CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 213/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA
il 4 giugno 2001
Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La grave crisi che avvolge il settore commerciale richiede un tempestivo intervento da parte della Regione, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese, le quali si trovano prive di sostegno nella impari competizione con i grandi centri commerciali.
La situazione è stata resa ancora più critica dal problema derivante dalla mancanza di una idonea legislazione contributiva regionale, anche in seguito alle ultime disposizioni della Giunta regionale dell'agosto 2000.
Attualmente in Sardegna sono attive 37.746 imprese commerciali. Di queste, 17.647 operano nella provincia di Cagliari, 11.012 nella provincia di Sassari, 5.618 a Nuoro e 3.469 ad Oristano. Analizzando i dati Movimprese elaborati a cura del Sistema informativo dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, risulta che nel 1995 le imprese attive erano 38.120. Si osservi il seguente grafico:
Dall'esame del grafico si evince che il numero delle imprese a partire dal 1995 si è notevolmente ridotto. Durante il 1999, tuttavia, si è verificato un timido segnale di ripresa. E' proprio in questa fase che la Regione è chiamata ad intervenire per dare nuovo impulso e per sostenere questo processo di crescita e in tale ottica si colloca il presente disegno di legge il quale non si limita a prevedere interventi ristretti e limitati a determinate categorie di operatori commerciali, bensì si rivolge ad un ampio ventaglio di beneficiari e ad una grande varietà di iniziative.
L'articolo 1 espone le finalità perseguite. L'obiettivo è quello di favorire uno sviluppo equilibrato del maggior numero possibile di tipologie distributive, promuovere l'associazionismo economico, valorizzare i prodotti locali, facilitare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese. Una novità è data dall'attenzione rivolta allo sviluppo del commercio elettronico, che proprio nell'Isola sembra trovare un fertile terreno.
Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono specificamente diretti al sostegno e alla riqualificazione del sistema distributivo. A tal fine è prevista la concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e in conto canoni di leasing. L'articolo 3 individua varie categorie di beneficiari: imprese commerciali al dettaglio, in sede fissa e ambulante, servizi ausiliari, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività esercenti il commercio elettronico. Sono previsti ausili finanziari anche per le attività di assistenza alle imprese che sarà fornita dai CAT (Centri di Assistenza Tecnica), quando questi organismi verranno istituiti. Al riguardo è il caso di ricordare che l'articolo 6 del disegno di legge di riforma del settore commerciale, in recepimento del decreto legislativo n. 114 del 1998, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 49/5 del 21 dicembre 1999, prevede l'istituzione degli organismi in questione e la possibilità di concessione di agevolazioni contributive.
L'associazionismo tra le piccole e medie imprese del comparto del commercio e del turismo è valorizzato agli articoli 7, 8 e 9. Consorzi, gruppi d'acquisto, unioni volontarie sono i destinatari di un contributo in conto capitale per iniziative riferite alla rivitalizzazione dei centri urbani, ad una migliore accoglienza per gli utenti, per la predisposizione di studi e ricerche riguardanti argomenti di primaria importanza per le imprese partecipanti (programmazione e controllo di gestione, introduzione di moderne tecnologie per la conservazione e la consegna delle merci, ecc.).
L'articolo 10 è interamente riservato alla valorizzazione dei prodotti locali mediante il sostegno di un contributo in conto capitale per l'abbattimento delle spese necessarie all'organizzazione o per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni.
Ai sensi dell'articolo 11 è prevista una forma di assistenza finanziaria a favore dei fondi delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Un contributo in conto interessi è, invece, previsto dall'articolo 12 a vantaggio delle imprese garantite dai citati consorzi fidi.
Al fine di poter verificare i reali effetti in termini di occupazione creata e di fatturato derivanti dalla concessione delle provvidenze fin qui esposte, l'articolo 13 dispone che l'Assessorato regionale competente in materia di commercio effettui un costante monitoraggio.
Una legge di così ampia portata è stata volutamente sfrondata da tutte le disposizioni di dettaglio le quali trovano una migliore sede in un provvedimento amministrativo. Per questo motivo l'articolo 14 rimanda la definizione dei dettagli sui criteri e sulle modalità applicative ad una successiva deliberazione da adottarsi da parte della Giunta regionale. Lo stesso articolo precisa che tutti i contributi che fin qui sono stati esposti rientrano e dovranno essere concessi nel rispetto della disciplina comunitaria denominata "de minimis" (comunicazione della Commissione Europea n. 96/C. GUCE C/68 del 6 marzo 1996).
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
RASSU, Presidente e relatore - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - GRANARA - ORRU' - PISANO
pervenuta il 19 dicembre 2001
L'assenza di una normativa di incentivazione ha acuito ancor di più la già grave crisi che ha interessato il settore commerciale negli ultimi due anni, soprattutto le piccole e medie imprese isolane che, senza alcun tipo di sostegno, non sono in grado di reggere l'impari confronto con i grandi centri commerciali .
Attualmente in Sardegna sono attive circa 37.600 imprese commerciali e nonostante una mortalità di circa il 10% nel quinquennio 1995/99 nel corso del 2000 si è notato un timido segnale di leggera ripresa.
Il presente disegno di legge si colloca in questa fase con l'obiettivo di dare nuovo impulso al processo di crescita della piccola e media impresa commerciale, mirando ad aumentarne la produttività e la funzionalità mediante la concessione, agli operatori del settore, di interventi agevolativi sotto forma di contributi in conto capitale, di contributi in conto interessi sui finanziamenti bancari e di contributi in conto canoni di leasing.
Gli interventi sono, infatti, diretti a favorire la realizzazione di programmi che abbiano per oggetto l'acquisizione, costruzione, rinnovo, trasformazione ed ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, compresa l'acquisizione dell'area e le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali nonché l'acquisto, rinnovo ed ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività stessa ed il credito d'esercizio. Le agevolazioni favoriscono altresì gli investimenti finalizzati all'acquisizione della certificazione di qualità ed i programmi di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico, in linea con la tendenza evolutiva del comparto.
Per il raggiungimento di tali finalità il disegno di legge prevede, in favore degli operatori economici interessati, la concessione di:
1) contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammessa;
2) contributi in conto interessi sui finanziamenti bancari per l'abbattimento del tasso nella misura dei 2/3 del tasso di riferimento vigente al momento della concessione del beneficio;
3) contributi in conto canoni di leasing per i beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.
L'articolo 1 si pone l'obiettivo di favorire uno sviluppo equilibrato del maggior numero possibile di tipologie distributive, promuovere l'associazionismo economico, valorizzare i prodotti locali, e, non ultimo e non meno importante, facilitare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese.
Gli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 sono specificamente diretti al sostegno ed alla riqualificazione del sistema distributivo.
L'articolo 3 in particolare individua i beneficiari e definisce la categoria delle imprese che possono usufruire degli incentivi:
a) imprese esercenti il commercio al dettaglio, in sede fissa, ambulante ed all'ingrosso;
b) imprese esercenti i servizi ausiliari del commercio;
c) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
d) attività esercenti il commercio elettronico.
Le imprese, di medie o piccole dimensioni, per accedere ai benefici devono operare in Sardegna e gli investimenti oggetto di agevolazione debbono essere realizzati nell'isola. Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda.
Al fine di poter verificare gli effetti delle provvidenze anche in termini di maggiore occupazione ed incremento dei volumi intermediati, l'articolo 13 dispone che l'Assessorato competente effettui un costante monitoraggio.
Le modalità ed i criteri per la concessione degli incentivi saranno disciplinati dalle direttive di attuazione che accompagneranno la legge.
Le agevolazioni devono, infine, essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria denominata "de minimis" ed è ammesso il cumulo con altre provvidenze regionali, nazionali e comunitarie. Fatto questo che non comporta la notifica della legge alla U.E. con la conseguente immediata operatività dei benefici in essa contenuti.
La Commissione, pertanto, stante l'estrema importanza del provvedimento ne auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.
La Terza Commissione, nella seduta del 18 settembre 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente.
TESTO DEL |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
CAPO I
Art. 1 1. Con le agevolazioni previste nella presente legge, la Regione intende contribuire alla modernizzazione, allo sviluppo ed all'aumento dell'efficienza della rete distributiva. In particolare si vogliono perseguire i seguenti obiettivi: a) favorire la nascita e lo sviluppo armonico delle diverse tipologie distributive; b) promuovere l'associazionismo economico tra le piccole e medie imprese commerciali, anche al fine di riqualificare i centri urbani ed i centri storici con positivi riflessi sulla capacità di attrazione della domanda espressa dal turismo; c) stimolare la ristrutturazione, l'ammodernamento, la riqualificazione e l'aggiornamento tecnologico delle strutture distributive; d) promuovere l'introduzione e l'uso del commercio elettronico; e) sostenere la valorizzazione dei prodotti locali; f) facilitare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali, del turismo e dei servizi. |
CAPO I Art. 1 1. La Regione Sardegna contribuisce alla modernizzazione, allo sviluppo ed all'aumento dell'efficienza della rete distributiva. A tal fine la presente legge prevede specifiche agevolazioni al fine di perseguire i seguenti obiettivi: a) favorire la nascita e lo sviluppo armonico delle diverse tipologie distributive; b) stimolare la ristrutturazione, l'ammodernamento, la riqualificazione e l'aggiornamento tecnologico delle strutture distributive; c) promuovere l'introduzione e l'uso del commercio elettronico. | |
CAPO II Art. 2 1. Possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) contributi in conto capitale; b) contributi in conto interessi; c) contributi in conto canoni di leasing. 2. Ai fini della concessione degli incentivi è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali, previa convenzione, presso uno o più istituti di credito operanti in Sardegna. 3. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale sopra richiamato, è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive integrazioni. 4. Le agevolazioni vengono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio, nei limiti delle disponibilità presenti nei fondi speciali. 5. I criteri e le direttive di cui all'articolo 14 stabiliscono, nell'ambito delle agevolazioni previste nel presente articolo, la tipologia di contributo più rispondente al programma di spesa indicato all'articolo 5. 6. Alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge, anche in via attualizzata. |
CAPO II Art. 2 1. Allo scopo di sostenere e riqualificare il sistema distributivo possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento; b) contributi in conto interessi pari ai 2/3 del tasso di riferimento vigente; c) contributi in conto canoni di leasing. 2. Ai fini della concessione degli incentivi è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali, previa convenzione, presso uno o più istituti di credito operanti in Sardegna. 3. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale sopra richiamato, è disciplinata da apposita convenzione. 4. Le agevolazioni vengono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio, nei limiti delle disponibilità presenti nei fondi speciali. 5. Alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge, anche in via attualizzata. | |
Art. 3 1. Possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 2 le seguenti categorie: a) imprese esercenti il commercio al dettaglio, in sede fissa ed ambulante; b) imprese esercenti i servizi ausiliari del commercio; c) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287; d) attività esercenti il commercio elettronico; e) attività di servizi complementari alla distribuzione, inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, da individuare nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 14; f) consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consortili promotrici di centri commerciali ed altre forme di commercio associate, a condizione che siano tutti costituiti tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici. 2. Le imprese beneficiarie devono essere piccole o medie, operare in Sardegna e svolgere l'intero piano degli investimenti nel territorio sardo. 3. La categoria di cui alla lettera a) include le seguenti tipologie: a) farmacie; b) tabaccai; c) edicole; d) distributori di carburanti. 4. Per servizi ausiliari del commercio si intendono: a) agenti e rappresentanti di commercio; b) agenzie d'affari in mediazione; c) agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; d) agenzie di spedizione e di operazioni doganali; e) agenzie di viaggi. 5. Per commercio elettronico, ai fini della presente legge, si intende l'attività di commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica. |
Art. 3 1. Possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 2 le seguenti categorie: a) imprese esercenti il commercio al dettaglio, in sede fissa, ambulante e ingrosso; b) imprese esercenti i servizi ausiliari del commercio; c) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287; d) attività esercenti il commercio elettronico. 2. Le imprese beneficiarie devono essere piccole o medie, operare in Sardegna e svolgere l'intero piano degli investimenti nel territorio sardo. 3. La categoria di cui alla lettera a) include le seguenti tipologie, limitatamente all'attività commerciale non contingentata: a) farmacie; b) tabaccai; c) edicole; d) distributori di carburanti. 4. Per servizi ausiliari del commercio si intendono: a) agenti e rappresentanti di commercio; b) agenzie d'affari in mediazione; c) agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; d) agenzie di spedizione e di operazioni doganali; e) agenzie di viaggi. 5. Per commercio elettronico, ai fini della presente legge, si intende l'attività di commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica. | |
Art. 4 1. E' esclusa dal beneficio la grande distribuzione; le attività di vendita al dettaglio rivolte non al pubblico, ma a cerchie limitate di soggetti, nonché le tipologie di attività che dovessero essere oggetto di restrizioni da parte di provvedimenti di emanazione regionale, nazionale e comunitaria. |
Art. 4 (identico)
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Art. 5 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 possono essere concesse per la realizzazione dei seguenti programmi di spesa: a) costruzione, ammodernamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, acquisizione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciali di cui all'articolo 3, incluso l'acquisto delle aree e le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali; le direttive di cui all'articolo 14 devono indicare i limiti entro i quali deve essere contenuto l'importo dell'incentivazione per l'acquisto del terreno; b) dotazione e rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, degli impianti e degli arredi delle strutture commerciali, finalizzata alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico ed all'adeguamento dello standard qualitativo; c) investimenti specificamente finalizzati all'acquisizione della certificazione di qualità; d) programmi di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie; la concessione dei contributi in questo caso è riservata esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e deve essere subordinata all'effettivo esercizio dell'attività di commercio elettronico; e) credito d'esercizio; f) sovraccosti di trasporto; g) realizzazione di sistemi e di strumenti di fidelizzazione; h) copertura delle spese connesse all'erogazione di servizi di assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento a favore delle imprese del comparto; la concessione dei contributi in questo caso è riservata esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e); la specificazione delle attività di assistenza ammesse è contenuta nella deliberazione prevista all'articolo 14. 2. Le istanze rivolte all'ottenimento dei benefici contributivi dovranno essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti di investimento. |
Art. 5 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 possono essere concesse per la realizzazione dei seguenti programmi di spesa: a) costruzione, ammodernamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, acquisizione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciali di cui all'articolo 3, incluse le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali, nonché l'acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell'attività commerciale; b) dotazione e rinnovo delle attrezzature fisse, mobili, strettamente inerenti all'attività commerciale svolta, degli impianti e degli arredi delle strutture commerciali; c) investimenti specificamente finalizzati all'acquisizione della certificazione di qualità; d) per i beneficiari di cui all'art. 3, lett. d), le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie. La concessione dei contributi dovrà essere subordinata all'effettivo esercizio dell'attività di commercio elettronico; e) credito d'esercizio. 2. Le istanze rivolte all'ottenimento dei benefici contributivi devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti di investimento. | |
Art. 6 1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione dichiarata. Il beneficiario di cui all'articolo 3 è tenuto a non distogliere dall'uso previsto i beni acquisiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo. 2. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie alle disposizioni di cui alla presente legge ed alle direttive di attuazione, devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti. |
Art. 6 (identico) | |
CAPO III Art. 7 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste all'articolo 9, per le iniziative di cui all'articolo 8: consorzi, società consortili, consorzi di cooperative, unioni volontarie, gruppi d'acquisto. 2. Tutte le categorie di beneficiari sopra indicati devono essere costituiti da piccole e medie imprese del comparto del commercio e del turismo. |
CAPO III
Art. 7 (soppresso) | |
Art. 8 1. Le agevolazioni sono concesse per i seguenti interventi: a) copertura delle spese amministrative necessarie per creare e mantenere in funzione l'organismo associativo di cui all'articolo 7; b) iniziative dirette alla rivitalizzazione dei centri urbani, anche mediante la realizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde, azioni promozionali e pubblicitarie; c) iniziative dirette ad una migliore accoglienza dell'utenza, quali servizi di vigilanza, assistenza baby-parking, ricovero e sosta di animali domestici; d) predisposizione di studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali a favore delle imprese partecipanti, riferiti alle seguenti funzioni d'impresa: 1) individuazione dei fabbisogni finanziari, delle fonti di finanziamento e delle tecniche per la gestione delle risorse finanziarie; 2) accesso in condizioni di efficienza ai mercati approvvigionamento; 3) introduzione di moderne tecnologie di conservazione, presentazione e consegna delle merci vendute; 4) programmazione e controllo della gestione; 5) informatizzazione della gestione; e) spese per studi e ricerche necessari per la predisposizione di progetti speciali che vengano concretamente realizzati. |
Art. 8 (soppresso) | |
Art. 9 1. Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale. La misura, i criteri e le modalità di concessione sono determinati mediante la deliberazione di cui all'articolo 14. Tale deliberazione può prevedere una diversa misura del contributo a seconda del tipo di intervento individuato all'articolo 8. |
Art. 9 (soppresso) | |
CAPO IV
Art. 10 1. Al fine di dare sostegno e valorizzazione ai prodotti locali sono previsti i seguenti incentivi: a) contributi in conto capitale per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni; possono essere concessi in favore di enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della Sardegna, regolarmente autorizzate e comprese nei calendari nazionali o regionali; b) contributi in conto capitale per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni: possono essere concessi a favore di enti e di imprese commerciali, singole o consorziate anche tramite associazioni di categoria o enti pubblici, che presentino produzioni delle imprese agricole ed industriali locali a mostre, fiere ed esposizioni regionali, nazionali ed estere. 2. La misura del contributo, i criteri e le
modalità di concessione sono determinati dalla Giunta regionale
mediante la deliberazione di cui all'articolo 14 |
CAPO
IV Art.
10 (soppresso) | |
CAPO V Art. 11 1. L'Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria alle cooperative ed ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra imprese individuali, societarie o cooperative, inserite nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, operanti nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l'integrazione dei relativi fondi. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere a destinazione d'uso vincolato all'incremento del fondo di garanzia dei consorzi beneficiari. Non possono quindi essere utilizzate in alcun caso per spese di funzionamento ed i consorzi beneficiari non possono rivestire la qualifica giuridica di impresa, devono avere scopi mutualistici, senza fine di lucro, e deve essere evidenziato nello Statuto consortile che non sussiste la possibilità di distribuzione di utili o riserve anche in caso di scioglimento. 3. I criteri per l'ammissione al godimento degli incentivi e le modalità di concessione sono disciplinati mediante direttive adottate dalla Giunta regionale come specificato all'articolo 14. |
CAPO V Art. 11 (soppresso)
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Art.12 1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti o aziende di credito e/o società di locazione finanziaria, a imprese individuali, societarie o cooperative o consortili, operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, quando tali prestiti siano garantiti da una cooperativa o consorzio di garanzia fidi operante in Sardegna e costituito tra imprese rientranti nei predetti settori. |
Art. 12 (soppresso) | |
CAPO VI Art. 13 1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio effettua costantemente un monitoraggio finalizzato a: a) verificare gli effetti delle provvidenze sull'apparato distributivo, specialmente in termini di numero e tipologia di nuovi esercizi commerciali realizzati, di occupazione creata e mantenuta, di variazione nelle vendite; b) vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, nelle direttive di attuazione e nella normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. 2. Le direttive di cui all'articolo 14 devono prevedere le modalità pratiche di attuazione del monitoraggio e la documentazione da richiedere per tale finalità. |
CAPO VI Art. 13 1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio effettua un costante monitoraggio finalizzato a: a) verificare gli effetti delle provvidenze sull'apparato distributivo, specialmente in termini di numero e tipologia di nuovi esercizi commerciali realizzati, di occupazione creata e mantenuta, di variazione nelle vendite; b) vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, nelle direttive di attuazione e nella normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. 2. Le direttive di cui all'articolo 14 devono prevedere le modalità pratiche di attuazione del monitoraggio e la documentazione da richiedere per tale finalità. | |
Art. 14 1. Le agevolazioni previste nella presente legge devono essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria denominata "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 96C pubblicata sulla G.U.C.E. C/68 del 6 marzo 1996 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nel rispetto della disciplina sopra richiamata, è ammesso il cumulo con altre provvidenze previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria. 3. Le modalità ed i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e turismo. 4. Con il provvedimento di cui al comma 3 viene individuata la definizione di piccola e media impresa utilizzabile ai fini della presente legge, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996. 5. La concessione del contributo può avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'attuazione della legge. |
Art. 14 1. Le agevolazioni previste nella presente legge devono essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria denominata "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione europea n. 69/2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nel rispetto della disciplina sopra richiamata, è ammesso il cumulo con altre provvidenze previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria. 3. Le modalità ed i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare. 4. Con il provvedimento di cui al comma 3 viene individuata la definizione di piccola e media impresa utilizzabile ai fini della presente legge, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 5. La concessione del contributo può avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'attuazione della legge. | |
Art. 15 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 20.000.000.000 per l'anno 2001, in lire 9.000.000.000 per l'anno 2002, in lire 6.000.000.000 per l'anno 2003 e per gli anni successivi e fanno carico alla UPB S07.036 del bilancio della Regione per gli stessi anni. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2001 e in quello pluriennale per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni: SPESA In diminuzione: 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2001 lire 20.000.000.000 2002 lire 9.000.000.000 2003 lire 6.000.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 10) della tabella B) allegata alla L.R. 24 aprile 2001, n. 6. In aumento: 07 - TURISMO UPB S07.036 - Incentivazioni alle attività commerciali 2001 lire 20.000.000.000 2002 lire 9.000.000.000 2003 lire 6.000.000.000 |
Art. 15 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 20.000.000.000 per l'anno 2001, in lire 9.000.000.000 per l'anno 2002, in lire 6.000.000.000 per l'anno 2003 e per gli anni successivi e fanno carico alla UPB S07.036 del bilancio della Regione per gli stessi anni. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2001 e in quello pluriennale per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni: SPESA In diminuzione: 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2001
lire
20.000.000.000 2002
lire
9.000.000.000 2003
lire
6.000.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 10) della tabella B) allegata alla L.R. 24 aprile 2001, n. 6. In aumento: 07 - TURISMO UPB S07.036 - Incentivazioni alle attività commerciali 2001
lire
20.000.000.000 2002
lire
6.000.000.000 2003
lire
5.000.000.000 UPB 07.037 (N.I.) Serv. 04 Tit. I (02.16) Credito di esercizio per le attività commerciali 2001 lire
4.000.000.000 2002
lire
3.000.000.000 2003
lire
1.000.000.000 |