CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 378
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA
il 13 dicembre 2002
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003 e conservazione dei residui
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge è proposto per garantire la continuità dell'attività amministrativa, in rapporto ai tempi necessari per l'esame e l'approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2003-2005 da parte del Consiglio regionale.
L'articolo 1 prevede la durata (mesi due) e la modalità di attuazione dell'esercizio provvisorio.
L'articolo 2 prevede la conservazione di varie fattispecie di spesa che si ritengono necessarie per il raggiungimento delle finalità per le quali furono stanziate.
In particolare:
- comma 1 - prevede la conservazione delle somme destinate alle sofferenze finanziarie degli enti locali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2001, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2002, relativa all'utilizzo delle risorse residue del programma 2001 per quello del 2002, di competenza dell'Assessorato degli enti locali;
- comma 2 - il disposto consente di trasferire ai capitoli di spesa in capo ai competenti servizi dipartimentali dell'agricoltura le risorse necessarie per i rispettivi fabbisogni relativi ai pagamenti delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 13 del 2002 (siccità). La norma, inoltre, consente di evitare il ricorso all'istituto dell'ordinazione della spesa mediante funzionari delegati, rendendo così la spendita delle risorse più efficiente e trasparente;
- comma 3 - la conservazione delle risorse destinate alla legge regionale n. 21 del 2000 che consentirà la piena applicazione della medesima;
- comma 4 - consente la conservazione delle risorse stanziate per i sottoelencati interventi al fine di consentire la loro realizzazione:
- cap. 02037 Piano telematico - RUPAR;
- cap. 02067 Contratti a termine ex legge regionale n. 22 del 1966;
- cap. 02068 Stipendi personale non dirigente, limitatamente alla quota da destinare all'accordo contrattuale per il biennio 2000/2001 a' termini dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002; per la medesima finalità sono destinate le somme conservate nei capitoli 02071 (Fondo rendimento dirigenti) 02097 (Personale comandato), 03015 (Fondo accordi sindacali) e 03016 (Fondo accordi sindacali ente foreste);
- cap. 05010 (AS) Piano disinquinamento Sulcis-Iglesiente;
- cap. 05026 (AS) Monitoraggio tutela acque;
- cap. 05060 Messa in sicurezza siti inquinamenti inseriti nel parco geo-minerario;
- cap. 05092 (AS) Parco geo-minerario:
- cap. 05096 (AS) Promozione e sensibilizzazione ambientale e naturalistica nell'area del Gennargentu;
- cap. 05046 Fermo biologico;
- cap. 05173 Recupero ambientale dello stagno di Cabras;
- cap. 05244 Sistema di informazione geografica per il monitoraggio delle aree a rischio di desertificazione;
- cap. 06153 Consorzi fidi in agricoltura ex legge regionale n. 4 del 2002;
- cap. 08120 Opere portuali;
- cap. 08284 Interventi urgenti per la rimozione di ostruzioni nel basso Flumendosa;
- cap. 08236 Individuazione delle aree a rischio idrogeologico;
- cap. 08235 (AS) e cap. 08236 (AS) - Schemi revisionali e programmatici per la difesa del suolo;
- cap. 09105 Impianto di massificazione;
- cap. 12150 e cap. 12151 (AS) - Fondo per i servizi igienico assistenziali;
- cap. 12162 Contributi ai comuni per interventi a favore delle persone in condizione di handicap grave;
- cap. 12182 e cap. 12183 - Interventi a favore dei tossicodipendenti;
- cap. 13053 Interporto di Cagliari;
- cap. 13055 Centro intermodale di Macomer;
- comma 5 - Le somme disimpegnate verranno riutilizzate per le finalità previste dalla legge regionale n. 36 del 1998 - sgravi contributivi;
- comma 6 - Consente la conservazione permanente degli stanziamenti destinati alla programmazione negoziata (PIA, Accordi di Programma, Contratti d'Area).
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni , e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2003, il bilancio della Regione per l'anno 2003, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentato al Consiglio regionale. 2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa. 3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2. 4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni. 5. Sulla UPB S03.041 (cap. 03110) è autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nella proposta di bilancio di cui al comma 1. 6. Sugli stanziamenti in conto dei capitoli 05321 (UPB S05.087) e 05291 (UPB S05.079) possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi a' termini dell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, senza i limiti di cui al comma 2. |
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Art. 2 1. Le somme sussistenti in conto competenza non impegnate alla data del 31 dicembre 2002 in conto del capitolo 03112 (UPB S03.042) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate, nell'anno 2003, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, al trasferimento delle suddette somme a favore del capitolo 04072 (UPB S04.022) anche con applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12. 2. Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 (UPB S06.025 - cap. 06103) è trasferito ai competenti capitoli delle UPB S06.072, UPB S06.079, UPB S06.086, UPB S06.092, UPB S06.099, UPB S06.107, UPB S06.114 sulla base dei fabbisogni di pagamenti rappresentati dai rispettivi servizi ripartimentali dell'agricoltura. Al trasferimento di cui al comma 1 provvede, con proprio decreto l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 12 del 1976. Con le stesse modalità sono altresì autorizzate variazioni compensative fra le suddette unità previsionali di base. 3. Le somme sussistenti in conto competenza ed in conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2002 nonché le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli relativi alla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 21 del 2000. 4. Le somme sussistenti in conto competenza ed in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002 in conto dei capitoli 02037, 02067, 02068 - nei limiti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11 - 02071, 02072, 02097, 03015, 03016, 05010, 05026, 05060, 05092, 05096, 05146, 05173, 05244, 06153, 08120, 08191, 08204, 08284, 08235, 08236, 09105, 12022, 12150, 12151, 12162, 12162, 12182, 12183, 13053, 13055, 13067, 13068, 13071 e 13072 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate, per le finalità ivi previste, nell'esercizio successivo. 5. Le somme disimpegnate nel conto dei residui del capitolo 10065 (UPB S10.022) sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per le quali furono stanziate. 6. Alle somme sussistenti nel conto dei residui e della competenza del capitolo 03026 (UPB S03.008) non si applicano le disposizioni relative ai limiti temporali di conservazione, in quanto permangono nel conto dei residui fino ad esaurimento delle stese. |
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Art. 3 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
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