CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 317

presentata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

il 18 aprile 2002

Disciplina del sistema di distribuzione dei carburanti in Sardegna


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'organica distribuzione dei carburanti sta assumendo un ruolo rilevante per le sue interconnessioni con il turismo e per l'intera economia dell'Isola.

E' fuori dubbio che, nel quadro più ampio di una visione europea, il sistema di distribuzione dei carburanti vada ristrutturato nell'ottica della liberalizzazione commerciale prevista dal decreto legge 32/98. Tale decreto, che ha trasferito le competenze alle amministrazioni comunali, ha anche segnato il passaggio da un regime concessorio ad un regime autorizzativo.

Questo trasferimento di competenze ha procurato non pochi disagi alle amministrazioni comunali, per la maggior parte ancora sprovviste dello "sportello unico" e di personale adeguatamente preparato.

La mancanza di una legislazione regionale cui fare riferimento e le due deliberazioni successive della Giunta regionale, la 44/28 del 2000 e la 12/49 del 2001, che hanno bloccato le nuove autorizzazioni in attesa di un disegno di legge regionale regolante la materia, hanno sensibilmente ritardato il processo di liberalizzazione del settore.

Questo disegno di legge, oltre che fornire le norme regionali di indirizzo programmatico volte alla razionalizzazione e ammodernamento del sistema di distribuzione carburanti, mira ad assicurare: il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del pubblico servizio, nel rispetto delle norme regionali in materia di assetto del territorio, a tutela dei beni paesistici e ambientali, della cultura, della salute, della sicurezza e della viabilità, nel rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria.

Nell'intento di colmare al più presto il vuoto legislativo che ha caratterizzato il settore negli ultimi quattro anni, il presente disegno di legge all'articolo 2 rinvia a successivi atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio:

- l'individuazione dei bacini d'utenza;

- la definizione delle zone omogenee comunali;

- la determinazione delle superfici e distanze minime, gli indici di edificabilità degli impianti in relazione all'asse viario;

- l'individuazione delle aree carenti di servizio;

- l'individuazione dei criteri e parametri di incompatibilità relativa;

- gli orari (art. 2, lett. a), b), c), d) e) ed f)).

Inoltre il disegno di legge proposto:

- definisce i concetti di rete, di impianto e delle attrezzature che caratterizzano quest'ultimo, indica le fonti (UTF) per determinare l'erogato medio di un impianto (art. 3);

- indica l'iter della domanda per nuove autorizzazioni e unifica le fasi istruttorie e conclusive del provvedimento concessorio, relativo alla parte edilizia, con quello autorizzativo, relativo al provvedimento riguardante la parte commerciale (art. 5);

- snellisce tutta la procedura relativa alla realizzazione di modifiche all'impianto che non necessitano più di alcuna autorizzazione se realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali, limitando al solo DPL l'obbligo dell'autorizzazione (art. 6);

- stabilisce un periodo transitorio di sei mesi, nei quali i comuni devono sottoporre a verifica gli impianti sottoposti alla loro giurisdizione facendo comunque salve le verifiche già effettuate (art. 7);

- codifica i casi di incompatibilità assoluta e indica quali strade il comune deve percorrere per giungere allo smantellamento dell'impianto e alla bonifica del suolo, fissando in sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di regola i tempi per la realizzazione dello smantellamento (art. 8);

- mira ad assicurare il servizio prevedendo, per i comuni distanti più di 15 Km dal più vicino punto di vendita, la possibilità di installare un punto isolato, funzionante con sole apparecchiature automatiche (art. 10);

- favorisce, in una regione non ancora metanizzata come la Sardegna, lo sviluppo equilibrato di una fonte energetica alternativa ed ecologica quale il GPL (art. 12);

- sottopone a identica disciplina i distributori autostradali e quelli privati (art. 13);

- disciplina diffusamente la distribuzione di carburanti per natanti prevedendo la realizzazione di un impianto in ogni porto in quanto servizio al turista del settore nautico riconosciuto in continua espansione (art. 14);

- istituisce la commissione di monitoraggio indicandone la composizione e definisce i compiti della commissione stessa che agisce sostanzialmente da organo di verifica e di stimolo, facendosi portatrice degli interessi dei comuni, laddove le compagnie petrolifere non trovino remunerativo investire in una certa zona (art. 16);

- prevede identiche sanzioni sia per le violazioni commesse in un impianto stradale che per quelle commesse in un impianto privato (art. 17);

- con una norma transitoria prevede la conferma del blocco delle autorizzazioni sancito dalle deliberazioni di Giunta già menzionate, fino a che non siano stati emanati tutti gli atti di cui all'articolo 2 della presente legge che, pur essendo norme di dettaglio, concorreranno a completare il quadro delle linee ispiratrici del sistema di distribuzione carburanti in Sardegna.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna con la presente legge detta le norme di indirizzo programmatico volte alla razionalizzazione ed ammodernamento del sistema di distribuzione dei carburanti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del pubblico servizio nel rispetto delle norme regionali in materia di assetto del territorio a tutela dei beni paesistici e ambientali, della cultura, della salute, della sicurezza e della viabilità nel rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria.

 

 

Art. 2
Rinvio

1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al riequilibrio territoriale tra domanda e offerta, la presente legge rinvia a successivi atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e dell'Assessore enti locali, finanze e urbanistica limitatamente agli aspetti di natura urbanistica-edilizia:

a) l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale al fine di evitare fenomeni di squilibrio territoriale e per migliorare la funzionalità della rete;

b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti agevolando la chiusura degli impianti incompatibili non adeguabili con eventuali rilocalizzazioni;

c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli impianti in relazione alla tipologia dell'asse viario di destinazione;

d) l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate in cui sia possibile installare impianti codificati quali punti isolati;

e) l'individuazione, in concerto con le organizzazioni sindacali di categoria, dei criteri e parametri di incompatibilità relativa;

f) l'individuazione e l'articolazione dell'orario di apertura e chiusura regionale;

g) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri.

 

 

Art. 3
Definizioni

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio nonché gli impianti ad uso privato, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.

2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.

3. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore.

4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo.

5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

6. Si intende per self-service prepagamento il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.

7. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento.

8. L'erogato di un impianto è dato dalla somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF).

9. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.

 

 

Capo II
Autorizzazioni e verifiche

Art. 4
Tipologie di nuovi impianti

1. Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del servizio self-service prepagamento e devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dalla Giunta regionale attraverso gli atti di cui all'articolo 2.

2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti senza la presenza del gestore, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate possono derogare dal rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere assicurata adeguata sorveglianza.

 

 

Art. 5
Autorizzazione di nuovi impianti

1. La domanda di concessione edilizia e di autorizzazione commerciale deve essere presentata contestualmente e indirizzata al comune e per conoscenza all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

2. Il comune predispone contemporaneamente le fasi istruttorie del procedimento edilizio e quello commerciale e rilascia, con unico provvedimento, la concessione edilizia e l'autorizzazione commerciale entro il termine massimo di novanta giorni dal completamento della documentazione richiesta a corredo dell'istanza.

3. I comuni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base degli atti di indirizzo di cui all'articolo 2 della presente legge.

4. L'impianto deve essere posto in esercizio entro i termini previsti dalla relativa autorizzazione pena la decadenza della medesima.

 

 

Art. 6
Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero di carburanti erogati;

b) la variazione del numero di colonnine;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service prepagamento;

h)   la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali e sono soggette a semplice comunicazione, salvo che si tratti di aggiunta di GPL, per cui è invece necessaria l'autorizzazione del comune in cui ha sede l'impianto. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

3. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.

 

 

Art. 7
Verifiche comunali

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti, per accertare le incompatibilità degli stessi, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

2. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi della previgente normativa.

3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante l'assenza di alcuna fattispecie di incompatibilità.

 

 

Art. 8
Incompatibilità assoluta

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente all'interno dei centri abitati;

b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento.

3. Il comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando provinciale VVF. L'atto di revoca deve contenere:

a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione;

b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree nella situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo ai sensi della normativa vigente.

4. Le operazioni di cui alla lettera b) del comma 3 non possono protrarsi oltre sei mesi dalla data in cui viene comunicato all'interessato il provvedimento di revoca.

 

 

Art. 9
Incompatibilità relativa

1. Le fattispecie di incompatibilità relativa sono previste e disciplinate dagli atti di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

 

Art. 10
Punti isolati

1. Al fine di assicurare il servizio pubblico i comuni privi di impianti di distribuzione possono provvedere all'installazione di un punto isolato che funzioni con sole apparecchiature automatiche senza la presenza del gestore, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si collochi da quest'ultimo ad una distanza superiore a 15 km. e che l'impianto sia adeguatamente sorvegliato. Detta distanza va misurata con riferimento al percorso stradale minimo sulla viabilità pubblica nel rispetto della segnaletica stradale.

2. Detti impianti non possono essere in alcun caso edificati o attivati per effetto di modifica della tipologia di vendita di altro impianto esistente. Ad esso non si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

 

 

Art. 11
Decadenza dell'autorizzazione

1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del comune, o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione si intende decaduta e il sito deve essere messo in pristino entro sei mesi dalla chiusura, da parte del proprietario nel rispetto delle norme vigenti.

 

 

Capo III
Impianti ad uso privato e marini

Art. 12
§Rete degli impianti di GPL e loro localizzazioni

1. Al fine di favorire il formarsi della domanda verso questo comparto della distribuzione dei carburanti per il conseguimento del risparmio energetico e per la salvaguardia dell'ambiente, l'erogazione di GPL per autotrazione, ancorché effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza, viene autorizzata alle condizioni di cui al comma 2.

2. Onde evitare le concentrazioni geografiche e favorire un'equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, ferme restando tutte le norme di sicurezza in vigore gli impianti in cui si intende aggiungere il GPL per autotrazione, devono rispettare le distanze che vengono stabilite con successivo atto amministrativo di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

 

 

Capo III
Impianti ad uso privato e marini

Art. 12
Rete degli impianti di GPL e loro localizzazioni

1. Al fine di favorire il formarsi della domanda verso questo comparto della distribuzione dei carburanti per il conseguimento del risparmio energetico e per la salvaguardia dell'ambiente, l'erogazione di GPL per autotrazione, ancorché effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza, viene autorizzata alle condizioni di cui al comma 2. 

2. Onde evitare le concentrazioni geografiche e favorire un'equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, ferme restando tutte le norme di sicurezza in vigore gli impianti in cui si intende aggiungere il GPL per autotrazione, devono rispettare le distanze che vengono stabilite con successivo atto amministrativo di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

 

 

Art. 13
Impianti ad uso privato

1. Per impianto di distribuzione carburanti ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse atte all'erogazione di carburanti per autotrazione, esclusivamente per il rifornimento di veicoli circolanti posseduti da imprese produttive o di servizio e ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili. Sono esclusi dalla presente disciplina gli impianti gestiti dalle amministrazioni statali e gli impianti privati di capacità fino a 10.000 litri.

2. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti privati alle aziende che ne fanno richiesta, alle medesime condizioni e nel rispetto della stessa disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione per autotrazione.

3. E' vietato il commercio e la cessione a terzi a qualsiasi titolo dei carburanti oggetto dell'autorizzazione.

4. Gli impianti regolarmente in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformati a quanto previsto nella presente legge entro tre anni, a condizione che il titolare dichiari al comune competente, entro sessanta giorni, la decisione di continuare l'esercizio dell'impianto. Il mancato adeguamento nei termini previsti dal presente comma comporta la revoca della relativa autorizzazione.

 

 

Art. 14
Impianti marini

1. Gli impianti marini sono autorizzati in deroga alle disposizioni stabilite dalla Regione al capo II della presente legge e devono essere adibititi all'esclusivo rifornimento dei natanti da diporto.

2. La domanda di nuova autorizzazione deve essere indirizzata al comune competente al rilascio che, ferme restando le competenze delle autorità marittime e demaniali, autorizza, sentita l'Autorità marittima competente per territorio, l'installazione di un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti per natanti da diporto, subordinandola alla verifica di conformità alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione dell'impianto deve, in particolare, stabilire:

a) la destinazione dell'impianto all'esclusivo rifornimento dei natanti;

b) il divieto di porre in esercizio l'impianto anteriormente alle verifiche di cui all'articolo 48 del Regolamento di attuazione del Codice della navigazione ad opera della Commissione di cui alla stessa norma;

c) il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio;

d) l'obbligo per il titolare del provvedimento di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.

4. L'impianto di carburanti per natanti da diporto è costituito dal complesso commerciale unitario per la vendita di prodotti destinati esclusivamente al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti.

5. Il posizionamento degli impianti rispetto alle strutture portuali deve essere tale da precludere il rifornimento agli autoveicoli e consentire invece il rifornimento, con assoluta sicurezza e facilità, ai natanti da diporto anche se di notevoli dimensioni.

6. E' ammessa la presenza di almeno un impianto marino in ogni struttura portuale, in ogni approdo che consenta lo stazionamento permanente di imbarcazioni, in acque ridossate naturalmente o mediante opportune opere di difesa.

7. Non possono essere realizzate altre strutture in quei porti dove già esista un impianto di distribuzione, salvo che ciò sia espressamente richiesto dalle autorità marittime.

8. La realizzazione di impianti di distribuzione marini deve essere autorizzata:

a) in tutti i casi in cui tale realizzazione consenta la copertura di tratti di mare non coperti, aventi uno sviluppo nautico superiore alle dieci miglia nautiche, calcolate sulla rotta più breve tra i due impianti esistenti;

b) quando si tratti di isole minori prive di impianto ed il nuovo impianto disti dal più vicino esistente cinque miglia nautiche da misurare sulla rotta più breve tra i due impianti marini esistenti.

9. In caso di più domande viene preferita quella che garantisce il miglior livello di servizio al turista, con riguardo all'accessibilità nautica, all'estensione della copertura del litorale garantita dal nuovo impianto, ad eventuali attività di servizi volti al turista ed al natante assimilabili a quelle previste per l'automobilista.

 

 

Capo IV
Sistema informativo

Art. 15
Sistema informativo e Osservatorio

1. La Regione effettua il monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva.

2. Al tal fine i comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire.

3. La Regione inoltre promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, concorra:

a) alla programmazione regionale del settore;

b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;

c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento di una banca dati informatizzata che, utilizzando modalità di rilevamento omogenee, promuova indagini, studi e ricerche e realizzi strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, penultimo comma, della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, può essere costituito, con successivo provvedimento amministrativo, un Osservatorio interregionale in accordo con le altre regioni quale organo comune per il miglior esercizio delle proprie funzioni.

 

 

Art. 16
Commissione di monitoraggio

1. Presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio è istituita la Commissione regionale per il monitoraggio così composta:

a) dal Direttore del Servizio commercio o da un suo delegato (Presidente);

b) dal responsabile del Settore carburanti;

c) dal responsabile del Settore entrate e tributi dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei gestori;

e) da un rappresentante delle società petrolifere operanti in Sardegna;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali gas liquidi;

g) da un rappresentante dell'ANCI;

h) da un rappresentante dell'Associazione consumatori;

i) da un rappresentante dell'UTF.

2. Funge da segretario un dipendente del Servizio commercio con la qualifica non inferiore alla sesta fascia funzionale.

3. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale al commercio; congiuntamente con i titolari, per ciascun componente e per il segretario, è nominato anche un supplente.

4. La Commissione ha il compito di verificare l'andamento del processo di ristrutturazione e di razionalizzazione della rete distributiva; verifica inoltre il rispetto dei tempi e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione regionale; sollecita le amministrazioni comunali a voler procedere nell'indirizzo dell'adeguamento della rete alla nuova disciplina regionale; collabora alla creazione di intese tra comuni minori dalle quali devono scaturire dei consorzi di interessi volti a impedire la rarefazione della distribuzione dei carburanti e la garanzia del servizio all'utenza laddove le compagnie petrolifere non trovino più motivi di permanenza. Alla Commissione è inoltre rimesso il giudizio sulla compatibilità dell'insediamento di nuovi impianti ai fini della garanzia e della tutela della mobilità e del servizio cittadino.

 

 

Art. 17
Sanzioni amministrative

1. L'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di carburante nonché di impianto ad uso privato in assenza dell'autorizzazione, sono puniti, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000 nonché la confisca del prodotto e delle attrezzature, la demolizione dell'impianto e bonifica del suolo, con oneri a carico del responsabile della violazione.

L'installazione e l'esercizio in difformità dell'autorizzazione sono puniti, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della Legge n. 689 del 1981, e successive modifiche e integrazioni, con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000. In caso di reiterata violazione deve essere disposta la chiusura dell'impianto.

2. Chiunque violi le disposizioni regionali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3000. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, deve essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

3. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 è di competenza del comune ove è installato l'impianto, al quale è altresì attribuito l'importo delle sanzioni.

 

 

Capo V
Disposizioni finali

  Art. 18
Copertura finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 16.000 per l'anno 2002 e per gli anni successivi, fanno carico alla UPB S07.035 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004.

 

 

Art. 19
Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa.

 

 

Art. 20
Norma transitoria

1. Fino all'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni di Giunta previste dall'articolo 2, si applica quanto disposto dalla D.G.R. 44/28 del 2 novembre 2000 e dalla D.G.R. 12/49 del 12 aprile 2001.

 

 

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.