cui agli articoli 1 e 6, disciplinanti rispettivamente l'adeguamento dei compensi alle commissioni comunali per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la corrispettiva norma di copertura finanziaria, in quanto la mancanza di un bilancio regionale approvato e vigente rende impossibile, al momento, la modifica degli stanziamenti. Al venir meno di tale impedimento, la Commissione si farà promotrice dell'iniziativa di reintrodurre la norma, la cui finalità è quella di consentire un effettivo funzionamento di tali commissioni.

La Commissione ha, inoltre, approvato una norma aggiuntiva che disciplina la procedura di affidamento della gestione del servizio idrico integrato che ha imposto una modifica al titolo del disegno di legge. Così, dopo un attento esame delle ultime vicende legate alla costituzione dell'Autorità d'ambito in Sardegna, all'approvazione del piano d'ambito e all'organizzazione concreta del servizio idrico integrato, la Commissione ha ritenuto la normativa regionale vigente non del tutto congruente con le modificazioni legislative nazionali e le pronunce comunitarie nel frattempo intercorse e, sopratutto, non suscettibile di tutelare le particolarità e complessità dell'organizzazione dell'attuale sistema idropotabile della Sardegna.

A tal fine la Commissione ha approvato una disposizione che, a presidio e tutela di tale situazione e nel rispetto delle normative nazionali e degli indirizzi comunitari, consenta una buona organizzazione e l'entrata in funzione della riforma del servizio idrico integrato, in un quadro di condivisione delle scelte e di collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29

Art. 1
Determinazione dei compensi
alle Commissioni comunali

1. Entro il primo semestre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, la misura dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti le Commissioni comunali di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è aggiornata in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

 

Art. 1
Determinazione dei compensi
alle Commissioni comunali

(soppresso)

 

Art. 2
Disposizioni in materia di acquisto,
costruzione o recupero di alloggi

1. I beneficiari di contributi destinati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di alloggi sono obbligati a stabilire la propria dimora abituale nell'alloggio per cinque anni a partire dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori di costruzione o recupero; per lo stesso periodo è vietata l'alienazione e la locazione dell'alloggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici ottenuti e la loro restituzione, maggiorati degli interessi legali. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, sono stabilite le cause e le condizioni in presenza delle quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione a derogare dagli obblighi di cui al comma 1.

 

Art. 2
Disposizioni in materia di acquisto,
costruzione o recupero di alloggi

1. I beneficiari di contributi destinati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di alloggi adibiti a prima abitazione sono obbligati a stabilire la propria dimora abituale nell'alloggio per cinque anni a partire dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori di costruzione o recupero; per lo stesso periodo è vietata l'alienazione e la locazione dell'alloggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici ottenuti e la loro restituzione, maggiorati degli interessi legali. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, sono stabilite le cause e le condizioni in presenza delle quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione a derogare dagli obblighi di cui al comma 1.

Art. 3
Accertamento delle condizioni di ammissibilità
ai fini dell'assegnazione degli alloggi

1. Il comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale n. 13 del 1989, è sostituito dal seguente:

"4. Qualora venga accertata da parte del Comune la mancanza, anche sopravvenuta, nell'assegnatario di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione oppure la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria, il Comune stesso trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'articolo 8, la quale provvede nei successivi trenta giorni all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della sua posizione nella graduatoria medesima, dandone notizia all'interessato. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dell'aspirante assegnatario, eventualmente intervenuto fra la pubblicazione della graduatoria e l'assegnazione, non influisce nella collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti prescritti.".

 

Art. 3
Accertamento delle condizioni di ammissibilità
ai fini dell'assegnazione degli alloggi

(identico)

Art. 4
Determinazione del canone di locazione
degli alloggi assegnati ai profughi

1. Il comma 8, dell'articolo 3, della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22), è sostituito dal seguente:

"8. Per gli alloggi assegnati ai profughi ai sensi dell'articolo 17 della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, il canone di locazione è determinato dagli enti gestori in misura pari alle spese generali e di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre a una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione. Dal 1° gennaio 2002, il suddetto canone è elevato del 50 per cento e, per gli anni successivi, è aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.".

 

Art. 4

 Determinazione del canone di locazione
degli alloggi assegnati ai profughi

(identico)

 

Art. 5
Determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi realizzati per il personale militare

1. Per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della Legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati, da parte dei competenti Ministeri, i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, i canoni di locazione sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 5
Determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi realizzati per il personale militare

(identico)

   

Art. 5 bis
Affidamento della gestione
del servizio idrico integrato

1. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 7 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'Autorità d'ambito può procedere all'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, a enti pubblici e a società a capitale pubblico costituite dagli attuali gestori del servizio. Tali società sono comunque escluse dalle gare per l'affidamento di altri servizi pubbliNorma finanziaria ci locali e tale esclusione si estende anche a società collegate o controllate.".

Art. 6
Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui all'articolo 1 della presente legge gravano sulla UPB S08.066 - Cap. 08248.

 

Art. 6
Norma finanziaria

(soppresso)