CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 258
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
MASALAil 9 ottobre 2001
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario e per la promozione della ricerca scientifica
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge dà attuazione alla legge n.341 del 2 dicembre 1990 che ha ridisciplinato la materia del diritto allo studio universitario, materia nella quale la Regione Sardegna ha competenza legislativa delegata.
In armonia con quanto previsto dal disegno di legge contenente norme generali sugli enti regionali, gli E.R.S.U., disciplinati dalla L.R.37/1987, vengono sostituti dalle Agenzie per il diritto allo studio universitario. Si è ritenuto di dover ricorrere alla figura dell'Agenzia e non a quella dell'Azienda, in quanto gli enti in questione devono garantire servizi quali borse di studio, servizi culturali, ecc., che non rientrano nel concetto di produzione e esercizio commerciale di servizi pubblici cui è deputata l'Azienda.
Dal punto di vista dei servizi erogati le Agenzie per il diritto allo studio universitario devono garantire servizi fruibili dalla collettività degli studenti e servizi attribuibili per concorso, in particolare:
a) servizio di orientamento al lavoro;
b) servizio di ristorazione;
c) servizio editoriale e librario;
d) servizi culturali, sportivi e ricreativi;
e) servizio abitativo
f) borse di studio;
g) prestiti d'onore;
h) sovvenzioni straordinarie.
Le Agenzie operano sulla base di un programma pluriennale adottato dalla Giunta regionale che definisce:
a) gli obiettivi generali da perseguire e gli obiettivi da realizzare in via prioritaria;
b) gli interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario;
c) i criteri per la determinazione dei requisiti di accesso ai servizi;
d) gli indirizzi e i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e la partecipazione ai costi da parte degli studenti.
Dal punto di vista organizzativo, secondo quelli che sono i principi dettati dal disegno di legge contente norme generali sugli enti, sono organi delle Agenzie il Presidente, il Consiglio di amministrazione - la cui composizione è vincolata al rispetto della normativa statale - ed il Collegio dei revisori.
Considerato che ormai il diritto allo studio non deve più intendersi semplicemente come la rimozione delle cause materiali che impediscono il libero accesso agli studi, ma anche come miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, con il presente disegno di legge si vuole anche favorire e promuovere la ricerca scientifica in Sardegna per garantire ai giovani sardi adeguate possibilità di perfezionamento e di specializzazione anche post - universitarie.
In quest'ottica si intende promuovere un maggiore legame tra l'Università sarda e la Regione, incentivando per esempio il collegamento tra i programmi di ricerca scientifici universitari e quelli degli Istituti di ricerca regionali che potrebbero diventare luogo di studio e di specializzazione anche per gli studenti e i giovani ricercatori e favorendo la stipula di accordi e intese per le attività di comune interesse.
A tal fine è istituita la Consulta per il diritto allo studio e la ricerca scientifica con il compito di elaborare il programma di interventi volto alla promozione della ricerca scientifica, di esprimere parere sui programmi di ricerca degli Istituti regionali che svolgono ricerca scientifica, di esprimere pareri e formulare proposte in materia di interventi per il diritto allo studio.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Titolo I Art. 1 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e degli articoli 3 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, disciplina gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e a consentire ai più capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più elevati degli studi; promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione della ricerca e dell'attività di studio. |
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Art. 2 1. Ai fini di cui al precedente articolo, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dei principi di cui alla Legge 2 dicembre 1990, n. 390, la Regione: a) favorisce l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, l'inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa, mediante l'attuazione di specifici servizi rivolti alla generalità degli utenti mirati a favorire l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi e a migliorare la qualità dell'istruzione; b) incentiva le istituzioni impegnate nella ricerca e le attività di formazione e di aggiornamento professionale, anche al fine di incrementare la quantità e la qualità dell'attività e di sostenere la formazione di giovani studiosi; c) favorisce l'interazione tra università, strutture scientifiche e di ricerca, istituti di ricerca regionali e sistema imprenditoriale. |
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Titolo II Capo I Art. 3
1. Gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio delle università e degli istituti universitari, nonché degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito denominati "università". 2. Ai fini della presente legge sono considerati studenti in sede, gli studenti che risiedono nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato. 3. Sono considerati studenti pendolari gli studenti che risiedono in luoghi che consentono il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato. 4. Sono considerati studenti fuori sede gli studenti residenti in luoghi distanti dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. |
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Art. 4 1. La Giunta approva il programma pluriennale per il diritto allo studio universitario in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario. 2. Il programma definisce: a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, tenendo conto anche del raccordo tra formazione universitaria e formazione professionale; b) gli interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario; c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento; d) i criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso; e) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore; f) gli indirizzi e i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e per la partecipazione ai costi da parte degli studenti che ne usufruiscono. 3. La Giunta regionale ripartisce annualmente alle Agenzie per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 16 il finanziamento stabilito negli atti di programmazione finanziaria della Regione, sulla base di criteri che, in particolare, tengano conto della popolazione studentesca, con particolare riferimento agli studenti fuori sede, e dei servizi erogati, anche con riferimento alle esigenze di sviluppo degli stessi. |
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Capo II Art. 5 1. Sono rivolti alla generalità degli studenti i sottoelencati servizi: a) servizio di orientamento al lavoro; b) servizio di ristorazione; c) servizio editoriale e librario; d) servizi culturali, sportivi e ricreativi. 2. Tali servizi hanno il fine di rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio. |
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Art. 6 1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro e fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro. 2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere rivolto altresì ai diplomati di scuola media superiore e ai laureati. 3. Il servizio è attivato in collaborazione con l'Università e con gli Enti locali e con il coinvolgimento del sistema della formazione professionale e del sistema delle imprese. |
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Art. 7 1. Il sevizio di ristorazione può essere organizzato direttamente dall'ente di gestione oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni. 2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una pluralità di forme di ristorazione. 3. L'ente di gestione stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di controllo dell'accesso, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione. 4. L'azienda, previa convenzione, può consentire l'utilizzo del servizio ristorativo sia a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione superiore, sia ad enti locali, a fronte di un corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti. |
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Art. 8 1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative da svolgere in collaborazione con le Università, la divulgazione e l'utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario. 2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei servizi attribuibili per concorso. |
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Art. 9 1. Gli enti di gestione, a mezzo di convenzioni con le Università, collaborano per sostenere le attività culturali, sportive e ricreative ai sensi dell'articolo 12, lettera d), della Legge 2 dicembre 1991, n. 340. |
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Capo III Art. 10 1.- Sono attribuibili per concorso i sottoelencati servizi: a) servizio abitativo; b) borse di studio; c) prestiti d'onore; d) sovvenzioni straordinarie. 2. Tali servizi sono rivolti alla perequazione sociale nell'accesso e nella permanenza agli studi degli studenti universitari. 3. I servizi attribuibili per concorso vengono concessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi più uno. |
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Art. 11 1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede. 2. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulla disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. 3. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale concorso può essere detratto dalla borsa stessa. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e reddito prevedendo comunque una contribuzione minima. 4. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, gli enti di gestione possono assegnare contributi per partecipare al costo del canone di locazione. 5. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da enti pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita convenzione con l'ente di gestione, garantendo la qualità del servizio. 6. Gli enti di gestione possono altresì stipulare convenzioni per la messa a disposizione delle Università e di altri enti delle proprie strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali. 7. Agli studenti fuori sede, che non usufruiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle strutture gestite dagli enti di gestione per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione per limitati periodi di tempo. 8. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'ente di gestione, che stabilisce, in particolare, diritti e obblighi degli studenti alloggiati. 9. L'alloggio assegnato, convenzionato o accordato, deve essere ubicato nel territorio del comune sede del corso o nel territorio di comuni immediatamente limitrofi. 10. L'ente di gestione assicura agli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati, in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e dei proprietari. |
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Art. 12 1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, salvaguardando, in quest'ultimo caso, la possibilità di continuazione degli studi per conseguire la laurea. 2. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, tranne che con quelle previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n. 391 del 1990. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati. 3.- A richiesta dello studente beneficiario, la borsa di studio può essere, anche in misura parziale, trasformata in servizi. 4.- L'importo delle borse di studio è determinato dagli enti di gestione sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3. 5.- La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenuto dagli studenti fuori sede. |
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Art. 13 1. Gli enti di gestione possono concedere prestiti d'onore sulla base di quanto stabilito dall'articolo 16 della Legge n. 390 del 1991. 2. L'ammontare dei contributi che le aziende possono utilizzare per finanziare i prestiti d'onore sono fissati annualmente dalla Giunta regionale. |
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Art. 14 1. L'ente di gestione può disporre forme di intervento straordinarie a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza. |
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Art. 15 1. I servizi possono essere gestiti in forma diretta o tramite convenzioni atte a conseguire economicità e razionalità della gestione, garantendo la qualità dei servizi. 2. Le convenzioni possono essere stipulate con i comuni sedi dei corsi, con le Università, nonché con altri soggetti pubblici e privati. 3. La convenzione deve comunque stabilire: a) i servizi e le tipologie delle prestazioni, nonché le modalità di erogazione delle stesse; b) gli oneri a carico dell'ente di gestione. 4. Gli enti di gestione e i Comuni possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività aziendali con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che gli enti di gestione possono sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali. 5. Le convenzioni tra enti di gestione ed enti pubblici devono contenere una regolamentazione per l'utilizzo del personale. 6. I servizi e gli interventi possono altresì essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente costituite ed operanti nell'Università, sulla base dei requisiti fissati dall'ente di gestione. |
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Titolo III Art. 16 1. Ai fini della gestione degli interventi destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario, in ogni città della Sardegna sede di Università, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge generale di riforma degli enti regionali, è istituita l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.). |
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Art. 17 1. Ciascuna Agenzia ha un proprio statuto ed un regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio, di concerto con gli Assessori alla programmazione economica e agli Affari generali, personale e riforma. 2. Lo statuto ed il regolamento disciplinano l'attività e l'organizzazione dell'Agenzia che deve essere rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. |
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Art. 18 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Collegio dei revisori. |
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Art. 19 1. Il consiglio di amministrazione è composto da: a) il Presidente; b) due membri rappresentanti della Regione; c) due membri rappresentanti dell'università, di cui uno eletto dalla componente studentesca. 2. Il consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale . Con il Medesimo decreto viene nominato anche il presidente. 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo degli organismi di governo degli Atenei. |
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Art. 20 1. Il collegio dei revisori si compone di tre membri, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. |
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Art. 21 1. Le Agenzie operano nel rispetto della attività di programmazione, di indirizzo, coordinamento e di controllo esercitata dalla Regione. 2. Lo statuto definisce i poteri assessoriali di vigilanza ed in particolare: a) le modalità di approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti, in maniera tale da garantire l'autonomia dell'Agenzia; b) le modalità di emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; c) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d) le modalità di definizione degli obiettivi specificatamente attribuiti all'Agenzia, nell'ambito delle attività di competenza, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità del finanziamento, delle strategie per il miglioramento dei servizi; e) le modalità necessarie a far conoscere all'assessore competente in materia di diritto allo studio dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi, l'uso delle risorse. |
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Art. 22 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi regionali 3 maggio 1995, n.11 ( Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), 15 maggio 1995, n.14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), 23 agosto 1995, n.20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) |
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Art. 23 1. Ciascuna Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari: a) finanziamento annuo della Regione; b) finanziamenti destinati all'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario; c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali; d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio; e) donazioni, eredità, legati. 2. I proventi e gli introiti derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, ad esclusione di quelli che derivano da interventi dovuti, sono utilizzati dall'agenzia per l'attivazione o per la realizzazione di opere attinenti al diritto allo studio universitario. |
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Titolo IV Art. 24 1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività di ricerca e la crescita della qualità dell'istruzione universitaria. 2. A tal fine, la Regione: a) incentiva le istituzioni impegnate nella ricerca e nella diffusione della cultura; b) promuove la collaborazione e l'integrazione tra l'Università, il CNR e gli enti regionali che svolgono attività di ricerca. |
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Art. 25 1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 23, la Regione adotta un piano di interventi pluriennale approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Pubblica Istruzione. 2. Il piano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, determina: a) le diverse aree di intervento; b) l'ammontare complessivo e la ripartizione per aree di intervento dei finanziamenti; c) i criteri e gli indirizzi per l'adozione dei programmi di attività degli enti regionali che operano nel campo della ricerca e per la loro armonizzazione con i programmi e i progetti di sviluppo delle Università della Sardegna. |
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Art. 26 1. Gli studenti universitari possono svolgere presso gli enti regionali che compiono attività di ricerca periodi di tirocinio o stage formativi, anche ai fini della preparazione della tesi di laurea. 2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli enti regionali di cui al comma 1. 3. Il personale di ricerca degli enti regionali di cui al comma 1 può essere autorizzato a svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca presso le strutture delle università. |
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Titolo V Art. 27 1. Ai fini della collaborazione tra la Regione, le Università e il CNR nel campo della ricerca è istituita la Consulta per il diritto allo studio e la ricerca nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura e composto da: a) il Presidente della Regione, che lo presiede; b) l'Assessore competente in materia di pubblica istruzione. c) il Rettore dell'Università di Cagliari; d) il Rettore dell'Università di Sassari; e) il responsabile d'area del CNR in Sardegna; f) i presidenti delle Agenzie per il diritto allo studio universitario; g) i rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'agenzia. |
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Art. 28 1. La Consulta svolge i seguenti compiti: a) elabora il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 25; b) esprime parere sui programmi di ricerca degli enti regionali, anche al fine di armonizzarli con i programmi di ricerca delle Università della Sardegna. c) esprime valutazioni e formula proposte sulla programmazione e le modalità di realizzazione degli interventi per il diritto allo studio universitario. |
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Art. 29 1. I rapporti tra la Regione, le Università e il CNR relativi alle attività di ricerca sono regolati da appositi accordi e intese, stipulate sulla base di schemi - tipo approvati preventivamente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione. 2. La Regione e le Università possono stipulare delle intese che prevedono un razionale ed efficace sistema di reciproca informativa in ordine ai rispettivi programmi di attività ed una preventiva consultazione sull'attuazione di detti programmi. Possono altresì essere previste azioni comuni nei settori di rispettiva competenza. Gli accordi devono comunque salvaguardare l'autonomia degli enti convenzionati e, di norma, prevedere un concorso equilibrato nelle spese derivanti dall'attuazione degli accordi stessi. 3. Apposite convenzioni disciplinano l'eventuale affidamento della gestione di interventi in materia di diritto allo studio universitario alle università. |
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Art. 30 1. E' abrogata la Legge 14 settembre 1987, n. 37 ( Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna ). |
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Art. 31 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fronte con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 ed iscritte in conto della UPBS11.019 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2003 ed alla corrispondente UPB per gli anni successivi. |