CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 220

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

il 15 giugno 2001

Istituzione di un regime di aiuti per favorire le attività commerciali


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE    

L'aspetto della distribuzione sta assumendo sempre più un ruolo determinante, fino a trovarsi in una situazione di priorità logica rispetto a quello della produzione. Le imprese sono oggi chiamate ad avere un ruolo attivo ed a cercare di influire sul mercato. Si tratta di vendere non solo beni ma "soluzioni" per i "problemi" dei consumatori, agendo sulla più opportuna combinazione dei vari fattori di marketing.

Rilevante risulta, in quest'ottica, la funzione svolta dalle imprese commerciali. Queste, infatti, non devono essere considerate esclusivamente come mero tramite tra il produttore e l'acquirente finale. Oltre alla fondamentale attività riguardante la trasformazione economica nello spazio e nel tempo, occorre dare risalto anche alla notevole quantità di sevizi collaterali prestati (informazione ed assistenza al consumatore, presentazione del prodotto, modalità di consegna etc.).

Si pone, pertanto, l'opportunità e la necessità di creare un apparato distributivo efficiente e nel quale gli operatori ricevano la fondamentale formazione e riqualificazione ed anche il necessario sostegno. In questo ambito un ruolo primario deve essere svolto dalle istituzioni, e quindi, anche dalle Regioni.

Ciò vale maggiormente per il caso della Sardegna, in cui è presente una grave crisi del settore, specialmente per quanto riguarda le piccole attività. Secondo i dati elaborati a cura del sistema informativo dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, attualmente in Sardegna sono attive 37.746 imprese commerciali mentre nel 1995 erano 38.120. Nella provincia di Cagliari operano 17.647 imprese, nella provincia di Sassari 11.012, a Nuoro 5.818 e ad Oristano 3.469 (dati Movimprese).

Il presente disegno di legge vuole rappresentare lo strumento mediante il quale la Regione autonoma della Sardegna nei prossimi anni intende dare il suo sostegno alle piccole e medie imprese del comparto.

Alcuni degli interventi previsti rientrano nella categoria degli "aiuti di Stato" e, pertanto, come indicato all'articolo 15, sono sottoposti alle limitazioni previste in materia dall'Unione Europea. Altre iniziative, individuate agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12, essendo dirette verso enti pubblici o, comunque, soggetti privi della qualifica giuridica di impresa e non aventi fine di lucro, sono sottratti alle limitazioni sopra richiamate.

Con la presente proposta per la prima volta è stato introdotto lo strumento del contributo in conto capitale al fine di mettere le piccole e medie imprese nelle condizioni di modernizzare le proprie strutture e poter affrontare il mercato in condizioni di maggiore efficienza (articoli dal 2 al 6). L'articolo 3 individua varie categorie di beneficiari: imprese commerciali al dettaglio, in sede fissa ed ambulante, servizi ausiliari, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività esercenti il commercio elettronico.

Sono previsti ausili finanziari anche per l'attività di assistenza che sarà fornita dai C.A.T. (Centri di Assistenza Tecnica) quando verranno autorizzati dalla Regione (articolo 7). Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 114 del 1998, tali centri devono essere costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da altri soggetti interessati. Al riguardo è il caso di ricordare che l'articolo 6 del disegno di legge di riforma del settore commerciale, in recepimento del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 49/5 del 21 dicembre 1999, prevede l'istituzione dei sopra richiamati Centri a livello regionale o provinciale.

L'associazionismo tra le piccole e medie imprese del comparto del commercio e del turismo è preso in esame agli articoli 8, 9 e 10. Consorzi, gruppi d'acquisto, unioni volontarie sono i destinatari di un contributo in conto capitale per iniziative riferite alla rivitalizzazione dei centri urbani, la valorizzazione dei centri storici e per la realizzazione di attività promozionali.

L'articolo 11 è interamente riservato alla valorizzazione dei prodotti locali mediante il sostegno di un contributo in conto capitale per l'abbattimento delle spese necessaire all'organizzazione o per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni. L'aiuto è indirizzato ad enti pubblici o, comunque, non rientranti nella categoria delle imprese.

Ai sensi dell'articolo 12 è prevista una forma di assistenza finanziaria a favore dei fondi delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi non aventi scopo di lucro. Un contributo in conto interessi è, invece, previsto dall'articolo 13 a vantaggio delle imprese garantite dai citati consorzi fidi.

Al fine di poter verificare i reali effetti in termini di occupazione creata e di fatturato derivanti dalla concessione delle provvidenze fin qui esposte, l'articolo 14 dispone che l'Assessorato regionale competente in materia di commercio effettui un costante monitoraggio.

Poiché la presente proposta contiene molteplici tipologie di beneficiari e di iniziative, si è ritenuto utile non appesantirla con norme di dettaglio, le quali trovano una migliore sede in un provvedimento amministrativo. L'articolo 15, pertanto rimanda ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

 

TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
Finalità

Art. 1
Finalità

1. Con le agevolazioni previste nella presente legge si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

a) favorire la nascita e la riqualificazione delle diverse tipologie distributive;

b) assicurare una idonea assistenza, formazione ed aggiornamento alle imprese del comparto;

c) promuovere l'associazionismo economico tra le piccole e medie imprese commerciali, anche al fine di riqualificare i centri urbani ed i centri storici con positivi riflessi sulla capacità di attrazione della domanda espressa dal turismo;

d) promuovere l'introduzione e l'uso del commercio elettronico;

e) sostenere la valorizzazione dei prodotti locali;

f) facilitare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali, del turismo e dei servizi.

   

Capo II
Sostegno e riqualificazione del sistema distributivo

Art. 2
Agevolazioni

1. Possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili;

b) un ulteriore 35 per cento della spesa ammissibile può godere dell'agevolazione di un contributo in conto interessi. L'agevolazione consiste nell'abbattimento dell'interesse fino al 50 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

2. Ai fini della concessione degli incentivi, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali, previa convenzione, presso uno o più istituti di credito operanti in Sardegna.

3. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale sopra richiamato, è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive integrazioni. 

4. Le agevolazioni vengono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio, nei limiti delle disponibilità presenti nei fondi speciali.

5. Alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibili per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge, anche in via attualizzata.

   

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 2 le seguenti categorie:

a) imprese esercenti il commercio al dettaglio, in sede fissa ed ambulante;

b) imprese esercenti i servizi ausiliari del commercio;

c) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla Legge n. 287 del 1991;

d) attività esercenti il commercio elettronico;

e) consorzi di imprese, gruppi di acquisto ed altre forme di commercio associate, a condizione che siano tutti costituiti tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici.

2. Le imprese beneficiarie devono essere piccole o medie, operare in Sardegna e svolgere l'intero piano degli investimenti nel territorio sardo.

3. La categoria di cui alla lettera a) del comma 1 include le seguenti tipologie:

a) farmacie;

b) tabaccai;

c) edicole;

d) distributori di carburanti.

4. Per servizi ausiliari del commercio si intendono:

a) agenti e rappresentanti di commercio;

b) agenzie d'affari in mediazione;

c) agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;

d) agenzie di spedizione e di operazioni doganali;

e) agenzie di viaggi.

5. Per commercio elettronico, ai fini della presente legge, si intende l'attività di commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica.

   

Art. 4
Esclusioni

1. E' esclusa dal beneficio la grande distribuzione, le attività di vendita al dettaglio rivolte non al pubblico, ma a cerchie limitate di soggetti, nonché le tipologie di attività che dovessero essere oggetto di restrizioni da parte di provvedimenti di emanazione regionale, nazionale e comunitaria.

   

Art. 5
Iniziative ammesse

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 possono essere concesse per la realizzazione dei seguenti programmi di spesa:

a) costruzione, ammodernamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, acquisizione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciali di cui all'articolo 3, incluso l'acquisto delle aree e le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali; le direttive di cui all'articolo 15 devono indicare i limiti entro i quali deve essere contenuto l'importo dell'incentivazione per l'acquisto del terreno;

b) dotazione e rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, degli impianti e degli arredi delle strutture commerciali, finalizzata alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico ed all'adeguamento dello standard qualitativo;

c) investimenti specificamente finalizzati all'acquisizione della certificazione di qualità;

d) per i beneficiari di cui alla lettera d) dell'articolo 3, le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie. La concessione dei contributi dovrà essere subordinata all'effettivo esercizio dell'attività di commercio elettronico;

e) realizzazione di sistemi e di strumenti di fidelizzazione.

2. Le istanze rivolte all'ottenimento dei benefici contributivi devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti di investimento.

   

Art. 6
Vincoli di destinazione

1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione dichiarata. Il beneficiario di cui all'articolo 3 è tenuto a non distogliere dall'uso previsto i beni acquisiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.

2. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie alle disposizioni di cui alla presente legge ed alle direttive di attuazione, devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

   

Capo III
Centri di assistenza tecnica
 

Art. 7
Contributi per i Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.)

1. A favore dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista la concessione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento delle spese amministrative necessarie per creare e mantenere in funzione il Centro e delle spese sostenute per l'erogazione di servizi di assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento delle imprese del comparto.

2. La specificazione delle attività di assistenza ammesse sarà contenuta nella deliberazione prevista all'articolo 15.

   

Capo IV
Associazionismo

Art. 8
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste all'articolo 10, per le iniziative di cui all'articolo 9: consorzi, società consortili, consorzi di cooperative, unioni volontarie, gruppi d'acquisto.

2. Tutte le categorie di beneficiari indicati al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese del comparto del commercio e del turismo.

   

Art. 9
Iniziative

1. Le agevolazioni sono concesse per i seguenti interventi:

a) copertura delle spese amministrative necessarie per creare e mantenere in funzione l'organismo associativo di cui all'articolo 8;

b) iniziative dirette alla rivitalizzazione dei centri urbani e dei centri storici, anche mediante la realizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde, azioni promozionali;

c) iniziative dirette ad una migliore accoglienza dell'utenza, quali servizi di vigilanza, assistenza baby-parking, ricovero e sosta di animali domestici;

d) predisposizione di studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali a favore delle imprese partecipanti, riferiti alle seguenti funzioni d'impresa:

1) individuazione dei fabbisogni finanziari, delle fonti di finanziamento e delle tecniche per la gestione delle risorse finanziarie;

2) accesso, in condizioni di efficienza ai mercati approvvigionamento;

3) introduzione di moderne tecnologie di conservazione, presentazione e consegna delle merci vendute;

4) programmazione e controllo della gestione;

5) informatizzazione della gestione.

   

Art. 10
Agevolazioni

1. Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ammessa.. I criteri e le modalità di concessione sono determinati mediante la deliberazione di cui all'articolo 15. Tale deliberazione può prevedere una diversa misura del contributo a seconda del tipo di intervento individuato all'articolo 9.

   

Capo V
Fiere, mostre, esposizioni

Art. 11
Contributi per fiere, mostre ed esposizioni

1. Al fine di dare sostegno e valorizzazione ai prodotti locali sono previsti i seguenti incentivi:

a) contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa relativa all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni; possono essere concessi per la promozione ed organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della Sardegna, regolarmente autorizzate e comprese nei calendari nazionali o regionali;

b) contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni: possono essere concessi per la presentazione di produzioni delle imprese agricole ed industriali locali a mostre, fiere ed esposizioni regionali, nazionali ed estere.

2. I beneficiari dell'agevolazione devono essere enti pubblici o soggetti che non rivestano la qualifica giuridica di impresa.

3. I criteri e le modalità di concessione sono determinati dalla Giunta regionale mediante la deliberazione di cui all'articolo 15.

4. La Regione, inoltre, può svolgere direttamente interventi a sostegno della commercializzazione per i prodotti della Sardegna o che, comunque, siano attinenti a scambi di rilevante interesse regionale. A tal fine, può partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, può provvedere a campagne pubblicitarie, alla stampa di materiali vari ed all'assunzione di iniziative similari.

   

Capo VI
Cooperative e consorzi di garanzia fidi

Art. 12
Assistenza finanziaria ai consorzi fidi

1. L'Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria alle cooperative ed ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra imprese individuali, societarie o cooperative, inserite nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, operanti nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l'integrazione dei relativi fondi.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere a destinazione d'uso vincolato all'incremento del fondo di garanzia dei consorzi beneficiari. Non possono quindi essere utilizzate in alcun caso per spese di funzionamento ed i consorzi beneficiari non possono rivestire la qualifica giuridica di impresa, devono avere scopi mutualistici, senza fine di lucro, e deve essere evidenziato nello Statuto consortile che non sussiste la possibilità di distribuzione di utili o riserve anche in caso di scioglimento.

3. I criteri per l'ammissione al godimento degli incentivi e le modalità di concessione sono disciplinati mediante direttive adottate dalla Giunta regionale come specificato all'articolo 15.

   

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 14
Monitoraggio degli interventi

1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio effettua costantemente un monitoraggio finalizzato a:

a) verificare gli effetti delle provvidenze sull'apparato distributivo, specialmente in termini di numero e tipologia di nuovi esercizi commerciali realizzati, di occupazione creata e mantenuta, di variazione nelle vendite;

b) vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, nelle direttive di attuazione e nella normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Le direttive di cui all'articolo 15 devono prevedere le modalità pratiche di attuazione del monitoraggio e la documentazione da richiedere per tale finalità.

   

Art. 15
Criteri e direttive di concessione

1. In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 12, le agevolazioni ivi previste, in quanto rientranti nella categoria degli "Aiuti di Stato" non dovranno superare l'intensità di aiuto massima consentita dall'Unione Europea, espressa in termini di equivalente sovvenzione netta (ESN), nel rispetto e con adeguamento automatico a quanto previsto nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, relativa alle aree ammesse a godere delle deroghe previste dall'articolo 87 del trattato CE. La concessione delle provvidenze è condizionata ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico, a carico del beneficiario, nella misura di almeno il 25 per cento della spesa di investimento ammissibile. Non è ammesso il cumulo con altre provvidenze previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

2. Le modalità ed i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e turismo.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 viene individuata la definizione di piccola e media impresa utilizzabile ai fini della presente legge, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996.

4. La concessione del contributo può avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'attuazione della legge.

   

Art. 16
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 10.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 20.000.000.000 per l'anno 2002 e per gli anni successivi e fanno carico alla UPB S07.036 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2001 e in quello pluriennale per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.007 -

Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale

2001    lire    10.000.000.000

2002    lire    20.000.000.000

2003    lire    20.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 10) della tabella B) allegata alla L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

In aumento:

07 - TURISMO

UPB S07.036 -

Incentivazioni alle attività commerciali

2001     lire    10.000.000.000

2002     lire    20.000.000.000

2003     lire    20.000.000.000