CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 232
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA
il 17 luglio 2001
Interventi a favore dei settori del turismo, artigianato e commercio
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il capo I si propongono interventi a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nei settori del turismo e dell'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero.
L'obiettivo è quello di favorire la nascita di imprese con l'inserimento in attività produttive di giovani, donne e categorie svantaggiate, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie.
Si tratta di un sistema di provvidenza teso a incentivare la realizzare di imprese da parte di giovani imprenditori nei settori del turismo e dell'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero, che sia compatibile con i regimi di aiuti di Stato alle imprese sanciti, a tutela del mercato comune, dagli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.
Un sistema tale che consenta di non falsare le norme della concorrenza e che deve essere preventivamente notificato all'Unione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 20 del 1998.
La norma in questione è stata predisposta tenendo in considerazione il contenuto delle nuove disposizioni adottate dall'Unione Europea con nuovo regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato (Regolamento n. 659/1999 del 22 marzo 1999).
Il capo I, composto da 7 articoli, con l'obiettivo di favorire la creazione di imprese giovanili è rivolto a rimuovere alcune delle croniche condizioni di evidenti debolezze interne al mercato del lavoro che caratterizzano la nostra Regione: la maggior debolezza è infatti rappresentata dall'elevato tasso di disoccupazione giovanile (giovani tra i 18 e 35 anni), fenomeno che nella nostra isola è gravemente anomalo e coinvolge oltre il 60 per cento degli iscritti nelle liste dei disoccupati.
Alla data odierna risultano infatti iscritti nelle liste dei lavoratori disoccupati 358.222 lavoratori e di questi 132.061 sono di età inferiore ai 25 anni, mentre 65.716 disoccupati hanno un'età impresa tra i 25 e i 29 anni. ciò significa che i giovani al di sotto dei 30 anni superano il 56 per cento.
Un altro punto di debolezza del mercato del lavoro della Sardegna è rappresentato dalla elevata incidenza della disoccupazione femminile. Per questo si è inteso dare rilevanza alla creazione di imprese individuali femminili e società e cooperative costituite in prevalenza da donne che avviino nuove attività di impresa, al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità.
Le modifiche ed integrazioni che si propongono con l'articolo 9, in riferimento al testo della legge regionale n. 9 del 1998, si rendono necessarie sia perché si tratta di un testo che, in diversi passi, è risultato di difficile comprensione, sia perché l'esclusione dagli incentivi delle nuove strutture ricettive a rotazione d'uso limita e condiziona l'attività programmatoria dell'Assessorato.
E' difatti del tutto evidente che se in alcune aree territoriali i problemi riferiti al ricettivo riguardano essenzialmente l'adeguamento delle strutture esistenti ai fini di un loro migliore utilizzo in archi temporali estesi ai mesi di spalla della stagione turistica tradizionale, è anche vero che il disequilibrio territoriale esistente tra la costa orientale e quella occidentale, ed ancor più tra le aree costiere e l'interno, fa sì che esistano porzioni di territorio di indubbia valenza turistica dove la ricettività a rotazione d'uso è carente se non addirittura inesistente.
La necessità di limitare tale disequilibrio territoriale, favorendo la realizzazione di nuova ricettività e delle relative strutture complementari, comporta analoga necessità di una revisione delle leggi di settore e della legge regionale n. 9 del 1998 in particolare, in modo che attraverso lo strumento normativo si possa sostenere, tra l'altro, quell'imprenditorialità interessata agli investimenti all'interno dell'Isola e sulle fasce costiere attualmente meno attrezzate turisticamente.
Si è ritenuto inoltre opportuno porre rimedio all'incongruenza rappresentata dalla possibilità di acceso al credito esclusivamente alle iniziative che garantiscano un'apertura di almeno sette mesi.
Si tratta di un evidente paradosso, atteso che qualsiasi imprenditore di settore si pone come obiettivo logico quello di utilizzare al meglio, e per il più ampio possibile, la propria struttura ricettiva.
La marcata stagionalità, che costituisce una caratteristica peculiare del patrimonio ricettivo a rotazione d'uso della nostra Regione ed il conseguente inadeguato indice di utilizzo delle strutture ricettive non dipende, di regola, da limiti gestionali ma da carenze programmatorie da parte della pubblica amministrazione che sinora non ha ancora individuato una strategia di sviluppo coordinato del suo territorio e non ha avviato una adeguata campagna promozionale mirata alle diverse fasce di utenza, con particolare riferimento a quel target di domanda interessata a forme di turismo alternativo al tradizionale tema marino-balnerare.
Non si può peraltro ipotizzare una limitazione della libertà di impresa imponendo un utilizzo dell'azienda ricettiva per periodi temporali che, attualmente e di norma, non rispondono a reali esigenze di mercato.
Altra considerazione è quella che consegue alle obiettive difficoltà di controllo dell'effettivo periodo d'apertura delle aziende ricettive ed al concreto pericolo che gli imprenditori tengano aperti esercizi sottoutilizzati, riducendo gli organici e causando conseguentemente un inevitabile scadimento delle qualità del servizio reso. Ciò che comporterebbe conseguenti riflessi negativi sulla complessiva immagine turistica della Regione.
Si è voluto soprassedere all'inserimento, nel testo normativo proposto, di una apposita norma riferita alla rinegoziazione dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti contratti ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964. Ciò in quanto tale possibilità di rinegoziazione, estesa alle diverse leggi di competenza delle varie branche dell'Amministrazione regionale, è attualmente allo studio del competente Assessorato della programmazione.
Infine, altra considerazione rilevante è quella riferita alla stasi negli investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive, di ampliamenti e di completamenti che si è potuta rilevare in questi ultimi anni e che si è ulteriormente accentuata nel corso del presente esercizio.
L'articolo 1 comporta nuovi oneri, peraltro di modesta entità per l'Amministrazione regionale, ma contiene alcune indispensabili modifiche alle leggi regionali 13 settembre 1988, n. 13 e 15 luglio 1988, n. 26.
L'attuale contingentamento del numero delle agenzie di viaggio, filiali e succursali presenti nel territorio regionale è conseguente ad una errata interpretazione del piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio.
Detto piano non pone in realtà alcuna limitazione al numero delle agenzie e peraltro il richiamato contingentamento è contrario a vigenti e generali principi comunitari e costituzionali.
In tal senso, in attesa della predisposizione di un intervento legislativo di disciplina ex novo della materia, l'Assessore del turismo ha emanato specifiche direttive ai sensi delle quali sarà consentita, nell'immediato, l'apertura di altre agenzie e/o sedi secondarie.
Il numero dei direttori tecnici iscritti nell'apposito Albo regionale previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1988, non è comunque sufficiente a soddisfare l'attuale domanda che verrà presumibilmente ad incrementarsi con la predetta apertura delle nuove agenzie.
Si ritiene pertanto assolutamente necessario, nelle more dell'indizione dei nuovi esami abilitanti, consentire la possibilità di iscrizione nel citato albo di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione presso altre regioni italiane o nella Unione Europea.
E' inoltre assolutamente indispensabile delegare alle Camere di commercio della Sardegna l'attività relativa allo svolgimento degli esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo previsti dalla legge regionale n. 13 del 1988 ed allo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche previste dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26.
Ciò in quanto il grave sottodimensionamento dei ruoli organici dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e la carenza dei necessari profili professionali impedisce allo stesso Assessorato di assolvere, con la cadenza temporale prevista, ai compiti imposti dalle norme in vigore.
L'articolo 11 propone una deroga all'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 19876, n. 24: con successive norme finanziarie è stata disposta, nel corso degli ultimi anni, la progressiva proroga dei termini di utilizzo dei contributi concessi alle varie amministrazioni comunali ed enti a fronte di diversi programmi tra i quali quelli riferiti alla pulizia spiagge, boschi e sgombero neve, finanziati con i fondi iscritti sul capitolo 07003 di competenza dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, antecedentemente al trasferimento dei relativi stanziamenti al sistema delle autonomie locali ai sensi della legge regionale n. 25 del 1993.
Ciò ha determinato, o determina, per gli uffici deputati all'istruttoria delle pratiche riferite ai programmi di pulizia spiagge, boschi o sgombero neve, problemi non indifferenti connessi alla gestione delle centinaia di fascicoli di cui le cennate norme finanziarie hanno favorito la proliferazione.
Alle difficoltà obiettive di controllo e verifica della documentazione si sommano problemi rappresentati dalle necessità di richiedere il versamento delle economie e dei relativi interessi, la cui quantificazione è spesso difficoltosa coinvolgendo varie competenze tra cui quella della Ragioneria, nonché ad avviare paradossalmente azioni legali per il recupero di somme spesso non superiori a poche migliaia di lire.
Al di là dei disagi che le centinaia di istruttorie inevitabilmente determinano per le strutture di un servizio già afflitto da problemi di sottodimensionamento organico, non pare opportuno che la materia debba ulteriormente venire gestita dalle strutture dell'Amministrazione regionale quando attualmente è prevalente una politica di decentramento delle competenze.
Le stesse proroghe disposte nelle varie richiamate norme finanziarie denotano peraltro l'evidente volontà di consentire agli enti interessati il completo utilizzo di queste risorse finanziarie aggiuntive in una implicita forma di autonomia, conformemente allo spirito della legge regionale n. 25 del 1993, che consente la prevaricazione dei termini temporali inizialmente assegnati.
In tal senso appare opportuno che le stesse risorse, sia quelle accreditate sia quelle per le quali è stato già assunto l'impegno ma non ancora assegnate, possano venire integralmente utilizzate dagli enti beneficiari, nelle forme previste dalla Legge n. 142 del 1990.
L'articolo 12 consente all'Assessorato competente in materia di turismo di individuare i progetti di interesse turistico nell'ambito dei P.I.A. di valenza regionale.
L'attuale formulazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 37 del 1998 risulta di fatto inapplicabile per la mancanza delle specifiche direttive di attuazione previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1998, la norma contenuta appunto nell'articolo 12.
Con l'articolo 13 si propone la riattribuzione delle competenze in materia di promozione turistica dell'Assessorato competente.
Infatti gli interventi di pubblicità e promozione turistica, di competenza dell'Assessorato del turismo fin dal 1955, sono stati attribuiti, con l'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, alla competenza della Presidenza della Giunta regionale e considerati parte integrante dell'attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali.
L'attuazione degli stessi interventi è stata sempre delegata agli Assessorati proponenti o agli enti strumentali interessati, ed è stata pertanto condizionata dai lunghissimi tempi richiesti per la definizione dei passaggi sopra descritti.
Considerato che l'efficacia delle azioni promozionali non può continuare ad essere condizionata da tali circostanze - tutti i programmi sono infatti stati attuati solo a fine esercizio o negli esercizi successivi a quello di competenza - si è ritenuto opportuno proporre la riattribuzione delle citate competenze all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.
Con l'articolo 14 si intende abrogare l'obsoleto regime di controlli speciali di legittimità e di merito che la legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modifiche e integrazioni, affidavano rispettivamente ai Comitati provinciali e regionali di controllo, sugli atti degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.
L'abrogazione dei preesistenti controlli, sopravvissuti nonostante il trasferimento alla Regione sarda di tutte funzioni amministrative concernenti gli enti e le aziende, si rende necessaria per riportare ad unità l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela su tutti gli enti strumentali e/o dipendenti della Regione Sardegna, in conformità all'orientamento generale che in siffatta materia, il legislatore regionale ha introdotto con la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.
E' noto infatti che gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di soggiorno e turismo, pur all'origine enti locali di derivazione statale, sono ormai da tempo enti strumentali della Regione.
Da qui la necessità di sottoporre ad uniforme disciplina l'attività di controllo, applicando la medesima legge regionale n. 14 del 1995 a tutti gli enti della Regione. La sopravvivenza infatti di differenti controlli, affidati per un verso ai comitati e per l'altro alla stessa Regione sarda che, stante la natura strumentale degli enti in argomento, è pur sempre titolare e in maniera concorrente dei poteri di vigilanza, produce una irragionevole e incongrua duplicazione della medesima attività di controllo.
Non vi è dubbio, infatti, che, stante l'esistenza di detti poteri concorrenti, non è infrequente il caso in cui lo stesso atto ritenuto legittimo ed opportuno, sotto il profilo del merito, dall'organo di controllo, possa non essere ritenuto tale dall'Amministrazione regionale e viceversa. Tutto ciò si risolve, evidentemente, in un appesantimento dell'attività amministrativa, con grave pregiudizio della speditezza, trasparenza ed economicità a cui la stessa azione deve essere invece improntata.
Infine, a conferma della necessità di dettare una disciplina uniforme in materia di controlli sugli enti regionali, è sufficiente ricordare come la stessa legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, abbia incluso gli enti provinciali del turismo, tra gli enti regionali a cui quella disciplina deve essere necessariamente estesa.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Capo I Art. 1 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nel settore del turismo e dell'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero, concede: a) contributi in conto capitale per le spese di impianto e per le attrezzature; b) contributi in conto interessi su mutui a tasso agevolato per le spese di impianto e attrezzature; c) contributi decrescenti per la durata di un biennio per le spese di gestione. |
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Art. 2 1. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 1 le società e le cooperative giovanili, costituite in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento. La quota degli altri soggetti non può comunque essere superiore al 40 per cento. Il numero di componenti all'interno della compagine societaria non può essere inferiore a tre. 2. Al fine di attuare il principio delle pari opportunità i benefici sono estesi anche alle imprese individuali femminili e società e cooperative costituite in prevalenza da donne che avviino nuove attività d'impresa. |
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Art. 3 1. I contributi in conto capitale ed i contributi in conto interessi sui mutui sono concessi secondo i limiti fissati all'Unione Europea, in termini ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) per la Regione Sardegna e calcolati sulla base delle spese ammissibili entro il limite massimo di 3.500 milioni. 2. Tali contributi sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale. |
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Art. 4 1. La concessione delle agevolazioni è disposta sulla base di uno studio di fattibilità che illustri le condizioni tecnico-economiche produttive della nuova iniziativa rispetto al mercato di riferimento |
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Art. 5 1. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, per il 30 per cento alla realizzazione di metà dell'opera e per il restante 20 per cento a completamento dell'investimento. 2. I contributi per le spese di gestione sono erogati al limite massimo del 70 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno, con la possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno. |
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Art. 6 1. L'istruttoria delle pratiche, affidata mediante bando pubblico ad istituti di credito e alla finanziaria regionale SIFRS S.p.A. dovrà essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione, mentre l'erogazione dovrà avvenire, con atto dell'Assessorato competente, entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie. |
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Art. 7 1. Le modalità di applicazione saranno disciplinate, con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. |
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Capo II Art. 8 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto esercizio ed in conto capitale ad imprese singole, consorzi di imprese e società consortili costituti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 5 agosto 1985, n. 443. 2. I contributi devono essere utilizzati: a) per favorire le imprese artigiane associate nell'alfabetizzazione informatica, nell'innovazione di prodotti, nella progettazione computerizzata, nel commercio elettronico, nel controllo di qualità del prodotto, nell'efficiente organizzazione amministrativa e nel controllo di gestione; b) per favorire lo sviluppo di una rete di servizi altamente innovativi finalizzati alla crescita e alla qualificazione delle imprese; c) per la gestione dei centri di elaborazione dati operanti presso le sedi consortili. 3. La richiesta dei contributi deve essere corredata di un programma operativo e finanziario annuale nel quale deve essere specificata la distribuzione degli interventi di cui alle lettere a), b), e c). 4. La misura del contributo è pari al 60 per cento della spesa ammissibile e rendicontata. L'ammontare degli aiuti alle imprese singole ed associate deve essere comunque contenuto entro i limiti previsti dalle normative comunitarie "de minimis." 5. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi di carattere pubblico. 6. In presenza di disponibilità finanziarie inferiori alle richieste dei contributi formulate annualmente, l'Amministrazione regionale provvede ad una eguale ripartizione delle risorse tra i soggetti ammessi all'intervento. 7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un'anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta a favore del fondo. |
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Art. 9 Modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 9 del 1998 1. L'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, è sostituito dal seguente: "Art. 1 La Regione, considerata la rilevanza sociale ed economica del turismo, favorisce ed incentiva la riqualificazione delle strutture alberghiere ed il potenziamento della ricettività a rotazione d'uso, al fine di promuovere il miglioramento, la crescita equilibrata ed il costante adeguamento all'evoluzione della domanda turistica.". 2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1998 è abrogato. 3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1998 è sostituito dalla seguente: "b) costruzione, ricostruzione, ampliamento, riassetto tecnico ed edilizio e completamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, così come modificata dall'articolo 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, con esclusione delle strutture a carattere di multiproprietà. Gli incentivi possono essere altresì concessi per la realizzazione di strutture edilizie che vengano utilizzate per svolgere attività di turismo rurale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della citata legge regionale n. 27 del 1998 e per la riconversione di strutture edilizie esistenti in una delle scuccitate tipologie." 4. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1998 è sostituita dalla seguente: "d) realizzazione di strutture ed infrastrutture complementari quali impianti golfistici, impianti sportivi, centri congressuali, impianti ed attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, in stretta connessione alle opere di cui alla lettera b) o al servizio di un'area di interesse turistico dotata di adeguata ricettività classificata.". 5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1998 è aggiunta la seguente lettera: "e bis) l'acquisto di immobili e/o di impianti, anche già oggetto di benefici regionali, purché provenienti da aziende, società ed enti sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano cessato l'attività da almeno tre anni, purché siano trascorsi almeno otto anni dalla eventuale concessione dei precedenti benefici e che tra il cedente ed il cessionario non sussistano vincoli di parentela entro il quarto grado.". 6. L'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1998 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - Con apposita direttiva della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sono stabiliti i criteri di priorità di concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, tenendo conto in particolare delle differenti esigenze esistenti tra le zone interne e le aree costiere turisticamente sviluppate.". 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 60.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 10.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 5.000.000.000 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico alle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, ed iscritte nel capitolo di spesa 07020-00 del bilancio della Regione per gli stessi anni. Una somma non inferiore a lire 10.000.000.000 del citato stanziamento deve essere destinata agli incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese turistico-alberghiere delle zone interne. |
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Art. 10 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 è sostituita dalla seguente: "c) coloro che dimostrino di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di direttore tecnico presso altre Regioni italiane o dell'Unione Europea, o di essere in possesso del titolo di abilitazione equipollente ai sensi della normativa vigente o di aver frequentato, con esito positivo, appositi corsi di formazione professionale organizzati dagli enti pubblici o privati regolarmente autorizzati e riconosciuti." 2. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Sardegna sono delegate allo svolgimento degli esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo previsti dalla legge regionale n. 13 del 1988 ed allo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche previste dalla legge regionale n. 26 del 1988. La periodicità, le prove d'esame e la formazione delle Commissioni giudicatrici degli stessi esami nonché le modalità di ripartizione dei fondi del capitolo 07005-00 per la gestione delle attività delegate alle Camere di commercio, vengono definite con apposite direttive dell'Assessorato competente in materia di turismo. 3. Sono abrogati: a) l'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1988; b) i commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 1988; c) gli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 13 del 1988; d) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 26 del 1988. |
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Art. 11 1. Le risorse finanziarie accreditate a fronte dei programmi di pulizia spiagge, boschi e sgombero neve, previsti dalla legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 a favore degli enti all'uopo delegati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, potranno essere trattenute dagli stessi enti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1987, unitamente alle economie realizzate ed agli interessi maturati, per essere utilizzate nelle forme previste dalla Legge n. 142 del 1990 che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate. 2. All'erogazione dei fondi impegnati sul competente capitolo di spesa 07003 e non ancora accreditati, si provvede con determinazione del direttore del servizio competente dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 12 1. In attuazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 37 del 1998, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale delle direttive di attuazione dei programmi integrati d'area di valenza regionale previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1996, all'individuazione dei progetti di interesse turistico provvede l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio. |
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Art. 13 1. Al fine di consentire la migliore, più celere ed efficace programmazione degli interventi di pubblicità e promozione turistica, la relativa competenza è riattribuita, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo. 2. Detti interventi, in attesa dell'emanazione di una nuova normativa, sono attuati a termini delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 e secondo i criteri e le modalità d'intervento deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990. 3. Le spese di cui al presente articolo, quantificate per l'anno 2000 in lire 5.000.000.000, fanno capo al Capitolo 07001-00 del bilancio 2000 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. |
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Art. 14 1. All'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è aggiunto il seguente comma: "1 bis. L'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti elencati nel comma 1 è estesa agli Enti Provinciali del Turismo e alle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo della Sardegna.". 2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1995, è aggiunta la seguente lettera: "b bis) le disposizioni di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il controllo di legittimità, di merito e sostitutivi, riguardanti gli Enti Provinciali del Turismo e le Aziende di Soggiorno e Turismo della Sardegna.". |
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Art. 15 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60.300.000.000 per l'anno finanziario 2000 e in lire 34.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 14.000.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per gli stessi anni ed a quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 01 - PRESIDENZA Cap. 01090-00 Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 28 e 29, L.R. 3 luglio 1998, n. 22 e art. 22 e 24, comma 4, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) 2000 lire 5.000.000.000 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5 della legge finanziaria e artt. 33 e 34 della legge di bilancio) 2000 lire 55.300.000.000 2001 lire 34.000.000.000 2002 lire 14.000.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3 della Tabella B allegata alla legge finanziaria In aumento 07 TURISMO Cap. 07001 - Spese per promuovere la conoscenza delle bellezza naturali e artistiche della Sardegna (art. 2, L.R. 21 aprile 1955, 7, art. 59, L.R. 31 maggio 1984, 26, art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6) 2000 lire 5.000.000.000 2001 lire 3.000.000.000 2002 lire 2.000.000.000 Cap. 07005 - (D.V.) Spese per l'effettuazione di concorsi di esami per le professioni turistiche da versare alle Camere di commercio (art. 10 della presente legge) 2000 lire 150.000.000 2001 lire 200.000.000 2002 lire 200.000.000 Cap. 07030 - (N.I.) (2.1.1.6.3.2.10.23) (02.03) Contributi in conto esercizio ad imprese, loro consorzi e società consortili artigiane (art. 8 della presente legge) 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 07030-01 (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.23) (02.03) Contributi in conto capitale ad imprese, loro consorzi e società consortili artigiane (art. 8 della presente legge) 2000 lire 10.000.000.000 2001 lire 10.000.000.000 2002 lire 7.000.000.000 Cap. 07065 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.23) (02.09) Contributi in conto capitale ed in conto interessi per le spese di impianto e attrezzature a favore di società e cooperative giovanili e femminili 2000 lire 44.950.000.000 2001 lire 19.800.000.000 2002 lire 3.800.000.000 Cap. 07066 - (N.I.) (2.1.1.6.3.2.10.23) (02.09) Contributi biennali per le spese di gestione a favore di società e cooperative giovanili e femminili (art. 1 della presente legge) 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 3. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 di cui al capitoli 07001, 07005, 07030, 07030-01, 07065 e 07066 si provvede con legge di bilancio. |