CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 327/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, CONTU
di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA
il 6 giugno 2002
Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001-2202 e dalle gelate dell'inverno 2001-2002
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La carenza idrica in Sardegna, dovuta al susseguirsi di annate eccezionalmente siccitose, e le ricorrenti gelate verificatesi a cavallo tra il mese di dicembre 2001 e gennaio 2002, hanno contribuito ad aggravare le condizioni di sviluppo del settore agricolo, determinando una riduzione della produzione lorda vendibile aziendale in tutti i comparti produttivi.
Rilevato per il tramite dei competenti Servizi Ripartimentali che l'ammontare dei danni provocati dai due eventi - siccità e gelate - alla produzione lorda vendibile hanno superato il limite minimo prescritto per poter invocare i benefici del Fondo di solidarietà nazionale, si è provveduto ad attivare le procedure per richiedere al Ministero per le politiche agricole il riconoscimento dell'eccezionalità dei succitati eventi contributivi e creditizi previsti dalla norma nazionale.
Considerato che gli interventi statali che verranno eventualmente disposti non consentiranno, se non in minima parte, di rifondere i danni subiti dagli operatori agricoli, si è reso necessario predisporre un articolato legislativo che prevede interventi integrativi in considerazione dei danni effettivi accertati dagli stessi Servizi Ripartimentali.
L'articolo 2 del disegno di legge dispone interventi contributivi a favore degli imprenditori agricoli per i danni alle colture causati dalla siccità e dalle gelate. La soglia di accesso ai benefici è fissata nella misura prevista dagli orientamenti comunitari vigenti in materia.
L'articolo 3 prevede interventi contributivi per le mancate coltivazioni. L'intervento è rivolto agli imprenditori agricoli, titolari di aziende ricadenti nei comprensori di bonifica, che non hanno potuto avviare le coltivazioni per il diniego di acqua irrigua da parte dei rispettivi consorzi, a seguito delle ordinanze del Commissario straordinario per l'emergenza idrica.
L'articolo 4 fissa l'ammontare massimo di contributo erogabile per singola azienda.
L'articolo 5 stabilisce le modalità di certificazione del danno subìto dagli operatori agricoli, al fine della concessione degli aiuti previsti nel presente disegno di legge.
L'articolo 6 prevede la concessione di un contributo per l'abbattimento dei maggiori oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica per il mantenimento degli impianti. Infatti, la riduzione dell'erogazione di acqua irrigua ai consorziati, a seguito delle ordinanze del Commissario straordinario per l'emergenza idrica, ha comportato anche minori introiti a fronte di immutati costi fissi a carico dei Consorzi.
L'articolo 7 reca prescrizioni riguardo all'intensità dell'aiuto erogabile.
L'articolo 8, infine, fissa criteri di priorità per la determinazione dei parametri di indennizzo, in relazione alla qualifica delle imprese agricole e alla loro eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione regionale. In questi casi è prevista la compensazione d'ufficio tra il credito vantato dall'Amministrazione e l'aiuto concedibile all'operatore agricolo interessato.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, qualora non fosse possibile reperire tutti i fondi necessari, si propone di provvedere, per una parte, mediante contrazione di un prestito, in una o più soluzioni in ragione delle effettive esigenze di cassa della Regione; per l'altra, mediante l'aumento della previsione di entrata imputata al capitolo "entrate e recuperi vari ed eventuali" di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
FRAU, Presidente e relatore - GRANELLA, Vice Presidente - CASSANO, Segretario - SANNA Alberto, Segretario - CAPPAI - GIAGU - LIORI - MANCA - MARROCU, relatore - ORTU - PILO - RASSU - SANNA Emanuele
pervenuta il 31 luglio 2002
La Quinta Commissione Permanente, nella seduta del 31 luglio 2002, preso atto che le Commissioni Seconda e Terza hanno espresso parere favorevole sugli aspetti di loro competenza, ha approvato all'unanimità dei presenti il disegno di legge 327 "Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001-2002 e dalle gelate dell'inverno 2001-2002.".
Nel corso dell'esame del disegno di legge, che ha impegnato la Commissione per numerose sedute, sono state apportate numerose modifiche al testo presentato dalla Giunta regionale.
La modifica più rilevante è senz'altro l'aumento della dotazione finanziaria che passa dall'iniziale previsione di 125 milioni di euro ai 250 milioni di euro del testo approvato dalla Commissione. Tale aumento è stato deciso dalla Quinta Commissione in considerazione della gravità della situazione del comparto agricolo che è stato colpito dalla peggiore siccità del secolo; siccità che si aggiunge alla già difficile situazione del settore agricolo.
Un'altra importante modifica introdotta dalla Commissione, sia pure dopo un approfondito dibattito che ha visto i componenti della Commissione schierarsi su differenti posizioni, è quella che prevede che gli aiuti previsti dagli articoli 2 (contributi per la mancata produzione) e 3 (contributi per mancata coltivazione) siano concessi solo agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti.
La Commissione ha, inoltre, inserito nel disegno di legge il principio che il risarcimento deve tendere al ristoro integrale del danno subìto dagli agricoltori; conseguentemente la Commissione ha soppresso l'articolo 4 del disegno di legge che prevedeva un tetto massimo per il risarcimento dei danni subìti dalle singole aziende.
La Commissione, considerato che i danni relativi alla siccità non sono uniformi in tutto il territorio regionale, ha stabilito che l'ammontare del contributo debba essere rapportato al danno realmente verificatosi nelle diverse aree territoriali.
Data l'importanza che le direttive di attuazione rivestono per l'applicazione del provvedimento, la Commissione ha inserito una norma (art. 7 bis) che prevede che le direttive di attuazione della legge siano approvate dalla Giunta regionale , su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare competente.
La Commissione ha inoltre confermato la previsione, contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, che dispone la concessione di un contributo ai Consorzi di bonifica quale concorso alle spese di mantenimento degli impianti consortili; la Commissione, confermando tale norma, ha previsto che il contributo sia concesso oltre che per l'anno 2001, come originariamente previsto nel disegno di legge, anche per il 2002. Tale norma permetterà di non far gravare integralmente sugli agricoltori, già duramente provati dalla siccità, le spese di gestione sostenute dei Consorzi di bonifica per il mantenimento degli impianti.
La Commissione, infine, ha soppresso l'articolo 8 che prevedeva dei criteri per la determinazione dei parametri da utilizzare per la quantificazione dei contributi; questo in considerazione del fatto che, secondo la Commissione, tali disposizioni potranno essere più produttivamente inserite nelle direttive di attuazione della legge.
La Commissione, tenuto conto della gravità della situazione del settore agricolo, auspica una rapida approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
La Terza Commissione, nella seduta del 30 luglio 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente, Onorevole Balletto.
La Seconda Commissione, nella seduta del 30 luglio 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti di propria competenza.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. Per far fronte alle gravi conseguenze della eccezionale siccità 2001/2002 e delle gelate dell'inverno 2001/2002 che hanno colpito l'intero territorio regionale, è autorizzato, anche ad integrazione di eventuali finanziamenti statali, lo stanziamento complessivo di euro 125.000.000. |
Art. 1 1. Per far fronte alle gravi conseguenze della eccezionale siccità 2001/2002 e delle gelate dell'inverno 2001/2002 che hanno colpito l'intero territorio regionale, è autorizzato, anche ad integrazione di eventuali finanziamenti statali, lo stanziamento complessivo di euro 250.000.000. | |
Art. 2 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitale di conduzione agli imprenditori agricoli le cui aziende, in conseguenza delle suddette avversità atmosferiche, abbiano raggiunto un danno del 20 per cento sulla produzione normale nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone. 2. La soglia del 20 per cento o del 30 per cento deve essere determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura danneggiata e la produzione lorda media di tre annate precedenti, con esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi. 3. La misura del contributo è fissata mediante parametri per singola coltura e deve essere compatibile con quanto stabilito dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo nel punto 11.3.2. 4. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è valutata in euro 92.000.000 per l'anno 2002 (cap. 06166). |
Art. 2 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitale di conduzione ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, in conseguenza delle suddette avversità atmosferiche, abbiano raggiunto un danno del 20 per cento sulla produzione normale nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone. 2. La soglia del 20 per cento o del 30 per cento deve essere determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura danneggiata e la produzione lorda media di tre annate precedenti, con esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi. 3. Compatibilmente con quanto stabilito nel punto 11.3.2. degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", la misura del contributo è finalizzata al risarcimento integrale del danno subito ed è fissata mediante la determinazione di parametri per singola coltura, differenziati, in base al danno effettivamente subito, per le diverse aree territoriali. | |
Art. 3 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono all'interno dei comprensori di bonifica, contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione. 2. Il contributo è concesso a condizione che: a) l'imprenditore agricolo non abbia potuto effettuare la coltivazione per mancanza dell'acqua di irrigazione, negata totalmente o parzialmente, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza idrica; b) le aziende abbiano subito una perdita di produzione non inferiore al 20 per cento nelle zone svantaggiate o al 30 per cento nelle altre zone rispetto alla produzione lorda media di tre anni precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi. 3. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è valutata in euro 28.000.000 per l'anno 2001 (cap. 06166). |
Art. 3 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende ricadono all'interno dei comprensori di bonifica, contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione. 2. Il contributo è concesso a condizione che: a) il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo a titolo principale non abbiano potuto effettuare la coltivazione per mancanza dell'acqua di irrigazione, negata totalmente o parzialmente, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza idrica; b) le aziende abbiano subito una perdita di produzione non inferiore al 20 per cento nelle zone svantaggiate o al 30 per cento nelle altre zone rispetto alla produzione lorda media di tre anni precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi. | |
Art. 4 1. Il contributo previsto dall'articolo 2 della presente legge non può superare l'ammontare di euro 26.000 per singola azienda. 2. Il contributo previsto dall'articolo 3 della presente legge non può superare l'ammontare di euro 21.000 per singola azienda. |
Art. 4 (soppresso) | |
Art. 5 1. I contributi, previsti nelle diverse tipologie di intervento, sono concessi alle aziende danneggiate aventi diritto, mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subìto e l'ubicazione dell'azienda agricola all'interno del territorio della Sardegna. |
Art.
5 (identico) | |
Art. 6 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo per l'anno 2001, quale concorso nelle spese di mantenimento degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica, in ragione della particolare onerosità dovuta alla siccità che ha ridotto le disponibilità idriche. 2. Le risorse finanziarie sono ripartite tra i diversi Consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata nell'anno 2001. 3. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in euro 5.000.000 per l'anno 2002 (cap. 06166). |
Art. 6 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo per gli anni 2001 e 2002, quale concorso nelle spese di mantenimento degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica, in ragione della particolare onerosità dovuta alla siccità che ha ridotto le disponibilità idriche. 2. Le risorse finanziarie sono ripartite tra i diversi Consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata negli anni 2001 e 2002. 3. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in euro 5.000.000 per l'anno 2002 (cap. 06166). | |
Art. 7 1. La misura degli aiuti istituiti dalla presente legge non può superare l'entità dei danni subiti in conseguenza delle calamità indicate. 2. Dall'importo dei diversi aiuti sono detratte le somme percepite in dipendenza di regimi assicurativi. E' esclusa la concessione di aiuti in presenza di eventuali regimi di assicurazione agevolata. |
Art.
7 (identico) | |
Art. 7 bis 1. Le direttive di attuazione della presente legge sono emanate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. | ||
Art. 8 1. Nella determinazione dei parametri di ristoro vengono tenute in particolare considerazione le situazioni attinenti: a) alle imprese agricole che abbiano la qualifica di piccole aziende; sono definite piccole le aziende agricole capaci di assorbire da un minimo di 0,5 ULU ad un massimo di 1 ULU; b) alle imprese agricole di cui siano titolari gli imprenditori agricoli a titolo professionale o coltivatori diretti; c) alle aziende agricole che nella ricostituzione dei capitali di conduzione si trovino nella particolare situazione dell'obbligo di rimborso di somme nei confronti dell'Amministrazione regionale; dette aziende possono ottenere un accredito risultate dalla differenza tra il nuovo aiuto e il credito vantato dall'Amministrazione regionale che è tenuta a procedere d'ufficio per le eventuali compensazioni. |
Art. 8 (soppresso) | |
Art. 9 1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa. |
Art.
9 (identico) | |
Art. 10 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 125.000.000 per l'anno 2002 e in euro 7.642.000 per gli anni dal 2003 al 2017 si fa fronte: a) per l'anno 2002: quanto ad euro 50.786.830 con le entrate derivanti dal recupero dei crediti vantati nei confronti di operatori agricoli e previo loro accertamento e quanto ad euro 74.213.170 mediante la contrazione di uno o più mutui nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 8 marzo 1987, n. 8, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2003; b) per gli anni dal 2003 al 2004 con le variazioni di cui al comma 2 e per gli anni dal 2005 al 2017 con la legge di bilancio dei rispettivi anni. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2002 e per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni: In aumento: ENTRATA UPB E03.032 Ricavo di mutui Competenza 2002 euro 74.213.170 Cassa 2002 euro 74.213.170 UPB E06.003 Entrate e recuperi vari ed eventuali (cap. 34001/07) Competenza 2002 euro 50.786.830 Cassa 2002 euro 50.786.830 SPESA In diminuzione: 06 - AGRICOLTURA UPB S06.023 - Finanziamento agli enti strumentali e ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente 2002 euro --- 2003 euro 7.642.000 2004 euro 7.642.000 In aumento: 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.038 Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari 2002 euro --- 2003 euro 4.585.200 2004 euro 4.177.600 UPB S03.039 Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari 2002 euro --- 2003 euro 3.056.800 2004 euro 3.464.400 06 - AGRICOLTURA UPB S06.026 Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche (cap. 06166) Competenza 2002 euro 125.000.000 Cassa 2002 euro 125.000.000 |
Art. 10 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 250.000.000 per l'anno 2002 e in euro 20.000.000 per gli anni dal 2003 al 2017 si fa fronte: a) per l'anno 2002 mediante la contrazione di uno o più mutui nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 1, commi 4,5 e 6, della legge regionale 8 marzo 1987, n. 8, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2003; b) per gli anni dal 2003 al 2004 con le variazioni di cui al comma 2 e per gli anni dal 2005 al 2017 con la legge di bilancio dei rispettivi anni. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni: ENTRATA In aumento: UPB E03.032 Ricavo di mutui Competenza 2002 euro 250.000.000 Cassa 2002 euro 250.000.000 SPESA In aumento UPB S03.038 Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari 2002 euro --- 2003 euro 12.000.000 2004 euro 12.000.000 UPB S03.039 - Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari 2002 euro ---- 2003 euro 8.000.000 2004 euro 8.000.000 UPB S06.026 - Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche Competenza 2002 euro 250.000.000 Cassa 2002 euro 250.000.000 In diminuzione UPB S03.003 Fondo di Cassa 2002 euro 250.000.000 UPB S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2002 euro ---- 2003 euro 20.000.000 2004 euro 20.000.000 mediante riduzione della riserva di cui al punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 2002. |