CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 324/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA
il 17 maggio 2002
Integrazioni e modifiche alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Legge finanziaria 2002) e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (Legge di bilancio)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge si intende, attraverso la modifica dell'assetto autorizzatorio di spesa di cui alla Legge finanziaria 2002, finanziare il perseguimento di obiettivi aventi carattere prioritario, inerenti sia al settore delle opere pubbliche, segnatamente il comparto delle infrastrutture idriche e viarie, che al tema dello sviluppo e della crescita economica, in linea con le indicazioni programmatiche contenute nel vigente Documento di Programmazione economico-finanziaria.
In relazione agli interventi da attuare nel settore dei lavori pubblici, gli stessi si rendono necessari e urgenti in considerazione del grave stato di obsolescenza delle strutture idriche, al fine di fronteggiare, nell'immediato, l'ormai consolidata emergenza strutturale, nonché, con riferimento al comparto della mobilità, al fine di potenziare la dotazione infrastrutturale sarda che appare, a tutt'oggi, ancora molto carente rispetto alla realtà nazionale:
Art. 1 - Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma risultano finalizzate alla realizzazione di un programma di opere fognarie e acquedotti (cap. 08202 - UPB S08.058), di realizzazione e/o completamento di invasi (cap. 08220 - UPB S08.058), di progettazione di opere viarie (capp. 08089 - UPB S08.035 - e 08079 - UPB S08.034), di realizzazione di opere portuali (cap. 08120 - UPB S08.041) e opere di interesse regionale (capp. 08140 - UPB S08.044 - e 08028 - UPB S08.015).
Al secondo e al terzo comma è prevista la rideterminazione dei limiti di spesa relativi al Fondo edilizia economica e popolare di cui alla legge regionale n. 22 del 1975 (cap. 08268 - UPB S08.066), e all'attuazione del programma di opere pubbliche nel settore viario (cap. 08082 - UPB S08.035), stabiliti da previgenti disposizioni normative.
Art. 2 - Le autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo risultano finalizzate al perseguimento degli obiettivi posti a fondamento dell'istituto della programmazione negoziata di cui al cap. 03026-00 (UPB S03.008), orientati ad ottenere, in tema di sviluppo, la crescita economica locale e un'imprenditorialità autopropulsiva della nostra isola, in un contesto in cui gli operatori economici e quelli istituzionali possano lavorare congiuntamente per progettare lo sviluppo locale, mediante l'utilizzo di strumenti in grado, pertanto, di promuovere la collaborazione e la concertazione tra tutti i diversi attori locali dello sviluppo.
Art. 3 - Nel comma 1 si provvede ad eliminare alcuni errori materiali contenuti nel testo della legge finanziaria.
Nel comma 2 si introduce, nell'art. 12 della legge di bilancio, anche il cap. 02054, sì da consentire il trasferimento dai fondi dai capitoli relativi all'assistenza dei programmi comunitari per le missioni effettuate dai dirigenti per l'attuazione dei programmi medesimi.Art. 4 - È relativo alla copertura finanziaria per la quale si attinge dalle voci 2 e 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
BALLETTO, Presidente e relatore -SECCI, Vice Presidente - FALCONI, Segretario e relatore di minoranza - LOMBARDO, Segretario - CAPELLI - CORONA - DORE - MURGIA - ONIDA - SCANO - SPISSU - USAI - VARGIU
Pervenuta il 23 luglio 2002
La Commissione bilancio, nella seduta di giovedì 18 luglio 2002 ha approvato il disegno di legge n. 324 concernente "Integrazioni e modifiche alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Legge finanziaria 2002) e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (Legge di bilancio)" avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentare il provvedimento.
La Commissione ha integrato il testo proposto con una serie di emendamenti, presentati dalla Giunta regionale, tendenti ad apportare alcune modifiche, prevalentemente procedurali, alla legge finanziaria vigente.
In particolare è stato previsto il trasferimento della competenza dall'Assessorato della programmazione a quello degli enti locali per la concessione dei contributi per le sofferenze finanziarie degli enti locali e la fissazione dei termini per l'impegnabilità delle somme a destinazione vincolata assegnati agli enti locali.
La Commissione ha anche approvato, sempre su proposta della Giunta regionale, alcune variazioni al bilancio necessarie per apportare aggiustamenti interni agli stanziamenti di alcuni Assessorati.
La Commissione stante la particolare importanza e urgenza del provvedimento ne raccomanda una rapida approvazione da parte del Consiglio.
La relazione di minoranza non è prevenuta nei prescritti termini regolamentari
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali e per le finalità di cui alle leggi regionali 12 dicembre 1994, n. 36 - articolo 29, 7 aprile 1995, n. 6 - articoli 7, 13 e 15, 8 marzo 1997, n. 8 - articolo 7, 18 gennaio 1999, n. 1 - articolo 34, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08202) 2002 euro 10.329.000 2003 euro 7.747.000 Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (UPB S08.044 - Capitolo 08140) 2002 euro 4.132.000 2003 euro 2.582.000 2004 euro 2.582.000 Contratti - Spese correnti - (UPB S08.015 - Capitolo 08028) 2002 euro 516.000 2003 euro 516.000 2004 euro 516.000 Investimenti per la viabilità (UPB S08.035 - Capitolo 08089) 2002 euro 10.329.000 2003 euro 5.165.000 2004 euro 2.582.000 Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (UPB S08.041 - Capitolo 08120) 2002 euro 2.582.000 2003 euro 5.165.000 Investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08220) 2002 euro 7.747.000 2003 euro 2.582.000 2. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, la spesa di euro 2.582.000 per il completamento dei progetti relativi ad opere di grande viabilità (UPB S08.034 - Capitolo 08079) 3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (Legge finanziaria 1984) e successive modifiche ed integrazioni è così rideterminato (UPB S08.066 - Capitolo 08268): 2002 euro 3.305.000 2003 euro 2.995.000 2004 euro 2.841.000 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è così rideterminata (UPB S08.035 - Capitolo 08082) 2002 euro 18.076.000 2003 euro 5.165.000 2004 euro 2.582.000 |
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Art. 1 1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali e per le finalità di cui alle leggi regionali 12 dicembre 1994, n. 36 - articolo 29, 7 aprile 1995, n. 6 - articoli 7, 13 e 15, 8 marzo 1997, n. 8 - articolo 7, 18 gennaio 1999, n. 1 - articolo 34, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08202) 2002 euro 10.329.000 2003 euro 7.747.000 Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (UPB S08.044 - Capitolo 08140) 2002 euro 4.132.000 2003 euro 2.582.000 2004 euro 2.582.000 Contratti - Spese correnti - (UPB S08.015 - Capitolo 08028) 2002 euro 516.000 2003 euro 516.000 2004 euro 516.000 Investimenti per la viabilità (UPB S08.035 - Capitolo 08089) 2002 euro 10.329.000 2003 euro 5.165.000 2004 euro 2.582.000 Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (UPB S08.041 - Capitolo 08120) 2002 euro 2.582.000 2003 euro 5.165.000 Investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08220) 2002 euro 7.747.000 2003 euro 2.582.000 2. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, la spesa di euro 2.582.000 per il completamento dei progetti relativi ad opere di grande viabilità (UPB S08.034 - Capitolo 08079) 3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (Legge finanziaria 1984) e successive modifiche ed integrazioni è così rideterminato (UPB S08.066 - Capitolo 08268): 2002 euro 3.305.000 2003 euro 2.995.000 2004 euro 2.841.000 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è così rideterminata (UPB S08.035 - Capitolo 08082): 2002 euro 18.076.000 2003 euro 5.165.000 2004 euro 2.582.000 5. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 6.000.000 per la concessione di contributi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.035). 6. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per la copertura degli interventi urgenti disposti dal Commissario governativo per l'emergenza idrica (UPB S01.002) |
Art. 2 1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 26 febbraio 1996, n. 14 e 5 settembre 2000, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (UPB S03.008 - Capitolo 03026-00): 2002 euro 38.115.000 2003 euro 8.506.000 2004 euro 11.126.000 |
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Art. 2 1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 26 febbraio 1996, n. 14 e 5 settembre 2000, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (UPB S03.008 - Capitolo 03026-00): 2002 euro 38.115.000 2003 euro 3.858.000 2004 euro 8.028.000 2. Nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, nell'articolo 1, dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49 bis. Nel fondo di cui al comma 49 trovano copertura anche gli accordi di programma approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.". |
Art. 2 bis 1. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata direttamente assegnati agli enti locali, ovvero ad essi affidati con provvedimenti di concessione o di delega, devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare. Gli enti locali dispongono il pagamento delle somme ricevute entro l'anno successivo ovvero entro i diversi termini contrattualmente previsti. 2. In caso di mancato impegno dei fondi di cui al comma 1 entro i termini in esso previsti, è disposta la revoca della loro assegnazione; le somme già erogate, comprensive degli interessi maturati, sono restituite dagli enti detentori entro due mesi, mediante versamento alla tesoreria regionale. Con le modalità ed entro i termini anzidetti gli enti locali provvedono alla restituzione delle eventuali economie ove non abbiano richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad utilizzarle per gli stessi o per altri scopi ai sensi della normativa che disciplina l'intervento regionale. Ai versamenti effettuati oltre il termine dei due mesi si applicano gli interessi legali. 3. In sede di prima applicazione il termine per l'impegno dei fondi regionali attualmente detenuti dagli enti locali è prorogato al 31 dicembre 2002. L'obbligo di versamento previsto dall'articolo 10, comma 10, scade il 28 febbraio 2003. 4. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge devono intendersi abrogati e sostituiti da quelli indicati nel precedente comma 1 i diversi termini previsti dalle leggi regionali che dispongono assegnazioni, anche in regime di delega o di concessione, di fondi regionali a favore degli enti locali. 5. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7: - articolo 10, comma 11; - articolo 14, comma 8; - articolo 18; - articolo 25, commi 15 e 16, nella parte in cui estendono agli enti locali gli effetti delle loro disposizioni. | ||
Art. 2 ter 1. A decorrere dall'anno 2002, la competenza in materia di sofferenze finanziarie di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 è attribuita all'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. 2. L'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio già competente alla spesa di cui al comma 1 continua a disporre i pagamenti relativi al programma dell'anno 2001. 3. Le somme residue del programma di intervento relativo all'annualità 2001 possono essere utilizzate per quello dell'anno 2002; a tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2001, così come integrato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, sono rideterminate come segue: anno 2002 euro 500.000 anno 2003 euro 3.000.000 anni 2004-2017 euro 10.000.000 anno 2018 euro 8.000.000 | ||
Art. 2 quater 1. È autorizzato nell'anno 2002, lo stanziamento di euro 1.033.000 da versare sul titolo di spesa 12.5.01 del programma di intervento per gli anni 1998-1999 di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 per la realizzazione di interventi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture trasportistiche (UPB S03.029 - Cap. 03052). | ||
Art. 2 quinquies 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della protezione civile, di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, a procedere con piani stralcio approvati dalla Giunta regionale. | ||
Art. 3 1. Nella Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, sono apportate le seguenti rettifiche: a) nell'articolo 7, comma 8 il riferimento all'UPB è rettificato in (UPB S03.025 - Cap. 03046); b) nell'articolo 10, comma 9 il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S03.016 - Cap. 03034); c) nell'articolo 14, comma 4 le parole "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004" sono sostituite con "per l'anno 2002"; d) nell'articolo 16, comma 7 il riferimento all'UPB S04.033 è rettificato in "(UPB S04.027)"; e) nell'articolo 20, comma 2, il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S13.007 - Capitolo 13011); f) nell'articolo 22, comma 5, lett. c) le parole: "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000" sono sostituite da "per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e per l'anno 2004, rispettivamente, euro 517.000 ed euro 516.000". g) nell'articolo 22, comma 5, lett. b) e c) il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S01.046 - Cap. 01116); h) nella Tabella E sono eliminati i seguenti riferimenti legislativi: - legge regionale n. 18 del 1989, art. 5 - Porti UPB S08.041 - Cap. 08120 - legge regionale n. 4 del 1993 - Diga Monte Crispu -UPB S08.075 - Cap.08294 - legge regionale n.11 del 1998 - Funzionamento BIC Sardegna - UPB S09.010 - Cap. 09015 - legge regionale n. 31 del 1984 - Nuove norme diritto allo studio - UPB S11.041 - Cap. 11176 - legge regionale n. 4 del 2000, art. 41 - Manifestazioni di interesse regionale - UPB S11.031 - Cap. 11031 2-. Nell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 prima del riferimento all'UPB S02.035 sono inserite le seguenti parole: "ed al capitolo 02054". |
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Art. 3 1. Nella Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, sono apportate le seguenti rettifiche: a) nell'articolo 7, comma 8 il riferimento all'UPB è rettificato in (UPB S03.025 - Cap. 03046); b) nell'articolo 1, comma 13, nella lettera b) le parole "Punto 3" sono sostituite dalle seguenti: "lett. c)"; c) nell'articolo 1, dopo il comma 13, è istituito il seguente: "13 bis. È autorizzato, nell'anno 2002, lo stanziamento di euro 7.000.000 da riversare al titolo di spesa 12.3.01/I lett. b) della contabilità speciale di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 5 della stessa Legge (UPB S03.029)"; d) nell'articolo 10, comma 9 il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S03.016 - Cap. 03034); e) nell'articolo 14, comma 4 le parole "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004" sono sostituite con "per l'anno 2002"; f) nell'articolo 16, comma 7 il riferimento all'UPB S04.033 è rettificato in "(UPB S04.027)"; g) nell'articolo 20, comma 2, il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S13.007 - Capitolo 13011); h) nell'articolo 22, comma 5, lett. c) le parole: "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000" sono sostituite da "per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e per l'anno 2004, rispettivamente, euro 517.000 ed euro 516.000". i) nell'articolo 22, comma 5, lett. b) e c) il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S01.046 - Cap. 01116); l) nell'articolo 30, comma 13, le parole "all'annualità 1999", sono sostituite con : "all'annualità 2001; le somme sussistenti nel conto dei residui dell'UPB S05.046 - capitolo 05149 possono essere utilizzate ad integrazione delle annualità pregresse, nei limiti delle autorizzazioni al risarcimento per anno determinato con la legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, articoli 10 e 11"; m) nella Tabella E sono eliminati i seguenti riferimenti legislativi: - legge regionale n. 18 del 1989, art. 5 - Porti UPB S08.041 - Cap. 08120 - legge regionale n. 4 del 1993 - Diga Monte Crispu -UPB S08.075 - Cap.08294 - legge regionale n.11 del 1998 - Funzionamento BIC Sardegna - UPB S09.010 - Cap. 09015 - legge regionale n. 31 del 1984 - Nuove norme diritto allo studio - UPB S11.041 - Cap. 11176 - legge regionale n. 4 del 2000, art. 41 - Manifestazioni di interesse regionale - UPB S11.031 - Cap. 11031; n) nella Tabella E l'importo, per l'anno 2002, relativo alla legge regionale n. 9 del 1996 - art. 2 "Norme sulla tesoreria regionale" è sostituito con quello di euro 3.033.000. 2. Nell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002 dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a bis) nell'articolo 13 le lettere c), d) ed e) del comma 1, sono sostituite dalla seguente: "b bis) la determinazione, in apposita tabella, delle quote da iscrivere in bilancio relativamente alle spese di cui le vigenti norme determinano gli stanziamenti o fanno rinvio alla legge finanziaria, nonché la rideterminazione delle spese autorizzate da precedenti disposizioni:" 3. Nell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 prima del riferimento all'UPB S02.035 sono inserite le seguenti parole: "ed al capitolo 02054". |
Art. 3 bis 1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 approvato con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 8, sono introdotte le seguenti variazioni: ENTRATA In aumento 05 - AMBIENTE UPB E05.050 (NI) Direzione 01 - Servizio 10 (02.03) Tit. II Calamità naturali 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB E11.018 Finanziamenti per le biblioteche (Cap. 23446) In diminuzione 05 - AMBIENTE UPB E05.059 Calamità naturali (SOPPRESSA) 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB E11.006 Interventi a favore della gioventù (Cap. 23446) (SOPPRESSA) SPESA In aumento 05 - AMBIENTE UPB S05.037 Contributi e finanziamenti in materia di caccia (Cap. 05113) anno 2002 euro 19.000 06 - AGRICOLTURA UPB S06.023 Finanziamenti agli Enti strumentali e ai Consorzi per la frutticoltura - Parte corrente (Cap. 06124) anno 2002 euro 390.000 07 - TURISMO UPB S07.036 Incentivazioni alle attività commerciali (Capp. 07154 e 07155) anno 2002 euro 5.000.000 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB S11.041 Formazione integrata (Capp. 11060, 11082, 11083, 11109 e 11173) anno 2002 euro 1.291.000 In diminuzione 03 - BILANCIO UPB S03.038 Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari (Cap. 03083) anno 2002 euro 390.000 UPB S03.042 Finanziamenti per oneri straordinari agli Enti locali e agli II.AA.CC.PP. (Cap. 03112) anno 2002 euro 5.000.000 05 - AMBIENTE UPB S05.035 Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti (Cap. 05085) anno 2002 euro 19.000 11- PUBBLICA ISTRUZIONE UPB S11.024 Interventi per il diritto allo studio (Cap. 11060) anno 2002 euro 258.000 UPB S11.027 Istruzione dell'obbligo e superiore (Capp. 11082 e 11083) anno 2002 euro 930.000 UPB S11.031 Contributi per favorire il diritto allo studio (Cap. 11109) anno 2002 euro 103.000 UPB S11.040 POR 2000/2006 - Asse 3 - Formazione integrata e universitaria e altri interventi comunitari (Cap. 11173) anno 2002 euro 0 2. Nell'elenco n. 1 relativo alle spese obbligatorie e d'ordine, allegato alla legge regionale n. 8 del 2002, sono inseriti i seguenti capitoli: - UPB S02.011 Interventi per l'organizzazione e la partecipazione a incontri vari Cap. 02014 Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)(spesa obbligatoria); - UPB S03.040 Spese generali per mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere Cap. 03018 Spese relative a mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere (spesa obbligatoria). | ||
Art. 3 ter 1. L'Assessorato competente in materia di credito è autorizzato a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentano assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte a' termini dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6. 2. Agli eventuali obblighi si provvede mediante attingimento dagli appositi fondi di riserva istituiti nelle relative contabilità, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. | ||
Art. 4 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge sono determinati in euro 84.389.000 per l'anno 2002, in euro 40.164.000 per l'anno 2003, in euro 22.229.000 per l'anno 2004. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - BILANCIO UPB S03.007 FNOL - Investimenti 2002 euro 84.389.000 2003 euro 40.164.000 2004 euro 22.229.000 mediante l'utilizzo delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria: Voce 2 2002 2002 euro 40.000 2003 euro 35.000 2004 euro 10.000 Voce 3 2002 euro 84.349.000 2003 euro 40.129.000 2004 euro 22.219.000 UPB S03.042 Finanziamenti per oneri straordinari agli enti locali e agli Istituti Autonomi Case Popolari." 2002 euro 1.000.000 04 - ENTI LOCALI UPB S04.033 Acquisizione di beni e servizi (Capitolo 04104) 2002 Competenza euro 516.000 Cassa euro 516.000 In aumento 03 - BILANCIO UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata (Capitolo 03026) 2002 euro 38.115.000 2003 euro 8.506.000 2004 euro 11.126.000 UPB S03.025 (N.I) DIR. 01 SERV. 01 (06.07) - "Contributi per l'istituzione di uffici per le espropriazioni" (Cap. 03046) 2002 euro 1.000.000 04 - ENTI LOCALI UPB S04.027 Acquisizione di beni immobili (Capitolo N.I.) 2002 Competenza euro 516.000 Cassa euro 516.000 08 - LAVORI PUBBLICI UPB S08.015 Contratti - Spese correnti (Capitolo 08028) 2002 euro 516.000 2003 euro 516.000 2004 euro 516.000 UPB S08.034 (N.I.) Servizio 03 - 03.23 Viabilità - Spese correnti (Capitolo 08079) 2002 euro 2.582.000 2003 euro 2.582.000 UPB S08.035 Investimenti per la viabilità (Capitoli 08082 e 08089) 2002 euro 18.076.000 2003 euro 10.330.000 2004 euro 5.164.000 UPB S08.041 Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (Capitolo 08120) 2002 euro 2.582.000 2003 euro 5.165.000 UPB S08.044 Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (Capitolo 08140) 2002 euro 4.132.000 2003 euro 2.582.000 2004 euro 2.582.000 UPB S08.058 Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (Capitoli 08202 e 08220) 2002 euro 18.076.000 2003 euro 10.329.000 UPB S08.066 Edilizia abitativa - Investimenti (Capitolo 08268) 2002 euro 310.000 2003 euro 154.000 2004 euro 2.841.000 |
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Art. 4 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 84.389.000 per l'anno 2002, in euro 40.164.000 per l'anno 2003, in euro 22.229.000 per l'anno 2004. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - BILANCIO UPB S03.007 FNOL - Investimenti 2002 euro 84.389.000 2003 euro 35.516.000 2004 euro 19.131.000 mediante l'utilizzo delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria: Voce 2 2002 euro 40.000 2003 euro 35.000 2004 euro 10.000 Voce 3 2002 euro 84.349.000 2003 euro 35.481.000 2004 euro 19.121.000 UPB S03.038 Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari 2002 euro 9.503.000 UPB S03.039 Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari 2002 euro 4.200.000 UPB S03.042 Finanziamenti per oneri straordinari agli enti locali e agli Istituti Autonomi Case Popolari." 2002 euro 5.830.000 04 - ENTI LOCALI UPB S04.033 Acquisizione di beni e servizi (Capitolo 04104) 2002 Competenza euro 516.000 Cassa euro 516.000 In aumento 01 - PRESIDENZA UPB S01.002 Interventi del Commissario governativo sull'emergenza idrica 2002 euro 2.500.000 03 - BILANCIO UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata (Capitolo 03026) 2002 euro 38.115.000 2003 euro 3.858.000 2004 euro 8.028.000 UPB S03.025 (N.I) DIR. 01 SERV. 01 (06.07) - "Contributi per l'istituzione di uffici per le espropriazioni" (Cap. 03046) 2002 euro 1.000.000 UPB S03.029 Versamento alle contabilità speciali 2002 euro 8.033.000 UPB S03.041 Interessi per scoperto di cassa 2002 euro 2.000.000 04 - ENTI LOCALI UPB S04.027 Acquisizione di beni immobili (Capitolo N.I.) 2002 Competenza euro 516.000 Cassa euro 516.000 08 - LAVORI PUBBLICI UPB S08.015 Contratti - Spese correnti (Capitolo 08028) 2002 euro 516.000 2003 euro 516.000 2004 euro 516.000 UPB S08.034 (N.I.) Servizio 03 - 03.23 Viabilità - Spese correnti (Capitolo 08079) 2002 euro 2.582.000 2003 euro 2.582.000 UPB S08.035 Investimenti per la viabilità (Capitoli 08082, 08089 e N.I. (art. 1, comma 5)) 2002 euro 24.076.000 2003 euro 10.330.000 2004 euro 5.164.000 UPB S08.041 Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (Capitolo 08120) 2002 euro 2.582.000 2003 euro 5.165.000 UPB S08.044 Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (Capitolo 08140) 2002 euro 4.132.000 2003 euro 2.582.000 2004 euro 2.582.000 UPB S08.058 Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (Capitoli 08202 e 08220) 2002 euro 18.076.000 2003 euro 10.329.000 UPB S08.066 Edilizia abitativa - Investimenti (Capitolo 08268) 2002 euro 310.000 2003 euro 154.000 2004 euro 2.841.000
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Art. 5 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
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Art. 5 (identico ) |