CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 306/A

presentata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, LA SPISA, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS e l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU il 4 marzo 2002

Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come è noto è in atto il trasferimento alle Regioni di una serie di funzioni e competenze statali che in materia di incentivi erano esercitate dal Ministero delle attività produttive.  L'articolo 4 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, prevede che il trasferimento alle Regioni di funzioni e competenze previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  In materia di incentivi, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2001 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le risorse del bilancio dello Stato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, sono trasferite nella misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 8, dal decreto legislativo n. 112 del 1998.  Poiché gli adempimenti statali per la dismissione dei regimi di incentivazione sono in procinto di perfezionarsi, si rende indispensabile, al fine di assicurare la più rapida presa in carico da parte della Regione dei regimi stessi, l'adozione di una legge che consenta la loro applicazione e la spendita di risorse.  In attesa di un'organica disciplina in materia ed in sede di prima applicazione, si è ritenuto opportuno creare un unico fondo in cui far affluire le risorse statali in materia di incentivi.  L'organo esecutivo con propria delibera individuerà i regimi di incentivazione da attivare quindi gli stanziamenti corrispondenti che verranno opportunamente destinati al capitolo di competenza.  Questo strumento operativo atto alla spendita delle risorse assegnate è il più agevole e snello, e pertanto il più consono a soddisfare sia l'esigenza di continuità amministrativa nel complesso passaggio dalla competenza statale a quella regionale e sia per soddisfare le aspettative degli imprenditori.  La Giunta regionale infatti è il soggetto istituzionale che meglio di qualunque altro è in grado di conoscere le reali esigenze materiali ed economiche del tessuto imprenditoriale sardo.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE   

composta dai Consiglieri

BALLETTO, Presidente -SECCI, Vice Presidente - FALCONI, Segretario - LOMBARDO, Segretario - CAPELLI - CAPPAI - CORONA - DORE - MURGIA - SCANO - SPISSU - USAI - VARGIU   

pervenuta il 4 giugno 2002  La Commissione bilancio, nella seduta del 29 maggio 2002, ha approvato col voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione dei gruppi dell'opposizione il disegno di legge n. 306 concernente "Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese".  Il provvedimento, in attesa di una disciplina organica in materia, recepisce la normativa statale in materia di aiuti al sistema delle imprese al fine di utilizzare le risorse trasferite dallo Stato in relazione al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali. Stante l'urgenza che il provvedimento riveste, la Commissione ne auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Normativa applicabile

1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni, in attesa di un'organica disciplina in materia, la Regione autonoma della Sardegna applica le seguenti leggi e i relativi regolamenti in materia di agevolazioni alle imprese individuate a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

- Legge 28 novembre 1965, n. 1329;

- decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, articolo. 11, convertito dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598 ;

- decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, articolo 2, comma 2, convertito dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237;

- Legge 25 luglio 1952, n. 949, articolo 37;

- Legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 81;

- decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, articolo 28, convertito dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

- Legge 1° febbraio 1965, n. 60;

- Legge 31 luglio 1954, n. 626;

- decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla Legge 13 febbraio 1952, n. 50;

- Legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo I:

- Legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 20;

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41;

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 10, 12 e 14;

- decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, articoli 1, 2, 9, convertito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341;

- decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140;

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 11;

- Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 3, commi 6 e 7 e art. 8, comma 2;

- decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, articolo 9, convertito dalla Legge 29 novembre 1982, n. 887;

 - Legge 5 ottobre 1991, n. 317, articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27, 31, 33, 34;

- Legge 3 febbraio 1989, n. 41, articolo 1;

- Legge 6 ottobre 1982, n. 752, articolo 12;

- Legge 30 luglio 1990, n. 221, articolo 7 e articolo 9, commi 1 e 5;

- Legge 21 febbraio 1989, n. 83.

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Art. 1
Normativa applicabile

1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni, in attesa di un'organica disciplina in materia, la Regione autonoma della Sardegna applica le seguenti leggi e i relativi regolamenti in materia di agevolazioni alle imprese individuate a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

- Legge 28 novembre 1965, n. 1329;

- decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, articolo. 11, convertito dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598 ;

- decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, articolo 2, comma 2, convertito dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237;

- Legge 25 luglio 1952, n. 949, articolo 37;

- Legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 81;

- decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, articolo 28, convertito dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

- Legge 1° febbraio 1965, n. 60;

- Legge 31 luglio 1954, n. 626;

- decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla Legge 13 febbraio 1952, n. 50;

- Legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo I:

- Legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 20;

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41;

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 10, 12 e 14;

- decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, articoli 1, 2, 9, convertito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341;

- decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140;

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 11;

- Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 3, commi 6 e 7 e art. 8, comma 2;

- decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, articolo 9, convertito dalla Legge 29 novembre 1982, n. 887;

- Legge 5 ottobre 1991, n. 317, articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27, 31, 33, 34;

- Legge 3 febbraio 1989, n. 41, articolo 1;

- Legge 6 ottobre 1982, n. 752, articolo 12;

- Legge 30 luglio 1990, n. 221, articolo 7, comma 2 e articolo 9, commi 1 e 5;

- Legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Art. 2
Fondo unico

1. Per le agevolazioni previste dall'articolo 1 è istituito un fondo unico nell'ambito dello stato di previsione delle entrate e della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

2. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, nei rispettivi capitolo di spesa.

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Art. 2
Fondo unico

(identico)

 

Art. 3
Direttive di attuazione

1. Con decreto degli Assessori competenti per materia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanate le direttive di attuazione delle leggi di cui all'articolo 1.

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Art. 3
Direttive di attuazione

1. Con decreto degli Assessori competenti per materia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanate le direttive di attuazione delle leggi di cui all'articolo 1, previo parere delle Commissioni consiliari competenti che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il parere si intende reso.

  Art. 4
Pregresso

1. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.

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  Art. 4
Pregresso

(identico)

 

Art. 5
Autorizzazione della Commissione Europea

1. I contributi previsti dalla presente legge sono erogati solo in seguito all'esito favorevole dell'esame compiuto dalla Commissione Europea a norma dell'articolo 88, paragrafo 3), del Trattato CE e successive modifiche e integrazioni.

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Art. 5
Autorizzazione della Commissione Europea

(identico)

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 49.813.000 per l'anno 2002 e per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse messe a disposizione dallo Stato in attuazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2001; gli stessi oneri fanno carico alle sottoindicate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004. Agli oneri successivi all'anno 2004 si provvede con legge di bilancio.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2002 ed in quello pluriennale per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB E03.002

(NI) Dir. 01 203 II

Contributi statali per agevolazioni a favore del sistema produttivo

2002

lire                49.813.000

2003

lire                49.813.000

2004

lire                49.813.000

Spesa

In aumento

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.010

(NI) Dir. 00 02 12 II

Fondo per agevolazioni a favore del sistema produttivo

2002

lire                 49.782.000

2003

lire                 49.782.000

2004

lire                 49.782.000

02 - AFFARI GENERALI

UPB S02.045

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

2002

lire                25.000

2003

lire               25.000

2004

lire              25.000

UPB S02.069

Versamenti di ritenute e acconti

2002

lire                  6.000

2003

lire                  6.000

2004

lire                   6.000

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Art. 6
Norma finanziaria

(identico)