CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 238/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA
il 26 luglio 2001
Rinnovo per un ulteriore periodo del rapporto di lavoro del personale impiegato nei lavori socialmente utili e nei progetti obiettivo
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Come è noto, la legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, ha dettato una disciplina puntuale per ovviare alle scoperture di organico dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, prevedendo un meccanismo che garantisca l'acquisizione in ruolo di dipendenti professionalmente qualificati e, allo stesso tempo, risolva definitivamente il problema del precariato.
A tal fine, l'articolo 1 della legge più su citata ha previsto l'espletamento di selezioni e concorsi pubblici, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni.
Sennonché, a seguito del protrarsi dei tempi per la rilevazione dei carichi di lavoro (soprattutto in alcuni enti regionali) e per l'approvazione del nuovo ordinamento professionale (avvenuta solo il 15 maggio scorso, data di entrata in vigore del c.c.r.l.), non è stato possibile dar luogo alle selezioni e ai concorsi di cui sopra.
Conseguentemente, si propone l'allegato disegno di legge, che prevede l'ulteriore rinnovo dei rapporti di lavoro in oggetto, con lo scopo di evitare che l'Amministrazione e gli enti regionali. nelle more dell'attivazione del piano delle assunzioni per il triennio 2000/2003, possano perdere l'apporto professionale fornito dai dipendenti assunti a tempo determinato e così vedere aggravato il problema delle vacanze di organico.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
SATTA, Presidente e relatore - PIRISI, Vicepresidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BIANCAREDDU - CARLONI - CONTU - DEMURU - FANTOLA - GRAUSO - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
pervenuta il 1° agosto 2001
Il disegno di legge n. 238 è stato approvato all'unanimità dalla Prima Commissione permanente nella seduta del 1° agosto 2001, con alcune modifiche di carattere non sostanziale rispetto al testo del proponente.
Il comma 1 dell'articolo 1 è stato riformulato per meglio chiarire che la proroga di un anno riguarda il personale, assunto per l'attuazione di progetti-obiettivo, il cui rapporto di lavoro era stato già rinnovato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2000.
L'articolo 2 è stato approvato nel testo suggerito dalla Commissione bilancio, che prevede anche la copertura degli oneri derivanti dall'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.
E' stata infine aggiunta la clausola dell'urgenza, che si rende necessaria in considerazione del fatto che una parte dei rapporti di lavoro considerati dal provvedimento andrà a scadere nel prossimo mese di settembre.
Per la stessa ragione si raccomanda all'Aula la sollecita approvazione del disegno di legge.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE Titolo: Proroga per un ulteriore periodo dell'utilizzazione del personale impiegato dall'Amministrazione e dagli enti regionali nei progetti-obiettivo e nei lavori socialmente utili. | |
Art. 1 1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22, sono prorogati di un anno. 2. E' autorizzata l'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati dall'amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili. |
Art. 1 1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo, già rinnovati ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 16 del 2000, sono prorogati di un anno. 2. E' altresì autorizzata l'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati dall'amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili. | |
Art. 2 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 1.364.000.000 per l'anno 2001, in lire 5.255.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 1.217.000.000 per l'anno 2003, fanno carico all'U.P.B. S02.055 del bilancio della Regione per gli stessi anni. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE U.P.B. S03.038 Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari 2001 lire 1.364.000.000 2002 lire 5.255.000.000 2003 lire 1.217.000.000 In aumento 02 - AFFARI GENERALI U.P.B. S02.055 Intervento per l'accesso al pubblico impiego 2001 lire 1.364.000.000 2002 lire 5.255.000.000 2003 lire 1.217.000.000 |
Art. 2 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, valutati in lire 1.364.000.000 per l'anno 2001, in lire 5.255.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 1.217.000.000 per l'anno 2003, fanno carico all'UPB S02.055 del bilancio della Regione per gli stessi anni. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE U.P.B. S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2001 lire 500.000.000 2002 lire 1.500.000.000 2003 lire 1.500.000.000 U.P.B. S03.038 Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari 2001 lire 1.364.000.000 2002 lire 5.255.000.000 2003 lire 1.217.000.000 In aumento 02 - AFFARI GENERALI U.P.B. S02.055 Intervento per l'accesso al pubblico impiego 2001 lire 1.364.000.000 2002 lire 5.255.000.000 2003 lire 1.217.000.000 10 - LAVORO U.P.B. S02.037 Interventi a favore dei lavoratori socialmente utili 2001 lire 500.000.000 2002 lire 1.500.000.000 2003 lire 1.500.000.000 | |
Art. 3 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |