CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 276
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA,
di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA
il 21 novembre 2002
Nuove norme sulla situazione turistica in Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il riordino dell'organizzazione turistica in Sardegna è indispensabile in quanto è necessario adeguare alla realtà attuale l'organizzazione pubblica del turismo rimasta da decenni pressoché immutata.
Il turismo costituisce un fattore di sviluppo importante della società sarda che ha un forte impatto sull'ambiente, sulle risorse locali e sui servizi primari. Pertanto, il presente disegno di legge si propone di ridisciplinare la materia considerando il turismo in una logica di sviluppo globale del territorio che consideri unitariamente l'intero settore economico-produttivo.
A questo fine è prevista l'istituzione di un Comitato regionale per le attività turistiche composto dagli Assessori o dai direttori generali delegati competenti in materia di turismo, trasporti, ambiente, lavori pubblici, urbanistica, commercio, artigianato e beni culturali.
In tale sede viene elaborato il programma quinquennale che detta le linee guida della programmazione regionale.
La presenza nel comitato degli Assessori competenti nelle varie materie che in qualche modo vengono incise dall'attività turistica, se considerata alla luce di una politica di sviluppo consente di armonizzare la programmazione turistica con la programmazione ambientale, commerciale, dei trasporti e delle opere pubbliche.
Il disegno di legge prevede il mantenimento in capo alla Regione, presso l'Assessorato competente, che sarà poi articolato all'interno in una direzione generale competente in materia di turismo e in servizi secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, dei compiti di programmazione e di impulso.
Nel rispetto del principio di sussidarietà sono poi previste le funzioni e i compiti rispettivamente di comuni e province.
Ai fini dello svolgimento dei compiti tecnco-operativi di competenza regionale è prevista, invece, l'istituzione di una Agenzia regionale per il turismo, con articolazioni territoriali a livello provinciale, modellata secondo quelli che sono i principi generali della legge di riforma degli enti.
Conseguentemente, si è prevista la soppressione dell'E.S.I.T., mentre gli attuali enti provinciali per il turismo e le aziende autonome vengono assorbite dall'istituenda Agenzia regionale come articolazioni territoriali.
Si prevede inoltre una consulta, quale sede di partecipazione alle attività di programmazione delle associazioni di categoria, nonché la figura dei Sistemi Turistici Locali, che raggruppano enti territoriali e privati nella forma della società mista, ai fini di consentire un'adeguata partecipazione a livello locale di tali soggetti alle attività di programmazione e di iniziativa in materia.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
CAPO I Art. 1 1. La Regione promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la conservazione delle risorse turistiche nel quadro dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali, che disciplinano i fattori ambientali, culturali, territoriali e sociali collegati al sistema del turismo. 2. A tal fine la presente legge si propone di armonizzare le funzioni di programmazione, organizzazione, direzione e controllo delle attività turistiche. |
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CAPO II Art. 2 1. La Regione definisce le politiche e le strategie per lo sviluppo del turismo sostenibile nel territorio, individuando gli obiettivi quantitativi, qualitativi ed economici in termini di offerta e di domanda. 2. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni: a) programmazione, indirizzo, impulso e controllo delle attività e degli interventi per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale; b) incentivazione dell'imprenditoria turistica; c) raccolta, elaborazione e diffusione di un sistema informativo turistico che sia di ausilio al processo decisionale dell'apparato turistico pubblico in tutte le sue esplicazioni settoriali e territoriali, di supporto alle attività operative, alle politiche ed alle strategie turistiche regionali; d) controllo, verifica e monitoraggio dei processi di produzione ed erogazione dei servizi turistici di enti, aziende, organismi pubblici e privati allo scopo di migliorare il livello della qualità delle operazioni e il grado di soddisfazione delle utenze turistiche; e) individuazione delle azioni per adeguare alla fruizione turistica la gestione del territorio e tutelare gli interessi delle collettività locali. |
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Art. 3 1. Per la realizzazione delle politiche di sviluppo sostenibile la Regione adotta un piano pluriennale di interventi di durata quinquennale che comprende tutte le attività che la Regione intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali. 2. In particolare, nel piano vengono individuati: a) gli obiettivi, quantitativi, qualitativi ed economici, in termini di offerta e di domanda, che si intendono raggiungere; b) gli strumenti per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nonché le modalità di raccordo con la programmazione nazionale e comunitaria; c) gli indirizzi di politica del territorio di guida per gli enti locali nella funzione di pianificazione particolareggiata delle risorse turistiche mirata allo sviluppo, alla razionalizzazione ed alla qualificazione delle attività di ogni destinazione di flussi turistici; d) l'articolata previsione delle risorse finanziarie ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti nel piano stesso. 3. Il piano, elaborato dal CRAT, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, viene trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione. |
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Art. 4 1. Il piano pluriennale di sviluppo viene realizzato mediante programmi annuali operativi adottati con le stesse modalità previste per quest'ultimo. 2. Con il programma annuale si provvede anche, ove necessario, ad integrare e modificare il piano pluriennale. |
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Art. 5 1. L'Assessorato competente in materia di turismo provvede a dare attuazione al piano pluriennale di sviluppo e ai programmi di settore distinti per aree tematiche sulla base delle diverse aree tematiche che concorrono a formare il piano di sviluppo. |
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CAPO III Sezione I Art. 6 1. E' istituito il Comitato Regionale per le Attività Turistiche (CRAT). 2. Il CRAT assolve alla funzione di rendere compatibile e coordinato il processo della pianificazione settoriale e territoriale e di elaborare il piano turistico pluriennale e i programmi annuali di attuazione. 3. Il Comitato è composto dagli Assessori o direttori generali dagli stessi delegati competenti in materia di trasporti, ambiente, lavori pubblici, urbanistica, beni culturali, agricoltura, turismo, artigianato e commercio, dal Presidente dell'Agenzia e dal direttore dell'Osservatorio per il turismo. 4. Il Comitato è nominato e presieduto dal Presidente della Regione che può delegare la funzione di presidenza all'Assessore Vicepresidente. 5. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Comitato deve dotarsi di un Regolamento che stabilisca le procedure per attivare la programmazione integrata e coordinata del sistema turistico regionale. |
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Art. 7 1. Il CRAT svolge i propri compiti ed assolve alle proprie funzioni considerando il turismo in un contesto economico-produttivo generale, allargato agli altri comparti rappresentati nel comitato medesimo e, in particolare: a) armonizza il programma dell'ambiente, dei trasporti, dei lavori pubblici, dei beni culturali, della produzione tipica locale, della formazione permanente e della programmazione del territorio con il programma dello sviluppo turistico tenendo anche conto degli atti di indirizzo di politica turistica dello Stato, in quanto recepiti nella conferenza Stato-Regioni; b) definisce i criteri, le procedure e gli indirizzi che devono essere rispettatati nell'elaborazione del piano particolareggiato di destinazione turistica da parte dei singoli comuni o ambiti territoriali associati, stabilendo il carico minimo o massimo dei posti letto, gli standard di infrastrutture turistiche e per il tempo libero, la combinazione degli indici nell'uso delle risorse ambientali, i fattori da considerare per la qualità della vita, la tecnica per la rilevazione dei parametri per la rilevazione della qualità della vita; c) formula e adotta il piano regionale dei porti, stabilendo altresì i criteri e le procedure per rivedere le concessioni del litorale ad uso turistico, la qualificazione, il risanamento del litorale compromesso, la difesa dell'intero ambito del demanio costiero dagli eventi naturali e dalla speculazione; d) formula e adotta, di concerto con le autonomie locali, il piano della fascia costiera regionale; e) predispone le agevolazioni specifiche per il turismo dell'handicap a favore di imprese, enti, associazioni impegnate a ridurre le barriere architettoniche, all'acquisto di speciali mezzi di trasporto, alla risoluzione dei problemi che vincolano o condizionano la massima fruibilità turistica dell'utente; f) predispone i prodotti finanziari e le formule di finanziamento agevolato e garantito per supportare le opere di investimento e le esigenze gestionali delle imprese singole e/o consorziate, enti ed associazioni che perseguono finalità produttive in materia di attività turistiche; g) assume le iniziative più idonee a sviluppare il rapporto di conoscenza e di identità con le secondo e terze generazioni stabilmente residenti nei Paesi esteri; h) individua i progetti pilota per il recupero, ristrutturazione, restauro e riuso degli immobili di pregio in ricettività turistica messi a rete ed ubicati tanto nei centri storici che negli spazi rurali ad elevata qualificazione ambientale e paesaggistica, i progetti per la ricettività povera e per la ricettività ed i beni a carattere religioso; i) adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività istituzionali e di immagine globale della Regione, parzialmente o totalmente finanziate da contributo pubblico. |
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Sezione II Art. 8 1. E' istituita l'Agenzia regionale per il prodotto turistico della Sardegna avente personalità giuridica e gestione autonoma, sotto la vigilanza della Regione. 2. L'Agenzia ha sede legale in Cagliari. 3. L'Agenzia ha piena autonomia nel rispetto della presente legge istitutiva ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia di turismo. |
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Art. 9 1. L'Agenzia in conformità agli indirizzi e alle direttive emanate dalla Regione, raccolte le indicazioni provenienti dall'Osservatorio per il turismo, svolge attività di informazione e assistenza tecnica per lo sviluppo e la promozione del turismo in Sardegna, in particolare: a) ha il compito di raccolta, trattamento informatizzato dei dati e delle immagini, comunicazione e trasmissione delle informazioni in rete telematica nazionale ed internazionale; b) svolge attività di ricerca, studi, statistiche, analisi delle problematiche turistiche, elaborazione delle informazioni ed attuazione di tutte le attività per il miglioramento della qualità di ogni singola componente il prodotto turistico; c) fornisce assistenza tecnica e consulenza agli enti locali interessati e, mediante apposita convenzione, può svolgere tali attività anche a favore di operatori privati e loro consorzi; d) svolge attività di incentivazione delle innovazioni nella produzione dei servizi ricettivi, di accoglienza, dell'organizzazione e commercializzazione dei pacchetti turistici anche per risolvere i problemi della stagionalità e per sincronizzare il ritmo della produzione turistica con le reali potenzialità del mercato della domanda; e) svolge attività di organizzazione delle risorse turistiche del territorio regionale in diretto collegamento con i tempi e le esigenze dell'imprenditore turistico, al fine di assicurare la massima efficienza ed efficacia agli strumenti di attuazione dei prodotti turistici in sede locale; f) svolge attività di analisi dei cambiamenti ambientali, del grado di soddisfazione del consumatore dei prodotti turistici, individuazione dei bisogni informativi delle componenti settoriali e territoriali del turismo, valutazione del conto economico imputabile alle correnti turistiche ed elaborazione delle risposte ai cambiamenti individuando strumenti di intervento sulla offerta turistica. |
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Art. 10 1. L'Agenzia ha un proprio statuto che nel rispetto della presente legge fissa le norme per la sua organizzazioni interna, nonché un proprio regolamento amministrativo-contabile. 2. Lo statuto viene emanato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, di concerto con gli Assessori della programmazione e agli affari generali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni e composizione del Consiglio direttivo, in numero non superiore a cinque membri, prescelti unicamente in ragione delle loro competenze tecnico scientifiche. Il presidente del Consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Regione e tra i componenti del Consiglio medesimo; b) definizione delle attribuzioni del presidente; c) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti della Agenzia dei poteri e della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dall'Assessore competente per materia, nell'ambito della spesa predeterminata dal bilancio; d) definizione dei poteri assessoriali di vigilanza, che comunque devono comprendere: 1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; 2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; 3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; e) le modalità di definizione degli obiettivi specificatamente attribuiti all'Agenzia, nell'ambito dell'attività affidata ad essa dalla legge, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità del finanziamento; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie per far conoscere all'Assessore competente per materia dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi, l'uso delle risorse; f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'Assessorato competente per materia; g) previsione di un collegio di revisori. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e viene nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura. Il Collegio dei revisori elegge nel proprio seno il presidente; h) determinazione di un'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa che preveda una direzione generale. |
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Sezione III Art. 11 1. La Regione riconosce i sistemi turistici locali nel rispetto dei principi della Legge 29 marzo 2001, n. 135. |
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CAPO IV Art. 12 1. Le province svolgono le seguenti funzioni e compiti: a) definizione ed approvazione delle tariffe relative alle attività turistiche; b) istituzione e tenuta degli albi e ruoli professionali nelle attività turistiche; c) determinazione dei parametri dei carichi locali per il turismo sostenibile; d) controllo e monitoraggio dei fattori ambientali e dei limiti di utenza; e) controllo delle capacità di accoglienza e vigilanza sulle imprese turistiche; f) abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche in raccordo, alle CCIIAA; g) attuazione dei programmi di incentivazione delle attività turistiche; h) progettazione propositiva per la promozione della qualificazione del turismo; i) assistenza tecnica, organizzativa e progettuale alle collettività locali; l) promozione del partenariato fra comuni e associazioni; i) raccolta, elaborazione dei dati statistici e degli elementi conoscitivi. 1. La provincia coordina e promuove la progettazione della destinazione turistica elaborata dai Comuni, elaborando e fornendo servizi ai soggetti pubblici e privati per i piani sovracomunali. |
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Art. 13 1. Al comune spettano le funzioni di progettazione, organizzazione e valorizzazione delle risorse ambientali del proprio territorio secondo i parametri del turismo sostenibile ed in particolare sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni: a) le autorizzazioni all'esercizio delle professioni turistiche e attività turistiche; b) il controllo ed il monitoraggio sulla erogazione delle funzioni informative e di accoglienza degli ospiti; c) l'organizzazione dei partenariati nazionali ed internazionali in materia di turismo ed attività culturali; d) la rilevazione statistica e la ricerca sulla soddisfazione-insoddisfazione dei servizi turistici; e) la promozione dell'associazionismo nelle attività turistiche; f) le autorizzazioni e le verifiche sui prezzi e sulle tariffe collegate ai servizi turistici in concessione; g) l'erogazione dei contributi disposti dalle leggi regionali in tema di incentivazione al turismo; h) la costituzione di società, consorzi, associazioni miste anche sovracomunali per la gestione e per la promozione delle risorse turistiche rigorosamente omogenee. 2. Il comune, nel rispetto del piano di sviluppo regionale e dei programmi di attuazione, predispone i piani particolareggiati per adeguare il territorio alle funzioni di ospitalità e migliorare i servizi al turismo attraverso un solo atto di pianificazione i cui standard ed i cui contenuti saranno specificati in una legge regionale della progettazione turistica locale. |
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CAPO IV Art. 14 1. L'Ente Sardo Industrie Turistiche, i quattro enti provinciali e le sette aziende autonome di soggiorno sono soppresse e poste in liquidazione. 2. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina dei commissari liquidatori. 3. Si applicano le norme previste dal codice civile in materia di liquidazione. 4. I beni immobili che perverranno alla Regione a seguito della liquidazione degli enti soppressi entreranno nel patrimonio regionale e verranno eventualmente trasmessi all'Agenzia regionale per il turismo o saranno ceduti agli enti locali. 5. L'Agenzia subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive degli enti soppressi. |
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Art. 15 1. Il personale di tutti gli enti soppressi transita nell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 2. 2. L'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l'Assessore del turismo e pervia deliberazione della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la pianta organica dell'Agenzia e provvede alla copertura dei relativi posti in funzione delle oggettive esigenze dei servizi ed in applicazione del criterio secondo cui il personale segue, di norma, le funzioni trasferite o delegate. 3. Il personale in esubero dopo tali assegnazioni è inquadrato nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale. |
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Art. 16 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati a decorrere dall'anno 2002 in annue lire 19.463.000.000, di cui lire 10.000.000.000 per spese correnti e lire 9.463.000.000 per spese di investimento, si fa fronte con le risorse già destinate ai soppressi enti ed iscritte in conto delle unità previsionali di base S07.014 ed S07.015 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2003 e delle corrispondenti UPB per gli anni succesivi. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni: 07 - TURISMO In diminuzione UPB S07.014 Enti turistici - Spese di funzionamento 2001 lire ---- 2002 lire 9.363.000.000 2003 lire 9.363.000.000 In aumento UPB S07.015 Enti turistici - Spese per investimenti 2001 lire ---- 2002 lire 9.363.000.000 2003 lire 9.363.000.000 |