CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 221

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, MILIA di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ONIDA

il 15 giugno 2001

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" e successive modifiche e integrazioni


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE    

Art. 1 - Piano Urbanistico Territoriale (PUT)

Viene individuato il principale strumento di pianificazione del territorio regionale (PUT) che assume, per i suoi contenuti, valenza di piano territoriale di coordinamento in coerenza con gli atti di programmazione dello sviluppo economico sociale. Nel contempo, per gli ambiti definiti dal decreto legislativo n. 490 del 1999, lo stesso assume anche i contenuti di Piano Territoriale Paesistico.

Infatti detto strumento, di esclusiva competenza della Regione autonoma della Sardegna per ciò che concerne la pianificazione urbanistica, attua al contempo le disposizioni previste dalle leggi dello Stato in materia di tutela paesistica per i soli ambiti territoriali previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 490 del 1999.

Il PUT delinea quindi lo scenario di assetto del territorio regionale e costituisce al contempo lo strumento di indirizzo per la pianificazione sottordinata, sia di livello regionale, attraverso i piani regionali di settore, sia per la strumentazione urbanistica di competenza degli enti locali.

Art. 2 - Piano Urbanistico Territoriale: formazione, adozione e approvazione

Le finalità che si intendono perseguire con l'articolo 2 sono quelle di assicurare tempi certi e brevi per la fase di formazione e adozione del PUT e, nel contempo, promuovere sia la compartecipazione degli enti pubblici e delle associazioni economiche e sociali nella fase di definizione delle linee guida e degli obiettivi posti alla base dell'attività di pianificazione sia la compartecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali attraverso le competenti Soprintendenze regionali nella fase di valutazione tecnica del PUT, prima della sua adozione da parte dell'Esecutivo regionale.

Art. 3 - Piano Urbanistico Comunale e compatibilità paesistico-ambientale

Art. 4 - Studio di compatibilità paesistico-ambientale

Questi due articoli, di contenuto fortemente innovativo, esaltano il ruolo attivo dei comuni nella pianificazione del proprio territorio, anche ai fini della tutela e valorizzazione del complesso di risorse storiche, naturalistiche, paesaggistiche e ambientali.

Si realizza, in questo modo, una generale politica di ulteriore attenzione e tutela per l'intero territorio regionale, affidata ai comuni che sono chiamati a formulare, per il proprio ambito territoriale e, contestualmente alla pianificazione urbanistica, una disciplina paesistica di dettaglio sulla base del fondamentale principio di sostenibilità ambientale delle ipotesi di sviluppo proposte.

Il comune assume così un ruolo centrale e da protagonista nella pianificazione del proprio sviluppo e insieme di corresponsabile della disciplina di tutela e di valorizzazione del proprio territorio.

Sotto questo profilo, gli elementi cardine da porsi all'origine del processo pianificatorio saranno primariamente costituiti:

1) dalla conoscenza dello stato dell'ambiente e della consistenza delle risorse naturalistiche, storico-culturali e paesaggistiche;

2) dalle realistiche previsioni circa lo sviluppo nei vari settori produttivi (servizi, turismo, commercio, industria, artigianato, ecc.);

3) dal grado di sostenibilità e compatibilità delle scelte pianificatorie rispetto al contesto in termini qualitativi, quantitativi e localizzativi con l'obiettivo primario di esaltare il sistema paesistico-ambientale e al contempo minimizzare l'impatto delle trasformazioni.

Nel processo di pianificazione comunale così delineato la Regione verifica:

§ la omogeneità delle metodologie adottate nella elaborazione degli strumenti urbanistici;

§ la coerenza tra le ipotesi di sviluppo assunte e il procedimento di valutazione della compatibilità e sostenibilità delle stesse in riferimento al sistema paesistico-ambientale (SCPA).

Art. 5 - Misure di salvaguardia

Con l'articolo 5 si introduce, per legge e per un periodo limitato ai tempi di approvazione del PUT, una normativa di garanzia e salvaguardia per gli ambiti territoriali di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, con alcune eccezioni finalizzate ad evitare la paralisi totale soprattutto per gli interventi infrastrutturali primari e le strutture produttive esistenti.

Si ribadisce il principio di assoluta temporaneità della normativa di salvaguardia che, in considerazione di quanto specificato all'articolo 2, dovrà limitarsi ad un periodo di tempo non superiore ai 18 mesi.

Si evidenzia in particolare che dal vincolo di salvaguardia sono fatti salvi:

a) gli interventi in ambiti urbani come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti.                
Per ambiti urbani si intende la perimetrazione del nucleo urbano principale, frazioni e borgate, che comprende le zone omogenee residenziali, produttive e dei servizi;

b) la possibilità di proseguire con gli interventi previsti dai piani attuativi convenzionati e in corso di attuazione fino alla data di scadenza della convenzione urbanistica.                   
Si vogliono qui salvaguardare gli interventi già assentiti, convenzionati e in corso di effettiva realizzazione; i relativi piani attuativi conservano la loro legittimità ed efficacia fino alla scadenza della convenzione.
La norma non introduce ulteriori proroghe temporali alla scadenza della convenzione stessa;

c) le opere pubbliche che per loro natura non possono essere diversamente localizzate.        
La norma intende consentire la realizzazione di opere pubbliche (per esempio i porti e le relative attrezzature e servizi, che per loro natura non possono che essere localizzati nella fascia costiera); deve essere valutata la sussistenza della condizione di rilevante interesse generale delle strutture per scopi produttivi e di sviluppo economico - sociale nel territorio interessato.                       
In siffatta ipotesi è comunque prevista un'azione di controllo da parte dell'Amministrazione regionale in riferimento allo SCPA, presupposto essenziale per la loro realizzazione.           
Per le opere pubbliche esistenti sono rese ammissibili le varianti delle stesse sempre nel rispetto del presupposto del rilevante interesse pubblico;

d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente. Si tratta di opere per le quali il primario e rilevante interesse pubblico è da considerarsi prevalente rispetto ad altri interessi, in quanto connesso alla tutela della salute, dell'igiene e delle condizioni ecologiche del territorio (opere sanitarie, di prevenzione e cura, igiene pubblica, impianto di depurazione, trattamento delle acque, ecc.);

e) gli interventi di risanamento e disinquinamento della fascia costiera, di valorizzazione delle zone umide e di acquacoltura.                                                                                                    
Tali interventi sono fatti salvi in quanto per loro natura perseguono obiettivi di risanamento e valorizzazione degli ambiti territoriali costieri e, pertanto, non possono che recare benefici ecologici ed ambientali. Sono altresì fatti salvi gli impianti produttivi di sfruttamento delle risorse marine quali l'acquacoltura;

f) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico, di cui alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche, con la sola condizione che gli stessi siano stati approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi di razionalizzazione e sistemazione urbanistica dei preesistenti agglomerati insediativi e industriali;

g) gli interventi di modifica ed ampliamento degli insediamenti ricettivo-alberghieri di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 1984, e successive modifiche e integrazioni;

h) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo, ristrutturazione con riconfigurazione dei volumi esistenti.

Art. 6 - Norme transitorie

Ferma restando la salvaguardia negli ambiti territoriali definiti all'articolo 5, si è ritenuto, primariamente, di non vanificare l'attività posta in essere dagli enti locali che hanno proceduto a rendere coerenti gli strumenti urbanistici comunali con la disciplina paesistica previgente.

Per i comuni che, pur avendo ottenuto la legittimazione da parte del CORECO sull'atto di adozione del PUC, non hanno completato il processo di adeguamento e per quelli che non hanno ancora adottato il PUC, è prevista la possibilità di programmare iniziative imprenditoriali previa riduzione del 50 per cento delle volumetrie ammissibili ai sensi del decreto assessoriale 2266/U-83 privilegiando decisamente le funzioni ricettivo-alberghiere e dei servizi ed inibendo, comunque, le trasformazioni negli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 5.

In questa logica, nella fase transitoria, si intende privilegiare l'industria turistica e dei servizi ritenuta strategica per lo sviluppo dell'Isola, in coerenza peraltro con gli atti di programmazione socioeconomico assunti dall'Amministrazione regionale nelle ultime legislature.

Art. 7 - Accordo di programma

L'istituto dell'Accordo di programma viene ridisegnato, in vista delle particolari esigenze di concertazione derivanti dalla complessità dei temi territoriali interessati, con particolare riguardo alla tempestività ed esecutività degli accordi.

Viene pertanto definito il percorso operativo, con la costituzione esplicita di un tavolo di concertazione; parimenti si precisa il ruolo attuativo dell'accordo ed i limiti della sua operatività anche in termini di variazione e perfezionamento degli strumenti urbanistici.

Tali caratteri operativi sono assunti, oltre che per le evidenti finalità tecnico-amministrative, con il preciso obiettivo di configurare, nella conferenza di programma, una sede di confronto in grado di consentire una accelerazione dei tempi ed una totale trasparenza, sin dalle fasi iniziali, dei termini di un accordo complesso ed impegnativo per definizione.

In particolare si segnala l'innovazione introdotta con la convenzione preliminare, che assegna al piano di fattibilità proposto il ruolo di riferimento per lo sviluppo dell'accordo definitivo.

Si segnala, altresì, la simmetria caratterizzante il modello organizzativo dell'accordo, che si configura, per l'azione sinergica e concertata delle parti in conferenza, nel rispetto dei caratteri e dei ruoli relativi, ma con pari dignità e responsabilità rispetto al comune interesse programmatico.

Art. 8 - Norma finanziaria

Con questo articolo si identificano le necessarie poste finanziarie, in aggiunta a quelle già previste dalla legge regionale 4 agosto 2000, per dare concreta attuazione al presente disegno di legge.

Art. 9 - Norme abrogate

Nello spirito della delegificazione e della identificazione di un quadro legislativo certo, si è proceduto ad abrogare le disposizioni legislative in contrasto e/o superate dal dispositivo del presente disegno di legge.

TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Piano Urbanistico Territoriale:  contenuto

1. L'Amministrazione regionale identifica come strumento di pianificazione generale del territorio il Piano Urbanistico Territoriale, di seguito denominato PUT, elaborato in coerenza con i contenuti della programmazione socioeconomica regionale.

2. Il PUT delinea lo schema di assetto del territorio regionale e definisce le direttive per gli strumenti sottordinati, con particolare riferimento alla pianificazione dei sistemi ambientali, urbani, turistici, produttivi, infrastrutturali e dei servizi, rappresentati dai piani regionali di settore che integrano e specificano il PUT in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.

3. Il PUT, elaborato anche con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, disciplina l'uso, la valorizzazione e la tutela degli ambiti territoriali in cui sono presenti risorse storiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali di riconosciuto e rilevante interesse regionale.

4. Il PUT definisce in particolare:

a) il quadro generale delle tutele per la salvaguardia e valorizzazione del suolo, dell'ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale;

b) lo schema di organizzazione regionale dei sistemi urbani;

c) lo schema di organizzazione regionale dei sistemi turistici;

d) gli indirizzi ed i criteri da osservare per l'organizzazione territoriale dei sistemi produttivi di interesse regionale;

e) gli indirizzi per i sistemi di trasporto e di viabilità, nonché le reti infrastrutturali ed i relativi criteri localizzativi degli impianti, attrezzature e servizi di interesse regionale;

f) gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione sottordinata.

   

Art. 2
Piano Urbanistico Territoriale:
formazione, adozione ed approvazione

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla formazione ed all'adozione del PUT.

2. La Giunta regionale promuove, preliminarmente all'adozione del PUT, l'istruttoria pubblica di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), aperta alla partecipazione degli enti ed organismi pubblici, delle associazioni economiche e sociali e di quelle costituite per la tutela di interessi diffusi, alla quale sottopone le linee guida e gli obiettivi che intende perseguire con lo strumento pianificatorio in corso di redazione.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere del CTRU, adotta il PUT e ne dispone la pubblicazione all'albo di tutte le Province e dei Comuni per un periodo di trenta giorni. Dalla data d'adozione e fino all'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale trovano applicazione le misure di salvaguardia dallo stesso PUT previste.

4. Della pubblicazione del PUT è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, sentito il CTRU di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), acquisito il parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni, approva definitivamente il PUT, il Piano è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

   

Art. 3
Piano Urbanistico Comunale
e compatibilità paesistico-ambientale

1. I Comuni della Sardegna elaborano il Piano Urbanistico Comunale, di seguito denominato PUC, con specifica considerazione dei livelli di sostenibilità e di compatibilità paesistico ed ambientale.

2. Il PUC deve recepire la disciplina del PUT entro sei mesi dalla sua intervenuta esecutività. In caso di inadempienza della competente Amministrazione comunale, il Comitato Regionale di Controllo esercita i poteri di controllo sostitutivo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali).

3. Il PUC, oltre a quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale n. 45 del 1989, deve contenere lo studio di compatibilità paesistico ambientale di cui all'articolo 4, quale fondamentale documento finalizzato a dimostrare la sostenibilità delle scelte pianificatorie nei confronti del sistema delle risorse paesistico-ambientali presenti nel territorio comunale.

4. I Piani di cui al presente articolo ed i piani attuativi sono approvati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, previa positiva valutazione da parte della Giunta regionale sullo studio di compatibilità paesistico ambientale di cui al comma 3, sentito il CTRU, da rilasciarsi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

   

Art. 4
Studio di compatibilità' paesistico ambientale

1. Il PUC di cui all'articolo 3 deve contenere lo studio di compatibilità paesistico ambientale quale documento finalizzato a:

a) supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico-ambientali;

b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le previsioni volumetriche e le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e dei caratteri paesaggistici;

c) definire i criteri guida per lo studio di compatibilità paesistico ambientale da porre a base della elaborazione dei piani attuativi.

2. Lo studio di compatibilità paesistico ambientale deve contenere:

a) il quadro conoscitivo del territorio comunale derivato dalla rappresentazione ed analisi dei principali tematismi di carattere geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, paesaggistico e storico - culturale;

b) il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture;

c) l'individuazione delle risorse paesistico-ambientali di maggior pregio ed interesse ai fini delle esigenze di tutela e valorizzazione;

d) le linee di sviluppo socioeconomico assunte quale base della pianificazione territoriale, identificazione dei principali obiettivi ed azioni in un quadro programmatico di previsione decennale e determinazione delle dotazioni necessarie in termini di insediamenti residenziali, produttivi, turistici, di servizi e reti infrastrutturali in coerenza con gli obiettivi di sviluppo;

e) il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse e corrispondenti livelli di trasformazioni territoriali possibili;

f) il quadro di raffronto tra le lettere d) ed e) di cui sopra e individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità delle localizzazioni;

g) la determinazione dei livelli qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente e relativa normativa.

3. Lo studio di compatibilità paesistico ambientale allegato ai PUC ed ai piani attuativi rappresenta il quadro di riferimento urbanistico-territoriale e di disciplina paesistica per la formazione della VIA di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1999), e successive modifiche ed integrazioni.

4. Pertanto la VIA, quando prevista dalle leggi vigenti, deve essere elaborata in coerenza con gli indirizzi ed i contenuti dello studio di compatibilità paesistico ambientale.

   

Art. 5
Misure di salvaguardia

1. Nelle more della predisposizione del PUT, con finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 490 del 1999, nonché ai fini della predisposizione dei PUC, vengono assunte, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quali misure di provvisoria salvaguardia e disciplina del territorio e quindi con vincolo di non trasformabilità, le seguenti componenti fisiche e categorie ambientali:

a)    comuni costieri:

1) fascia dei 300 metri dal mare ad eccezione delle isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia;

2) zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 488;

3) siti archeologici;

4) fasce spondali di laghi naturali per una profondità di 300 metri;

5) compendi sabbiosi e dunali sciolti;

6) montagne oltre i 1.200 metri s.l.m.;

7) fasce spondali dei corsi d'acqua, di cui all'elenco relativo al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", per una profondità di 150 metri;

8) aree già individuate dall'Amministrazione regionale con decreto interassessoriale lavori pubblici e ambiente 11 agosto 2000, n. 548, in attuazione degli articoli 1, comma 2, e 1 bis del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle porzioni esterne ai centri abitati;

9) aree già individuate dall'Amministrazione regionale e sottoposte al vincolo di non trasformabilità ex articolo 1 ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431;

b) comuni non costieri:

1) zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 488 del 1976;

2) siti archeologici;

3) montagne oltre i 1.200 metri s.l.m.;

4) fasce spondali dei corsi d'acqua, di cui all'elenco relativo al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, per una profondità di 150 metri;

5) aree già individuate dall'Amministrazione regionale con decreto interassessoriale lavori pubblici e ambiente n. 548 del 2000, in attuazione degli articoli 1, comma 2, e 1 bis del decreto legge n. 180 del 1998 convertito con Legge n. 267 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle porzioni esterne ai centri abitati;

6) aree già individuate dall'Amministrazione regionale e sottoposte al vincolo di non trasformabilità ex articolo 1 ter della Legge n. 431 del 1985.

2. Sono comunque consentiti:

a) gli interventi in ambito urbano in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

b) gli ampliamenti dei centri abitati, anche nella fascia dei 300 metri dal mare, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4;

c) gli interventi su aree interessate da piani attuativi le cui convenzioni non risultino scadute alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle leggi regionali 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) e 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area) ed alla delibera CIPE marzo 1997 e negli accordi di programma già sottoscritti fra la Regione sarda e i soggetti pubblici e privati;

e) le opere pubbliche che per la loro natura non possono essere localizzate in altri ambiti e le varianti di opere pubbliche esistenti, previo nullaosta della Giunta regionale, sentito il CTRU;

f) gli interventi previsti da piani di risanamento urbanistico, di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, e successive modifiche, già approvati, nonché gli interventi di razionalizzazione e sistemazione urbanistico - edilizia dei preesistenti agglomerati, previo nulla osta della Giunta regionale, sentito il CTRU;

g) gli insediamenti ricettivi di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), e successive modifiche ed integrazioni, per i quali sono consentiti incrementi volumetrici, purché attigui alle strutture preesistenti, nella misura massima del 25 per cento, finalizzati alla razionalizzazione delle attività ricettive e purché non venga superato complessivamente l'indice fondiario di 1 mc/mq;

h) gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

i) gli interventi agro-silvo-pastorali comportanti modeste modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione, indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali dovrà essere richiesta espressa deroga alla Giunta regionale;

l) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;

m) gli interventi di risanamento e disinquinamento nella fascia costiera, di valorizzazione delle zone umide e di acquacoltura.

   

Art. 6
Norme transitorie

1. I PUC adottati e definitivamente approvati, in adeguamento alla disciplina paesistica previgente, conservano la loro validità ed efficacia, salvo il potere dei comuni di modificarli secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 e l'obbligo di adeguarli alla disciplina paesistica istituita dal PUT, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Nelle more della redazione del PUT, fatti salvi gli obblighi ed i poteri di cui al comma 1, i comuni che hanno adottato il PUC, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, in adeguamento alla disciplina paesistica previgente e la cui delibera è stata resa esecutiva dal CORECO prima del 2 ottobre 2000, possono procedere al completamento dell'iter di formazione del predetto atto di pianificazione. Per i comuni costieri la capacità insediativa nella fascia dei due chilometri dalla linea di costa deve comunque essere non superiore al 50 per cento di quella determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983 e la relativa previsione volumetrica non può essere localizzata negli areali di cui al comma 1 dell'articolo 5. La residua volumetria può essere programmata nelle zone urbanistiche B, C e G, individuate ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 1983, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa.

3. Per i comuni costieri che non hanno positivamente adottato il PUC in adeguamento alla previgente disciplina paesistica, gli ambiti di localizzazione delle volumetrie previsti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente, che non interessino areali di cui al comma 1 dell'articolo 5, si attuano, previa deliberazione del Consiglio comunale che li individua, prevedendo per le zone F il ridimensionamento della potenzialità volumetrica nei termini di cui al comma 2. La delibera consiliare produce effetti solo dopo l'intervenuta acquisizione del parere della Giunta regionale, sentito il CTRU

4. Nelle fattispecie previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, nella programmazione della strumentazione urbanistica attuativa di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 ci si deve ispirare ai principi informatori contenuti nell'articolo 4 e deve darsi preminenza alla programmazione degli interventi riferiti al comparto ricettivo alberghiero ed ai servizi turistici, con particolare riguardo per questi ultimi alle strutture portuali, sportive, ricreative, culturali compresa la ricettività ad esse connessa ed alle strutture di servizio atte ad eliminare le attuali carenze presenti negli agglomerati turistico-residenziali.

5. Nella fascia dei mille metri dal mare, e comunque in areali esterni alle categorie ambientali di cui al comma 1 dell'articolo 5, deve essere comunque riservata a funzioni ricettivo-alberghiere e per servizi locali e/o territoriali una dotazione volumetrica non inferiore al 75 per cento di quella programmata dagli strumenti urbanistici comunali.

6. Per i comuni costieri, nelle aree poste oltre i 1.000 metri dal mare e/o contigue ai centri abitati, la predetta percentuale non può essere inferiore al 50 per cento.

7. Per quanto attiene le strutture ricettivo-alberghiere deve comunque essere garantita una dotazione volumetrica non inferiore ai 100 metri cubi a posto letto.

   

Art. 7
Accordo di programma

1. La Regione, le Province ed i Comuni singoli o associati possono stipulare, con soggetti pubblici e privati, accordi di programma per l'attuazione di iniziative di rilevante interesse economico-produttivo, con l'obiettivo primario di sviluppo economico-sociale con significativi incrementi della base occupativa diretta ed indiretta.

2. L'Accordo di programma, accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica vigente o variante alla stessa e, corredato da analisi e studi con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, da ricomprendersi nello studio di compatibilità paesistico ambientale con i contenuti di cui all'articolo 4, ha valore, a tutti gli effetti, di strumento di pianificazione paesistica limitatamente alle parti di territorio oggetto dell'accordo.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta di una delle parti interessate, il Presidente della Regione convoca una conferenza, preordinata all'approvazione dell'Accordo di programma, con la partecipazione dei soggetti interessati di cui al comma 1. Il proponente presenta, in sede di conferenza, un piano di fattibilità da sottoporre al parere degli altri partecipanti. Qualora si raggiunga l'intesa, in sede di conferenza viene sottoscritta una convenzione preliminare che precisa obiettivi e contenuti dello stesso. La convenzione preliminare, ratificata dalla Giunta regionale e dagli enti locali interessati, impegna le parti, salvo gli esiti dell'istruttoria pubblica, assicurando il coordinamento delle azioni, determinando i tempi, le modalità, le procedure ed ogni altro connesso adempimento finalizzato alla successiva sottoscrizione dell'Accordo di programma da sottoporre a preventiva istruttoria pubblica ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 40 del 1990.

4. L'Accordo di programma viene adottato dagli organi amministrativi interessati e trasmesso alla Giunta regionale che, acquisito il parere del CTRU, ne delibera l'approvazione definitiva; l'Accordo è reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione ed esplica la sua efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna determinando le eventuali e conseguenti approvazioni delle variazioni degli strumenti urbanistici generali e degli strumenti attuativi.

   

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 600.000.000 per l'anno 2001 e in lire 1.300.000.000 per l'anno 2002 e per gli anni successivi e fanno carico alle UPB S04.039 e S04.044 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2001 e in quello pluriennale per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 -

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2001         lire                600.000.000

2002         lire             1.300.000.000

2003         lire             1.300.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 14) della tabella A allegata alla L.R. 24 aprile 2001, n. 6

In aumento

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.039 -

Contributi ai comuni per strumenti urbanistici

2001         lire                ------     

2002         lire             1.000.000.000

2003         lire             1.000.000.00

UPB S04.044 - (N.I.)

Piano Urbanistico Territoriale

2001         lire                600.000.000

2002         lire                300.000.000

2003         lire                300.000.000

   

Art. 9
Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e gli articoli 10, 11, 12, 13, 28 e 28 bis della legge regionale n. 45 del 1989;

b) gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge regionale n. 20 del 1991;

c) la legge regionale n. 37 del 1991;

d) la legge regionale n. 23 del 1993;

e) la legge regionale n. 13 del 1996.