CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 349

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dell'industria, LA SPISA

il 25 settembre 2002

Disciplina dell'attività di cava


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di aggiornare il quadro normativo di cui alla legge regionale n. 30 del 1989 sulla "Disciplina delle attività di cava", il cui superamento è reso necessario dalle seguenti esigenze:

- adeguare la normativa all'avvenuta evoluzione di forti sensibilità sulla tematica ambientale, paesaggistica e culturale;

- creare un quadro di certezze del diritto su una serie di fattispecie prive di norme di riferimento;

- individuare procedure capaci di razionalizzare le varie fasi di partecipazione di diversi soggetti pubblici al procedimento autorizzativo;

- consentire agli enti locali un ruolo più pregnante nelle scelte riguardanti il loro territorio;

- eliminare dal quadro normativo specifico istituti totalmente privi di applicazione quali quello della "concessione", o sovrabbondanti, quali quello degli incentivi finanziari, in un quadro di norme regionali e nazionali di incentivi alle attività industriali che appare più che adeguato anche per il settore delle attività di cava.

Considerato poi che la Regione sarda non ha mai legiferato in materia mineraria, limitandosi a recepire il regio decreto n. 1443 del 1927 con la legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e a regolamentare l'istituto della "autorizzazione d'indagine", si è colta l'occasione per disciplinare alcuni aspetti dell'attività estrattiva per materiali di 1a categoria.

Ciò anche in un contesto che rende necessario un ripensamento sui fondamenti a base della tradizionale distinzione fra attività mineraria, avente per oggetto materiali di interesse strategico, per ciò stesso facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e oggetto di "concessione", e attività di cava, avente per oggetto materiali lasciati nella disponibilità del proprietario del suolo e oggetto di "autorizzazione".

Calando poi nella realtà di oggi dell'attività estrattiva, ormai sono ben poche le miniere in sotterraneo e quindi si pongono negli stessi termini per le attività minerarie e per quelle di cava i problemi di compatibilità con i valori ambientali, paesaggistici, culturali, ecc..

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Si commentano di seguito, in sintesi, i contenuti dell'articolato normativo, evidenziando, laddove significativo, le modifiche introdotte rispetto alle norme vigenti.

TITOLO I - Viene definito (innovativo) il principio che essendo la risorsa non rinnovabile e al fine di contenere gli impatti sull'ambiente, viene favorito, rispetto all'apertura di nuove cave, l'ampliamento di cave in essere e/o la riattivazione di cave dismesse e, comunque, l'utilizzo di materiali oggettivamente riconducibili o assimilabili a quelli di cava e provenienti da altri cicli produttivi o da attività non di cava autorizzata.

Si esplicita, poi, il ruolo degli enti locali nella pianificazione delle attività di cava.

Si sottraggono (innovativo), infine, alla disciplina dell'attività di cava, per assoggettarla a quella dei minerali di 1a categoria, materiali relativamente "nobili" quali le sabbie silicee e le argille per ceramiche, risolvendo anche, come effetto indotto, una serie di dubbi applicativi che hanno portato in passato ad attribuire titoli di qualificazione diversa a giacimenti sostanzialmente simili.

In tema, più in generale, di classificazione dei materiali, si attribuisce delega alla Giunta regionale per l'eventuale modifica dell'elenco in legge.

TITOLO II - Vengono regolamentati strumenti di pianificazione e supporti in gran parte già previsti dalla legge regionale n. 30 del 1989 (Catasto, PRAE, Piano lapidei di pregio) e viene introdotto il manuale dei lapidei, avente contenuti integrativi della guida ai materiali lapidei di cui alla legge regionale n. 30 del 1989.

Nell'ambito dello strumento di pianificazione (PRAE) vengono introdotti (innovativo) i "Poli estrattivi", suscettibili anche essi di uno specifico piano di valorizzazione e della definizione di un quadro di compatibilità con l'eventuale vincolistica.

All'interno del processo di creazione e modifica degli strumenti di pianificazione e di definizione dei fabbisogni infrastrutturali sono previsti significativi momenti di concertazione con gli enti locali.

TITOLO III - Si è razionalizzato il percorso autorizzativo che oggi vede coinvolte fasi, frutto di successive stratificazioni, che si svolgono quasi autonomamente presso i diversi soggetti di livello regionale e statale preposti alla tutela dei valori ambientali, paesaggistici e culturali (Assessorato dell'ambiente, Assessorato della pubblica istruzione, Soprintendenza archeologica) aventi competenza concorrente con l'Assessorato dell'industria nel rilascio dell'autorizzazione. A fronte di un apparente appesantimento della documentazione richiesta, ci si propone di evitare defatiganti richieste e disomogeneità di integrazioni documentali, e si acquisiscono in sede di Conferenza di servizi i pareri e nulla osta necessari all'emissione del provvedimento autorizzativo. In una prospettiva di semplificazione amministrativa, e nello spirito di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 1994 in tema di procedimenti per la Valutazione di Impatto Ambientale, la convocazione della Conferenza di servizi non è prevista quando il progetto sia stato oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, mentre rimane quando il progetto stesso è stato sottoposto a semplice verifica a termini dell'articolo 1, punto 6, del D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di VIA).

Per quanto concerne la riabilitazione ambientale della cava alla scadenza dell'autorizzazione, si è previsto che la fideiussione a garanzia delle opere sia (innovativo) di gradimento dell'Amministrazione regionale, indicizzata, e si dà delega alla Giunta regionale per stabilirne criteri e condizioni.

Lo svincolo della fideiussione al termine dei lavori di riabilitazione avviene (innovativo) previa verifica congiunta con il comune territorialmente interessato.

In tema poi di vigilanza e sanzioni si è estesa la casistica della decadenza, si è incrementato il valore delle sanzioni amministrative per attività abusive o condotte in difformità del progetto approvato e si è sostituito (innovativo) il diritto di rivalsa sul materiale abusivamente asportato, difficilmente praticabile e forse di dubbio supporto giuridico abilitante, con un incremento della sanzione.

Ai fini, da ultimo, di consentire all'Amministrazione regionale un più puntuale quadro di conoscenza dei parametri di settore, presupposto di ogni azione di governo, si è introdotta (innovativo) una sanzione amministrativa per la mancata comunicazione dei dati statistici.

TITOLO IV - Si è previsto (innovativo) che gli interventi di riabilitazione ambientale a carico dello specifico fondo vengano realizzati sulla base di un inventario delle cave dismesse accompagnato dalla caratterizzazione dei siti e da ipotesi di riutilizzo degli stessi, e tenuto conto di priorità e osservazioni proposte dagli enti locali (Province e Comuni territorialmente interessati). Affluiranno al fondo, oltre a coperture a carico del bilancio della Regione, i ricavati delle sanzioni per attività abusive.

TITOLO V - Come anticipato in premessa dalla presente relazione, si sono introdotte nella presente legge (innovativo) alcune norme aventi come destinatarie le attività minerarie. In particolare:

- si è esteso alle attività minerarie, già tenute alla riabilitazione ambientale ai sensi della Legge n. 221 del 1990, l'obbligo di rilascio della fideiussione a garanzia degli interventi;

- si è estesa all'attività mineraria la procedura di rilascio dei titoli introdotti dalla presente legge;

- si è previsto un diverso criterio di determinazione dei canoni minerari, oggi rapportati alla semplice dimensione areale del titolo. Considerate le forti iniquità comparate che scaturiscono da tale criterio, si è previsto che i canoni tengano conto, attraverso una formula di definizione composita delegata alla Giunta regionale, dell'area, della quantità e valore dei minerali e della tipologia degli stessi. In una logica compensativa si è previsto che le entrate dei canoni, se pure riferiti a beni facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione autonoma della Sardegna, vengano devolute ai comuni territorialmente interessati.

TITOLO VI - Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge, valutati in euro 779.000 per l'anno 2002 e in euro 268.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e successivi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, sussistenti in conto delle Unità Previsionali di Base S09.041 - Interventi finanziari e di riqualificazione ambientale - e S09.042 - Attività ispettive e di vigilanza - del bilancio della Regione per gli stessi anni.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità della legge

1. La Regione sarda, in considerazione dell'importanza socioeconomica dell'attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei materiali lapidei e di cava ed al fine di favorire il suo sviluppo, disciplina con la presente legge la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche e integrazioni, e l'esercizio della relativa attività, al fine di conseguire un corretto ed equilibrato uso delle risorse nel rispetto della salvaguardia dei beni ambientali, culturali, scientifici, paesaggistici e della difesa del suolo.

2. Anche al fine di contenere l'incidenza sull'ambiente e sul paesaggio e l'impiego delle risorse non rinnovabili, la Regione favorisce, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in essere e la riattivazione di quelle dismesse, nonché il recupero e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e degli inerti ad essi assimilabili quali sottoprodotti, scarti e residui derivanti da altri cicli produttivi, così come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ovvero da demolizioni di fabbricati e manufatti.

3. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge contribuiscono, in armonia con gli strumenti della pianificazione territoriale, gli enti locali attraverso l'esercizio di specifici ruoli nella programmazione delle attività estrattive.

 

 

Art. 2
Classificazione dei materiali di cava e torbiera

1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:

a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali, in via esemplificativa, marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;

b) materiali per usi industriali, quali, in via esemplificativa, marne, calcari, dolomie, farine fossili, terre coloranti, torbe;

c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali, in via esemplificativa, sabbie, argille per laterizi, ghiaie, granulati, pezzami.

2. L'elenco e la classificazione di cui al presente articolo possono essere aggiornati o modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria.

 

 

TITOLO II

  LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'
DI CAVA, DEL RECUPERO DELLE CAVE DISMESSE E DEL RIUTILIZZO DEI RESIDUI

Art. 3
Catasto regionale delle cave

1. L'Assessorato regionale dell'industria conserva il catasto regionale delle cave e provvede al suo aggiornamento in relazione ai provvedimenti di autorizzazione, trasferimento, ampliamento, decadenza, revoca e archiviazione per cessazione.

2. Anche in base all'inventario di cui all'articolo 27 della presente legge, una sezione del catasto è relativa alle cave dismesse o che comunque cessino l'attività.

3. Il catasto individua:

a) il numero e la localizzazione delle cave in attività e di quelle inattive, nonché i materiali estratti da ciascuna di esse;

b) il numero e la localizzazione, nonché il materiale oggetto dei permessi di ricerca rilasciati;

c) i titolari delle autorizzazioni per ricerca e  coltivazione;

d) le cave ed i soggetti che gestiscono le attività estrattive, in regime transitorio di cui all'articolo 34;

e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso.

4. L'elenco delle cave è suddiviso per provincia, per destinazione d'uso e per tipologia commerciale.

5. Il catasto comprende altresì la rappresentazione cartografica e la localizzazione sul territorio di tutte le attività di cava.

6. Il catasto sarà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, consultabile via Internet sul sito della Regione autonoma della Sardegna.

 

 

Art. 4
Piano regionale delle attività estrattive

1. La Regione sarda attua la programmazione delle attività di cui alla presente legge attraverso il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di seguito denominato PRAE, con cui vengono definiti gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per le attività di cava e per il recupero e riutilizzo dei materiali di cui al comma 2 dell'articolo 1.

 

 

Art. 5
Finalità e contenuti del PRAE

1. Il piano indica gli obiettivi di sviluppo del settore estrattivo di cava, con particolare riguardo alla valorizzazione della qualità delle materie prime e delle tecniche e metodologie produttive, compresa la professionalizzazione degli addetti al settore e la promozione commerciale. Il piano indica, altresì, gli obiettivi di recupero delle aree già interessate dall'attività di cava.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il piano è predisposto in coerenza con la pianificazione territoriale e paesistica e con le prescrizioni derivanti dai vincoli paesistici, culturali e ambientali posti dalla normativa regionale, statale, comunitaria e internazionale e può anche prevedere proprie specifiche prescrizioni limitative dell'attività estrattiva ai fini di tutela delle risorse territoriali.

3. Sono contenuti essenziali del PRAE, con distinta evidenziazione dei dati riferiti agli ambiti degli usi ornamentali, civili ed industriali:

a) il quadro tecnico ed economico del settore;

b) il quadro delle risorse ambientali e territoriali;

c) la definizione degli ambiti di pianificazione.

4. Con particolare riferimento agli ambiti di cui alla lettera c) del comma 3, il piano identifica:

a) le aree in cui può essere consentito l'esercizio delle attività di cava;

b) le aree in cui l'esercizio delle attività di cava è consentito con particolari limitazioni e prescrizioni in relazione a vincoli di tutela paesistici ed ambientali nonché da quelli posti da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) le aree in cui è vietato l'esercizio delle attività di cava, comprese quelle sottoposte a vincoli preclusivi ai fini della tutela e conservazione di beni ambientali, paesaggistici e culturali ovvero derivanti da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

d) le aree qualificabili quali poli estrattivi ai sensi del successivo articolo 7.

Il piano è corredato della necessaria documentazione geologica e giacimentologica e della connessa cartografia.

 

 

Art. 6
Consultazione e procedura di approvazione

1. La proposta di piano è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è per stralci territoriali inviata alle province, ai comuni e alle Comunità montane che, entro i successivi novanta giorni, possono presentare alla Giunta regionale eventuali osservazioni.

2. La proposta di piano e le osservazioni delle province, delle Comunità montane e dei comuni sono sottoposte ad istruttoria pubblica ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), da tenersi distintamente per ciascuna provincia.

3. Le osservazioni delle province e dei comuni formulate su conforme deliberazione dei rispettivi Consigli, inerenti la compatibilità delle previsioni della proposta di piano con gli strumenti urbanistici vigenti, sono sottoposte alla valutazione della Giunta regionale che si esprime sentito il Comitato tecnico regionale dell'urbanistica.

4. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte a seguito delle osservazioni e pareri di cui al comma 3. Il PRAE contiene la disciplina di adeguamento da applicarsi per le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge che risultano in tutto o in parte incompatibili con il PRAE medesimo.

5. Il piano è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.

6. Una copia del piano e dei relativi allegati cartografici deve essere depositata a disposizione del pubblico presso ogni provincia e presso l'Assessorato regionale dell'industria.

7. La procedura di cui al presente articolo deve essere seguita per gli aggiornamenti del piano, da effettuarsi con periodicità almeno triennale.

 

 

Art. 7
Poli estrattivi

1. Il PRAE o i suoi aggiornamenti individuano le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità e quantità delle risorse ed ubicazione dei giacimenti di cava presentano rilevante interesse per l'economia della Sardegna in relazione anche alle opportunità di successiva lavorazione in ambito regionale dei materiali.

2. Tali aree sono denominate poli estrattivi.

3. Per ciascun polo estrattivo è redatto uno specifico piano di valorizzazione delle attività di cava e di trasformazione delle materie prime coltivate che  preveda anche l'adeguamento delle infrastrutture, viarie e di servizio, necessarie allo svolgimento dell'attività estrattiva.

4. Il piano di valorizzazione del polo estrattivo è corredato da una convenzione che deve regolamentare i rapporti tra le aziende estrattive, singole o associate, ed i comuni interessati, prevedendo la ripartizione degli oneri derivanti dal piano in ordine al necessario adeguamento delle infrastrutture viarie e dei servizi.

5. Il piano di valorizzazione può essere di iniziativa pubblica o privata. Esso può essere proposto dalle aziende estrattive singole o associate in consorzio e dai comuni  in cui ricade l'ambito del polo estrattivo.

6. La proposta di piano è trasmessa all'Assessorato dell'industria che ne verifica la coerenza con le prescrizioni del PRAE e convoca una conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, per la valutazione degli interventi da esso previsti.

7. L'Assessorato dell'industria, sulla base dell'esito della conferenza dei servizi, approva la proposta di piano e la trasmette ai comuni interessati che approvano il piano di valorizzazione e stipulano la convenzione con le aziende estrattive.

8. L'Assessorato dell'industria determina l'ammontare del contributo della Regione alle Amministrazioni locali interessate per i necessari adeguamenti delle infrastrutture e dei servizi.

9. Il piano di valorizzazione costituisce strumento attuativo della pianificazione urbanistica; qualora costituisca variante al Piano Urbanistico Comunale devono seguirsi le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) ed all'articolo 31 della legge regionale 20 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2002).

 

 

Art. 8
Piano regionale dei materiali lapidei di pregio

1. I materiali lapidei indicati alla lettera a) dell'articolo 2 sono considerati materiali lapidei di pregio e riconosciuti di rilevante interesse per l'economia regionale.

2. Per il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei predetti materiali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per i materiali lapidei di pregio.

3. Il piano definisce organicamente gli obiettivi e la strategia di settore a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di trasformazione e di verticalizzazione, all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione; indica i mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi; definisce i programmi di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione. Individua, inoltre, il fabbisogno infrastrutturale necessario, nonché le regole per una più efficace e coordinata azione di recupero e salvaguardia ambientale.

4. Nel corso della realizzazione del piano, l'Assessorato dell'industria attiva un confronto con le province e i comuni interessati, al fine di concordare le strategie condivise di programmazione economica, ambientale e territoriale del settore, che possano trovare accoglimento e sviluppo anche mediante la predisposizione dei piani di cui all'articolo 7.

 

 

Art. 9
Connessione con gli strumenti urbanistici

1. Gli enti locali i cui territori sono interessati dal piano regionale delle attività estrattive e dal piano regionale dei materiali lapidei di pregio adeguano i propri piani e strumenti urbanistici entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

2. Ove gli enti locali non provvedano entro il suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede ai necessari adeguamenti a norma delle leggi vigenti.

3. I comuni devono provvedere alla classificazione delle aree di cava come zone omogenee urbanistiche (zone estrattive - L) all'interno del proprio strumento urbanistico dettando specifiche normative di uso e ripristino ambientale e territoriale.

4. I provvedimenti di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava (zone estrattive - L), devono indicare le infrastrutture ed individuare gli ambiti delle zone urbanistiche destinate alle attività industriali connesse (zone industriali - D).

5. Qualora i provvedimenti di adeguamento comportino variante al Piano Urbanistico Comunale essi sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 ed all'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.

 

 

Art. 10
Manuale dei materiali lapidei di pregio della Sardegna

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dell'industria, predispone, anche aggiornando la guida dei materiali lapidei di pregio di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), un manuale dei materiali lapidei di pregio della Sardegna, con le indicazioni relative alla denominazione, alla qualità e caratteristiche dei materiali, alla ubicazione delle cave, alle loro potenzialità produttive e ad ogni altro elemento utile alla valorizzazione dei prodotti sui mercati italiani ed esteri. Il manuale dovrà inoltre contenere schemi degli elaborati tecnici di supporto alla progettazione di interventi che utilizzino i materiali lapidei.

2. Entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito disciplinare di produzione, l'Assessorato regionale dell'industria provvede alla istituzione e registrazione, secondo le norme di legge vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e qualità delle pietre ornamentali sarde.

 

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA

Capo I

Permesso di ricerca

Art. 11
Domanda per il permesso di ricerca,
rilascio e durata

1. Chiunque intenda accertare l'esistenza, la consistenza, la qualità e l'economicità di un giacimento di materiali di cava o torbiera deve presentare, anche avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita istanza all'Assessorato regionale dell'industria. La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve contenere:

a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale e la sottoscrizione del legale rappresentante e il numero della partita IVA;

b) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori (Ingegnere, Geologo o Perito minerario), con l'atto di accettazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 626 del 1996;

c) titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità dell'area interessata dai lavori di ricerca.

2. Alla domanda, corredata di idonea cartografia, devono essere allegati i seguenti elaborati e documenti:

a) copia autentica del titolo di proprietà o disponibilità dell'area destinata alla ricerca;

b) corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del sito di cava;

c) planimetria dell'area interessata dai lavori e relativa documentazione fotografica, con indicazione planimetrica dei punti di scatto;

d) carta di intervisibilità del sito con particolare riferimento ai punti di vista pubblici;

e) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche e paesaggistiche della zona su cui insiste l'area in questione;

f) relazione illustrativa in cui si evidenzino gli scopi della ricerca e il programma dei lavori con indicazione dell'occupazione prevista, dei mezzi da impiegare e degli investimenti programmati;

g) relazione sull'impatto ambientale e piano degli interventi di risistemazione dell'area;

h) programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;

i) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria del richiedente;

l) certificato di iscrizione alla Camera di commercio.

I documenti di cui alle lettere e) ed f) devono essere redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, geologo o perito minerario.

La domanda e la relativa documentazione devono essere inviati dal richiedente, in sei copie, necessarie per il successivo invio a cura dell'Assessorato dell'industria del progetto anche al comune territorialmente competente ed agli uffici della Regione e dello Stato aventi competenza in materia ambientale, paesaggistica ed archeologica.

3. Il permesso viene rilasciato dall'Assessorato regionale dell'industria, valutato il possesso da parte del richiedente dei requisiti di idoneità tecnico-finanziaria, entro sessanta giorni dall'acquisizione, in sede di Conferenza di servizi, da convocarsi da parte dell'Assessorato dell'industria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e che opera ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, di tutti i permessi e nulla osta richiesti per il legittimo esercizio dei lavori di ricerca e del parere del comune territorialmente competente, decorsi inutilmente i quali il permesso si intende accordato.

La Conferenza di servizi è competente anche per le procedure di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1999) e successive modifiche ed integrazioni, in tema di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel permesso di ricerca sono fissati i termini iniziali e finali della ricerca, la cui durata non può essere superiore a due anni, salvo proroga motivata per una sola volta previa constatazione dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.

4. Copia del provvedimento di autorizzazione deve essere, a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, agli eventuali diversi aventi titolo sui fondi interessati.

Copia del provvedimento è altresì inviata, a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, ai comuni territorialmente competenti, ai fini dell'affissione all'albo pretorio per quindici giorni.

5. Il permesso di ricerca non è cedibile senza nulla osta dell'Assessorato regionale dell'industria, che è tenuto a verificare il possesso da parte del cessionario dei requisiti di legge.

6. Alla scadenza del permesso di ricerca, qualora non attivi la richiesta di autorizzazione alla coltivazione, il permissionario è obbligato alla risistemazione e al recupero dell'area.

 

 

Art. 12
Divieto di coltivazione

1. Al titolare del permesso non è consentito commercializzare i materiali estratti nell'esercizio dei lavori di ricerca, salvo le quantità strettamente necessarie per l'effettuazione di prove tecnologiche e industriali, previa autorizzazione dell'Assessorato dell'industria.

 

 

Art. 13
Decadenza del permesso di ricerca

1. L'Assessorato regionale dell'industria dichiara, anche su segnalazione del Comune territorialmente competente, la sospensione del permesso e, nei casi più gravi, la decadenza, in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal provvedimento autorizzativo.

 

 

Capo II

Coltivazione di cave e torbiere

Art. 14
Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o torbiera deve inoltrare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'industria. L'istanza deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della presente legge, e la durata richiesta dell'autorizzazione, ed alla stessa devono essere allegati:

a) documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area destinata all'attività di coltivazione del giacimento;

b) corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del sito di cava;

c) certificati e mappe catastali e planimetria in scala 1:1000 e sezioni rappresentative relative ai terreni interessati dall'attività estrattiva, nonché dall'eventuale lavorazione  dei materiali e da depositi e infrastrutture di servizio, e documentazione fotografica sullo stato degli stessi con indicazione planimetrica dei punti di scatto;

d) carta di intervisibilità del sito con particolare riferimento ai punti di vista pubblici;

e) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, di stabilità, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;

f) un progetto di coltivazione contenente una relazione tecnico-economica sulla utilizzazione del giacimento che comprenda un piano quotato a curve di livello con l'individuazione dell'area di cava alla scala opportuna, una valutazione sulla consistenza dello stesso, una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile, il piano di estrazione e la produzione media annua prevista, con l'indicazione dei relativi sistemi e macchinari ed attrezzature da impiegare sia nell'estrazione che nelle eventuali ulteriori  lavorazioni, ogni altra opera che si intende realizzare per l'esercizio dell'attività industriale, un indagine sul mercato di riferimento, le unità lavorative addette, l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del piano industriale, con la specifica delle relative coperture ed i risultati economici attesi; il progetto di coltivazione deve altresì indicare il direttore dei lavori, che deve avere i requisiti di cui all'articolo 11 della presente legge;

g) una relazione di impatto ambientale e di compatibilità paesistico ambientale corredata di tutti i necessari elaborati grafici, nonché, ricorrendone i presupposti, per la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie);

h) il programma di interventi in adeguamento alle prescrizioni urbanistiche comunali;

i) un progetto di risistemazione per la messa in sicurezza e il recupero ambientale e paesaggistico dell'area al termine dei lavori, o nel corso degli stessi ogni qualvolta possibile e compatibile con le esigenze tecniche della produzione, con l'indicazione delle modalità , dei tempi di attuazione, del costo degli interventi e della destinazione finale dell'area, con impegno al rilascio in favore dell'Amministrazione regionale di una fideiussione incondizionata e a prima richiesta di gradimento della stessa a garanzia della realizzazione degli interventi di risistemazione;

l) documentazione sulla capacità tecnica ed economico-finanziaria adeguata agli impegni richiesti dalla realizzazione del piano industriale.

Tutte le relazioni, piani e progetti devono essere redatti da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

 

Art. 15
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda e la relativa documentazione devono essere inviate dal richiedente, in sei copie, necessarie per il successivo invio a cura dell'Assessorato dell'industria del progetto anche al comune territorialmente competente ed agli uffici della Regione e dello Stato aventi competenza in materia ambientale, paesaggistica ed archeologica.

2. Entro otto giorni dal ricevimento della domanda e dalla connessa documentazione, il Comune ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di affissione osservazioni ed opposizioni.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Assessorato regionale dell'industria, sentito il parere del Comitato regionale miniere e valutato il possesso da parte del richiedente dei requisiti di idoneità tecnico-finanziaria, entro sessanta giorni dall'acquisizione, in sede di Conferenza di servizi, da convocarsi da parte dell'Assessorato regionale dell'industria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e che opera ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, di tutti i permessi e nulla osta richiesti per il legittimo esercizio dell'attività produttiva e del parere del Comune territorialmente competente, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende accordata.

La Conferenza di servizi è competente anche per le procedure di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni in tema di Valutazione di Impatto Ambientale.

 

 

Art. 16
Contenuto dell'autorizzazione

1. Il provvedimento autorizzativo dispone, tra l'altro:

a) la localizzazione e la superficie dell'area nella quale è autorizzata l'attività di cava;

b) la quantità ed il tipo di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione;

c) vincoli, prescrizioni e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva e di risistemazione ambientale;

d) durata dell'autorizzazione;

e) l'ammontare della garanzia fideiussoria indicizzata di cui alla lettera e) dell'articolo 14, commisurata all'ammontare dei lavori di risistemazione ambientale approvati. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, condizioni e criteri di rilascio della fideiussione.

2. Copia del provvedimento di autorizzazione deve essere, a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, agli eventuali diversi aventi titolo sui fondi interessati.

Copia del provvedimento è altresì inviata, a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, ai comuni territorialmente competenti, ai fini dell'affissione all'albo pretorio per quindici giorni.

 

 

Art. 17
Durata dell'autorizzazione

1. Il termine deve tener conto delle quantità asportabili secondo il piano di produzione di cui all'articolo 14 ed è comunque fissato in un massimo di venti anni. Fermo restando il suddetto limite massimo, il termine può essere prorogato per il completamento delle asportazioni qualora, almeno dodici mesi prima della scadenza, il titolare dell'autorizzazione ne faccia richiesta, documentando le ragioni che gli hanno impedito il rispetto dei piani di produzione.

2. L'autorizzazione viene rinnovata a richiesta dell'interessato che ne faccia istanza, a pena di inammissibilità, almeno dodici mesi prima della scadenza, previa nuova istruttoria da effettuarsi secondo le norme di cui alla presente legge.

3. Il PRAE di cui al Titolo II della presente legge può stabilire un diverso limite massimo della durata delle autorizzazioni per le attività estrattive che prevedano significativi coefficienti di lavorazione in Sardegna dei materiali estratti.

 

 

Art. 18
Trasferimento dell'autorizzazione

1. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita a terzi senza il preventivo nulla osta rilasciato dall'Assessorato regionale dell'industria, previo accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria.

2. In caso di trasferimento per causa di morte, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento autorizzativo dell'Assessorato regionale dell'industria all'erede che ne faccia istanza entro novanta giorni dall'apertura della successione e sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

 

 

Art. 19
Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o anticipatamente in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare della stessa deve dare avvio senza indugio alla realizzazione del progetto di risistemazione ambientale di cui alla lettera i) dell'articolo 14.

2. La verifica di rispondenza degli interventi di risistemazione ambientale a quelli approvati deve essere effettuata prima dello svincolo della fideiussione, congiuntamente dall'Assessorato regionale dell'industria, dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, dal comune territorialmente interessato e, nelle aree soggette a vincolo paesistico, dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

 

 

Capo III

Vigilanza e sanzioni

  Art. 20
Vigilanza

1. La vigilanza sui lavori di ricerca e coltivazione dei materiali di cava, diretta ad accertare che i medesimi si svolgano in conformità alla normativa di cui alla presente legge ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione è esercitata dall'Assessorato regionale dell'industria e dai comuni territorialmente competenti. Sono fatte salve le competenze attribuite ad altri organi della Regione o dello Stato in materia di polizia mineraria e di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, archeologici e di igiene e salute dei lavoratori e degli altri soggetti interessati.

2. In caso di accertata violazione delle norme di cui alla presente legge o delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, l'Assessorato regionale dell'industria può, anche su segnalazione del comune, disporre l'immediata sospensione dei lavori assegnando al titolare dell'attività un congruo termine per la regolarizzazione della stessa.

 

 

Art. 21
Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione viene pronunciata dall'Assessorato regionale dell'industria quando:

a) il titolare dell'autorizzazione di cui sia stata sospesa l'attività non regolarizzi la stessa nel termine assegnatogli;

b) l'attività estrattiva non inizi entro sei mesi dall'operatività del provvedimento autorizzativo;

c) l'attività estrattiva risulti interrotta per un periodo superiore a sei mesi continuativi o a dodici mesi nell'arco di un triennio, salvo documentate cause di forza maggiore;

d) il titolare dell'autorizzazione perda i requisiti di capacità tecnico-economica o la disponibilità dell'area in cui è autorizzata l'attività di cava;

e) il titolare dell'autorizzazione trasferisca quest'ultima a terzi senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'industria.

 

 

Art. 22
Revoca dell'autorizzazione

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

2. In tal caso al titolare della autorizzazione è disposto un indennizzo pari al valore degli impianti, al netto degli ammortamenti.

3. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assessorato regionale dell'industria, sentito il comune territorialmente competente ed il Comitato regionale miniere.

 

 

Art. 23
Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cava e torbiera senza il permesso di ricerca o l'autorizzazione o prosegua l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 25.000, raddoppiata in caso di recidiva. La sanzione è sempre incrementata di un importo pari al 50 per cento del valore dei materiali scavati abusivamente. Oltre all'indisponibilità del materiale estratto presente nell'area di cava, permane l'obbligo di provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Assessorato regionale dell'industria, che provvede sentito il Comune territorialmente competente, e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione e, in caso di inerzia, può provvedere d'ufficio con rivalsa a carico dell'inadempiente.

2. Chiunque esegua lavori di ricerca o di coltivazione in difformità dalle prescrizioni imposte dal permesso di ricerca o dall'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000 e può incorrere nella decadenza di cui agli articoli 13 e 21, fermo restando l'obbligo di ripristino ambientale secondo le modalità indicate dal comma 1.

3. I criteri di commisurazione della sanzione alla dimensione e qualità dell'attività abusiva saranno oggetto di deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dell'industria entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per il procedimento sanzionatorio e di riscossione si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al regio decreto n. 639 del 1910, e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni vanno ad incremento del fondo di cui all'articolo 26 per interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cava abbandonate o dismesse.

6. Restano fermi gli eventuali interventi sanzionatori di competenza di altri enti per violazioni diverse da quelle di cui alla presente legge.

 

 

Art. 24
Obblighi di informazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare annualmente all'Assessorato regionale dell'industria, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il quantitativo di materiale estratto e gli altri dati statistici che gli vengano richiesti secondo i modelli che verranno predisposti a cura dell'Assessorato regionale dell'industria. La mancata comunicazione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa di euro 1.000.

 

 

TITOLO IV

RECUPERO AMBIENTALE

Art. 25
Definizione

1. Ai fini della presente legge per recupero ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di portare ad una assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto morfologico, paesaggistico e ambientale locale, nella prospettiva del reinserimento naturalistico dei siti degradati, e della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

 

 

Art. 26
Fondo per il recupero ambientale

1. La Regione promuove il recupero ambientale di cui all'articolo 25 delle aree di cava dismesse o abbandonate per le quali non sussista obbligo a carico di privati. A tale scopo, presso l'Assessorato regionale dell'industria è costituito un fondo per il recupero ambientale delle cave dismesse, finanziato dall'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 27
Inventario delle cave dismesse

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'industria cura la realizzazione di un inventario delle cave dismesse con la caratterizzazione dei siti e la definizione di ipotesi di riutilizzo degli stessi. Le risultanze dello studio vengono portate a conoscenza dei comuni interessati, che entro centottanta giorni provvedono a predisporre un elenco in ordine prioritario delle aree in questione, evidenziando criteri e modalità di recupero ritenuti più idonei al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio comunale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato mediante affissione per almeno trenta giorni all'albo pretorio.

3. Della pubblicazione il sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.

4. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

5. Il Sindaco trasmette alla provincia e all'Assessorato dell'industria il provvedimento di cui al comma 1, con le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.

6. La provincia può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il proprio parere, il quale deve essere trasmesso all'Assessorato regionale dell'industria, che ne tiene conto nella gestione dei contributi di cui all'articolo 28.

 

 

Art. 28
Programma di interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale delle aree di cave dismesse, la Regione concede contributi pari all'intera spesa ritenuta ammissibile.

2. Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale, sulla base delle proposte e dei pareri dei comuni e delle province di cui all'articolo 27, approva, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale dell'ambiente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell'entità dei contributi, dandone comunicazione alla provincia e al comune interessati.

3. I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente, ai quali viene delegata l'attuazione degli interventi ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE MINIERE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 29
Norme sulle attività minerarie

1. L'obbligo di rilascio della fideiussione a garanzia della risistemazione ambientale delle aree oggetto degli interventi previsto dall'articolo 14 della presente legge è esteso ai titolari delle concessioni per minerali definiti di prima categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927 e della presente legge. I titolari di concessioni minerarie in essere devono adeguarsi a tale obbligo a pena di decadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono estese alle attività minerarie le procedure di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della presente legge, fatta eccezione per il requisito della disponibilità dell'area.

3. E' estesa alle attività minerarie la sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati statistici di cui all'articolo 24 della presente legge.

4. E' esteso alle attività minerarie il quadro pianificatorio di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 5 della presente legge.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, a' termini dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche e integrazioni, a determinare le misure dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni minerarie, attendendosi ai seguenti criteri:

a) aree interessate;

b) tipologie;

c) quantità e valore dei minerari estratti.

Con lo stesso provvedimento si provvede, altresì, a determinare le tariffe in relazione alle spese occorrenti per l'istruttoria delle domande e per le verifiche a richiesta degli interessati, sia per le attività minerarie che per quelle di cava.

6. Le entrate patrimoniali rivenienti dalla riscossione dei canoni minerari relativi agli anni 2002 e seguenti vengono destinate dall'Amministrazione regionale ai comuni sui quali insistano i titoli minerari di riferimento.

 

 

Art. 30
Esclusioni

1. Non è soggetta all'autorizzazione di cui alla presente legge l'attività estrattiva conseguente ad interventi sul territorio debitamente autorizzati, quali scavi per fondazioni, bonifiche di terreni, ripristini ambientali e, in generale, scavi per la realizzazione di altre iniziative industriali, purché il materiale estratto venga riutilizzato, purché compatibile con le vigenti leggi, per sistemazioni all'interno della stessa area. Tuttavia tali materiali potranno essere commercializzati, purché non superino la quantità massima di 10.000 m3 per ettaro e previa comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria. Quantitativi eccedenti il limite suddetto possono essere commercializzati previo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'industria, che valuta la compatibilità dell'operazione con la presenza di altre cave nell'area interessata.

 

 

Art. 31
Disciplinare tecnico

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dell'industria affida all'Università o ad altri istituti o enti di alta specializzazione uno studio avente per oggetto un disciplinare tecnico sui criteri per la progettazione e coltivazione delle cave in funzione del mantenimento di condizioni di sicurezza e della sostenibilità sotto il profilo paesistico - ambientale. Detto disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, sentito l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ed emanato con decreto del Presidente della Regione, e ad esso devono adeguarsi sia le nuove attività di cava sia, entro un anno dalla sua emanazione, le attività di cava già esistenti.

 

 

Art. 32
Coesistenza materiali di miniera e di cava

1. Qualora sulla stessa area insistano materiali definiti di prima e seconda categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927, al titolare della concessione mineraria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, limitatamente ai quantitativi di materiali di cava, la cui produzione sia strettamente necessaria in funzione dell'attività mineraria. Quantitativi di materiali di cava eccedenti il suddetto limite possono essere prodotti e commercializzati solo in presenza di un'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della presente legge.

2. I titolari di autorizzazione per attività di cava dalle cui lavorazioni scaturisse la produzione di minerali di prima categoria devono porre questi ultimi a disposizione dell'Amministrazione regionale, salvo che non ottengano la concessione di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 33
Usi civici

1. Per il caso di interferenza di attività minerarie e di cava con usi civici, il mutamento di destinazione dei terreni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), viene deliberato dalla Giunta regionale, sentito il comune interessato, su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore dell'agricoltura.

2. Il mutamento di destinazione non sopprime il regime giuridico conseguente al vincolo paesistico posto per effetto dell'articolo 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

 

Art. 34
Disposizioni finali e regime transitorio

1. Sono abrogate la legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava) e la legge regionale 21 maggio 1998, n. 15 (Decorrenza della contribuzione di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente "Disciplina delle attività di cava").

2. E' fatta salva l'attività di cava di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1989, con i vincoli e i limiti di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Il regime di cui al comma 2 si estende alle attività di cava autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge o che, alla stessa data, abbiano già prodotto all'Assessorato dell'industria tutta la documentazione e i pareri e nulla osta occorrenti per il rilascio dell'autorizzazione.

4. L'attività di cava di cui al comma 2 non ancora autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge viene mantenuta legittimamente operante a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3, venga integrata la documentazione di cui all'articolo 14. Al rilascio dell'autorizzazione si applica la procedura di cui all'articolo 15 e successivi.

5. Le attività di cava intraprese successivamente all'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e prive di autorizzazione sono soggette, purché il loro esercizio sia compatibile con il vincolo medesimo, ad una ammenda prevista ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo n. 490 del 1999 che sia compensativa del danno paesistico arrecato secondo parametri che dipendono sia dall'attuale superficie effettivamente compromessa dall'attività di cava, comprensiva anche di piazzali, aree di discarica e/o stoccaggio di materiali, impianti ed edifici necessari per l'attività, sia dall'ambito di tutela in cui l'intervento ricade.

6. I titolari di autorizzazioni per attività di cava per materiali che, per effetto della classificazione di cui alla presente legge, siano considerati di prima categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927 devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, chiedere la trasformazione del titolo autorizzativo in concessione mineraria.

 

 

Art. 35
Norma transitoria in materia di VIA

1. Le concessioni minerarie e le autorizzazioni per attività di cava, accordate successivamente al 14 marzo 1999 e rientranti nelle caratteristiche di cui agli allegati a) e b) del D.P.R. 12 aprile 1996, così come integrato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999 (Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale) e della legge regionale n. 1 del 1999, articolo 31, e successive modifiche ed integrazioni, sulle quali non siano state esperite le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o la verifica di cui al medesimo D.P.R. 12 aprile 1996, sono revocate su istanza motivata del comune sul cui territorio ricade anche parzialmente l'iniziativa, previa conforme delibera del Consiglio comunale da notificarsi all'Assessorato regionale dell'industria entro novanta giorno dall'entrata in vigore della legge.

2. Le concessioni e autorizzazioni revocate possono essere oggetto di nuovo provvedimento autorizzativo nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della presente legge.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 36
Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge, valutati in euro 779.000 per l'anno 2002 e in euro 268.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e successivi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate dalla legge regionale n. 30 del 1989, e successive modifiche e integrazioni, sussistenti in conto della UPB S09.041 - Interventi finanziari e di riqualificazione ambientale - e della UPB S09.042 - Attività ispettive e di vigilanza - del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 6, della presente legge, l'Assessore della programmazione, con proprio decreto, provvede all'iscrizione in apposito capitolo della UPB S09.041, delle somme da destinare ai comuni per la riqualificazione ambientale, previo accertamento delle entrate rivenienti dalla riscossione dei canoni minerari.