CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 280

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS

il 13 dicembre 2001

Principi generali di riforma della legislazione regionale


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE    

Il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione di disciplina della potestà legislativa regionale, come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma della parte seconda del titolo V della Costituzione, in vigore dall'8 novembre 2001, in luogo dell'originario sistema dell'elencazione tassativa delle materie di competenza regionale sullo sfondo della competenza generale dello Stato, introduce l'opposto principio in base al quale il nuovo testo dell'articolo 117 enumera espressamente le materie riservate in via esclusiva allo Stato o sulle quali lo Stato esercita una potestà legislativa concorrente, restando alle Regioni la competenza "residuale", sulle materie, cioè, non espressamente riservate allo Stato.

L'articolo 10 della Legge costituzionale sopra citata prevede, inoltre, che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le norme in questione si applicano anche alle Regioni speciali, e quindi anche alla Sardegna, per parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

In tutti i settori nei quali lo Stato non ha più competenza legislativa, ne deriva l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della legislazione statale vigente, per contrasto con la modifica apportata al testo costituzionale dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001.

Al fine di evitare il vuoto normativo derivante dalle future dichiarazioni di incostituzionalità, la Regione dovrà provvedere al più presto all'approvazione di leggi organiche di settore, nonché farsi parte attiva nei confronti dello Stato per la quantificazione delle risorse necessarie perché Regione, Province e Comuni possano esercitare le nuove competenze.

Nelle more di tale legislazione settoriale, il presente disegno di legge intende recepire, laddove compatibile, la vigente normativa statale di settore.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna con la presente legge, e con i successivi provvedimenti ad essa collegati, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del titolo V, parte seconda della Costituzione.

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Art. 2
Recepimento della legislazione statale

1. La Regione, nelle more della revisione della legislazione di settore, recepisce, nelle materie di propria competenza esclusiva e concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del proprio statuto di autonomia, la legislazione statale vigente.

2. Nelle materie di competenza esclusiva, laddove la legislazione statale recepita preveda una competenza amministrativa dello Stato, tali competenze sono da intendersi proprie della Regione.

   

Art. 3
Funzioni amministrative

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvederà al riordino della legislazione settoriale, individuando, in particolare, le funzioni amministrative da conferire alla Regione, alle province e alle città metropolitane al fine di garantirne l'esercizio unitario.

   

Art. 4
Beni e risorse

1. La Regione collabora con gli organi dello Stato ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli enti locali.

   

Art. 5
Norma finanziaria

1. Con successiva legge di bilancio si provvederà a determinare l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge.

   

Art. 6
Norma finale

1. La presente legge entrerà in vigore con il trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 5.

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