CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 272
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, USAI
il 15 novembre 2001
Disciplina delle strade del vino in Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con la legge quadro 27 luglio 1999, n. 268, "Disciplina delle strade del vino", sono stati fissati i principi generali, attribuendo al contempo, alle Regioni il compito di disciplinare nel concreto il funzionamento delle strade del vino e di promuoverne la loro fruizione; tutte le Regioni si stanno adoperando per dettare regole certe in materia.
Il "turismo del vino", o più in generale "turismo enogastronomico", costituisce un fenomeno le cui potenzialità economiche si sono rivelate, in questi ultimi anni, in forte espansione. Cresce infatti la spesa turistica rivolta a forme alternative di vacanza come il turismo rurale; il solo turismo del vino movimenta in Italia un volume d'affari di circa 3.000 miliardi all'anno, rappresentando, così, il nuovo cardine di sviluppo economico e sociale delle zone svantaggiate.
In termini economici il turismo enogastronomico costituisce uno strumento atto a favorire la crescita sociale ed economica di molte realtà rurali sinora considerate marginali, caratterizzate da spopolamento e da un elevato tasso di disoccupazione, generando così uno sviluppo di tipo endogeno che valorizza le risorse interne e il patrimonio locale considerato in senso ampio. Una forma di sviluppo che, valorizzando la cultura del luogo, non può che avere ricadute nella stessa area di fruizione.
La strada del vino, strumento attuattivo di questa nuova forma di turismo, non solo consente di incrementare l'attrattività di territori caratterizzati da forti tradizioni vitivinicole ed enogastronomiche ma permette la creazione di poli di attrazione turistica dove enogastronomia, artigianato, cultura, ambiente e storia si fondono, si integrano a vicenda e interagiscono, creando sinergia e valore aggiunto.
La diffusione, la valorizzazione congiunta e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui alla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, dei prodotti di qualità riconosciuti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e Reg. CEE n. 2082/92, delle produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del D.M. 8 settembre 1999, n. 350, dei prodotti tipici dell'artigianato e delle attrattive naturalistiche, culturali e storiche permettono, in questo senso, un'offerta turistica integrata.
Le "strade del vino", nell'ambito della politica di sviluppo economico, rappresentano uno strumento valido a determinare un'assetto equilibrato del territorio interessato, inteso come corretto rapporto tra attività agricola, artigianato, commercio, industria alimentare e turismo.
In sostanza la strade del vino costituiscono una risposta a problemi specifici:
1) la crescita di un turismo legato all'ambiente rurale, ed in particolare alla cultura del vino, può permettere di decongestionare le aree a maggiore presenza turistica, valorizzando anche le zone montane, e di creare un rapporto migliore o del tutto nuovo fra turista e territorio.
2) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di una strada del vino suscita sin dall'inizio un movimento virtuoso in grado di favorire occasioni occupazionali; operatori turistici, animatori, guide, addetti alle degustazioni, tutte figure promozionali che dovranno coadiuvare le aziende nella promozione dei loro prodotti, animare il percorso della strada del vino con iniziative culturali, guidare i turisti alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche del territorio.
3) attraverso la divulgazione di informazioni tecnico-scientifiche sull'utilizzo delle bevande alcoliche, si realizza un'attività di.prevenzione del fenomeno dell'alcolismo, e più in generale di educazione alimentare.
4) conservare, promuovere e commercializzare il patrimonio enogastronomico del territorio regionale nonchè proteggere il prodotto tipico e la sua genuinità; la strada del vino è uno strumento di marketing territoriale in quanto attraverso la. promozione del vino e delle.produzioni tradizionali di qualità, si facilita la conoscenza del territorio e del connubio territorio - prodotto.
La definizione di strada del vino e le finalità della stessa corrispondono al contenuto dell'art. 1 della presente proposta, mentre all'articolo 2 si rinvia ad apposita direttiva di attuazione della Giunta regionale la definizione completa degli strumenti di gestione della strada.
L'articolo 3 individua la procedura di riconoscimento della strada del vino e i soggetti che, sulla base del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2000 "Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante Disciplina delle strade vino", devono costituirsi in Comitato promotore. All'art. 4 vengono precisati per ciascun soggetto aderente gli standard minimi di qualità in aderenza ad una logica che punta alla costruzione di percorsi in cui si garantisce al turista un livello qualitativo, in termini di servizi e di organizzazione, medio-alto.
Una volta costituiti, ciascun comitato promotore, sulla base di un disciplinare o regolamento di funzionamento, chiederà il riconoscimento alla Regione e successivamente si trasformerà in soggetto responsabile - Comitato di gestione - acquisendo forma societaria.
I compiti del Comitato di gestione sono definiti in modo dettagliato dall'articolo 6, mentre all'art. 7 sono indicate le tipologie di interventi per i quali è prevista la concessione di contributo, l'intensità dello stesso e i soggetti beneficiari.
All'articolo 8 si demanda all'Ersat - Ente Regionale di Sviluppo e di Assistenza Tecnica in Agricoltura - la competenza in materia di istruttoria, mentre rimarranno in capo all'Assessorato dell'agricoltura i compiti istituzionali di controllo sulle disposizioni della presente legge.
L'articolo 9 disciplina l'ambito di applicazione della legge, mentre l'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. La Regione Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto e della Legge 27 luglio 1999, n° 268, promuove e disciplina la realizzazione e la gestione delle "strade del vino" al fine di incrementare l'attrattività dei territori caratterizzati da forti tradizioni vitivinicole, enogastronomiche e storiche e di rendere maggiormente fruibile il patrimonio ambientale, artistico e culturale. 2. Le "strade del vino" sono itinerari turistici, indicati con apposita segnaletica stradale informativa, in cui insistono vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, atti a creare dei poli di attrazione turistica tramite la diffusione, la valorizzazione congiunta e la commercializzazione delle seguenti produzioni offerte in forma turistica integrata: a) prodotti vitivinicoli di cui alla Legge 10 febbraio 1992, n. 164; b) prodotti di.qualità riconosciuti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e Reg. CEE n. 2082/92; c) produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350; d) prodotti tipici dell'artigianato; e) attrattive naturalistiche, culturali e storiche. 3. Le "strade del vino" rappresentano inoltre: a) un'adeguato strumento di educazione alimentare e, attraverso la divulgazione di informazioni tecnico-scientifiche sull'utilizzo delle bevande alcoliche, di prevenzione del fenomeno dell'alcolismo; b) nell'ambito della politica di sviluppo economico, uno strumento valido a determinare un'assetto equilibrato del territorio interessato, inteso come corretto rapporto tra attività agricola, artigianato, commercio, industria alimentare e turismo. 4. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino" sono ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18. |
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Art. 2
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva di attuazione con riferimento: a) alla definizione di un'immagine omogenea regionale delle "strade del vino" tramite lo studio di una simbologia caratteristica unica; b) alla definizione, nel rispetto degli standard minimi previsti dal Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, degli strumenti di organizzazione, gestione, fruizione e controllo, ed in particolare: - dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee guida per la gestione delle "strade del vino"; - del sistema della segnaletica informativa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285; - delle guide e del materiale informativo, illustrativo e promozionale per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" regionali in Italia e all'estero. |
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Art. 3 1. La Regione procede al riconoscimento di ciascuna "strada del vino", in attuazione della presente legge e della direttiva di cui all'articolo 2, su richiesta di un Comitato promotore al quale devono aderire almeno i seguenti soggetti: a) due o più aziende vitivinicole; b) una o più cantine; c) una o più imprese turistico-ricettive; d) una o più strutture comprese fra: - enoteche; - musei della vite e del vino o musei etnografici ed enologici; - esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande; - aziende agrituristico venatorie; - aziende agrituristiche; - aziende di artigianato tipico locale. 2. Possono far parte del Comitato promotore anche le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative, i consorzi di tutela, le Camere di commercio, i Comuni e i loro consorzi, le Province e le Comunità Montane competenti per territorio, nonché le associazioni agricole, culturali ed ambientali interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 3. Il Comitato promotore trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, l'istanza per il riconoscimento della "strada del vino" e la proposta di disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione della strada stessa con il relativo logo identificativo. 4. Ogni strada del vino deve prevedere: a) il logo identificativo unico; b) la segnaletica informativa, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo n. 285 del 1985, posta sia lungo il percorso sia in prossimità del soggetto aderente alla strada del vino e consistente nello specifico logo identificativo; c) l'esposizione, presso ciascun soggetto aderente, della mappa del territorio specifico della "strada del vino"; detta mappa dovrà contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa della strada del vino; d) il disciplinare della strada del vino, contenente almeno la tipologia dei soggetti aderenti ed i requisiti necessari degli stessi per aderire alla "strada del vino"; e) il soggetto responsabile o comitato di gestione. 5. Nel caso in cui per la stessa "strada del vino" pervenga richiesta di riconoscimento da parte di più Comitati, viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine. |
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Art. 4 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto del decreto ministeriale del 12 luglio 2000 - Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della Legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade vino" - devono rispettare i parametri qualitativi minimi, come specificati nei commi seguenti. 2. Le aziende vitivinicole e le cantine devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla Legge n. 164 del 1992, oppure al di fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento, purchè nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della Legge n. 164 del 1992; b) aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti; c) ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita; d) allestimento di uno spazio di degustazione; e) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato entro il 1° gennaio di ogni anno con il soggetto responsabile della strada del vino; f) affissione in modo visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi; g) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda, del nome dell'azienda, di numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura. 3. Le enoteche devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla Legge n. 164 del 1992; b) esposizione con particolare cura, ed in luogo adeguato, di vini delle aziende facenti parte della strada del vino; c) esposizione ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della strada del vino; d) disponibilità di materiale informativo sulla strada del vino approvato dal soggetto responsabile; e) allestimento di uno spazio di degustazione. 4. Le aziende agrituristiche devono presentare le seguenti caratteristiche qualitativamente minime oltre quelle previste dalla vigente normativa regionale: a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati nell'articolo 1, comma 2, della presente legge; b) carta dei vini e almeno un menu' di degustazione qualora siano autorizzate alla somministrazione di alimenti; c) disponibilita' del materiale informativo relativo alla strada del vino approvato dal soggetto responsabile; d) indicazione nella segnaletica, apposta all'ingresso dell'azienda, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura. 5. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati nell'articolo 1, comma 2 della presente legge; b) carta dei vini, adeguata ed aggiornata, con un apposita ed esaustiva sezione dedicata ai vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della "strada del vino"; c) menu' di degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla "strada del vino" e dei relativi vini in abbinamento; d) materiale informativo sulla "strada del vino" approvato dal soggetto responsabile. 6. Le imprese turistico-ricettive devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati nell'articolo 1, comma 2, della presente legge; b) materiale informativo sulla "strada del vino" approvato dal soggetto responsabile; c) carta dei vini, adeguata ed aggiornata, con un apposita ed esaustiva sezione dedicata ai vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della "strada del vino". 7. I musei del vino e della vite o etnografici enologici devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) ubicazione all'interno della zona di produzione dei vini riconosciuti ai sensi della Legge n. 164 del 1992; b) apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della strada del vino; c) promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola, propria della strada del vino. |
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Art. 5 1. L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, entro 90 giorni dalla richiesta del Comitato promotore, deve verificare la rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti della presente legge e della direttiva di cui all'articolo 2, con particolare riferimento: a) al rispetto dei.parametri qualitativi indicati nell'articolo 4; b) alla coerenza con il progetto delle dichiarazioni di impegno dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore; c) alla corrispondenza dell'itinerario progettato agli obiettivi di sviluppo regionale e alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla Legge n. 164 del 1992, e delle specificità locali; d) alla corrispondenza dei musei della vite e del vino e dei musei etnografici ed enologici, inseriti nelle "strade del vino", alla vigente normativa regionale in materia museale. 2. In caso di verificata rispondenza, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, riconosce ciascuna "strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata, corredata di uno specifico logo distintivo. |
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Art. 6 1. Entro 60 giorni dal riconoscimento della "strada del vino" il Comitato promotore deve costituirsi in una delle forme societarie previste dal codice civile, che conferisca la personalità giuridica e assuma la definizione di "Comitato di gestione", soggetto responsabile della "strada del vino", il quale deve: a) provvedere alla gestione della "strada del vino" e del relativo disciplinare in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e dalla direttiva di cui all'articolo 2; b) vigilare sulla corretta attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "strada del vino"; c) procedere alla diffusione della conoscenza della "strada del vino" in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati e gestire le attività di valorizzazione e le campagne di informazione e promozione della stessa nell'ambito degli indirizzi regionali, anche tramite la redazione del materiale illustrativo e divulgativo ; d) certificare e verificare il mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti; e) curare i rapporti con le Amministrazioni pubbliche e private e gli enti locali; f) presentare le domande di contributo di cui all'articolo 7; g) pianificare le attività inerenti all'omologazione dei soggetti aderenti, gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti, l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato di madrelingua italiana e con conoscenza scritta e parlata di altra lingua comunitaria (inglese e/o francese e/o tedesco e/o spagnolo) ed, in ossequio alla norma regionale sul bilinguismo, potrà prevedere inoltre l'utilizzo della lingua sarda per descrivere particolari metodologie di produzione, nominativi dei luoghi d'origine e del prodotto, attrezzi ed attrezzature della tradizione enologica. 2. I musei di cui all'articolo 3, lettera c), facenti parte della "strada del vino", devono far parte del Comitato di gestione o coordinarsi con lo stesso. 3. Gli enti parco istituti e riconosciuti nel territorio della Sardegna ai sensi delle norme vigenti, che sono delimitati in ambiti geografici attinenti al territorio della "strada del vino" possono far parte di uno o più Comitati di gestione in funzione dell'estensione degli stessi. |
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Art. 7 1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione concede contributi per i seguenti interventi: a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "strada del vino" riconosciuta; b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "strada del vino"; c) istituzione di nuovi musei della vite e del vino e musei etnografici ed enologici e/o ampliamento di quelli esistenti. Non potrà essere finanziato più di un Museo per ogni "strada del vino"; d) adeguamento ai parametri previsti nell'articolo 4; e) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino"; f) formazione professionale di animatori e guide turistiche enogastronomiche. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, fino al 50% dell'investimento totale e sino ad un massimo di 100.000 euro, a favore dei soggetti indicati, selezionati secondo il seguente ordine di priorità : a) Comitati di gestione; b) altri soggetti aderenti ad una "strada del vino"; c) altri soggetti presenti e/o di nuova costituzione, che trovasi nel territorio della "strada del vino". 3. I contributi di cui alle lettere b) e c) saranno erogati previa acquisizione di parere motivato del Comitato di gestione. 4. L'utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari è soggetto alle disposizioni legislative vigenti in materia di controllo finanziario. 5. La Giunta regionale, nella direttiva di cui all'articolo 2, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi. |
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Art. 8 Competenze dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane 1. La Regione e gli enti territoriali dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta dei Comitati di gestione. 2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane possono gestire su proposta dei Comitati di gestione i "centri di informazione". 3. E' demandata all'ERSAT, (Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura), la competenza relativa alla ricezione, l'istruttoria, il controllo amministrativo e la liquidazione delle domande di contributo su parere conforme dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale 4. L'ERSAT presenta i programmi annuali e pluriennali di spesa all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale il quale esercita i compiti istituzionali di controllo sul rispetto delle disposizioni delle presente legge. 5. L'ERSAT, nel caso in cui accerti gravi inadempienze da parte del Comitato di gestione e degli altri soggetti interessati, propone con provvedimento motivato all'Assessore dell'agricoltura la revoca del riconoscimento della "strada del vino", che sarà stabilita con delibera della Giunta regionale. |
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Art. 9 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, anche alle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva e ai prodotti agroalimentari tradizionali. |
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Art. 10 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 1.458.108.519 per l'anno 2001, si fa fronte quanto a lire 308.108.519 con le risorse assegnate dallo Stato à termini dell'articolo 4 della Legge 27 luglio 1999, n. 268 e iscritte in conto della UPB S06.069, quanto a lire 150.000.000 con le risorse di cui alla misura 4.11 del Programma operativo regionale per gli anni 2000-2006 iscritte in conto della UPB S06.010 e quanto a lire 1.000.000.000 con le risorse regionali iscritte in conto della UPB S06.069 del bilancio della regione per l'anno 2001. 2. Agli oneri per gli anni successivi al 2001, valutati in lire 1.000.000.000, si fa fronte con le risorse regionali iscritte in conto della UPB S06.069 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002 e 2003 e in conto della UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. |