CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 262

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ONIDA, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS

il 10 ottobre 2001

Beni librari e documentari sui servizi di accesso alla conoscenza e all'informazione


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE    

La Regione riconosce e tutela il diritto al libero accesso di tutti i cittadini alla conoscenza, alla cultura, all'informazione e promuove la realizzazione e il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi necessari per la reale attuazione di tale diritto. A tal fine, ritiene ormai indilazionabile l'adozione di una legge che, come si potrà evincere dall'excursus storico, nonché dall'attuale situazione di crescita e di mutamento, derivato anche dal prepotente e ineludibile ingresso delle nuove tecnologie, delle reti, delle banche dati, nel mondo delle biblioteche consenta a questi istituti di affrontare la sfida dell'innovazione senza il rischio di un azzeramento, o di un ritorno indietro, o - in ultima analisi- di uno spreco di risorse. Le biblioteche sarde sono una realtà, già più forte di tutte le altre centro meridionali, capillarmente diffusa nel territorio, in gradi di reggere l'impatto dell'innovazione, senza perdere i connotati fondanti di luogo privilegiato di accesso per tutti (e quindi, soprattutto, per i più svantaggiati e per chi ha, comunque, meno opportunità) all'informazione e - attraverso essa - alle pari opportunità e al diritto di cittadinanza.

Con questa legge le biblioteche acquistano anch'esse diritto di cittadinanza.

La Regione individua prioritariamente nelle biblioteche pubbliche di ente locale le strutture preposte a erogare servizi a garanzia del diritto per tutti alle pari opportunità di accesso, senza alcun pregiudizio né censura, per ragioni di età, sesso, razza, cultura, provenienza sociale e opinioni, a favore dell'integrazione tra culture diverse, nonché della valorizzazione dell'identità e della cultura locale. Le strutture e i servizi descritti nella presente legge costituiscono il sistema bibliotecario documentario regionale attraverso varie forme di cooperazione e integrazione con i servizi nazionali, con i servizi di scala a livello regionale o sovracomunale; e inoltre con gli altri servizi delle biblioteche presenti sul territorio regionale, di qualunque appartenenza giuridica, con i servizi informativi e documentari quali gli uffici per le relazioni col pubblico e il diritto di accesso alle informazioni della Pubblica Amministrazione, le reti civiche, gli informagiovani, gli archivi storici, la rete scolastica… .

Ogni cittadino ha diritto ad avere i servizi di biblioteca nel suo Comune, che li può gestire in forma diretta o - prioritariamente - associata; tali servizi sono da considerarsi obbligatori. La cooperazione è il metodo di lavoro a base dell'attività delle biblioteche pubbliche.

I principi per l'organizzazione dei servizi di cui alla presente legge sono quelli enunciati nel Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche nonché nelle "Linee guida del Consiglio d'Europa per la legislazione e le politiche in materia di biblioteche in Europa", Strasburgo 20/01/00 e terranno conto delle successive eventuali modificazioni e nuove direttive internazionali.

In senso più generale, e per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si rimanda alle indicazioni e alle metodologie elaborate ed aggiornate dalle organizzazioni professionali dei bibliotecari, documentaristi, archivisti e dai servizi di comunicazione e informazione a livello regionale, nazionale e internazionale.

I servizi di base delle biblioteche pubbliche quali la consultazione, il prestito, la lettura sono gratuiti. Possono essere gestiti in proprio o tramite un'organizzazione esterna servizi a pagamento aggiuntivi, speciali o suscettibili di utilizzo di rilievo economico. Gli Enti responsabili dei servizi di cui alla presente legge dovranno garantire e promuovere soprattutto l'accesso e la disponibilità delle risorse proprie, o derivate, alle componenti più deboli della popolazione , a partire dai bambini e dagli adolescenti, nonché - attraverso forme di collaborazione con la società civile e con le istituzioni scolastiche - per tutti coloro che tendono a rimanere esclusi dalla vita civile, culturale e sociale per ragioni economiche o per altri impedimenti (handicap, immigrati, detenuti).

Il personale incaricato di svolgere i servizi di cui alla presente legge dovrà essere dotato di adeguate e specifiche competenze. Il ruolo professionale degli operatori è punto di forza della normativa e garanzia di uniformità internazionale. Pertanto lo sviluppo delle collezioni e la qualità del servizio vanno basati sulla valutazione indipendente del bibliotecario attraverso la cooperazione professionale, istituzionale e sociale.

La responsabilità della progettazione, organizzazione e gestione dei servizi deve essere affidata a dirigenti e funzionari direttivi in possesso di laurea, preferibilmente appartenenti ad albi o elenchi professionali gestiti dalle Associazioni professionali, ai sensi delle direttive CEE, e provvisti di Codice di deontologia professionale. In ogni caso dovranno essere garantiti: la qualificazione e l'aggiornamento professionale ai vari livelli di inquadramento, inquadramenti equivalenti a parità di prestazioni, la mobilità nell'ambito del comparto, tra Amministrazioni che svolgono gli stessi servizi, lo scambio professionale reciproco con i paesi esteri, in particolare dell'Unione Europea. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi, soprattutto per quanto attiene alla loro estensione e alla creazione di servizi aggiuntivi, potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle leggi e da altre intese (intese istituzionali, accordi di programma, piani di sviluppo, leggi sull'occupazione).

Tutte le strutture e i servizi impegnati nelle funzioni di cui alla presente legge e in particolare le biblioteche pubbliche, aventi funzione di servizio di base, dovranno far parte ed avere accesso alle reti telematiche e sviluppare servizi multimediali attraverso adeguati supporti, servizi e postazioni a disposizione dei cittadini. Esse costituiranno anche i terminali d'accesso alle reti della pubblica amministrazione, alla rete delle biblioteche e dei servizi di documentazione e informazione, ai servizi di rete civica, alla rete scolastica, delle ASL e quant'altro, sviluppando altresì l'uso di Internet, la posta elettronica e la possibilità di utilizzo gratuito e agevolato da parte del cittadino utente anche dal proprio domicilio.

La Regione si impegna a contribuire, a livello nazionale e internazionale allo sviluppo di programmi comuni, di reti, di banche dati, a partire dal Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) di cui è già parte, gestendo il polo regionale SBN (cui afferiscono le maggiori biblioteche della Sardegna, comprese quelle dell'Università di Cagliari e le due Biblioteche del Ministero BB.CC.AA, di Cagliari e di Sassari)

Le strutture che concorrono alla realizzazione di quanto fin qui detto sono le biblioteche pubbliche gestite dai Comuni, singoli e associati, e dalle Provincie. Esse costituiscono l'unità di base e il punto di primo accesso al servizio bibliotecario e di informazione da parte del cittadino. Sono gratuite e obbligatorie. Attraverso la rete delle biblioteche pubbliche i cittadini possono accedere all'intero universo delle risorse informative e dei servizi disponibili, quali:

-      i servizi di secondo livello promossi dalla Regione, o in cooperazione con Provincie, enti locali, altre istituzioni (Università);

- i servizi delle biblioteche e dei centri di informazione e documentazione specializzata, in qualunque modo e con qualsivoglia tecnologia organizzati, che entrino a far parte del Sistema Bibliotecario Documentario Regionale (SBDR);

- gli Uffici per le relazioni col pubblico dei comuni e delle altre amministrazioni operanti sul territorio;

- le reti della pubblica amministrazione;

- le reti civiche e in genere tutti i servizi di accesso all'informazione su procedure telematiche e multimediali, in particolare quelli per l'accesso alle procedure della pubblica amministrazione;

- i centri informagiovani, informacittà, sulle politiche europee, gli sportelli informativi delle ASL e tutte le strutture analoghe;

- la rete scolastica.

Funzioni della Regione

La Regione, attraverso questa legge, attua il decentramento di competenze e funzioni alle Provincie e agli enti Locali, senza peraltro abdicare alle proprie responsabilità di governo dell'intero processo di stabilizzazione e sviluppo, compreso, oltre alle normali funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio, controllo, l'esercizio diretto di alcune funzioni di scala, o di secondo livello, che risulti più conveniente adottare a livello regionale.

In sintesi, si ricorda che in questo settore molte strategie e servizi devono essere progettati su scala regionale, per produrre economie e maggiori risultati (insularità, numero abitanti…). Si parla, in buona sostanza, del concetto che vede tutte le biblioteche della Sardegna come un'unica biblioteca virtuale, con servizi decentrati, in modo da rendere al cittadino, ovunque si trovi, tendenzialmente lo stesso livello di servizi presente nelle realtà più avanzate.

La Regione pertanto:

- favorisce l'inserimento in curriculum scolastici e universitari dell'insegnamento al recupero e gestione dell'informazione e all'uso delle fonti disponibili.

- promuove la convergenza delle istituzioni bibliotecarie, degli archivi, dei musei;

- incentiva la cooperazione con le amministrazioni statali interessate per la promozione e integrazione dei servizi bibliotecari scolastici;

- promuove l'integrazione con il mondo della scuola e dell'educazione (life long learning);

- promuove in particolare, anche sostenendola con opportune iniziative, la costituzione di raccolte e servizi legati alla presenza di comunità etniche, ed alla valorizzazione dell'identità della storia e della cultura locale;

- promuove interventi di particolare rilevanza su tutto il territorio regionale, mirati alla ricerca, raccolta e catalogazione e fruizione di tutti i materiali, su qualsiasi supporto, presenti nel territorio regionale, in biblioteche e archivi, nazionali e di altri paesi;

- promuove servizi finalizzati ai soggetti più deboli e in condizioni di disagio, handicap, malati, carcerati e ai bambini e ragazzi;

- promuove, realizza e sostiene iniziative di particolare valore legate all'integrazione multietnica e al mondo mediterraneo e insulare;

- per le Biblioteche universitarie di Cagliari e Sassari, intese entrambe come la Biblioteca Nazionale della Sardegna, promuove opportune intese con il Ministero competente;

- esercita l'insieme delle funzioni di Soprintendenza dei beni librari, trasferita col DPR 480/75 le cui competenze nel loro insieme erano o già proprie (in forza dello Statuto Speciale), o trasferite o delegate, anche attraverso proprie leggi (per es. L.R. n. 26 del 1997) di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura sarda;

- opera per una corretta applicazione in senso pubblico dei diritti d'autore sia per il materiale cartaceo che multimediale;

- esercita le funzioni di supporto finanziario di indirizzo tecnico - scientifico, di programmazione, coordinamento, pianificazione e controllo e definisce le forme di organizzazione e gestione del servizio bibliotecario nei singoli territori, definendo anche la "carta dei servizi";

- garantisce la gratuità dei servizi fondamentali delle biblioteche pubbliche comprese le postazioni multimediali;

- promuove e incentiva le forme di cooperazione e di gestione associata;

- realizza direttamente o attraverso accordi con lo Stato, gli enti locali sovracomunali, le Province, o altre istituzioni, i servizi e le infrastrutture di secondo livello necessari allo sviluppo e ottimizzazione dell'intero sistema;

- fornisce sostegno e assistenza tecnica altamente qualificata per i bibliotecari e per gli amministratori;

- provvede alla misurazione attuale e alla verifica periodica dei risultati utilizzando idonei indicatori di funzionamento e di risultato;

- definisce i requisiti minimi di funzionamento, le aree minime e le caratteristiche della cooperazione, nonché i parametri dinamici di sviluppo e di innovazione tecnologica;

- elabora, promuove, sostiene e realizza piani di formazione e aggiornamento;

- sostiene l'edilizia, la ristrutturazione, la messa a norma e l'adeguamento delle strutture alle esigenze qualitative e quantitative dei servizi da erogare;

- sostiene i servizi per l'accesso alle risorse remote;

- organizza e garantisce il servizio di prestito interbibliotecario a livello regionale, sia con il circuito del trasporto pubblico, sia con il ricorso ad agenzie private, oltre che, ovviamente, avvalendosi della rete cooperativa e telematica.

La Regione Sardegna garantisce l'equilibrio tra i partner dell'informazione: biblioteche, autori, editori, utenti e lettori e si avvale della rete delle biblioteche e dei servizi di cui alla presente legge per iniziative di promozione del libro e della lettura su tutto il territorio regionale e all'estero, anche destinando alle biblioteche e ai servizi risorse destinate al sostegno dell'editoria e dei prodotti dell'informazione, e alla valorizzazione degli autori.

Le Provincie, in sinergia con la programmazione regionale, svolgono le funzioni di cui agli articoli 14 e 15 della Legge n. 142 del 1990 concorrendo al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge.

Ciò vale, analogamente, per i sistemi territoriali, in cooperazione da un lato con le singole istituzioni e dall'altro con Provincie e Regione.

A tal fine verrà utilizzato il sistema della programmazione concertata.

Excursus storico sulle biblioteche pubbliche di ente locale in Sardegna

La Regione, pur avendo competenza primaria sulle biblioteche di ente locale dal suo Statuto, non ha ancora prodotto una propria legge (salvo la L.R. n. 64 del 1950 a carattere semplicemente finanziario). A quel momento le biblioteche erano poche (meno di metà dei Comuni), i meccanismi di cooperazione assenti, i capoluoghi senza un servizio adeguato ai bisogni della comunità.

Lo sviluppo delle biblioteche sarde conosce comunque una notevole crescita dalla metà degli anni '70, quando viene trasferita dallo Stato alla Regione la Soprintendenza ai Beni Librari (D.P.R. n. 480 del 1975).

Come indicato nella relazione alla proposta di disegno di legge n. 79 del 30 marzo 1995 "Se qualcosa di positivo è stato attuato in Sardegna quindi lo si deve fin qui al fatto che nel 1975, in ritardo comunque rispetto alle altre regioni, i tecnici statali della Soprintendenza ai beni librari sono stati trasferiti alla Regione Sarda ed è stato delegato ad essa l'esercizio delle funzioni amministrative che ancora residuavano alla competenza statale. Con il D.P.R. n. 348 del 1979, infine, che rende applicabile in Sardegna la Legge n. 382 del 1975 e il D.P.R. n. 616 del 1977 sono state trasferite alla Regione le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari del contadino nelle zone di riforma ai centri bibliotecari di educazione permanente ed al Servizio nazionale di lettura; il personale ed i beni in dotazione a tali servizi sono stati trasferiti ai Comuni. Correttamente, ciò è stato interpretato dal Consiglio regionale come il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative, prima esercitate dallo Stato, alla Regione.… E da allora è aumentato il numero delle biblioteche, si è operato per una programmata e corretta formazione professionale e si è introdotto il principio della cooperazione come metodo per realizzare i compiti istituzionali di una biblioteca.

La politica di intervento degli Uffici Beni Librari ha avuto in tutti questi anni come finalità la realizzazione di un Servizio Bibliotecario Documentario Regionale su tutto il territorio della regione, cercando di rendere unitario, come tendenza, l'insieme delle varie istituzioni bibliotecarie presenti, promuovendone la nascita dove risultavano assenti, sostenendo lo sviluppo in termini di qualità/offerta, puntando alla differenziazione dei servizi, concependo il servizio come un tutto organico e allo stesso tempo differenziato, garantendo l'indipendenza e l'autonomia dei vari istituti, in grado di rispondere in ogni punto del territorio alle domande reali e potenziali degli utenti e quindi di collegarsi alle varie reti sia a livello regionale che nazionale, esercitando la tutela (come Soprintendenza), avviando il recupero del patrimonio storico presente nelle biblioteche più antiche pubbliche e private, coordinando le linee di sviluppo della politica bibliotecaria nel suo insieme, indipendentemente dalla posizione giuridica degli istituti ricadenti nell'ambito territoriale, svolgendo una azione di consulenza tecnica e finanziaria".

Il problema della legge sulle biblioteche, intesa come riconoscimento di una certezza del diritto finora inesistente, ha avuto varie tappe e varie proposte (si cita anche qui dalla relazione alla proposta di legge n.79 del 30 marzo 1995 - anch'essa rimasta senza esito). "Già dal 1984 è stato posto il problema in un convegno che aveva come titolo "Biblioteche e Cooperazione", che voleva essere un augurio per tutti i bibliotecari sardi affinché si desse una svolta nella progettazione e nei metodi di lavoro del funzionamento del Servizio Bibliotecario, con la convinzione che la cooperazione è un metodo di lavoro obbligato per tutte le istituzioni bibliotecarie sia pubbliche che private, statali o di ente locale, e che potesse essere risolto solo con una politica generale di coordinamento degli interventi per unificare tutte le risorse del patrimonio documentario presente nell'Isola.

Nel 1986 il convegno "Biblioteche senza Legge" ha denunciato l'assenza di una legge regionale.

Nel 1989 sono state raccolte simbolicamente 3000 firme in quindici giorni e consegnate all'Assessore della cultura come protesta affinché si discutesse in Aula consiliare quel progetto di legge che già sulla carta esisteva da quasi dieci anni.

Il 1993 sembrava l'anno decisivo per l'approvazione delle legge regionale sulle biblioteche: assicurazioni in tal senso sono arrivate dall'Assessore della cultura di turno nel suo intervento al convegno "Festa regionale delle Biblioteche", tenutosi a Gavoi".

Oggi riteniamo, non solo maturo, ma indispensabile, concludere questo iter, rispettosi dei precedenti percorsi, ma determinati (anche grazie a quelli) a dare strumenti certi allo sviluppo di una rete, oggi più che mai indispensabile per garantire, in ultima analisi - insieme ad altri strumenti - lo sviluppo democratico della nostra regione, nella salvaguardia e valorizzazione della propria identità e nel quadro nazionale e internazionale.

Va infine precisato che, nel rispetto di tutti i rapporti interistituzionali e delle rispettive competenze, per altro in questo settore con intese già felicemente avviate da anni, non si dà una legge sulle biblioteche che riguardi solo le biblioteche di ente locale, né solo un patrimonio librario che escluda quello manoscritto, archivistico, multimediale e quant'altro, in quanto si va a regolamentare, ancora una volta in linea con le direttive europee, un settore precipuamente coinvolto nello sviluppo della Società dell'informazione tout-court.

A ciò peraltro si attengono tutte le leggi regionali recenti in materia, per non voler far ricorso a Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri che in "I Beni Culturali e Ambientali" p. 231, già nel 1985 dichiaravano in rapporto alle funzioni relative alla materia musei e biblioteche di enti locali, che la norma svincola la competenza regionale della "territorialità dell'ente", collegandola invece alla "località dell'interesse".

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'articolo 3 del proprio Statuto, del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti) e dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), riconosce e tutela il diritto al libero accesso alla conoscenza, alla cultura, all'informazione e promuove la realizzazione e il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi necessari per la reale attuazione di tale diritto.

   

Art. 2
Biblioteche pubbliche

La Regione individua prioritariamente nelle biblioteche pubbliche degli enti locali, intese come sistemi di raccolta, organizzazione e distribuzione di informazioni e documenti al servizio della comunità, i soggetti capaci di erogare servizi a garanzia del diritto per tutti alle pari opportunità di accesso all'informazione, senza alcun pregiudizio né censura, per ragioni di età, sesso, razza, cultura, provenienza sociale ed opinioni.

   

Art. 3
Identità e integrazione culturale

1. La Regione individua prioritariamente nelle biblioteche pubbliche degli enti locali le strutture preposte ad erogare servizi a favore della valorizzazione dell'identità e della cultura locale e dell'integrazione tra culture diverse.

   

Art. 4
Biblioteca nazionale della Sardegna

1. La Regione individua nella Biblioteca Universitaria di Cagliari e in quella di Sassari la Biblioteca nazionale della Sardegna e promuove le intese più opportune con il Ministero competente al fine di assicurarne lo sviluppo e l'integrazione col sistema bibliotecario documentario regionale.

   

Art. 5
Sistema Bibliotecario Documentario Regionale (SBDR)

1. Le strutture, le attività ed i servizi descritti nella presente legge costituiscono il Sistema Bibliotecario Documentario Regionale (SBDR) basato sui principi della cooperazione ed integrazione con i servizi bibliografici nazionali, con i servizi delle biblioteche presenti nel territorio regionale di qualunque appartenenza giuridica, con i servizi informativi e documentari quali gli uffici per le relazioni col pubblico e il diritto d'accesso alle informazioni della pubblica amministrazione, le reti civiche, gli informagiovani, gli archivi storici, la rete scolastica. L'SBDR non è un istituto giuridico, ma il metodo di lavoro attraverso il quale gli istituti afferenti perseguono i propri fini.

   

Art. 6
Manifesto UNESCO 

1. I principi per l'organizzazione dei servizi di cui alla presente legge sono quelli enunciati nel Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, il cui testo si allega in appendice (allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente legge, e terranno conto delle successive eventuali modificazioni e nuove direttive internazionali.

   

Art. 7
Utenza svantaggiata

1. Gli enti responsabili dei servizi individuati nella presente legge devono garantire l'accesso e l'utilizzo consapevole degli stessi da parte delle componenti più svantaggiate della popolazione e in particolare di coloro che possono rimanere esclusi dalla partecipazione alla vita culturale e sociale per ragioni economiche o per impedimenti temporanei o permanenti.

   

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

  Art. 8
Accesso al servizio

1. La Regione sostiene il diritto di ogni cittadino ad utilizzare i servizi bibliotecari, documentari e informativi nel suo Comune con interventi finanziari nella forma della compartecipazione con l'ente proprietario della struttura.

2. Il sostegno finanziario è legato al recepimento, da parte del Comune o dell'ente pubblico o privato proprietario della struttura bibliotecaria, dei principi di organizzazione, gestione ed evoluzione dei servizi così come descritti dalla presente legge e secondo il Piano triennale degli interventi che descriverà i requisiti minimi per il riconoscimento della biblioteca come integrata nel SBDR.

   

Art. 9
Gratuità del servizio

1. Le biblioteche del SBDR devono garantire gratuitamente, in proprio o tramite affidamento a terzi, i servizi di consultazione, prestito, lettura e informazione.

2. Possono essere gestiti a pagamento, poiché volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, i servizi: aggiuntivi, speciali, suscettibili di utilizzo di rilievo economico quali il prestito interbibliotecario, la riproduzione di documenti e cataloghi.

   

Art. 10
Risorse umane

1. Il personale incaricato da parte dell'ente proprietario della biblioteca del SBDR della gestione dei servizi deve essere dotato di idoneo titolo di studio e specifiche competenze professionali adeguate al livello di responsabilità.

2. La Regione di concerto con l'ente o la società di appartenenza, nel rispetto dei contratti di lavoro, programma e coordina l'aggiornamento professionale degli operatori secondo i diversi livelli di responsabilità e di competenza sulla base degli indirizzi di programmazione del competente Assessorato.

3. I piani per l'occupazione, previsti da leggi nazionali e regionali, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono di competenza dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

   

Art. 11
Servizi multimediali

1. Le biblioteche del SBDR devono, in accordo con il Piano triennale di cui all'articolo 29, garantire servizi multimediali attraverso adeguati supporti e sufficienti postazioni a disposizione dei cittadini che permettano l'accesso alle reti telematiche e ai servizi di documentazione ed informazione in linea, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione Europea sui diritti di cittadinanza nella società conoscitiva, come parte integrante dei propri servizi istituzionali.

2. La Regione promuove, anche con apposite convenzioni con società pubbliche e/o private, la costituzione e lo sviluppo di servizi telematici regionali dedicati alle attività del SBDR.

   

Art. 12
Servizi

1. Le biblioteche del SBDR devono garantire:

a) l'adozione di un regolamento e di una carta dei servizi omogenei ai principi di questa legge ed ispirati ai modelli proposti nel Piano triennale;

b) il reperimento, l'acquisizione, la revisione, l'organizzazione materiale e concettuale e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;

c) la predisposizione e l'erogazione di servizi informativi e documentari;

d) la catalogazione del materiale secondo le regole catalografiche nazionali ed internazionali specificate nel Piano triennale;

e) la corretta conservazione dei documenti;

f) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature e impianti idonei all'efficace erogazione dei servizi;

g) l'assistenza e la consulenza agli individui ed ai gruppi per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

h) l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;

i) l'organizzazione di servizi informativi al cittadino;

l) la promozione della lettura e del servizio di biblioteca.

   

Art. 13
La cooperazione bibliotecaria

1. La Regione, in accordo con le Province, incentiva, anche con propri finanziamenti, la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle forme di cooperazione bibliotecaria.

2. La cooperazione bibliotecaria è riconosciuta come modalità di gestione da privilegiare per l'incremento delle risorse informative e per il miglioramento dei servizi al pubblico in quanto strumento che realizza la condivisione delle risorse interne e la più ampia utilizzazione di quelle esterne.

3. I sistemi di cooperazione bibliotecaria, nelle diverse forme associative, possono essere integrati nel SBDR.

4. Alla costituzione dei sistemi di cooperazione bibliotecaria provvedono gli enti pubblici o privati titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi d'intesa con i Comuni e le Province territorialmente competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel Piano triennale.

   

Art. 14
Obiettivi di qualità

1. La Regione, secondo le linee guida elaborate nel Piano triennale e con l'approvazione della Giunta regionale, in collaborazione con i soggetti interessati e con le organizzazioni professionali, individua, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli standard di servizio e di professionalità degli addetti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema delle biblioteche del SBDR.

2. Gli standard si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni o servizi propri delle biblioteche o dei sistemi.

3. Il rispetto degli standard, verificato secondo il Piano triennale, è condizione per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

4. Gli enti proprietari delle biblioteche del SBDR devono adeguarsi agli standard proposti entro due anni dalla loro approvazione, adottarli nei loro regolamenti ed attivare tutte le procedure previste di misurazione.

   

TITOLO III
FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 15
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo in materia di promozione e sviluppo del Sistema bibliotecario documentario della Sardegna e, in generale, dell'insieme dei beni e degli istituti librari e documentari e della loro tutela e promozione.

2. All'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Servizio dei beni librari e documentari, informazione ed editoria, che si articola adeguatamente sul territorio regionale, e attraverso la Biblioteca regionale - per quanto di competenza - sono attribuite le funzioni della presente legge.

   

Art. 16
Coordinamento delle politiche

1. La Regione promuove il raccordo delle politiche di settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, beni culturali, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.

   

Art. 17
Programmazione

1. La Regione predispone gli strumenti di programmazione degli interventi nel settore, coordinandoli con i piani di sviluppo regionale nel campo delle infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed educative; inoltre promuove e elabora l'attuazione, anche tramite convenzioni, di programmi di collaborazione e cooperazione con altre Regioni, le Università, lo Stato, gli organismi internazionali.

   

Art. 18
Funzioni di Soprintendenza

1. La Regione esercita, attraverso propria struttura, l'insieme delle funzioni di soprintendenza dei beni librari trasferita con D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480. Esercita altresì, nel campo di cui alla presente legge, tutte le funzioni di cui alle leggi vigenti.

2.  La Regione provvede di concerto, per quanto di competenza, con la Soprintendenza archivistica della Sardegna alle funzioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 480 del 1975.

   

Art. 19
Finanziamenti

1. La Regione finanzia, in regime di compartecipazione secondo quote definite nel Piano triennale, la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle attività e dei servizi delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari del SBDR. Le attività e i servizi sono tutte le azioni mirate alla tutela, conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari del SBDR.

   

Art. 20
Requisiti di funzionamento -

1. La Regione definisce i requisiti minimi di funzionamento necessari per l'integrazione nel SBDR delle singole strutture bibliotecarie e dei sistemi bibliotecari indicando le caratteristiche del servizio, le dimensioni minime delle aree di cooperazione nonché i parametri dinamici di sviluppo e di innovazione tecnologica.

2. La Regione definisce gli standard di qualità per la gestione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari attraverso un efficiente sistema di misurazione e di verifica dei risultati anche in riferimento al rapporto con gli utenti, alla professionalità e alle competenze degli operatori.

   

Art. 21
Servizi di secondo livello e generali

1. La Regione realizza direttamente, anche attraverso accordi con lo Stato, gli enti locali, le Università e società private, i servizi e le infrastrutture di secondo livello necessari allo sviluppo del SBDR. In particolare cura:

a) la consulenza tecnica altamente qualificata per gli operatori delle biblioteche e per gli amministratori;

b) il servizio di prestito interbibliotecario a livello regionale utilizzando, anche tramite appositi accordi, il trasporto pubblico o i servizi di agenzie o società private;

c) gli interventi di particolare rilevanza regionale mirati alla ricerca, raccolta, catalogazione e fruizione di tutti i materiali utili alla valorizzazione dell'identità, della storia e della cultura locale, presenti nel territorio regionale e in biblioteche ed archivi nazionali o esteri;

d) il coordinamento e la gestione, tramite strutture specializzate, di servizi tecnologici di rilevanza regionale;

e) la tutela e conservazione secondo quanto indicato nel titolo VI;

f) la valorizzazione del patrimonio librario e documentario promuovendo iniziative espositive, attività didattiche e di sperimentazione, di studi e ricerche, di documentazione e riproduzione, anche mediante forme di collaborazione con gli organi dello Stato, le università e le istituzioni culturali e di ricerca nazionali e internazionali, altri enti e istituzioni.

2. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti privati o pubblici in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge qualora la rilevanza di questi servizi sia tale da concorrere al miglioramento dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

3. La Regione si avvale, per i servizi di competenza, dei Centri Servizi Culturali operanti nel territorio regionale a sostegno delle attività e dello sviluppo del SBDR con particolare riferimento agli audiovisivi e alla multimedialità, e in tal senso attribuisce ad essi funzioni di sostegno alle biblioteche sul territorio.

4. La Regione, in particolare, cura il rapporto di mediazione e valorizzazione tra biblioteche, autori e fruitori anche secondo quanto indicato al titolo VII.

   

Art. 22
Integrazione con la rete scolastica

1. La Regione promuove l'integrazione del SBDR con la rete scolastica di qualsiasi livello e grado presente sul territorio regionale anche incentivando la cooperazione con le amministrazioni interessate per la promozione ed integrazione dei servizi bibliotecari scolastici.

2. Essa favorisce l'inserimento nei curriculum scolastici, a qualsiasi livello e grado, di insegnamenti legati al recupero, gestione e fruizione dell'informazione; inoltre autorizza il decentramento di corsi universitari di propria competenza solo se il progetto prevede la disponibilità o la contestuale organizzazione di servizi bibliotecari giudicati idonei.

   

Art. 23
Formazione ed aggiornamento professionale

1. La Regione, in accordo con le Province, elabora, promuove, sostiene e realizza piani di formazione ed aggiornamento professionale per operatori di biblioteca.

2. A tal fine il Piano triennale individua:

a) i bisogni formativi in rapporto allo sviluppo dei servizi bibliotecari;

b) i percorsi formativi e la qualifiche professionali;

c) le modalità e le procedure di controllo e validazione dell'attività formativa.

   

Art. 24
Edilizia bibliotecaria

1. La Regione sostiene l'edilizia bibliotecaria, la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture e arredi alle esigenze dei servizi da erogare.

2. Le linee guida per gli interventi sono indicate nel Piano triennale e devono raccordarsi con:

a) la programmazione dello sviluppo dell'edilizia scolastica, degli istituti culturali e museali, delle strutture ricreative e di aggregazione socioculturale;

b) gli indirizzi nazionali ed internazionali in materia di standard di funzionamento e dimensionamento delle strutture;

c) le politiche di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio abitativo storico e artistico.

   

TITOLO IV
FUNZIONI DELLE PROVINCE
E DEI COMUNI

  Art. 25
Funzioni delle Province

1. Le Province, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in proprio o associate con altri enti pubblici e privati, esercitano le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardano circoscrizioni intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore della valorizzazione dei beni culturali.

2. A tal fine, ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 e della presente legge, dotandosi di appositi servizi tecnici con personale in possesso di requisiti professionali specifici, o attraverso loro consorzi o istituzioni:

a) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni e dai sistemi bibliotecari in materia di sviluppo dell'edilizia bibliotecaria, ristrutturazione ed adeguamento delle strutture; sviluppo delle reti tecnologiche e dei servizi ad esse connessi; piani di formazione ed aggiornamento professionale;

b) concorrono alla determinazione del Piano triennale ed annuale di cui agli articoli 29 e 32 e di altri Piani regionali secondo le norme della presente legge;

c) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del Piano triennale ed annuale regionale, propri programmi annuali e pluriennali e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni;

d) curano d'intesa con la Regione la definizione territoriale delle aree di cooperazione e l'individuazione degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi locali;

e) realizzano il sostegno e lo sviluppo del SBDR in ambito provinciale;

f) svolgono l'attività di programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi bibliotecari, documentari e informativi nel territorio;

g) curano, secondo direttive coordinate, l'erogazione di contributi propri e regionali alle biblioteche del SBDR sulla base dei criteri e delle finalità indicate nel Piano triennale e secondo le indicazioni del Piano esecutivo annuale.

3. Nel piano triennale ed annuale regionale sono indicate le risorse assegnate alle Province per l'esercizio delle funzioni della presente legge.

4. In assenza dell'intervento delle Province, la Regione attiva idonee azioni sostitutive per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

   

Art. 26
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni concorrono alla realizzazione della presente legge garantendo alla propria comunità il diritto all'accesso all'informazione attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico dei servizi bibliotecari e documentari. 

2. I Comuni chiedono alla Regione che la propria biblioteca sia integrata nel SBDR, garantendo il rispetto delle condizioni poste dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 della presente legge, in modo da poter accedere ai servizi di secondo livello ed ai finanziamenti previsti.

3. I Comuni, secondo le modalità previste nel Piano triennale, inoltrano alle Province la richiesta annuale di finanziamento per il sostegno e lo sviluppo dei servizi bibliotecari ed informativi della propria comunità.

4. I Comuni concorrono alla predisposizione dei Piani provinciali presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi e della cooperazione bibliotecaria.

5. I Comuni, mantenendo la titolarità delle proprie funzioni, possono affidare a terzi la gestione di attività relative ai propri servizi bibliotecari e documentari nel rispetto dell'articolo 10 della presente legge.

   

TITOLO V
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 27
Programmazione regionale

1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport elabora, con il parere obbligatorio ma non vincolante e sulla base delle pratiche istruttorie della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 28, il Piano triennale degli interventi, di cui all'articolo 29, che è approvato dalla Giunta regionale.

2. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport elabora, sulla base dei Piani annuali provinciali e con il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione tecnica regionale, il Piano annuale degli interventi.

   

Art. 28
Commissione tecnica del SBDR

1. E' istituita presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la Commissione tecnica del SBDR , composta da:

a) il dirigente del Servizio dei beni librari e documentari, informazione ed editoria;

b) il responsabile del Settore dei beni librari e documentari, informazione ed editoria;

c) i responsabili dei servizi tecnici bibliotecari e documentari delle Province;

d) un dirigente dell'Assessorato della programmazione con funzioni di consulenza;

e) un dirigente dell'Assessorato degli enti locali con funzioni di consulenza;

f) un dirigente dell'Assessorato del lavoro con funzioni di consulenza.

2. La Commissione è convocata e presieduta dal dirigente del Servizio dei beni librari e documentari, informazione ed editoria.

3. La Commissione tecnica del SBDR:

a) predispone l'istruttoria e fornisce parere obbligatorio per il Piano regionale triennale degli interventi;

b) esprime parere per il Piano annuale degli interventi.

c) esprime parere per il Piano annuale provinciale;

d) esprime parere di congruità all'intervento sostitutivo della Regione previsto dall'articolo 26, comma 5;

e) esprime parere di congruità dell'intervento della Regione previsto all'articolo 33, ultimo comma;

f) può esprimere pareri e consulenze per l'attività del Servizio dei beni librari e documentari, informazione e editoria dell'Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

4. La Commissione tecnica del SBDR è nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 29
Piano triennale degli interventi

1. Il Piano triennale degli interventi deve raccordarsi con le previsioni di uguale periodo della programmazione regionale e comprende:

a) l'indicazione delle linee generali d'intervento per lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari ed informativi di competenza della presente legge;

b) la definizione delle linee guida dell'intervento della Regione in materia di tutela, conservazione e restauro;

c) la definizione di linee guida per gli interventi in materia di promozione della lettura e dei servizi del SBDR nonché di sostegno alla diffusione del libro e delle attività connesse;

d) la definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti bibliotecari, documentari e informativi come integrati nel SBDR;

e) la definizione dei requisiti minimi territoriali, biblioteconomici, di servizio per il riconoscimento dei sistemi bibliotecari come integrati nel SBDR;

f) la definizione delle quote di compartecipazione finanziaria della Regione con i Comuni, le Province e gli altri enti pubblici o privati proprietari degli istituti bibliotecari, documentari e informativi del SBDR per la loro costituzione gestione e sviluppo;

g) la definizione delle modalità per accedere ai finanziamenti, delle procedure per la loro erogazione, delle attività di controllo e verifica della spesa;

h) la definizione delle risorse assegnate alle Province per le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 della presente legge;

i) l'indicazione di un modello di regolamento e carta dei servizi da proporre alle biblioteche ed agli istituti del SBDR;

l) la specificazione delle regole catalografiche a cui le biblioteche e gli istituti del SBDR devono adeguarsi;

m) l'indicazione delle linee d'intervento in tema di servizi multimediali e di implementazione delle nuove tecnologie;

n) la formulazione delle linee guida per l'individuazione degli standard di servizio e di  professionalità;

o) la formulazione delle linee guida per l'attività di misurazione e valutazione e controllo;

p) l'individuazione dei requisiti indicati dall'articolo 23 della presente legge per l'elaborazione di piani di formazione ed aggiornamento professionale;

q) l'indicazione delle linee guida per gli interventi in materia di edilizia bibliotecaria.

   

Art. 30
Piano annuale degli interventi

1. Il Servizio dei beni librari e documentari, informazione ed editoria dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, in attuazione del Piano triennale degli interventi di cui all'articolo 29, elabora, entro il mese di novembre di ogni anno, in riferimento alle indicazioni dei Piani annuali provinciali e sentito il parere della Commissione tecnica del SBDR, il Piano annuale degli interventi.

   

Art. 31
Commissione tecnica provinciale

1. Le Amministrazioni provinciali, ai fini della realizzazione della presente legge, possono istituire la Commissione tecnica provinciale del SBDR nella quale, in coerenza con le strutture ed i servizi del SBDR, devono essere presenti almeno:

a) il dirigente del Settore cultura e pubblica istruzione della Provincia;

b) il dirigente o funzionario responsabile dei Servizi tecnici bibliotecari e documentari della Provincia;

c) il dirigente o funzionario responsabile dei Servizi tecnici bibliotecari e documentari di consorzi o istituzioni cui partecipi la Provincia;

d) i responsabili del coordinamento dei Servizi locali di cooperazione dei sistemi bibliotecari dell'area provinciale.

2. La Commissione tecnica provinciale, ai fini della presente legge, esprime pareri e fornisce consulenza per l'elaborazione del Piano annuale provinciale.

   

Art. 32
Piano annuale provinciale

1. In riferimento all'articolo 25 della presente legge le Province elaborano il Piano annuale provinciale degli interventi anche avvalendosi del parere e della consulenza della Commissione tecnica provinciale.

2. Ai fini della presente legge il Piano annuale provinciale deve prevedere l'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 29 e deve integrarsi, secondo il metodo della concertazione tra Regione e enti locali, con il Piano annuale di cui all'articolo 30.

3. In caso di parziale attuazione del Piano annuale provinciale, per le competenze previste dalla presente legge, la Giunta regionale provvede, previo parere della Commissione tecnica del SBDR, al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi per gli anni successivi.

   

TITOLO VI
TUTELA

Art. 33
Conservazione, tutela e valorizzazione

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di Soprintendenza provvede alla conservazione, salvaguardia, tutela, conoscenza e valorizzazione dei beni librari e documentari, alla definizione delle metodologie comuni nelle attività di catalogazione e nell'attività tecnico-scientifica di restauro, ai sensi della vigente normativa in materia.

2. Essa esercita le funzioni amministrative in materia di tutela e conservazione delegate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 e ogni altra funzione di competenza regionale prevista in materia di legislazione vigente. In particolare:

a) cura e promuove la compilazione di inventari e cataloghi, anche in formato elettronico, relativi a fondi librari e documentari presenti nel territorio regionale, con particolare riguardo ai fondi di rilevanza storica o a edizioni rare e di pregio. La catalogazione è effettuata secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti;

b) provvede, nel rispetto degli indirizzi dei competenti istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, sia con strutture proprie avvalendosi delle più avanzate tecnologie, che tramite collaborazioni esterne, alla conservazione, alla riproduzione e al restauro del patrimonio librario e documentario regionale, con particolare riferimento al materiale antico raro, di pregio e/o di particolare rilevanza storica e cura e promuove ogni altra iniziativa tesa a favorirne la salvaguardia e la conservazione;

c) provvede o concorre all'acquisizione pubblica di fondi librari, documentari e archivistici di particolare interesse da destinare alle istituzioni bibliotecarie e documentarie regionali;

d) opera, in materia di archivi storici, di concerto, per quanto previsto dalla legislazione vigente, con la Sovrintendenza archivistica;

e) favorisce la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle istituzioni bibliotecarie e documentarie addetti alla conservazione, individuando anche nuove figure professionali nell'area della conservazione, che operino per la manutenzione del patrimonio;

f) esercita direttamente funzioni di Centro regionale per la conservazione e il restauro attraverso una propria struttura.

   

TITOLO VII
PROMOZIONE ED EDITORIA

Art. 34
Promozione della lettura

1. La Regione, attraverso le biblioteche del SBDR, sostiene e attua programmi per la promozione della produzione letteraria e dell'editoria di interesse regionale e dell'educazione alla lettura sia in ambito regionale che nazionale e internazionale anche destinando alle biblioteche e ai servizi documentari e informativi risorse finalizzate al sostegno della produzione editoriale su qualsiasi supporto. Queste attività sono anche finalizzate a favorire la partecipazione delle comunità residenti all'estero.

2. La Regione, mediante adeguati sistemi di rilevazione presso le biblioteche aperte al pubblico, assicura il monitoraggio degli interessi di lettura in ambito regionale e delle dinamiche della domanda di servizi, informazioni e conoscenze, al fine di orientare e sostenere una produzione editoriale attenta ai bisogni di informazione, ricerca e conoscenza della società contemporanea, anche in concorso con Province e istituti del territorio.

3. La Regione favorisce e sostiene la creazione di banche dati specifiche, da rendere disponibili nel circuito telematico, anche per sostenere le attività connesse in particolare all'editoria elettronica, alla ricerca storica e scientifica, allo sviluppo e alla promozione del turismo culturale.

   

Art. 35
Sostegno alla produzione letteraria

1. Oltre alle iniziative promozionali di cui all'articolo 21, possono essere sostenute iniziative - da ricomprendere nella programmazione di cui al titolo V- a sostegno degli autori "di qualità", attraverso strumenti quali borse di lavoro o premi di produzione.

2. La Regione sostiene la diffusione delle opere di scrittori sardi, o di interesse regionale o pubblicate da editori sardi con l'acquisto di un numero di copie, programmato annualmente, da distribuire a cura dell'editore alle biblioteche comunali, scolastiche o di altra appartenenza della Sardegna.

   

Art. 36
Deposito delle pubblicazioni

1. I Comuni depositano una copia delle pubblicazioni da loro curate nelle proprie biblioteche ed una copia presso la biblioteche del Comune capoluogo di Provincia ed una presso la biblioteca regionale.

2. Le Province depositano copia delle pubblicazioni da loro curate presso tutte le biblioteche dei Comuni del loro territorio.

   

TITOLO VIII
NORMA FINANZIARIA

Art. 37
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 15.196.000.000 per l'anno 2001, in lire 1.492.000.000 per l'anno 2002 e in lire 1.415.000.000 per l'anno 2003, si fa fronte con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 24 novembre 1950, n. 64, 30 aprile 1991, n. 13, articolo 80, comma 2, 7 aprile 1995, n. 6 e 3 luglio 1998, n. 22, articolo 4 e sussistenti in conto delle UPB S11.040 - S11.038 - S11.037 e S11.036 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e delle UPB corrispondenti per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono istituite le seguenti UPB:

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.041

(N.I.) (Direzione 01) (Servizio 04)

Formazione professionale operatori bibliotecari

COMPETENZA

2001

lire                 ------

2002

lire                 ------

2003

lire                 ------

UPB S11.042

(N.I.) (Direzione 01) (Servizio 04)

Servizi bibliotecari di secondo livello e generali

COMPETENZA

2001

lire                ------

2002

lire                ------

2003

lire                ------