CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 246

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, LADU 

il 20 agosto 2001

Norme di recepimento della Legge 18 maggio 1989, n. 183 sulla difesa del suolo e istituzione dell'Autorità di bacino.


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE    

Il presente disegno di legge recepisce, con riferimento alla realtà regionale, i contenuti della Legge n. 183 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, recanti norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con particolare riguardo alla istituzione della Autorità di bacino e degli organismi in cui essa è articolata, indispensabili per dare concreta attuazione agli adempimenti della Regione in ordine all'assetto idrogeologico del territorio ed alla attuazione degli interventi relativi.

L'assetto organizzativo dell'Autorità di bacino e delle sue strutture operative è, nello specifico, finalizzato, in primo luogo, alla gestione delle attività di redazione, adozione ed approvazione del Piano di Bacino e dei suoi strumenti di attuazione ed, in secondo luogo, al coordinamento delle azioni dirette alla realizzazione degli interventi nel settore della difesa del suolo e delle attività conoscitive ad essa connesse.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge in argomento, si precisa che la normativa proposta si compone di 15 articoli così denominati:

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

Art. 2 - Articolazione del Bacino Unico Regionale

Art. 3 - Organi dell'Autorità di Bacino Unico Regionale

Art. 4 - Composizione del Comitato istituzionale

Art. 5 - Compiti del Comitato istituzionale

Art. 6 - Comitato tecnico

Art. 7 - Compiti del Comitato tecnico

Art.   8 - Segretario generale

Art.   9 - Segreteria tecnica

Art. 10 - Piani di bacino: contenuti

Art. 11 - Piano di bacino e relativi Piani stralcio: procedura di adozione e approvazione

Art. 12 - Adeguamento della pianificazione territoriale al Piano di bacino e relativi Piani stralcio

Art. 13 - Attuazione del Piano di bacino e dei relativi Piani stralcio: i Programmi di intervento

Art. 14 - Norma finanziaria

Art. 15 - Disposizioni finali.

L'articolo 1, nel richiamare l'obbligo di legge relativo alla istituzione dell'Autorità di bacino, elenca le finalità che la legge regionale si propone, in attuazione delle direttive statali emanate in materia.

Negli articoli successivi, dopo l'elencazione dei 7 sub-bacini che fanno parte del Bacino Unico Regionale (v. art. 2), vengono istituti i 3 organi dell'Autorità di bacino (v. art. 3) e si specificano, per tali organi, la composizione (v. art. 4), i compiti, le modalità di nomina dei componenti, le regole per il funzionamento delle sedute dei Comitati e della Segreteria tecnico-operativa (v. artt. 5, 6, 7, 8 e 9).

La composizione degli organi così istituiti è stata circoscritta ad un numero non eccessivo di elementi ai fini di una azione più produttiva ed efficace, avendo contestualmente a riferimento le competenze assegnate istituzionalmente agli enti che operano nel territorio in materia di difesa del suolo.

In seno ai comitati ed alle strutture operative incaricate di predisporre gli strumenti di governo del territorio nel campo dell'assetto idrogeologico sono stati quindi inseriti qualificati esponenti degli Assessorati regionali più direttamente coinvolti nella materia ed i rappresentanti delle Province, oltre a tre funzionari dei Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, la cui presenza è resa obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.

Al Comitato istituzionale, di cui fanno parte gli Assessori della difesa dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, ed un rappresentante dei Presidenti delle Province, è affidato il compito di predisporre gli indirizzi, i criteri e le metodologie per la redazione degli strumenti previsti dalla Legge n. 183 del 1989, nonché l'adozione degli stessi strumenti, il controllo ed il monitoraggio nella attuazione degli interventi e la predisposizione  di una relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio.

Tale organo si avvale, per quanto riguarda gli aspetti squisitamente tecnici, della consulenza di un Comitato tecnico, composto da rappresentanti della Regione, delle Province, dei consorzi di Bonifica e dei Ministeri citati in precedenza, oltre ad eventuali esperti di elevato livello scientifico nel campo della difesa del suolo.

Le attività di studio, di ricerca e di elaborazione preordinate alla redazione degli strumenti di attuazione della legge in argomento sono invece demandate alla segreteria tecnica, composta da personale di professionalità adeguata alle mansioni da svolgere appartenente agli enti rappresentati nel Comitato istituzionale, che può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica delle Università o di organizzazioni tecniche pubbliche e/o private operanti nel campo della difesa del suolo.

Per quanto riguarda i contenuti, pur se specificati nella Legge n. 183 del 1989, è parso opportuno elencare in modo dettagliato e senza rinvii a disposizioni nazionali, gli elementi costitutivi del Piano di bacino, mentre all'articolo 11 è stata descritta la relativa procedura di adozione ed approvazione, contenente gli adempimenti degli organi coinvolti, le fasi ed i tempi del procedimento.

Si evidenzia che mentre l'adozione di tale strumento è demandata all'Autorità di bacino, incaricata anche di attivare, attraverso gli organismi operativi di supporto, le operazioni di concertazione con gli enti territoriali interessati ed i relativi adempimenti amministrativi, l'approvazione del Piano è stata assegnata al Presidente della Giunta regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Sardegna istituisce, con la presente proposta di legge, l'Autorità di bacino unico regionale in attuazione dei principi e delle finalità della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni, operante nell'intero ambito regionale.

2. L'Autorità di bacino, in conformità agli obiettivi della Legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti all'intero bacino idrografico regionale aventi le seguenti finalità:

a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica ed antropica;

c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico e forestale ed alla promozione di parchi fluviali per la valorizzazione ed il riequilibrio ambientale del territorio.

3. Per il perseguimento delle predette finalità l'Autorità di bacino collabora con gli enti locali territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

   

Art. 2
Articolazione del Bacino unico regionale

1. Il Bacino unico regionale della Sardegna è articolato, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, nei seguenti sub-bacini, delimitati in apposita cartografia su base 1:250.000:

sub bacino del Sulcis;

sub bacino del Tirso;

sub bacino del Coghinas-Mannu-Temo;

sub bacino del Liscia;

sub bacino del Posada-Cedrino;

sub bacino dell'Ogliastra;

sub bacino del Flumendosa-Campidano-Cixerri.

   

Art. 3
Organi dell'Autorità del bacino unico regionale

1. Sono organi dell'Autorità di bacino unico regionale:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico;

c) il Segretario generale.

   

Art. 4
Composizione del Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, con funzione di Presidente;

b) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;

c) l'Assessore regionale dei lavori pubblici;

d) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

e) uno dei Presidenti delle Province della Sardegna designato in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali;.

2. Le funzioni di segretario del Comitato istituzionale sono esercitate dal relativo Segretario generale, il quale partecipa ai lavori della seduta con voto consultivo.

   

Art. 4
Composizione del Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, con funzione di Presidente;

b) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;

c) l'Assessore regionale dei lavori pubblici;

d) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

e) uno dei Presidenti delle Province della Sardegna designato in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali;.

2. Le funzioni di segretario del Comitato istituzionale sono esercitate dal relativo Segretario generale, il quale partecipa ai lavori della seduta con voto consultivo.

   

Art. 5
Compiti del Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino unico regionale ha i seguenti compiti:

a) definizione dei criteri, dei metodi, dei tempi e delle modalità per l'elaborazione del Piano di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della Legge n. 183 del 1989 e successive modifiche e integrazioni;

b) adozione del Piano di bacino, dei Piani stralcio, degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della Legge n. 183 del 1989 nonché dei relativi programmi attuativi di intervento;

c) proposte di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, nonché incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;

d) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività, con particolare riferimento alle tecnologie industriali, agricole e zootecniche;

e) controllo sull'attuazione del Piano di bacino, dei piani stralcio, degli schemi previsionali e programmatici di cui al punto b) del presente articolo e dei relativi programmi attuativi di intervento;

f) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso.

2. Il Comitato istituzionale può promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Le delibere del Comitato istituzionale sono approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, determina maggioranza il voto del Presidente o di chi legittimamente ne esercita le funzioni.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo.

   

Art. 6
Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è composto da:

a) il Segretario generale che lo presiede;

b) i direttori generali degli Assessorati della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici;

c) quattro esperti designati dalla Giunta regionale tra dirigenti o funzionari regionali appartenenti alle competenti strutture tecniche dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dell'Assessorato dei lavori pubblici;

d) un esperto per ciascuna delle Province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari designato dalla rispettiva Giunta provinciale, tra i propri dirigenti funzionari;

e) un esperto designato dai Consorzi di bonifica;

f) tre esperti dello Stato designati tra i propri funzionari, rispettivamente, dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della Legge n. 183 del 1989.

2. Il Comitato tecnico può essere integrato, su designazione del Comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico con comprovata esperienza nel campo della difesa del suolo, con voto consultivo.

3. Alla nomina dei componenti del Comitato tecnico provvede il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni della Giunta regionale, delle Province, dei Consorzi di bonifica e dei Ministeri interessati.

4. Per la validità delle riunioni del Comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

5. Il Comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materie e con funzioni istruttorie.

6.  In relazione agli argomenti trattati il Presidente del Comitato tecnico ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo e senza diritto di compenso, i rappresentanti di enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nell'area del Bacino unico regionale.

7. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico è dovuto ad ogni componente un gettone di presenza ai sensi della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 e successive modifiche.

8. Ai componenti del Comitato tecnico spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.

   

Art. 7
Compiti del Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale, esprime parere sugli atti di cui all'articolo 5 e formula indirizzi per le attività della segreteria tecnica di cui all'articolo 9.

   

Art. 8
Segretario generale

1. Il Segretario generale:

a) presiede il Comitato tecnico;

b) dirige la segreteria tecnica, con i poteri che la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, attribuisce ai dirigenti;

c) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato istituzionale;

d) provvede all'istruttoria degli atti e in generale agli adempimenti necessari allo svolgimento delle funzioni del Comitato istituzionale e ne attua le deliberazioni;

e) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi di cui al punto b) dell'articolo 5;

f) cura i rapporti con gli enti pubblici.

2. Il Segretario generale è nominato tra i dirigenti con le modalità e secondo i criteri della legge regionale n. 31 del 1998, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato istituzionale, e resta in carica cinque anni.

3. Al Segretario generale compete il trattamento accessorio previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998 per i direttori generali nella misura stabilita dal contratto collettivo.

   

Art. 9
Segreteria tecnica

1. La segretaria tecnica è costituita da personale con professionalità ed in numero adeguati ai compiti da svolgere, appartenente all'Amministrazione, agli enti regionali ed agli enti rappresentati nel Comitato istituzionale. Il relativo contingente è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998. Sino alla definizione del contingente con le ordinarie procedure, lo stesso è stabilito in via provvisoria con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale. Per l'assegnazione del personale regionale si applica l'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Il personale destinato alla segreteria tecnica degli enti pubblici è posto in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione regionale dagli enti medesimi su cui  gravano i relativi oneri. Si applica l'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 ad eccezione dei limiti numerici e temporali previsti nello stesso articolo.

3. Nelle more della costituzione della segreteria tecnica le funzioni ad essa assegnate sono svolte dai rispettivi competenti servizi dagli Assessorati regionali della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici.

4. La segreteria tecnica, per esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della presente legge, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di comprovata esperienza e qualificazione.

   

Art. 10
Piano di bacino - Contenuti

1. Il Piano di bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque.

2. Il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore nella difesa del suolo e rappresenta il quadro di riferimento per tutti i piani territoriali ed urbanistici, nonché per i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi riguardanti lo stesso bacino idrografico.

3. Il Piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali di sviluppo economico e di uso del suolo e contiene:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: di pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione a norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione dei suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione, tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. Il Piano di bacino può essere redatto, adottato ed approvato anche per sub-bacini o per stralci relativi ai settori funzionali come previsto dall'articolo 12 della Legge n. 493 del 1993, ed è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e finalità del piano medesimo, ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sino alla approvazione del Piano di bacino o dei relativi piani stralcio gli schemi previsionali programmatici, adottati dall'Autorità di bacino ed approvati dalla Giunta regionale, costituiscono le linee fondamentali di riferimento della difesa del suolo ai fini della predisposizione dei programmi di intervento.

   

Art. 11
Piano di bacino e relativi piani stralcio - Procedura di adozione e approvazione

1. Il Piano di bacino è predisposto dalla segreteria tecnica sulla base di apposite linee guida elaborate dal Comitato istituzionale e trasmesse al Consiglio regionale, previa delibera di Giunta.

2. Il Consiglio regionale adotta le linee guida di cui  al comma 1 entro il termine di novanta giorni, decorsi i quali il documento si intende approvato dal medesimo Consiglio regionale.

3. Il Piano di bacino è adottato dal Comitato istituzionale e, contestualmente alla pubblicazione del relativo avviso su almeno due quotidiani di rilievo nazionale, è depositato per trenta giorni consecutivi, con la relativa documentazione, presso la sede della Regione e presso le sedi delle Province per la consultazione da parte dei soggetti interessati.

4. Entro i successivi sessanta giorni i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul Piano di bacino alla Autorità di bacino regionale che, entro i successivi novanta giorni, si pronuncia sulle osservazioni con parere motivato e, tenuto conto di quelle accolte, delibera l'adozione definitiva del Piano di bacino.

5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte adottate dalla Autorità di bacino, approva il Piano di bacino che è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

6. Le procedure previste nella presente legge trovano applicazione anche per l'approvazione del Piano stralcio di tutela delle acque di cui alla legge regionale 19 luglio 2000, n. 14.

   

Art. 12
Adeguamento della pianificazione territoriale al Piano di bacino e ai relativi Piani stralcio

1. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. Gli enti territoriali interessati al Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni e ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS del decreto di approvazione del Piano di bacino.

2. Decorsi i termini stabiliti al comma 1 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale al Piano di bacino, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi a norma della legislazione vigente.

   

Art. 13
Attuazione del Piano di bacino e relativi piani stralcio - Programmi di intervento

1. Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali d'intervento redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della Legge n. 183 del 1989.

2. I programmi d'intervento sono adottati dal Comitato istituzionale di bacino, approvati dalla Giunta regionale ed attuati dagli Assessorati regionali competenti in materia di difesa del suolo.

   

Art. 14
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 550.000.000, si fa fronte per gli anni dal 2001 al 2003 con quota parte delle risorse assegnate a' termini della Legge 18 maggio 1989, n. 183, dall'anno 2004 si provvede con fondi propri di cui la legge di bilancio per lo stesso anno e per gli anni successivi terrà conto.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

08 - LAVORI PUBBLICI

UPB S08.060

Interventi per la difesa del suolo

2001         lire         550.000.000

In aumento

Entrata

UPB E08.038

Interventi per la difesa del suolo

2002        lire           550.000.000

2003        lire           550.000.000

01 - PRESIDENZA

UPB S01.020

(N.I.) Dir. 01 Serv. 01 (01.02)

2001        lire          500.000.000

2002        lire          500.000.000

2003        lire          500.000.000

02- AFFARI GENERALI  

UPB S02.045

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi, compreso il salario accessorio. Autorità di bacino

2001        lire          50.000.000

2002        lire          50.000.000

2003        lire          50.000.000

   

Art. 15
Disposizioni finali

1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle strutture necessarie al funzionamento dell'Autorità di bacino provvede la Regione Sardegna.

2. L'Autorità di bacino unico regionale ha sede presso la Presidenza della Regione.

3. Al pagamento della spesa iscritta in bilancio nella UPB S01 (N.I.) sopraindicata si provvede con apertura di credito disposta mediante ordine di accreditamento a favore del Segretario generale, di cui all'articolo 8 della presente legge, che opera quale funzionario delegato.

   

Art. 16
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.