CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 238/A

  presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA

il 26 luglio 2001

Rinnovo per un ulteriore periodo del rapporto di lavoro del personale impiegato nei lavori socialmente utili e nei progetti obiettivo


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE    

Come è noto, la legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, ha dettato una disciplina puntuale per ovviare alle scoperture di organico dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, prevedendo un meccanismo che garantisca l'acquisizione in ruolo di dipendenti professionalmente qualificati e, allo stesso tempo, risolva definitivamente il problema del precariato.

A tal fine, l'articolo 1 della legge più su citata ha previsto l'espletamento di selezioni e concorsi pubblici, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni.

Sennonché, a seguito del protrarsi dei tempi per la rilevazione dei carichi di lavoro (soprattutto in alcuni enti regionali) e per l'approvazione del nuovo ordinamento professionale (avvenuta solo il 15 maggio scorso, data di entrata in vigore del c.c.r.l.), non è stato possibile dar luogo alle selezioni e ai concorsi di cui sopra.

Conseguentemente, si propone l'allegato disegno di legge, che prevede l'ulteriore rinnovo dei rapporti di lavoro in oggetto, con lo scopo di evitare che l'Amministrazione e gli enti regionali. nelle more dell'attivazione del piano delle assunzioni per il triennio 2000/2003, possano perdere l'apporto professionale fornito dai dipendenti assunti a tempo determinato e così vedere aggravato il problema delle vacanze di organico.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

SATTA, Presidente e relatore - PIRISI, Vicepresidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BIANCAREDDU - CARLONI - CONTU - DEMURU - FANTOLA - GRAUSO - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio  - SANNA Salvatore

pervenuta il 1° agosto 2001

Il disegno di legge n. 238 è stato approvato all'unanimità dalla Prima Commissione permanente nella seduta del 1° agosto 2001, con alcune modifiche di carattere non sostanziale rispetto al testo del proponente.

Il comma 1 dell'articolo 1 è stato riformulato per meglio chiarire che la proroga di un anno riguarda il personale, assunto per l'attuazione di progetti-obiettivo, il cui rapporto di lavoro era stato già rinnovato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2000.

L'articolo 2 è stato approvato nel testo suggerito dalla Commissione bilancio, che prevede anche la copertura degli oneri derivanti dall'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.

E' stata infine aggiunta la clausola dell'urgenza, che si rende necessaria in considerazione del fatto che una parte dei rapporti di lavoro considerati dal provvedimento andrà a scadere nel prossimo mese di settembre.

Per la stessa ragione si raccomanda all'Aula la sollecita approvazione del disegno di legge.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Proroga per un ulteriore periodo dell'utilizzazione del personale impiegato dall'Amministrazione e dagli enti regionali nei progetti-obiettivo e nei lavori socialmente utili.

Art. 1

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22, sono prorogati di un anno.

2. E' autorizzata l'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati dall'amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili.

 

Art. 1

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo, già rinnovati ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 16 del 2000, sono prorogati di un anno.

2. E' altresì autorizzata l'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati dall'amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili.

Art. 2

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 1.364.000.000 per l'anno 2001, in lire 5.255.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 1.217.000.000 per l'anno 2003, fanno carico all'U.P.B. S02.055 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

U.P.B. S03.038

Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2001     lire       1.364.000.000

2002     lire        5.255.000.000

2003     lire        1.217.000.000

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

U.P.B. S02.055

Intervento per l'accesso al pubblico impiego

2001      lire       1.364.000.000

2002      lire       5.255.000.000

2003      lire       1.217.000.000

 

Art. 2

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, valutati in lire 1.364.000.000 per l'anno 2001, in lire 5.255.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 1.217.000.000 per l'anno 2003, fanno carico all'UPB S02.055 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

U.P.B. S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2001     lire        500.000.000

2002     lire      1.500.000.000

2003     lire      1.500.000.000

U.P.B. S03.038

Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2001      lire     1.364.000.000

2002      lire     5.255.000.000

2003      lire     1.217.000.000

  In aumento

02 - AFFARI GENERALI

U.P.B. S02.055

Intervento per l'accesso al pubblico impiego

2001      lire       1.364.000.000

2002      lire       5.255.000.000

2003      lire       1.217.000.000

10 - LAVORO

U.P.B. S02.037

Interventi a favore dei lavoratori socialmente utili

2001        lire          500.000.000

2002        lire       1.500.000.000

2003        lire       1.500.000.000

   

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.