CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 373

su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

l'11 dicembre 2002

Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Legge 30 luglio 1998, n. 281, prevede una regolamentazione organica dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti in conformità dei principi contenuti nella normativa comunitaria, che ha sempre svolto un ruolo propulsivo della normativa italiana in materia di consumi. Negli ultimi dieci anni si sono succedute numerose innovazioni legislative sui vari aspetti concernenti la tutela dei consumatori, in particolare nel corpo del Codice civile è stato introdotto il capo XIV - bis concernente i contratti del consumatore, e da ultimo è stato emanato il decreto legislativo n. 24 del 2002 relativo ad alcuni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. 

Come è accaduto in numerose altre regioni è auspicabile che anche la Sardegna possa disporre in breve tempo di una propria legge che garantisca un'adeguata tutela dei consumatori e degli utenti. Ciò anche alla luce delle recenti modifiche al Titolo V della Costituzione che attribuiscono alle Regioni un ruolo determinante nella predisposizione delle condizioni per promuovere e dare attuazione alla tutela dei consumatori e degli utenti. E' questo l'obiettivo che si intende perseguire con il presente disegno di legge che riconosce ai consumatori e agli utenti un ruolo economico e sociale assicurando una duplice tutela: individuale e collettiva. 

I consumatori e gli utenti, infatti, vengono tutelati anche in quanto associati riconoscendo, in questo modo, un fondamentale e rinnovato ruolo alle associazioni, per le quali è espressamente prevista, all'articolo 3, l'istituzione di un albo regionale. L'iscrizione al suddetto albo, inoltre, costituisce presupposto necessario per poter beneficiare dei contributi previsti da questa legge. 

L'articolo 3 prevede che le associazioni dei consumatori e degli utenti per essere iscritte all'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere costituite con atto pubblico, con uno statuto che assicuri la tutela, senza fine di lucro dei consumatori e degli utenti e garantisca un ordinamento interno a base democratica; 

- avere almeno duecento iscritti; - tenere libri contabili; 

- aver svolto attività continuativa da almeno due anni; 

- non avere alcun legame con enti e/o organizzazioni che esercitino, a qualunque titolo, attività produttive o commerciali o di servizi. 

Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1 del disegno di legge, l'articolo 2 prevede che la Regione istituisca una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti con il compito di esprimere pareri su atti di programmazione e proposte che coinvolgano interessi dei consumatori e degli utenti, proporre alla Giunta regionale studi e ricerche su temi inerenti il consumo, promuovere ogni forma di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'UE. Si prevede, infine, che le associazioni iscritte all'Albo regionale possano ricevere contributi per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. L'erogazione di tali contributi dovrà essere finalizzata alla realizzazione di progetti concreti rivolti alla tutela dei consumatori e degli utenti. I fondi complessivi per ciascuno degli anni 2003/2004 sono stabiliti in euro 300.000.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Sardegna promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi.

2. La Regione Sardegna, in conformità alla normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, intende orientare o qualificare i consumi nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;

b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;

c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;

d) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un rapporto socioeconomico più razionale con la produzione e la distribuzione;

e) promozione e sviluppo dell'associazione tra i consumatori e gli utenti, del loro diritto a essere rappresentati, anche mediante l'istituzione di strutture di sostegno tecnico-professionale;

f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità e di efficienza.

3. La Regione Sardegna riconosce alle associazioni libere e volontarie, sorte per la tutela dei consumatori e degli utenti, un ruolo fondamentale nella determinazione e della attuazione dello sviluppo economico e sociale della Regione.

   

Art. 2
Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione istituisce la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata con decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, rimane in carica per quattro anni ed è composta da:

a) il Direttore generale dell'Assessorato o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 3;

c) l'Assessore regionale competente per la materia oggetto di trattazione nelle singole sedute.

3. L'Assessore del turismo, artigianato e commercio provvede alla nomina della Consulta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Presidente della Consulta è coadiuvato da un vicepresidente scelto dalla Consulta al proprio interno.

5. Entro tre mesi dalla data del proprio insediamento la Consulta predispone e approva il regolamento interno con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

6. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgano interessi dei consumatori e degli utenti;

b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze e altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche degli istituti di ricerca della Regione;

d) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

7. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 4 è corrisposta un'indennità di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

8. La Consulta, per l'espletamento della propria attività, si avvale della consulenza di esperti e della collaborazione delle strutture degli Assessorati regionali, anche per costituire gruppi di lavoro per lo studio e la ricerca sui problemi concernenti i consumatori e gli utenti.

9. La Consulta può procedere d'ufficio o su richiesta all'audizione di enti, organizzazioni, imprese o singoli cittadini.

   

Art. 3
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. Presso l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio è istituito l'albo regionale delle associazioni dei consumatori e utenti al quale sono iscritte le associazioni locali o regionali e le sezioni di associazioni nazionali, rappresentate presso la consulta nazionale.

2. L'Assessore, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalle associazioni, corredata dei documenti necessari, previo parere favorevole espresso dalla Consulta, dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, specificati nel comma 4, comporta la cancellazione dall'albo.

4. Le associazioni locali o regionali e le sezioni di associazioni nazionali rappresentate presso la consulta nazionale presentano all'Assessorato la domanda di iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 11 con la documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela, senza fine di lucro, dei consumatori e utenti e assicuri un ordinamento interno a base democratica;

b) avere almeno trecento iscritti in un registro aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

d) avere svolto un'attività continuativa da almeno tre anni e disporre di una sede fissa regolarmente funzionante con operatori anche volontari;

e) non avere alcun legame, anche indiretto, con enti e organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attività produttive, commerciali, di servizi, o loro associazioni o rappresentanti.

   

Art. 4
Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva ogni tre anni gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché per l'individuazione dei beneficiari dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, nonché le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione la Consulta, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande e iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

4. Il programma annuale di cui al comma 3 si articola in tre parti:

a) iniziative che la Giunta intende realizzare attraverso la Consulta;

b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;

c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 2, per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni non può eccedere il trenta per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

   

Art. 5
Informazione del consumatore utente e formazione

1. La Regione, avvalendosi anche della Consulta, persegue le finalità di una corretta informazione del consumatore e dell'utente ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radiotelevisiva e utilizzando altri mezzi di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia conoscenza e sensibilizzazione su aspetti generali e particolari di interesse per il consumatore e per l'utente.

2. Per l'attività di educazione del consumatore e dell'utente la Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative da realizzare direttamente, anche d'intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e la stessa Consulta, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente.

3. La Regione, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore e l'utente.

   

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 300.000 per l'anno 2003 e in euro 180.000 per l'anno 2004 e successivi, si fa fronte con le risorse iscritte in conto della UPB S07.035 - Promozione e studi nel settore del commercio - del bilancio della Regione per gli anni 2003-2004 e della UPB corrispondente per gli stessi anni.