CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 324/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA

il 17 maggio 2002

Integrazioni e modifiche alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Legge finanziaria 2002) e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (Legge di bilancio)


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge si intende, attraverso la modifica dell'assetto autorizzatorio di spesa di cui alla Legge finanziaria 2002, finanziare il perseguimento di obiettivi aventi carattere prioritario, inerenti sia al settore delle opere pubbliche, segnatamente il comparto delle infrastrutture idriche e viarie, che al tema dello sviluppo e della crescita economica, in linea con le indicazioni programmatiche contenute nel vigente Documento di Programmazione economico-finanziaria.

In relazione agli interventi da attuare nel settore dei lavori pubblici, gli stessi si rendono necessari e urgenti in considerazione del grave stato di obsolescenza delle strutture idriche, al fine di fronteggiare, nell'immediato, l'ormai consolidata emergenza strutturale, nonché, con riferimento al comparto della mobilità, al fine di potenziare la dotazione infrastrutturale sarda che appare, a tutt'oggi, ancora molto carente rispetto alla realtà nazionale:

Art. 1  - Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma risultano finalizzate alla realizzazione di un programma di opere fognarie e acquedotti (cap. 08202 - UPB S08.058), di realizzazione e/o completamento di invasi (cap. 08220 - UPB S08.058), di progettazione di opere viarie (capp. 08089 - UPB S08.035 - e 08079 - UPB S08.034), di realizzazione di opere portuali (cap. 08120 - UPB S08.041) e opere di interesse regionale (capp. 08140 - UPB S08.044  - e 08028 - UPB S08.015).

Al secondo e al terzo comma è prevista la rideterminazione dei limiti di spesa relativi al Fondo edilizia economica e popolare di cui alla legge regionale n. 22 del 1975 (cap. 08268 - UPB S08.066), e all'attuazione del programma di opere pubbliche nel settore viario (cap. 08082 - UPB S08.035), stabiliti da previgenti disposizioni normative.

Art. 2  - Le autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo risultano finalizzate al perseguimento degli obiettivi posti a fondamento dell'istituto della programmazione negoziata di cui al cap. 03026-00 (UPB S03.008), orientati ad ottenere, in tema di sviluppo, la crescita economica locale e un'imprenditorialità autopropulsiva della nostra isola, in un contesto in cui gli operatori economici e quelli istituzionali possano lavorare congiuntamente per progettare lo sviluppo locale, mediante l'utilizzo di strumenti in grado, pertanto, di promuovere la collaborazione e la concertazione tra tutti i diversi attori locali dello sviluppo.

Art. 3  - Nel comma 1 si provvede ad eliminare alcuni errori  materiali contenuti nel testo della legge finanziaria.
Nel comma 2 si introduce, nell'art. 12 della legge di bilancio, anche il cap. 02054, sì da consentire il trasferimento dai fondi dai capitoli relativi all'assistenza dei programmi comunitari per le missioni effettuate dai dirigenti per l'attuazione dei programmi medesimi.

Art. 4  - È relativo alla copertura finanziaria per la quale si attinge dalle voci 2 e 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

 


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

BALLETTO, Presidente  e relatore -SECCI, Vice Presidente - FALCONI, Segretario e relatore di minoranza - LOMBARDO, Segretario - CAPELLI - CORONA - DORE - MURGIA - ONIDA - SCANO - SPISSU - USAI - VARGIU

Pervenuta il 23 luglio 2002

La Commissione bilancio, nella seduta di giovedì 18 luglio 2002 ha approvato il disegno di legge n. 324 concernente "Integrazioni e modifiche alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Legge finanziaria 2002) e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (Legge di bilancio)" avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentare il provvedimento.

La Commissione ha integrato il testo proposto con una serie di emendamenti, presentati dalla Giunta regionale, tendenti ad apportare alcune modifiche, prevalentemente procedurali, alla legge finanziaria vigente.

In particolare è stato previsto il trasferimento della competenza dall'Assessorato della programmazione a quello degli enti locali per la concessione dei contributi per le sofferenze finanziarie degli enti locali e la fissazione dei termini per l'impegnabilità delle somme a destinazione vincolata assegnati agli enti locali.

La Commissione ha anche approvato, sempre su proposta della Giunta regionale, alcune variazioni al bilancio necessarie per apportare aggiustamenti interni agli stanziamenti di alcuni Assessorati.

La Commissione stante la particolare importanza e urgenza del provvedimento ne raccomanda una rapida approvazione da parte del Consiglio. 


La relazione di minoranza non è prevenuta nei prescritti termini regolamentari

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Autorizzazioni e rideterminazioni di spesa nel settore delle opere pubbliche

1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali e per le finalità di cui alle leggi regionali 12 dicembre 1994, n. 36 - articolo 29, 7 aprile 1995, n. 6 - articoli 7, 13 e 15, 8 marzo 1997, n. 8 - articolo 7, 18 gennaio 1999, n. 1 - articolo 34, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08202)

2002      euro     10.329.000 

2003      euro       7.747.000

Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (UPB S08.044 - Capitolo 08140)

2002    euro       4.132.000

2003    euro       2.582.000

2004    euro       2.582.000

Contratti - Spese correnti - (UPB S08.015 - Capitolo 08028)

2002      euro          516.000

2003      euro          516.000

2004      euro          516.000

Investimenti per la viabilità (UPB S08.035 - Capitolo 08089)

2002     euro         10.329.000

2003     euro           5.165.000

2004     euro           2.582.000

Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (UPB S08.041 - Capitolo 08120)

2002    euro     2.582.000

2003    euro     5.165.000

Investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08220)

2002    euro      7.747.000

2003    euro      2.582.000

2. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, la spesa di euro 2.582.000 per il completamento dei progetti relativi ad opere di grande viabilità (UPB S08.034 - Capitolo 08079)

3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (Legge finanziaria 1984) e successive modifiche ed integrazioni è così rideterminato (UPB S08.066 - Capitolo 08268):

2002     euro      3.305.000

2003     euro      2.995.000

2004     euro      2.841.000

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è così rideterminata (UPB S08.035 - Capitolo 08082)

2002     euro    18.076.000

2003     euro      5.165.000

2004     euro      2.582.000

 

Art. 1
Autorizzazioni e rideterminazioni di spesa nel settore delle opere pubbliche

1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali e per le finalità di cui alle leggi regionali 12 dicembre 1994, n. 36 - articolo 29, 7 aprile 1995, n. 6 - articoli 7, 13 e 15, 8 marzo 1997, n. 8 - articolo 7, 18 gennaio 1999, n. 1 - articolo 34, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08202)

2002      euro     10.329.000 

2003      euro       7.747.000

Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (UPB S08.044 - Capitolo 08140)

2002    euro       4.132.000

2003    euro       2.582.000

2004    euro       2.582.000  

Contratti - Spese correnti - (UPB S08.015 - Capitolo 08028)

2002      euro          516.000

2003      euro          516.000

2004      euro          516.000  

Investimenti per la viabilità (UPB S08.035 - Capitolo 08089)

2002     euro         10.329.000

2003     euro           5.165.000

2004     euro           2.582.000  

Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (UPB S08.041 - Capitolo 08120)

2002    euro     2.582.000

2003    euro     5.165.000  

Investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08220)

2002    euro      7.747.000

2003    euro      2.582.000

2. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, la spesa di euro 2.582.000 per il completamento dei progetti relativi ad opere di grande viabilità (UPB S08.034 - Capitolo 08079)

3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (Legge finanziaria 1984) e successive modifiche ed integrazioni è così rideterminato (UPB S08.066 - Capitolo 08268):

2002     euro      3.305.000

2003     euro      2.995.000

2004     euro      2.841.000

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è così rideterminata (UPB S08.035 - Capitolo 08082):

2002     euro    18.076.000

2003     euro      5.165.000

2004     euro      2.582.000 

5. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 6.000.000 per la concessione di contributi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.035).

6. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per la copertura degli interventi urgenti disposti dal Commissario governativo per l'emergenza idrica (UPB S01.002)

Art. 2
Fondo per la programmazione negoziata

1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 26 febbraio 1996, n. 14 e 5 settembre 2000, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (UPB S03.008 - Capitolo 03026-00):

2002     euro      38.115.000

2003     euro       8.506.000

2004     euro     11.126.000

 

Art. 2
Fondo per la programmazione negoziata

1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 26 febbraio 1996, n. 14 e 5 settembre 2000, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (UPB S03.008 - Capitolo 03026-00):

2002     euro     38.115.000

2003     euro       3.858.000

2004     euro       8.028.000

2. Nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, nell'articolo 1, dopo il comma 49 è inserito il seguente:

"49 bis. Nel fondo di cui al comma 49 trovano copertura anche gli accordi di programma approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.".

   

Art. 2 bis
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

1. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata direttamente assegnati agli enti locali, ovvero ad essi affidati con provvedimenti di concessione o di delega, devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare. Gli enti locali dispongono il pagamento delle somme ricevute entro l'anno successivo ovvero entro i diversi termini contrattualmente previsti.

2. In caso di mancato impegno dei fondi di cui al comma 1 entro i termini in esso previsti, è disposta la revoca della loro assegnazione; le somme già erogate, comprensive degli interessi maturati, sono restituite dagli enti detentori entro due mesi, mediante versamento alla tesoreria regionale. Con le modalità ed entro i termini anzidetti gli enti locali provvedono alla restituzione delle eventuali economie ove non abbiano richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad utilizzarle per gli stessi o per altri scopi ai sensi della normativa che disciplina l'intervento regionale. Ai versamenti effettuati oltre il termine dei due mesi si applicano gli interessi legali.

3. In sede di prima applicazione il termine per l'impegno dei fondi regionali attualmente detenuti dagli enti locali è prorogato al 31 dicembre 2002. L'obbligo di versamento previsto dall'articolo 10, comma 10, scade il 28 febbraio 2003.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge devono intendersi abrogati e sostituiti da quelli indicati nel precedente comma 1 i diversi termini previsti dalle leggi regionali che dispongono assegnazioni, anche in regime di delega o di concessione, di fondi regionali a favore degli enti locali.

5. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7:

- articolo 10, comma 11;

- articolo 14, comma 8;

- articolo 18;

- articolo 25, commi 15 e 16, nella parte in cui estendono agli enti locali gli effetti delle loro disposizioni. 

   

Art. 2 ter
Sofferenze finanziarie degli enti locali

1. A decorrere dall'anno 2002, la competenza in materia di sofferenze finanziarie di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 è attribuita all'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

2. L'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio già competente alla spesa di cui al comma 1 continua a disporre i pagamenti relativi al programma dell'anno 2001.

3. Le somme residue del programma di intervento relativo all'annualità 2001 possono essere utilizzate per quello dell'anno 2002; a tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2001, così come integrato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, sono rideterminate come segue:

anno 2002    euro       500.000

anno 2003    euro    3.000.000

anni 2004-2017                        euro                  10.000.000

anno 2018    euro     8.000.000

   

Art. 2 quater
Interventi nel settore dei trasporti

1. È autorizzato nell'anno 2002, lo stanziamento di euro 1.033.000 da versare sul titolo di spesa 12.5.01 del programma di intervento per gli anni 1998-1999 di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 per la realizzazione di interventi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture trasportistiche (UPB S03.029 - Cap. 03052).

   

Art. 2 quinquies
Piano stralcio protezione civile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della protezione civile, di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, a procedere con piani stralcio approvati dalla Giunta regionale.

Art. 3
Rettifiche

1. Nella Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) nell'articolo 7, comma 8 il riferimento all'UPB è rettificato in (UPB S03.025 - Cap. 03046);

b) nell'articolo 10, comma 9 il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S03.016 - Cap. 03034);

c) nell'articolo 14, comma 4 le parole "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004" sono sostituite con "per l'anno 2002";

d) nell'articolo 16, comma 7 il riferimento all'UPB S04.033 è rettificato in "(UPB S04.027)";

e) nell'articolo 20, comma 2, il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S13.007 - Capitolo 13011);

f) nell'articolo 22, comma 5, lett. c) le parole: "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000" sono sostituite da "per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e per l'anno 2004, rispettivamente, euro 517.000 ed euro 516.000".

g) nell'articolo 22, comma 5, lett. b) e c) il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S01.046 - Cap. 01116);

h) nella Tabella E sono eliminati i seguenti riferimenti legislativi:

- legge regionale n. 18 del 1989, art. 5 - Porti UPB S08.041 - Cap. 08120

- legge regionale n. 4 del 1993 - Diga Monte Crispu -UPB S08.075 - Cap.08294

- legge regionale n.11 del 1998 - Funzionamento BIC Sardegna - UPB S09.010 -  Cap. 09015

- legge regionale n. 31 del 1984 - Nuove norme diritto allo studio - UPB S11.041 - Cap. 11176

- legge regionale n. 4 del 2000, art. 41 - Manifestazioni di interesse regionale - UPB S11.031 - Cap. 11031

2-. Nell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 prima del riferimento all'UPB S02.035 sono inserite le seguenti parole: "ed al capitolo 02054".

 

Art. 3
Rettifiche

1. Nella Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) nell'articolo 7, comma 8 il riferimento all'UPB è rettificato in (UPB S03.025 - Cap. 03046);

b) nell'articolo 1, comma 13, nella lettera b) le parole "Punto 3" sono sostituite dalle seguenti: "lett. c)";

c) nell'articolo 1, dopo il comma 13, è istituito il seguente: "13 bis. È autorizzato, nell'anno 2002, lo stanziamento di euro 7.000.000 da riversare al titolo di spesa 12.3.01/I lett. b) della contabilità speciale di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 5 della stessa Legge (UPB S03.029)"; 

d) nell'articolo 10, comma 9 il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S03.016 - Cap. 03034);

e) nell'articolo 14, comma 4 le parole "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004" sono sostituite con "per l'anno 2002";

f) nell'articolo 16, comma 7 il riferimento all'UPB S04.033 è rettificato in "(UPB S04.027)";

g) nell'articolo 20, comma 2, il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S13.007 - Capitolo 13011);

h) nell'articolo 22, comma 5, lett. c) le parole: "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000" sono sostituite da "per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e per l'anno 2004, rispettivamente, euro 517.000 ed euro 516.000".

i) nell'articolo 22, comma 5, lett. b) e c) il riferimento all'UPB è rettificato in: (UPB S01.046 - Cap. 01116);

l) nell'articolo 30, comma 13, le parole "all'annualità 1999", sono sostituite con : "all'annualità 2001; le somme sussistenti nel conto dei residui dell'UPB S05.046 - capitolo 05149 possono essere utilizzate ad integrazione delle annualità pregresse, nei limiti delle autorizzazioni al risarcimento per anno determinato con la legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, articoli 10 e 11";

m) nella Tabella E sono eliminati i seguenti riferimenti legislativi:

- legge regionale n. 18 del 1989, art. 5 - Porti UPB S08.041 - Cap. 08120

- legge regionale n. 4 del 1993 - Diga Monte Crispu -UPB S08.075 - Cap.08294

- legge regionale n.11 del 1998 - Funzionamento BIC Sardegna - UPB S09.010 -  Cap. 09015

- legge regionale n. 31 del 1984 - Nuove norme diritto allo studio - UPB S11.041 - Cap. 11176

- legge regionale n. 4 del 2000, art. 41 - Manifestazioni di interesse regionale - UPB S11.031 - Cap. 11031;

n) nella Tabella E l'importo, per l'anno 2002,   relativo alla legge regionale n. 9 del 1996 - art. 2 "Norme sulla tesoreria regionale" è sostituito con quello di euro 3.033.000.

2. Nell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a bis) nell'articolo 13 le lettere c), d) ed e) del comma 1, sono sostituite dalla seguente: "b bis) la determinazione, in apposita tabella, delle quote da iscrivere in bilancio relativamente alle spese di cui le vigenti norme determinano gli stanziamenti o fanno rinvio alla legge finanziaria, nonché la rideterminazione delle spese autorizzate da precedenti disposizioni:"

3. Nell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 prima del riferimento all'UPB S02.035 sono inserite le seguenti parole: "ed al capitolo 02054".

   

Art. 3 bis
Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 approvato con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 8, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

05 - AMBIENTE

UPB E05.050 (NI) Direzione 01 - Servizio 10 (02.03) Tit. II Calamità naturali

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB E11.018

Finanziamenti per le biblioteche

(Cap. 23446)

In diminuzione

05 - AMBIENTE

UPB E05.059

Calamità naturali

(SOPPRESSA)

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB E11.006

Interventi a favore della gioventù

(Cap. 23446)

(SOPPRESSA)

SPESA

In aumento

05 - AMBIENTE

UPB S05.037

Contributi e finanziamenti in materia di caccia

(Cap. 05113)

anno 2002    euro        19.000

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.023

Finanziamenti agli Enti strumentali e ai Consorzi per la frutticoltura - Parte corrente

(Cap. 06124)

anno 2002    euro      390.000

07 - TURISMO

UPB S07.036

Incentivazioni alle attività commerciali

(Capp. 07154 e 07155)

anno 2002      euro     5.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.041

Formazione integrata

(Capp. 11060, 11082, 11083, 11109 e 11173)

anno 2002      euro    1.291.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.038

 Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

(Cap. 03083)

anno 2002        euro         390.000

UPB S03.042

Finanziamenti per oneri straordinari agli Enti locali e agli II.AA.CC.PP.

(Cap. 03112)

anno 2002      euro       5.000.000

05 - AMBIENTE

UPB S05.035

Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti

(Cap. 05085)

anno 2002     euro        19.000

11- PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.024

Interventi per il diritto allo studio

(Cap. 11060)

anno 2002     euro        258.000

UPB S11.027

Istruzione dell'obbligo e superiore

(Capp. 11082 e 11083)

anno 2002     euro       930.000

UPB S11.031

Contributi per favorire il diritto allo studio

(Cap. 11109)

 anno 2002     euro     103.000

UPB S11.040

POR 2000/2006 - Asse 3 - Formazione integrata e universitaria e altri interventi comunitari

(Cap. 11173)

anno 2002    euro         0

2. Nell'elenco n. 1 relativo alle spese obbligatorie e d'ordine, allegato alla legge regionale n. 8 del 2002, sono inseriti i seguenti capitoli:

- UPB S02.011 Interventi per l'organizzazione e la partecipazione a incontri vari

Cap. 02014 Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)(spesa obbligatoria);

- UPB S03.040 Spese generali per mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere

Cap. 03018 Spese relative a mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere (spesa obbligatoria).

   

Art. 3 ter
Soppressione fondi di rotazione e assimilati

1. L'Assessorato competente in materia di credito è autorizzato a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentano assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte a' termini dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

2. Agli eventuali obblighi si provvede mediante attingimento dagli appositi fondi di riserva istituiti nelle relative contabilità, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge sono determinati in euro 84.389.000 per l'anno 2002, in euro 40.164.000 per l'anno 2003, in euro 22.229.000 per l'anno 2004.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.007

FNOL - Investimenti

2002

euro          84.389.000

2003

euro          40.164.000

2004

euro          22.229.000

mediante l'utilizzo delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:

Voce 2

2002

2002     euro         40.000

2003     euro         35.000

2004     euro         10.000

Voce 3

2002     euro     84.349.000

2003     euro     40.129.000

2004     euro     22.219.000

UPB S03.042

Finanziamenti per oneri straordinari agli enti locali e agli Istituti Autonomi Case Popolari."

2002     euro     1.000.000

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.033

Acquisizione di beni e servizi (Capitolo 04104)

2002

Competenza

euro              516.000

Cassa

euro               516.000

In aumento

03 - BILANCIO

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata (Capitolo 03026)

2002     euro    38.115.000

2003     euro      8.506.000

2004     euro    11.126.000

UPB S03.025

(N.I) DIR. 01 SERV. 01 (06.07) - "Contributi per l'istituzione di uffici per le espropriazioni" (Cap. 03046)

2002    euro    1.000.000

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.027

Acquisizione di beni immobili (Capitolo N.I.)

2002

Competenza

euro          516.000

Cassa

euro           516.000

08 - LAVORI PUBBLICI

UPB S08.015

Contratti - Spese correnti (Capitolo 08028)

2002    euro         516.000

2003    euro         516.000

2004    euro         516.000

UPB S08.034

(N.I.) Servizio 03 - 03.23 Viabilità - Spese correnti (Capitolo 08079)

2002      euro      2.582.000

2003     euro      2.582.000

UPB S08.035

Investimenti per la viabilità (Capitoli 08082 e 08089)

2002    euro    18.076.000

2003    euro    10.330.000

2004    euro      5.164.000

UPB S08.041

Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (Capitolo 08120)

2002   euro      2.582.000

2003   euro      5.165.000

UPB S08.044

Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (Capitolo 08140)

2002   euro    4.132.000

2003   euro    2.582.000

2004   euro    2.582.000

UPB S08.058

Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (Capitoli 08202 e 08220)

2002    euro     18.076.000

2003   euro      10.329.000

UPB S08.066

Edilizia abitativa - Investimenti (Capitolo 08268)

2002    euro        310.000

2003    euro        154.000

2004    euro     2.841.000

 

Art. 4
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 84.389.000 per l'anno 2002, in euro 40.164.000 per l'anno 2003, in euro 22.229.000 per l'anno 2004.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.007

FNOL - Investimenti

2002       euro      84.389.000

2003       euro      35.516.000

2004       euro      19.131.000

mediante l'utilizzo delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:

Voce 2

2002     euro         40.000

2003     euro         35.000

2004     euro         10.000

Voce 3

2002     euro     84.349.000

2003     euro     35.481.000

2004     euro     19.121.000

UPB S03.038

Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2002     euro  9.503.000

UPB S03.039

Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2002    euro      4.200.000

UPB S03.042

Finanziamenti per oneri straordinari agli enti locali e agli Istituti Autonomi Case Popolari."

2002       euro       5.830.000

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.033

Acquisizione di beni e servizi (Capitolo 04104)

2002                

Competenza                     

euro           516.000

Cassa                        

euro           516.000

In aumento

01 - PRESIDENZA

UPB S01.002

Interventi del Commissario governativo sull'emergenza idrica

2002     euro        2.500.000

03 - BILANCIO

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata (Capitolo 03026)

2002     euro       38.115.000

2003     euro         3.858.000

2004     euro         8.028.000

UPB S03.025

(N.I) DIR. 01 SERV. 01 (06.07) - "Contributi per l'istituzione di uffici per le espropriazioni" (Cap. 03046)

2002      euro     1.000.000

UPB S03.029

Versamento alle contabilità speciali

2002     euro      8.033.000

UPB S03.041

Interessi per scoperto di cassa

2002      euro     2.000.000

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.027

Acquisizione di beni immobili (Capitolo N.I.)

2002                

Competenza                        

euro             516.000

Cassa                        

euro            516.000

08 - LAVORI PUBBLICI

UPB S08.015

Contratti - Spese correnti (Capitolo 08028)

2002      euro          516.000

2003      euro          516.000

2004      euro          516.000         

UPB S08.034

(N.I.) Servizio 03 - 03.23 Viabilità - Spese correnti (Capitolo 08079)

2002     euro      2.582.000

2003     euro      2.582.000

UPB S08.035

Investimenti per la viabilità (Capitoli 08082, 08089 e N.I. (art. 1, comma 5))

2002    euro    24.076.000

2003    euro    10.330.000

2004    euro      5.164.000

UPB S08.041

Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (Capitolo 08120)

2002    euro     2.582.000

2003    euro     5.165.000

UPB S08.044

Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (Capitolo 08140)

2002   euro    4.132.000

2003   euro    2.582.000

2004   euro    2.582.000

UPB S08.058

Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (Capitoli 08202 e 08220)

2002    euro     18.076.000

2003   euro      10.329.000  

UPB S08.066

Edilizia abitativa - Investimenti (Capitolo 08268)

2002    euro            310.000

2003    euro            154.000

2004    euro         2.841.000

 

Art. 5
Entrata in vigore e pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 5
Entrata in vigore e pubblicazione

(identico )