CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 283/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA
il 12 dicembre 2001
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2002
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La particolare contingenza che vede ancora da esaminare e approvare, da parte del Consiglio regionale, il Documento di Programmazione Economica Finanziaria per gli anni 2002-2004 ha impedito finora la predisposizione dei documenti finanziari (proposta di bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004, disegno di legge finanziaria 2002, etc.) che, come noto, devono essere formulati "nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità" indicati nel DPEF medesimo (artt 2 e 13, L.R. 5 maggio 1983, n. 11)
Nelle more dell'approvazione del DPEF e della successiva presentazione dei documenti finanziari anzidetti, si propone l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per il periodo di tre mesi - valutato congruo per effetto di quanto sopra rappresentato - con riferimento alle poste di spesa del bilancio regionale per l'anno 2001. Peraltro, tenuto conto dell'articolazione dello stesso bilancio per Unità Previsionali di Base, i connessi limiti agli impegni sono riferiti alle dotazioni delle medesime Unità Previsionali di Base.
Infine, in prosecuzione della disposizione già contenuta nella legge regionale 20 gennaio 2001, n. 3 (art. 3, comma 3), si estende di un anno l'accertamento delle economie degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1996 e dei residui di stanziamento provenienti dal 1996.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
BALLETTO, Presidente relatore di maggioranza - SCANO, Vice Presidente - BIGGIO, Segretario - SECCI, Segretario - BALIA - CAPPAI - COGODI, relatore di minoranza - CORONA - CUGINI - FLORIS - LOMBARDO - ONIDA - SANNA Giacomo - SPISSU - USAI - VARGIU
pervenuta il 13 dicembre 2001
La Commissione bilancio, nella seduta del 12 dicembre 2001, ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di F.I., A.N., P.P.S., C.C.D. e il voto contrario dei gruppi Democratici di Sinistra, P.P.I. e Rifondazione Comunista il disegno di legge n. 283 relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2002 avendo condiviso i motivi che hanno indotta la Giunta regionale a presentarlo.
TESTO DEL PROPONENTE |
. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2002, il bilancio della Regione per l'anno 2002, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 7. 2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità Previsionale di Base degli stati di previsione della spesa. 3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni. 4. Sulla UPB S03.041 è autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nel bilancio di cui al comma 1. 5. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2. 6. E' accertata al 31 dicembre 2001 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1996 nonché dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2001 e provenienti da esercizi anteriori al 1997; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea. |
|
Art. 1 (identico) |