CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 292
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, LADU
il 17 gennaio 2002
Modifica ed integrazioni al regolamento per la qualificazione delle imprese ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge allegato consente di risolvere la problematica dei direttori tecnici delle imprese che chiedono la qualificazione ai sensi del regolamento emanato con D.P.G.R. 9 marzo 2001, n. 1/L, pubblicato nel BURAS il 4 agosto 2001.
L'articolo 22 del Regolamento citato impone, tra l'altro, che le imprese qualificande all'Albo regionale appaltatori scelgano i soggetti a cui conferire l'incarico di direttore tecnico tra quelli che abbiano lo specifico titolo di studio almeno di geometra, per le categorie di opere aventi classifiche non superiore a cinque miliardi, ovvero di ingegnere o architetto per classifiche superiori a detta soglia.
Occorre evidenziare, inoltre, che la disposizione normativa trova obbligatoria applicazione anche per tutte quelle imprese che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui trattasi risultano iscritte all'Albo regionale degli appaltatori nel senso che i direttori tecnici che hanno operato per tanti anni in dette imprese non possono conservare tale incarico in assenza del titolo di studio specifico.
Quanto sopra oltre a determinare una sorta di disparità di trattamento con quanto disciplinato dalla normativa nazionale prevista dall'articolo 65, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 34 del 2000 (c.d. decreto Bargone), comporta un grave pregiudizio a danno delle imprese che non possono affrontare la modifica della compagine dell'impresa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo con la ricerca nel mercato - tra l'altro da effettuare entro il 5 febbraio 2002 - di figure professionali non sempre disponibili o reperibili.
Il disegno di legge in argomento pone rimedio a dette situazioni di pregiudizio per le imprese che richiedono la revisione in fase di prima attuazione, consentendo di poter confermare i direttori tecnici anche se non in possesso dello specifico titolo di studio; d'altro canto, consente alle imprese che chiedono per la prima volta la qualificazione, di poter disporre - a prescindere dalla classifica - di direttori tecnici anche con il solo diploma di geometra o titolo equipollente.
Il disegno di legge prevede, inoltre, la proroga sino al 31 marzo del 2002 per validità delle richieste di revisione presentate dalle imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultavano iscritte all'Albo regionale degli appaltatori.
Infine, la normativa in questione consente alle imprese che ancora non siano in possesso della qualificazione regionale di poter partecipare agli appalti pubblici indicati nel comma 2 del regolamento, fino alla data del 30 giugno 2002, presentando all'ente appaltante la documentazione economico-finanziaria, in sostituzione dell'attestazione regionale, in ordine alla cifra d'affari, ai lavori eseguiti, alla dotazione di attrezzature tecniche nonché al costo per il personale.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. Il comma 6 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, recante "Regolamento ex articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1993 in materia di qualificazione delle imprese" é sostituito dal seguente: "6. La scelta del direttore tecnico avviene nei seguenti modi: a) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della tabella di cui al decreto dell'Assessore dei lavori pubblici 17 ottobre 2001 è necessario il possesso della laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente ovvero di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico; b) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla V, è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante diretta esecuzione di lavori ovvero mediante attività di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o presso altra impresa. L'esperienza è dimostrata con certificati di lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, abbiano un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio , non inferiore al 50 per cento della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti; c) per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. Per la qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere dotato di esperienza professionale, acquisita mediante diretta esecuzione dei suddetti lavori ovvero mediante attività di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o presso altra impresa. L'esperienza è dimostrata con certificati di lavori attestanti tale condizione, rilasciati o vistati dall'autorità preposta alla tutela dei beni, per un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio, non inferiore al 50 per cento della classifica ovvero dell'importo richiesto.". 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, è aggiunto il seguente: "7. In deroga a quanto stabilito dal comma 6 e soltanto ai fini della revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti che all'entrata in vigore del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico presso l'impresa che alla medesima data è iscritta all'Albo regionale degli appaltatori può conservare l'incarico presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e dalle categorie di lavoro possedute.". 3. Nel comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, il punto 2 della lettera a) è abrogato. 4. Il termine di sei mesi indicato nel comma 5 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/L, citato è prorogato al 31 marzo 2002. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 30 giugno 2002, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, possono partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici indicati al comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto purché dimostrino di possedere i seguenti requisiti: a) cifra d'affari in lavori non inferiore a una volta l'importo dell'appalto da affidare comprovata secondo quanto stabilito all'articolo 11 del decreto citato; b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 60 per cento di quello da affidare, comprovata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 12, 13 e 14 del decreto citato; c) dotazione stabile di attrezzatura tecnica e costo complessivo del personale secondo i valori e le modalità fissati dall'articolo 18 e 19 del decreto citato. 6. La disposizione prevista nel comma 5 trova applicazione per i bandi di gara che siano stati pubblicati alla data del 30 giugno 2002. Dopo tale data, la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici sarà soggetta alla disciplina prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/lL. |
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