CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 261
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
ONIDA
il 10 ottobre 2001
Nuove norme regionali sul diritto allo studio
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La presente proposta di legge trova le sue motivazioni nell'evoluzione dei tempi, che a livello europeo, italiano e sardo, e potremmo dire mondiale, ha imposto alla società di misurarsi costruttivamente col diritto di ciascun uomo alla qualità dell'istruzione e della formazione.
Il quadro istituzionale, specie se considerato rispetto ai paesi occidentali, lascia trasparire chiaramente che si è in presenza di "sfide culturali" permanenti che possono essere affrontate solo se e in quanto l'istruzione e la formazione siano assunte come istanze di valorizzazione e capitalizzazione dei talenti umani da ciascuno posseduti.
In questa prospettiva il sistema scolastico e educativo del Paese assume valenze straordinarie che, sinteticamente, esaltano il suo ruolo strategico rispetto allo sviluppo della comunità nazionale e alle possibilità di autorealizzazione di ciascun suo componente.
La realtà scolastica dell'Unione Europea è una realtà in movimento. I cambiamenti registrati, e in corso, consigliano di non ostacolare l'ammodernamento del sistema scolastico e del sistema di formazione. Consigliano anzi, di non eluderne le istanze più vitali: da quelle che richiamano il pluralismo scolastico a quelle che legittimano il diritto di scelta educativa delle famiglie, da quelle che caratterizzano la scuola dell'autonomia in termini di flessibilità organizzativa didattica e curricolare a quelle che riconoscono spazi decisionali ed operativi all'interno delle istituzioni formative a genitori e giovani, da quelle che investono le Regioni e gli enti locali (ex decreto legislativo n. 112 del 1998) di compiti di programmazione e coordinamento a quelle che hanno determinato il superamento della contrapposizione "statale - privato", da quelle che hanno fondato la validità del sistema scolastico integrato a quelle che cercano l'attuazione, per il transito delle cosiddette "passerelle" del raccordo funzionale tra il sistema d'istruzione a quello di formazione professionale.
I "tempi nuovi" ci obbligano ad assumere atteggiamenti di apertura, di confronto, di studio, analisi, proposta su tutte le questioni scolastiche e unanimemente sul problema del diritto allo studio e sulla qualità della formazione.
È sufficiente pensare all'istruzione e all'educazione permanente per coglierne la peculiarità, sempre più e meglio sollecitatrice di misure idonee a realizzare l'educazione al "cambiamento" attraverso azioni di orientamento, riorientamento, qualificazione e riqualificazione professionale.
Lo scenario internazionale, come quello isolano, reclama dunque una attenzione marcata, costante, sensibile ai problemi dell'istruzione e della formazione; questo è il dato di partenza, che abbiamo cercato di coniugare con lo sviluppo tecnologico in atto, con le prospettive interculturali, con la società " cognitiva" del terzo millennio.
Su queste premesse abbiamo ritenuto di costruire le condizioni generali e specifiche di un sistema di azioni "virtuose", capaci di alimentare il nostro progetto scolastico e formativo sostenendolo verso standard di qualità con gli interventi analiticamente distinti all'articolo 2 del presente progetto di legge, ed abbiamo altresì operato per avviare quella effettiva parità scolastica che consenta alle famiglie autonoma scelta educativa nel piano pluriennale e in programmi annuali tra scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.
La presente proposta definisce i requisiti giuridici, economici, amministrativi ed organizzativi che le scuole "paritarie" devono possedere per l'accesso alle contribuzioni e fa carico alla regione di istituire l'anagrafe dei fondi emanati ad enti e/o soggetti privati per l'acquisizione di edifici dismessi da enti pubblici, prefigurando il diritto di prelazione a favore della Regione nei casi ipotizzati dalla legge.
Chiunque può verificare la nostra attenzione al "controllo sociale" delle agevolazioni economiche riconosciute a quanti intendono - con le dovute garanzie - concorrere ad attuare il pluralismo scolastico.
È proprio per rendere sicuro il diritto allo studio che abbiamo pensato al "bonus" per i capaci e meritevoli, provenienti da famiglie in disagiate condizioni economiche.
L'impianto adottato al riguardo è simile a quello praticato già in altre Regioni.
Noi crediamo che la nuova stagione consentirà il rilancio dei problemi scolastici per la felice coincidenza di più istituti giuridici: "autonomie - pluralismo scolastico - libertà di scelta educativa della famiglia - sistema scolastico integrato", che indubbiamente agevoleranno l'elaborazione dei POF (Piani Offerta Formativa) ed alimenteranno positivamente l'interscambio delle migliori esperienze attuate sia sulla scuola pubblica statale che sulla scuola pubblica non statale.
Da ultimo, sia pure solo accennandovi, la proposta intende qualificarsi per il ruolo assegnato ad un organismo di sicuro valore partecipativo: "la Conferenza permanente per il diritto allo studio", i cui compiti vanno peraltro meglio esplicitati.
Sarà eventualmente il Consiglio regionale - per il tramite dell'apposita commissione - a definirli e ad approvarli.
A noi preme sottolineare che la partita è grande, che occorre il contributo di tutti, che non è sufficiente la maggioranza semplice. Bisogna, al contrario, condividere il testo finale che scaturirà dall'analisi e dalla discussione di questa proposta e di altre proposte, perché è al popolo dei ragazzi sardi, dei giovani sardi, degli adulti sardi, che gli interventi sono destinati. E l'impegno in tal senso non può né deve essere contrappositivo.
In definitiva, possiamo dare alla nostra isola una legge a carattere dinamico, propulsivo, di arricchimento.
Facciamo in modo che il testo finale possa essere indicato come significativo e di forte affermazione dell'identità sarda, aperto al confronto con le sfide del XXI secolo, grazie all'investimento convinto e sicuro su quei temi primari rappresentati dall'istruzione e dalla formazione delle nuove generazioni, che la presente proposta di legge assume come esigenza prioritaria dello sviluppo sociale, politico, economico, civile e culturale della gente di Sardegna.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La persona dell'alunno, al centro, per dettato costituzionale, di un reale "sistema di libertà", costituisce il soggetto titolare di tutte le azioni volte al suo sviluppo pieno, integrale, armonico. 2. A tal fine la Regione e gli enti locali della Sardegna: a) considerano il diritto allo studio come principio costituente della cittadinanza sarda, italiana, europea, internazionale; b) riconoscono e sostengono l'autonomia scolastica, la libertà d'insegnamento e il diritto di scelta educativa della famiglia. 3. La Regione e gli enti locali della Sardegna adottano il sistema educativo integrato di istruzione e formazione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio di tutti e di ciascuno. 4. L'adozione di tale modello innovativo è volto a perseguire la valorizzazione delle capacità-potenzialità possedute da ogni allievo, anche nell'ottica delle pari opportunità e dell'orientamento vocazionale della persona. 5. Per la realizzazione di tali finalità, la Regione e gli enti locali: a) adottano tutte le iniziative funzionali all'accesso da parte di ogni persona ai livelli curricolari, compresi quelli più alti, presenti nel sistema nazionale integrato d'istruzione e formazione; b) sostengono gli impegni contro la dispersione scolastica e il disagio minorile; c) valorizzano le esperienze di educazione permanente; d) promuovono accordi istituzionali per facilitare la transizione, dal mondo dell'istruzione e della formazione, al mondo del lavoro; e) rimuovono gli ostacoli d'ordine sociale, culturale ed economico, che impediscono il pieno e libero sviluppo della personalità; f) sostengono l'affermazione dell'identità culturale del popolo sardo come fattore di coesione culturale, sociale ed economica e di inserimento paritario e dinamico nella cultura europea ed extraeuropea. |
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Art. 2 1. La Regione e gli enti locali della Sardegna realizzano interventi ed assicurano i servizi necessari al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) generalizzare la frequenza della scuola dell'infanzia statale o non statale, le cui funzioni decondizionanti, promozionali e di sviluppo delle capacità dei bambini sono da ritenersi premessa ineludibile per la piena fruizione dell'esperienza scolastica complessiva; b) governare le condizioni che assicurino la frequenza del sistema integrato d'istruzione e formazione in modo che tutti gli adolescenti assolvano all'obbligo scolastico, ai sensi della Legge 10 febbraio 2000, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e in modo che tutti i giovani usufruiscano delle attività formative di cui alle Leggi 24 giugno 1997, n. 196, e 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni; c) attuare iniziative specifiche per l'assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257; d) contrastare la dispersione scolastica sostenendo i progetti innovativi elaborati dalle singole scuole o da scuole costituitesi in rete; e) assumere e sostenere l'autonomia di "studio, ricerca e innovazione" come risorsa strategica per lo sviluppo qualitativo della scuola sarda; f) promuovere la piena integrazione della persona portatrice d'handicap nella scuola, nel lavoro e nella società; g) agevolare l'inserimento scolastico dei figli degli immigrati, degli stranieri e degli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio regionale; h) sostenere il proseguimento degli studi dei capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche; i) concorrere alla diffusione di servizi e di iniziative per l'educazione e la formazione permanenti. 2. La Regione e gli enti locali attuano gli interventi per migliorare, "in progress", i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo sardo, promuovendo: a) l'innovazione metodologico-didattica; b) la flessibilità organizzativa e la diversificazione curricolare; c) l'ampliamento dell'offerta formativa; d) la continuità tra scuola dell'infanzia, asili nido e scuola dell'obbligo; e) il raccordo pedagogico-curricolare tra scuola dell'obbligo e scuola secondaria; f) il sostegno ai servizi educativi per i minori; g) la diffusione delle tecnologie multimediali di insegnamento e di apprendimento; h) la realizzazione dei progetti inseriti nel POF (Piano dell'Offerta Formativa), incluse le visite guidate e i viaggi d'istruzione; i) le iniziative di arricchimento scolastico e professionale, e quelle di ri-orientamento e ri-motivazione degli allievi in difficoltà; l) la cultura e la pratica della valutazione dei risultati finali o dell'autoanalisi d'istituto; m) le azioni di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile; n) i servizi e le iniziative volte a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociali e a prevenire e combattere l'uso delle droghe; o) ogni altro intervento volto a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; p) la diffusione del sistema formativo integrato tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. 3. La Regione e gli enti locali assicurano, nell'ambito delle disposizioni di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62, la realizzazione del sistema paritario tra le scuole statali e non statali, garantendo alle rispettive utenze oneri di spesa equipollenti per la frequenza e per i servizi scolastici. 4. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità della presente legge e programmano gli interventi assicurando la partecipazione delle autonomie locali, delle istituzioni e delle reti di scuole di cui all'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché degli organi del sistema scolastico e delle rappresentanze delle scuole non statali. |
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TITOLO II Art. 3 1. La Regione svolge le funzioni di programmazione generale degli interventi e di coordinamento di tutti i servizi per il diritto allo studio; a tal fine: a) acquisisce dati utili al miglioramento dell'investimento delle risorse destinate al diritto allo studio attivando ricerche e analisi ad hoc; b) garantisce il collegamento funzionale dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali e assistenziali operanti nell'isola; c) stabilisce una rete informativa e conoscitiva con le istituzioni, con la Direzione regionale del Ministero della pubblica istruzione e con i Distretti scolastici; d) sostiene gli interventi ordinari, straordinari e integrativi degli enti locali. 2. Le Province: a) concorrono alla definizione della programmazione generale; b) realizzano, nell'ambito degli obiettivi determinati a livello regionale, piani operativi contro la dispersione scolastica, promuovendo il successo formativo di tutti e di ciascuno; c) contrastano lo spopolamento dei centri minori, garantendo la fruizione del servizio scolastico di base in loco o in centri viciniori; d) sostengono la prevenzione delle tossicodipendendenze e del disagio giovanile, realizzando gli interventi in materia previsti dalla legislazione regionale; e) realizzano, previe deleghe e convenzioni con i Comuni interessati, la gestione di servizi di interesse sovracomunale. 3. I Comuni, singoli o associati, realizzano le funzioni ed i compiti inerenti al diritto allo studio tenendo conto: a) della programmazione regionale; b) dei piani operativi provinciali; c) delle proposte dei Distretti scolastici e delle indicazioni degli organi collegiali delle singole istituzioni educativo-formative. |
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TITOLO III Art. 4 1. La scuola dell'infanzia opera di norma a livello comunale. In presenza di un esiguo numero di bambini, più Comuni viciniori, associandosi o consorziandosi, dopo aver acquisito i pareri degli organi collegiali delle istituzioni educative competenti, attivano il servizio scolastico contenendo gli effetti negativi del pendolarismo. I Comuni, singoli o associati, sentiti gli organi collegiali delle istituzioni educative assicurano: a) il servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi; b) il servizio mensa; c) l'acquisto di materiale didattico e ludico - ricreativo; d) la dotazione di attrezzature e sussidi tecnologici; e) l'abbattimento, eventuale, delle barriere architettoniche; f) l'adeguamento, eventuale, alle norme di sicurezza CEE. 2. Titolari delle assicurazioni di cui alla lettera a) sono gli alunni, il dirigente scolastico, gli insegnanti e il personale ausiliario delle scuole statali e non statali nonché gli assistenti nominati per i bambini in particolari situazioni di handicap. L'assicurazione comprende qualsiasi rischio di infortunio che possa verificarsi nel tragitto da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo e/o a piedi detto tragitto sia effettuato. La copertura assicurativa si estende altresì alla realizzazione dell'attività didattica in sezione, negli ambienti speciali, all'aperto ed include le iniziative extrascolastiche, compresi i percorsi per andare alle sedi di svolgimento di dette iniziative extrascolastiche, purché inserite nel POF partecipato alle famiglie e regolarmente deliberato dagli organi collegiali dell'istituzione. 3. I Comuni, singoli o associati, nell'ambito del regime di parità introdotto dalla Legge n. 62 del 2000, assicurano alle scuole dell'infanzia non statale l'erogazione dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e l'omogeneità di trattamento di tutti gli iscritti e frequentanti; a tal fine i Comuni, singoli o associati, sottoscrivono apposite convenzioni con le scuole o gli enti gestori che ne facciano richiesta. L'Assessorato regionale competente predispone lo schema tipo delle convenzioni. 4. Annualmente, a conclusione delle attività didattico-formative, non oltre il 31 luglio, i soggetti convenzionati inviano ai Comuni con cui la convenzione è stata stipulata il rendiconto riguardante l'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite. |
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Art. 5 1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 3, la Regione, sulla base del Programma annuale per il diritto allo studio di cui all'articolo 15 della presente legge, tenuto conto degli indici di carenza di strutture pubbliche rilevati sul territorio, e nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio regionale, eroga alle scuole materne e dell'infanzia non statali in regime di parità contributi in misura non superiore al 75 per cento delle spese sostenute per: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'eventuale riattamento e adeguamento alle normative di sicurezza e di rimozione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici; b) l'acquisto di strutture dismesse da parte dell'amministrazione pubblica destinate alle attività didattico-formative per almeno 10 anni; c) l'affitto di immobili ad uso scolastico e/o alle attività integrative; d) gli arredamenti e le attrezzature d'uso nelle sezioni, negli spazi aperti, nei laboratori; e) trasporto degli alunni; f) le spese di gestione, purché sostenute senza fini di lucro e realizzate secondo i criteri di economicità ed efficienza dei servizi; g) la formazione del personale docente e non docente; h) le iniziative di continuità orizzontale volte a sostenere forme di collaborazione tra scuola e famiglia. 2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a erogare alle scuole di cui al presente articolo contributi finalizzati all'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'acquisto di immobili da adibire ad uso scolastico. Il contributo è determinato in misura pari al 75 per cento degli interessi annuali da corrispondere all'istituto di credito mutuatario, è erogato semestralmente e per un periodo non superiore a dieci anni. 3. Viene istituita l'anagrafe regionale dei contributi utilizzati per l'acquisto delle strutture dismesse da parte dell'amministrazione pubblica, vincolate come previsto dal comma 1, lettera b), riconoscendosi alla Regione, in caso di scioglimento dell'ente o della società o della cooperativa, beneficiari delle contribuzioni, il diritto alla prelazione versando, al netto delle risorse già erogate, la differenza del valore dell'immobile. |
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Art. 6 1. I Comuni, singoli o associati, attuano, nel settore della scuola dell'obbligo scolastico e in quello dell'obbligo formativo, sia statale sia in regime paritario, gli interventi strutturali appresso esplicitati: a) servizio di trasporto, da realizzarsi mediante facilitazioni in viaggio sui mezzi di linea ordinaria ovvero mediante l'eventuale acquisto e gestione degli appositi mezzi; i mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche per la partecipazione degli alunni stessi alle attività scolastiche, parascolastiche, ricreative, sportive connesse con la programmazione scolastica; possono altresì essere utilizzati per il trasporto di alunni frequentanti scuole di grado diverso previe convenzioni ed apposite autorizzazioni; b) servizio di mensa, ovvero corresponsione di buoni pasto, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione a tempo pieno, di tempo prolungato, di recupero, di sostegno e di ampliamento dell'offerta formativa; c) fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni in condizioni disagiate; d) piani individualizzati di servizi e sussidi per gli alunni portatori di handicap, comprensivi degli oneri aggiuntivi sostenuti: 1) per il personale educativo e assistenziale non facente parte dell'organico scolastico; 2) per strumenti e ausili didattici particolarmente onerosi; 3) per trasporti individualizzati e speciali; e) interventi di integrazione dei servizi di medicina scolastica rivolti all'inserimento di soggetti colpiti da minorazioni fisiche o sensoriali, da attuarsi d'intesa con le competenti autorità sanitarie e con le ASL; f) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti e semi gratuiti in convitti o pensionati di alunni che, in carenza di altre forme di assistenza e in presenza di particolari motivi di ordine sociale ed economico, non possono assolvere l'obbligo scolastico nel proprio ambiente; g) interventi volti a favorire l'uso agevolato o gratuito di locali delle amministrazioni pubbliche idonei all'uso scolastico o sociale, anche se dismessi o in disuso, da parte di scuole non statali in regime di parità che ne facciano richiesta. |
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Art. 7 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati a favore: a) degli iscritti e frequentanti le scuole statali e degli iscritti e frequentanti le scuole non statali del sistema scolastico e formativo nazionale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria superiore; b) degli iscritti e frequentanti i corsi di formazione per adulti istituiti per il conseguimento dei titoli di studio prefigurati dal sistema scolastico italiano; c) degli iscritti e frequentanti i corsi di formazione professionale di base, superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati secondo le garanzie stabilite dalla vigente legislazione nazionale e regionale; d) delle persone in stato di detenzione che intendono curare la propria istruzione e formazione nell'ambito dell'ordinamento scolastico e formativo in atto nel Paese; e) delle persone in situazione di handicap come individuate dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla normativa derivante. |
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Art. 8 1. Per poter accedere agli interventi previsti dalla presente legge, le scuole non statali corrispondenti alle articolazioni del sistema scolastico e formativo nazionale, debbono, per statuto, non perseguire fini di lucro, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 2. Dette scuole, oltre a possedere i requisiti generali previsti dalla legislazione in vigore, devono: a) assicurare la trasparenza economica della gestione, rendendo pubblici i propri bilanci; b) amministrare il personale direttivo, docente e non docente secondo i contratti collettivi nazionali di categoria e di settore: c) dotarsi degli organi collegiali operanti nelle scuole statali; d) accogliere l'iscrizione ed ammettere alla frequenza tutti coloro che producono l'istanza relativa, senza alcuna riserva o discriminazione; e) adottare gli istituti giuridici, amministrativi e didattici dell'autonomia scolastica; f) armonizzare il loro ordinamento, in coerenza con le proprie finalità, ai requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). |
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TITOLO IV Art. 9 1. La Regione promuove, secondo i principi di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, l'arricchimento dei programmi d'insegnamento mediante contributi ai Comuni singoli o associati per l'integrazione dei curricolum scolastici previsti dai singoli istituti in coerenza col D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, col regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge n. 59 del 1997, che prevedano uno o più dei seguenti insegnamenti disciplinari: a) lingua e letteratura sarde; b) storia della Sardegna; c) cultura e tradizioni popolari della Sardegna; d) geografia ed ecologia della Sardegna; e) diritto regionale. 2. Per le finalità di cui al presente articolo e nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 i Comuni, singoli o associati, attuano inoltre nell'ambito delle risorse erogate, i seguenti interventi: a) acquisto, o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici attinenti alla realtà della Sardegna, con specifico riferimento alla storia e all'attualità politica, civile, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo, per le biblioteche di classe, di circolo e d'istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo; b) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo e di pubblicazioni didattiche attinenti alla realtà della Sardegna nonché di materiale didattico ad uso individuale a favore degli studenti in disagiate condizioni economiche. |
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TITOLO V Art.10 1. Al fine di realizzare un ampio ventaglio di interventi formativi in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti, la Regione sostiene le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e della sua certificazione, con misure dirette a facilitare l'attuazione e il consolidamento delle intese necessarie tra le istituzioni scolastiche suddette e i centri di formazione professionale coinvolti, nel rispetto del diritto di iniziativa della Direzione regionale scolastica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per l'attuazione dell'articolo 1 della Legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo dell'istruzione. |
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Art. 11 1. La Regione promuove e gli enti locali e le scuole favoriscono l'ampliamento dell'offerta di servizi e di attività formative in orario extrascolastico. 2. A tal fine, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, nel rispetto del sistema di autonomie riconosciuto alle scuole, svolgono e coordinano la realizzazione delle attività e dei servizi di propria competenza promuovendo: a) la collaborazione delle famiglie; b) la valorizzazione dell'associazionismo di ogni tipo; c) il collegamento con la formazione professionale. |
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Art. 12 1. La Regione riconosce e sostiene il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Conseguentemente incentiva la formazione continua e permanente di ogni persona. 2. La Regione si impegna altresì a contestualizzare la formazione continua e permanente, tenendo conto delle esigenze di professionalità e di nuove professionalità espresse dall'evoluzione del mondo del lavoro. 3. Per attualizzare la formazione continua e permanente, la Regione si avvale di indagini, ricerche, studi affidati ad esperti di riconosciuta competenza. |
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Art. 13 1. La Regione e gli enti locali promuovono la piena realizzazione della Legge n. 104 del 1992. 2. Per il conseguimento di tale obiettivo la Regione e gli enti locali stipulano accordi di programma con i soggetti individuati dalla legge citata e dall'atto di indirizzo di cui al D. P. R. 24 febbraio 1994. 3. Tali accordi di programma impegnano a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo degli alunni in situazione di handicap psichico e/o fisico e/o sensoriale. 4. Gli interventi concertati ai sensi del comma 3 sono finalizzati alla programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività realizzate sul territorio da enti pubblici e privati. 5. La Regione e gli enti locali garantiscono: a) i servizi di prevenzione e diagnosi precoce di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) gli interventi a favore delle persone con handicap in situazione di gravità (comunità-alloggio e centri socioriabilitativi); c) l'assegnazione di operatori ed assistenti; d) la formazione professionale in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi di cui all'articolo 17 della legge quadro n. 104 del 1992; e) l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, ove ancora esistenti; f) la scuola in ospedale. |
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Art. 14 1. L'integrazione tra il sistema scolastico e il sistema di formazione professionale si concretizza in attività che favoriscono il conseguimento di titoli di studio e di qualifiche professionali, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze, delle conoscenze e delle capacità acquisite nei due sistemi, compreso il mondo del lavoro. 2. A tal fine, d'intesa con la Direzione generale scolastica per la Sardegna, la Regione istituisce e coordina i lavori di un'apposita commissione insediata per la definizione dei "crediti formativi" spendibili nel passaggio dall'uno all'altro dei due sistemi. 3. La Regione promuove inoltre: a) corsi di alfabetizzazione e di formazione di base; b) corsi di formazione per l'acquisizione di competenze professionali specifiche; c) attività educative e formative per persone che temporaneamente si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive. |
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TITOLO VI Art. 15 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, costituita da Province e Comuni capoluogo di Provincia, predispone il Piano triennale per il diritto allo studio, sulla base delle previsioni triennali del DPEF regionale. 2. Il Piano è trasmesso alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; decorso tale termine, la Giunta nei successivi quindici giorni approva definitivamente il piano. 3. Nel Piano triennale vengono definiti : a) il quadro generale degli interventi da concretizzare; b) la ripartizione delle risorse per l'attuazione degli obiettivi assunti; c) i tempi di realizzazione per le azioni necessarie. 4. Sulla base degli indirizzi del Piano, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, la Giunta entro il 28 febbraio predispone il programma annuale degli interventi; il programma è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; decorso tale termine la Giunta regionale approva definitivamente il programma. 5. Il programma annuale a) indica gli obiettivi prioritari da realizzare; b) definisce gli interventi gestiti direttamente dalla Regione; c) istituisce un fondo che consenta alla Regione di soddisfare eventuali esigenze impreviste; d) determina l'ammontare dei finanziamenti a favore di ciascun ente locale. 6. Al fine di garantire uniformità di trattamento e pari opportunità di fruizione del diritto allo studio, la Giunta regionale, sentite le Province, emana direttive in ordine alle modalità di realizzazione dei servizi e delle azioni di cui alla presente legge. 7. La Regione attua altresì iniziative di monitoraggio e controllo inerente all'effettivo e coerente investimento delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. |
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Art. 16 1. Gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le Province attivano consultazioni preventive con i Comuni, i Centri di supporto amministrativo della Direzione generale scolastica per la Sardegna e gli organi collegiali delle autonomie scolastiche al fine di acquisire ogni elemento utile alla formulazione di programmi coerenti con le esigenze emerse nei propri territori. 3. Gli atti di programmazione conseguenti sono predisposti entro il 30 aprile secondo gli indirizzi del Piano triennale e nel rispetto degli obiettivi dei programmi annuali definiti dalla Regione. 4. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla Regione una relazione sull'utilizzazione effettiva dei fondi loro assegnati e sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti. |
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Art. 17 1. I Comuni, singoli o associati, deliberano entro il 31 maggio il programma annuale degli interventi per il diritto allo studio, tenendo conto delle proprie risorse, di quelle regionali e di quelle statali. 2. I piani annuali coerenti con la pianificazione e la programmazione regionale si avvalgono delle autonomie scolastiche e dei distretti scolastici. 3. I Comuni, singoli o associati, inviano all'Assessorato regionale competente in materia di pubblica istruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione concernente le condizioni della scuola nel proprio territorio e il consuntivo dell'attività svolta, dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente. Copia di tali atti è trasmessa ai Consigli scolastici provinciali, ai Consigli scolastici distrettuali e alle Amministrazioni provinciali. |
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Art. 18 1. Gli enti locali e gli organi dell'autonomia scolastica promuovono una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature patrimoniali, compresi i mezzi di trasporto scolastico, in conformità con le norme vigenti in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. |
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TITOLO VII Art. 19 1. Per assicurare l'equipollenza di trattamento degli alunni del sistema formativo integrato la Regione interviene a favore degli studenti in disagiate condizioni economiche frequentanti la scuola dell'obbligo e degli studenti meritevoli e in disagiate condizioni economiche frequentanti gli altri gradi di scuola, residenti nel territorio della Sardegna, attraverso l'attribuzione di assegni di studio. 2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico è erogato a copertura di una somma non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali paritarie, nonché a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie abilitate aventi sede nel territorio della Sardegna, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali. 3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente può essere elevata fino al 90 per cento qualora si tratti di alunni ritenuti dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti della scuola frequentata, di concerto con i servizi sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della condizione economica della famiglia di appartenenza. 4. L'assegno viene attribuito per tutta la durata dell'anno scolastico e confermato per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore o permanga la condizione di disagio economico; nei casi di cui al comma 3 del presente articolo l'assegno può essere confermato anche in difetto della promozione alla classe superiore. 5. Per iniziativa dell'Assessore competente in materia di pubblica istruzione la Giunta regionale approva, secondo modalità che realizzino la parità di trattamento, i criteri per: a) la definizione degli interventi b) l'individuazione dei beneficiari; c) l'erogazione degli assegni di studio compresa la determinazione dell'importo massimo per ciascun livello di scuola frequentata. 6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pubblica istruzione: a) definisce i parametri in base ai quali procedere; b) assegna le risorse per gli interventi di cui alla presente legge alle singole province. 7. Le Province, in base a quanto previsto dal comma 5, provvedono all'emanazione di appositi bandi per l'assegnazione degli assegni di studio e trasferiscono ai Comuni interessati le risorse per la concessione degli assegni stessi ai beneficiari. 8. L'assegno di studio di cui al presente articolo non è cumulabile con altre erogazioni, assegni o borse di studio né col posto gratuito in convitti attribuiti a valere sulla presente legge o su altre disposizioni regionali o statali. Ai beneficiari è data facoltà di opzione tra le diverse provvidenze. |
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Art. 20 1. I destinatari degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio di cui alla presente legge, fatta eccezione per gli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, contribuiscono alla copertura finanziaria dei relativi costi in base alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare secondo modalità determinate dai Comuni singoli o associati titolari degli interventi e dei servizi. |
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Art. 21 1. Nelle scuole dell'obbligo scolastico e formativo nelle quali si realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo prolungato o di attività integrative, nonché nei convitti annessi agli istituti, il personale interessato può fruire, a prezzo agevolato, del servizio di mensa insieme agli alunni, secondo modalità stabilite dal Consiglio d'istituto per i convitti e dai Comuni per le altre scuole. |
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TITOLO VIII Art. 22 1. Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza degli enti locali, la Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano per il diritto allo studio, attua i seguenti interventi: a) erogazione di contributi aggiuntivi a fronte di speciali situazioni di necessità per favorire il compimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione del ciclo formativo da parte degli adulti e dei lavoratori studenti; b) erogazione di contributi per la realizzazione di attività di orientamento e di istruzione permanente collegate con la scuola, nonché per l'istituzione di corsi di orientamento musicale; c) erogazione di contributi agli organismi scolastici per lo svolgimento di iniziative di informazione e di orientamento rivolte agli utenti nonché di iniziative di aggiornamento professionale rivolte al personale docente; d) erogazione di contributi per il riattamento e la manutenzione degli istituti scolastici e professionali e degli annessi convitti, per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche e di mezzi di trasporto. |
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Art. 23 1. E' istituita la Conferenza permanente per il diritto allo studio con il compito di analizzare e valutare le misure attuate per il diritto allo studio a conclusione di ogni anno scolastico al fine di elaborare proposte migliorative degli interventi successivi. 2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore competente in materia di pubblica istruzione ed è costituita dai rappresentanti: a) della Regione e degli enti locali; b) del sistema scolastico e formativo statale e non statale; c) della Direzione generale per la scuola della Sardegna; d) delle associazioni dei disabili, delle famiglie e degli esperti professionali maggiormente rappresentative a livello regionale; e) delle organizzazioni sindacali. 3. La Giunta regionale ne stabilisce la composizione numerica e ne precisa le modalità di funzionamento. |
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TITOLO IX Art. 24 1. Fatto salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni della presente legge, le risorse destinate agli enti locali per il diritto allo studio restano attribuite secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni (cap 04020) e vengono trasferite secondo le modalità previste dalla medesima legge. 2. Una quota pari al 5 per cento dello stanziamento globale per il diritto allo studio di cui alla presente legge è destinato all'incentivazione della gestione di servizi in forma associata da parte dei Comuni. Corrispondentemente, i Comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente legge in forma associata ricevono, sulla base di documentate richieste, un incentivo finanziario aggiuntivo pari al 5 per cento dell'ammontare del finanziamento ordinariamente spettante secondo la disposizione di cui al comma 1. 3. Una quota non superiore al 7 per cento dello stanziamento globale previsto dalla presente legge è riservato al finanziamento degli interventi integrativi, complementari e straordinari di diretta competenza regionale, nonché alle indagini, agli studi e alle ricerche finalizzate al miglioramento degli interventi per il diritto allo studio. |
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Art. 25 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 61.400.000.000 per l'anno 2001 e in lire 23.300.000.000 per l'anno 2002, si fa fronte con le risorse sussistenti in conto delle UPB S11.010, UPB S11.011 e UPB S11.013 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2002 si provvede con legge di bilancio. |
Le scuole dell'infanzia o materne convenzionate |
Entro il 31 luglio inviano il rendiconto inerente alla utilizzazione dei contributi e delle rette percepite. |
I Comuni |
Entro il 30 novembre inviano una dettagliata relazione a consuntivo dell'attività svolta:
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Le Province |
Entro il 31 gennaio trasmettono all'Assessorato della pubblica istruzione una relazione sull'utilizzazione effettiva dei fondi assegnati. |
La Conferenza permanente per il diritto allo studio |
Indicativamente tra il 10 febbraio e il 20 febbraio opera in sessione continuativa per analizzare e valutare le misure attuate su base regionale al fine di elaborare proposte migliorative degli interventi successivi. |
La Regione |
Attiva direttamente o commissiona studi, indagini, ricerche i cui risultati dovranno essere utilizzati dalla Conferenza permanente e dagli altri soggetti non appena resi disponibili. |