CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 255
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA
il 28 settembre 2001
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) è stato istituito con legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15, sulla base delle norme della Legge 23 dicembre 1975, n. 745, e del D.P.R.7 giugno 1979, n. 261.
Con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il legislatore ha provveduto a riordinare, sull'intero territorio nazionale, gli istituti zooprofilattici.
Il presente disegno di legge adegua la disciplina dell'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna alla legge quadro nazionale.
L'Istituto svolge funzioni di alta specializzazione e di ricerca tecnico scientifica orientate alla ricerca e alla sperimentazione e garantisce alla Regione ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.
Sono organi dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Collegio dei revisori.
I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori e il Direttore generale vengono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Si modifica in questo modo la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, che prevedeva un collegio dei revisori composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro della sanità, uno designato dal Ministro del tesoro ed uno prescelto dalla Giunta regionale.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1994 è stata, infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1993, nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli Istituti devono conformarsi, nonché dell'articolo 3, comma 3, nella parte in cui richiede per la nomina del Direttore generale l'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, ed inoltre dell'articolo 3, comma 4, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del Collegio dei revisori, uno è designato dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del tesoro.
L'organizzazione dell'Istituto è peraltro vincolata a quanto il decreto legislativo n. 270 del 1993 dispone in merito nel prevedere, necessariamente, come organi dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed il Collegio dei revisori.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La presente legge, in armonia con i principi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Sardegna, di seguito denominato Istituto. 2. La Regione assicura, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attività di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale. |
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Art. 2 1. L'Istituto, con sede in Sassari, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. 2. L'Istituto svolge funzioni di alta specializzazione e di ricerca tecnico scientifica orientate alla ricerca e alla sperimentazione. 3. L'Istituto garantisce alla Regione ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. |
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Art. 3 1. L'Istituto, in via ordinaria, deve assicurare: a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione; d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali; e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria; f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico; g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale; h) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale; i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri; m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori; n) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati; o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalla Regioni o dallo Stato, sentita la Regione; p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità; q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica; r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali. 2. L'Istituto opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi programmatici definiti dalla Regione e, per i compiti di cui al comma 1, in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico-funzionale, con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali. 3. La Regione promuove la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali e il coordinamento del medesimo con i relativi enti regionali. |
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Art. 4 1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. 2. La Regione può incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria. 3. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto. |
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Art. 5 1. L'Istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, relative a: analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche, diagnostica anatomo-patologica, diagnostica di laboratorio, analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche, analisi istologiche, analisi del latte, analisi sierologiche, sopralluoghi, analisi virologiche dirette. Può, altresì, prestare consulenze e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento. 3. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 l'Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi. |
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Art. 6 1. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Istituto: a) stipula, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, appositi accordi con le Università per l'attivazione di scuole di specializzazione e per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale; b) può stipulare intese con il Ministero della sanità e con la Regione per la cooperazione tecnico-scientifica con istituti esteri del settore veterinario. |
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Art. 7 1. L'Istituto opera sulla base di programmi pluriennali di attività, da aggiornarsi annualmente, che stabiliscono gli indirizzi generali, determinano gli obiettivi, le priorità e le risorse per l'intero periodo. |
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Art. 8 1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sull'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dello stesso. |
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Art. 9 1. L'Istituto ha un proprio statuto e un regolamento amministrativo-contabile che vengono emanati con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, di concerto con gli Assessori alla programmazione economica e agli affari generali. Lo statuto definisce i compiti e le attribuzioni degli organi dell'istituto e i poteri assessoriali di vigilanza, che comunque devono comprendere: a) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Istituto; b) la previsione di controlli amministrativi sull'attività dell'Istituto al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni |
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Art. 10 1. Sono organi dell'Istituto: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Direttore generale; c) il Collegio dei revisori. 2. Gli organi dell'Istituto sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. |
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Art. 11 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità. 2. I membri del Consiglio sono scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità. 3. Il Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dallo statuto, svolge compiti di indirizzo coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. |
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Art. 12 1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti all'albo dei revisori dei conti, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 10. |
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Art. 13 1. L'Istituto ha un Direttore generale che deve essere medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. 2. Il Direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del Direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere riconfermato. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. 4. Il Direttore sanitario fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. |
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Art. 14 1. Il Comitato tecnico-scientifico è un organo tecnico consultivo composto di tre membri, scelti tra esperti nel campo di attività svolta dall'Istituto, preferibilmente tra docenti universitari e ricercatori. 2. Il Comitato tecnico-scientifico viene nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. 3. Le attribuzioni del Comitato tecnico-scientifico sono definite dallo Statuto. |
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Art. 15 1. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è assicurato: a) dallo Stato a carico del Fondo sanitario nazionale tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e delle attività da svolgere; b) a carico del Ministero della sanità per quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a), punto 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; c) dalle Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse; d) dalle Aziende Unità Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario. 2. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è inoltre assicurato: a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabilite dalla programmazione regionale; b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di ulteriori compiti e servizi; e) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari; d) dai redditi del proprio patrimonio; e) dagli utili derivanti dall'attività di produzione; f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento sulla base di convenzioni o contratti di consulenza ad aziende singole o associate, enti, associazioni di produttori, organizzazioni pubbliche e private; g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto. |
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Art. 16 1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e, limitatamente al personale addetto alla ricerca, il regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1993. |
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Art. 17 1. L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle Aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo. |
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Art. 18 1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo. 2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi. |
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Art. 19 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le risorse sussistenti in conto della UPB S12.060 e UPB S12.061 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 ed alle UPB corrispondenti per gli anni successivi. |