CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 241

presentato dalla Giunta regionale

su proposta del Presidente della Regione, FLORIS, di concerto con gli Assessori della difesa dell'ambiente, PANI e della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS

il 1° agosto 2001

Provvedimenti per l'imprenditoria giovanile nel settore della pesca e dell'acquacoltura


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE    

L'allegato disegno di legge è strettamente collegato all'emendamento sostitutivo del disegno di legge concernente "Imprenditoria giovanile - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".

Le previsioni sono identiche e rinvia, per la copertura finanziaria, al fondo previsto da tale disegno di legge per gli interventi per l'imprenditoria giovanile.

Ciò per accelerare il processo di autorizzazione comunitaria del disegno di legge che prevede l'abrogazione della precedente normativa e la normativa transitoria di cui potrà avvalersi anche il settore in parola una volta che esso sarà stato approvato dall'Unione Europea.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo 2 i seguenti benefici:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) contributi per le spese di gestione.

Art. 2
Soggetti ammissibili

1. Beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono le piccole e medie imprese aventi i seguenti requisiti:

a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

i limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 10, comma 1, lettera a bis).

2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. 

3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di società beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.

   

Art. 3
Benefici

1. I benefici di cui alla presente legge vengono concessi nei limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la Regione Sardegna.

2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

4. Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui al comma 2.

5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 le eventuali variazioni dei massimali di cui all'articolo 4 sono adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli Assessorati competenti per materia.

   

Art. 4
Massimali di intervento

1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di intervento di cui all'articolo 1 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo 3 sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 10.

Art. 5
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.

Art. 6
Contributo in conto interesse
e operazioni di credito a tasso agevolato

1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Art. 7
Spese di gestione

1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, ivi compresa la prestazione di servizi, interessi, sconti e oneri finanziari, esclusi quelli relativi al finanziamento agevolato.

2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) e i rimborsi ai soci.

3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività; essi vengono determinati in sede di approvazione dello studio di fattibilità, comunque entro il massimale del 50 per cento dell'ammesso per il primo anno e del 30 per cento per il secondo anno per importi che non superino il 70 per cento degli investimenti fissi.

4. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 40 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.

   

Art. 8
Modalità di erogazione e revoca dei contributi

1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:

a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;

b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;

c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.

2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'Assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più requisiti previsti per la concessione dei contributi.

3. A tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

   

Art. 9
Modalità istruttoria

1. I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a sportello o a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. In caso di procedura valutativa a sportello le domande di ammissione alle agevolazioni sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'istruttoria è demandata a istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica; l'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.

5. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.

   

Art. 10
Direttive di attuazione

1. Le modalità di applicazione della presente legge sono disciplinate con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stessa.

Art. 11
Norme finali

1. Il regime degli aiuti previsto dalla presente legge cessa a far data al 31 dicembre 2006.

Art. 12
Norma transitoria

1. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), entro il 31 dicembre 1999 e istruite sono liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 13
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 13 dell'emendamento sostitutivo del disegno di legge n. 201 nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 14 del medesimo emendamento.