CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 252
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA
il 25 settembre 2001
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 (Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24) e abrogazione di norme.
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione datato 24 aprile 1991 veniva approvata la graduatoria di merito del concorso interno per il conferimento di 73 posti della qualifica dirigenziale nel ruolo unico regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
Il provvedimento veniva annullato dal TAR con sentenza n. 314/1994, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 310/1996.
Per l'esecuzione del giudicato e per porre rimedio alla situazione organizzativa determinatasi, ma anche per definire provvisoriamente le situazioni giuridiche conseguenti alle sentenze di annullamento, veniva emanata la legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39.
Anche al fine di agevolare l'esecuzione del giudicato amministrativo, la legge regionale n. 39 del 1996 introduceva norme volte a regolarizzare, nelle more della rinnovazione degli scrutini annullati, le posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti già nominati dirigenti con le graduatorie annullate.
Tuttavia, sempre nell'ambito della medesima vicenda contenziosa, veniva emessa la sentenza del Consiglio di Stato n. 949/1998, contenente statuizioni in ordine ai profili professionali dei posti da mettere a concorso (individuazione dei profili e contingentamento degli stessi), che sarebbero state eseguibili originariamente, ma non lo erano più successivamente alla sentenza medsima, in virtù del quadro normativo di riferimento radicalmente mutato. Su tale ineseguibilità, esprimeva il suo parere anche l'Avvocatura generale dello Stato.
Successivamente entrava in vigore la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il cui articolo 77 ha introdotto speciali norme che hanno permesso di ricostituire la dotazione dirigenziale dell'Amministrazione regionale.
L'applicazione della citata norma ha comportato che i dipendenti già inclusi nelle graduatorie annullate, e in servizio alla data della legge n. 31 del 1998, hanno conseguito la qualifica dirigenziale (il che renderebbe inutile, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la rinnovazione del concorso), mentre quelli già utilmente inclusi nella stessa graduatoria, ma cessati dal servizio, hanno mantenuto l'ottava qualifica, pur avendo esercitato, per obbligo di legge (articolo 2, legge regionale n. 39 del 1996), funzioni dirigenziali e avendo percepito sia l'assegno differenziale tra l'ottava e la qualifica dirigenziale, sia la relativa indennità di coordinamento generale e o di servizio.
Nonostante ciò tali indennità non hanno trovato riscontro nel trattamento pensionistico, essendo prevalsa la tesi che difetterebbe la piena corrispondenza tra il possesso formale della qualifica rivestita e le funzioni dirigenziali svolte.
Per rimediare a tale incongruenza, che penalizza ingiustamente i predetti dipendenti, si propone l'allegato disegno di legge, atto a puntualizzare lo status dei medesimi e a sanare una situazione di sostanziale ingiustizia, che si è venuta a creare.
In particolare, l'articolo 1 stabilisce che sia l'assegno personale di funzione che l'indennità di coordinamento generale e di servizio sono da considerare, a tutti gli effetti, connessi all'esercizio di funzioni dirigenziali.
In tal modo è possibile superare l'obiezione, secondo cui è quiescibile solo la prima voce retributiva sulla base del dettato letterale dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1996, il quale richiama soltanto l'assegno personale di funzione quale compenso per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
L'articolo 2 si limita ad abrogare le disposizioni normative che prevedevano il rinnovo degli scrutini annullati, la cui definizione è divenuta impraticabile sotto il profilo tecnico-giuridico ed irrilevante sul piano della insussistenza di un interesse pubblico attuale.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. L'assegno personale di funzione e le indennità di coordinamento generale e di servizio, corrisposti in virtù dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, sono considerati, a tutti gli effetti, retribuzione connessa all'esercizio delle funzioni dirigenziali disposte ed effettivamente svolte ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 39 del 1996. |
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Art. 2 1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 39 del 1996, l'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3 e l'articolo 77, comma 15, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 2. Nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1996 sono soppresse le parole: "fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, e comunque per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.". |
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Art. 3 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 200.000.000, si fa fronte con le risorse iscritte in conto della UPB S02.068 del bilancio della Regione per l'anno 2001. |