CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 210
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 maggio 2001
Norme modificative, integrative e sostitutive della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Col presente disegno di legge si intende ridefinire il sistema organizzativo e la disciplina del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, alla luce delle nuove norme di riforma introdotte dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, adeguandone e valorizzandone le competenze in relazione alle nuove disposizioni intervenute nel tempo in materia di vigilanza e tutela ambientale nonché al crescente interesse che i problemi connessi all'ambiente suscitano nell'opinione pubblica sempre più attenta e consapevole del valore socio-economico dell'ambiente.
In tale ottica, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, fermi restando i tradizionali compiti di vigilanza, prevenzione e repressione affidato al Corpo, contengono disposizioni volte a specificare e valorizzare maggiormente quelli di prevenzione e di informazione, in una più ampia accezione dei compiti di "tutela" già previsti dalla legge regionale n. 26 del 1985, nonché ad allineare la disciplina con le disposizioni introdotte dalle leggi regionali 29 luglio 1998, n. 23, concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, e 9 giugno 1999, n. 24, concernente l'istituzione dell'Ente foreste.
Per altro verso, la distribuzione capillare delle articolazioni organizzative del C.F.V.A., la conseguente diretta conoscenza del territorio, le attività di difesa dagli incendi boschivi e gli stessi compiti di collaborazione in materia di protezione civile, concretizzatisi in efficaci interventi operativi svolti dal Corpo in occasione di eventi calamitosi nell'Isola e sul continente, rendono opportuno ricondurre ad unicità la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione degli interventi stessi, affidando al C.F.V.A. l'intera competenza in materia, in linea con le scelte operate col D.P.G.R. n. 4 del 2000 che ha incardinato nella direzione generale del Corpo il servizio della Protezione civile.
Nella considerazione che le problematiche in questione necessitano, oltre che di adeguate professionalità, anche di una costante opera di aggiornamento e professionalizzazione del personale, tenuto conto dell'entità numerica dei destinatari e della specificità degli interventi formativi, oltre che delle particolari modalità di assunzione mediante corso-concorso, l'articolo 1 attribuisce direttamente al Corpo la cura della formazione, addestramento ed aggiornamento professionale del proprio personale.
Infine, seppure di non secondario rilievo, è prevista la possibilità di autorizzare la partecipazione del C.F.V.A. su tutto il territorio nazionale ad interventi di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi (art. 2, comma 4).
Nel complesso, con l'intendimento di dare al Corpo la connotazione di una struttura sempre più specializzata e operativamente snella, il testo adegua il sistema organizzativo ai principi generali contenuti nella legge regionale di riforma n. 31 del 1998 (artt. 3, 6 e 10), e introduce norme specifiche di reclutamento e disciplina del personale, in ragione delle peculiari esigenze del Corpo non riconducibili agli ordinari parametri generali burocratico-amministrativi (artt. 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12). A quest'ultimo proposito sono da segnalare: l'individuazione per il personale del C.F.V.A. di una apposita "area tecnica della vigilanza", la possibilità di avvalersi di personale amministrativo del ruolo unico regionale di qualifica non superiore alla sesta per lo svolgimento di compiti di natura amministrativa; la previsione di un'apposita e separata area di contrattazione per il personale del C.F.V.A.; il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e quello del diploma di laurea quale requisito per l'accesso, rispettivamente, al 1° livello della categoria iniziale del personale dell'area tecnica della vigilanza ed al 1° livello della categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale del medesimo personale, rinviando al contratto di lavoro la disciplina dell'ordinamento professionale e della progressione di carriera; la definizione di specifici parametri di valutazione dei carichi di lavoro delle unità operative con compiti di diretta vigilanza sul territorio; la previsione di specifiche modalità di attuazione delle norme inerenti alla sicurezza nel lavoro; la deregolamentazione delle disposizioni concernenti le dotazioni individuali e di reparto, mentre è stata sostanzialmente confermata la disciplina delle modalità di assunzione mediante corso-concorso.
TESTO DEL |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda, di seguito denominato C.F.V.A., istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, svolge, nell'ambito del territorio regionale, le seguenti funzioni: a) tutela tecnica ed economica dei boschi; b) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici; c) tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi; d) tutela della flora, della vegetazione e della fauna selvatica; e) tutela dei pascoli montani; f) divulgazione della cultura ambientale e di protezione civile; g) controllo dei semi e delle piantine forestali; h) pianificazione, previsione e coordinamento in materia di protezione civile e di antincendio nei boschi e nelle campagne; i) formazione, addestramento ed aggiornamento professionale e teorico-pratico del personale del Corpo, anche mediante l'eventuale istituzione di una scuola; l) difesa del suolo dall'erosione. 2. Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione, controllo e repressione secondo le leggi vigenti nelle funzioni indicate al comma 1 e in particolare nelle seguenti materie: a) caccia; b) pesca nelle acque interne e marittime; c) pascolo; d) incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane; e) foreste: f) fiumi e pertinenze idrauliche; g) beni culturali; h) regolamenti comunitari in tema ambientale nelle materie di competenza regionale; i) vincoli idrogeologici. |
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Art. 2 1. Il Corpo, inoltre: a) concorre nella vigilanza, prevenzione e repressione, secondo le leggi vigenti in materia di : - edilizia sulle aree extraurbane soggette a vincolo alla cui tutela è preposta l'Amministrazione regionale; - cave; - demanio marittimo di competenza regionale; - inquinamento del suolo e delle acque, escluse quelle marittime, nelle aree extraurbane; b) provvede alla statistica ed all'inventario forestale; c) collabora con gli enti locali nella formazione ed aggiornamento del catasto dei terreni percorsi da incendio; d) collabora all'attuazione della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, secondo quanto previsto dall'art. 95 della legge stessa; e) può predisporre studi su problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo ed avanzare proposte di soluzione agli organi competenti. 2. Fatte salve le competenze assegnate alla Presidenza della Giunta regionale, esercita le funzioni ed i compiti attribuiti alla Regione in materia di protezione civile secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Corpo svolge altresì, nell'ambito del territorio regionale, i compiti amministrativi, tecnici e di vigilanza attribuiti al Corpo forestale dello Stato in materia di tutela ambientale. 4. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore dell'Ambiente, può autorizzare la partecipazione del Corpo ad interventi di protezione civile sul territorio nazionale. 5. Al Corpo, oltre a quelli specificamente richiesti dalla Presidenza della Giunta regionale, sono attribuiti compiti di rappresentanza nelle cerimonie pubbliche regionali, civili o religiose, celebrate per la difesa del patrimonio ambientale. 6. La gestione dei cantieri per i lavori di sistemazione idraulico-forestale resta regolata dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 3 1. Il Comandante del C.F.V.A. esercita, nell'ambito di competenza, le funzioni attribuite ai direttori generali dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nonché quelle specificamente previste dalla presente legge. La nomina è disposta secondo i criteri e le modalità stabilite dalla stessa legge regionale n. 31 del 1998. 2. Nell'ambito delle unità organizzative previste al comma 4 dell'articolo 12, della legge regionale n. 31 del 1998, possono altresì essere istituite quali articolazioni dei servizi della direzione generale del C.F.V.A., le seguenti unità organizzative: a) stazioni forestali e di vigilanza ambientale; b) stazioni navali e di vigilanza ambientale; c) basi elicotteri; d) nuclei. 3. I servizi e le unità organizzative di cui al comma 2 sono istituiti soppressi o modificati secondo le procedure stabilite dalla legge regionale n. 31 del 1998. Le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi e delle unità organizzative periferici sono stabiliti dagli atti istitutivi. 4. Sino all'adozione degli atti di cui al comma 3, i servizi territoriali del C.F.V.A., già istituiti con D.P.G.R. 13 gennaio 2000, n. 4, operano nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38. 5. Alla direzione generale ed ai servizi del C.F.V.A. sono preposti dirigenti appartenenti all'area della vigilanza. |
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Art. 4 1. Il personale del C.F.V.A. appartiene all'area tecnica della vigilanza del ruolo unico dei dipendenti regionali ed è costituito da: a) dirigenti ufficiali b) ufficiali c) sottoufficiali d) guardie. 2. Ad essi sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del c.p.p., nei limiti del servizio a cui sono destinati, con riconoscimento della qualifica di ufficiale di PG per i dirigenti, gli ufficiali ed i sottoufficiali, e di agente di PG per le guardie. 3. Ai medesimi è attribuita la qualifica di agente di PS, ai sensi del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. |
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Art. 5 1. Alle strutture del C.F.V.A. può essere assegnato, per lo svolgimento di compiti di natura prettamente amministrativa, nell'ambito delle dotazioni organiche, anche personale del ruolo unico regionale di qualifica non superiore alla sesta. 2. I compiti di cui al comma 1 sono prioritariamente svolti, previa attribuzione di uno dei profili dell'area amministrativa, nell'ambito della qualifica di appartenenza, dal personale dell'area tecnica della vigilanza nei cui confronti sia stata disposta la revoca dalla qualifica di agente di PS per idoneità fisica. |
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Art. 6 1. L'attribuzione dei gradi determina effetti sotto il profilo della gerarchia, fatta salva comunque la sovraordinazione gerarchica derivante dall'attribuzione delle funzioni di direzione o di responsabilità delle strutture in cui si articola la direzione generale del C.F.V.A. |
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Art. 7 1. Al primo livello della categoria iniziale del personale dell'area tecnica della vigilanza si accede mediante corso-concorso pubblico. 2. Al corso-concorso di cui al comma 1, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, valido per l'accesso alle facoltà universitarie, nonché dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 3. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i concorrenti sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela ambientale sentita la Commissione regionale per le pari opportunità. 4. Sino alla emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 7 giugno 1990, n. 149. 5. Al primo livello della categoria immediatamente inferiore alla qualifica di dirigente dell'area tecnica della vigilanza si accede mediate corso-concorso pubblico cui sono ammessi candidati in possesso del diploma di laurea, oltreché degli altri requisiti previsti nel comma 2. 6. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite in relazione alla dotazione organica, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso e le sedi di destinazione e bandisce i relativi concorsi. 7. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno 5 anni. |
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Art. 8 1. Il corso-concorso di cui all'articolo 7 si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami stabiliti col regolamento di cui all'art. 53, terzo comma della legge regionale n. 31 del 1998. 2. Sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 i programmi d'esame sono determinati dall'Assessorato competente in materia di personale ed indicati nel bando di concorso medesimo. 3. La prima fase del concorso è volta ad accertare, eventualmente anche attraverso prove teorico-pratiche, il possesso di un'adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo. 4. Qualora il numero dei concorrenti superi del 50 per cento i posti messi a concorso, ai fini dell'ammissione alla prima fase concorsuale possono essere realizzate forme di preselezione attraverso sistemi automatizzati, secondo le modalità definite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale. 5. I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici , ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura di un collegio medico appositamente costituito dall'Amministrazione regionale, anche attraverso convenzione con organismi e strutture sanitarie pubbliche. 6. Durante la visita tecnico sanitaria il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia assumendone i relativi oneri. 7. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al presente articolo sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale. 8. La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione. 9. A tal fine, l'Amministrazione è autorizzata a stipulare con i concorrenti idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione. 10. Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico stabilito a' termini dei commi 6 e 8, lettera b), dell'art. 32, della legge regionale n. 31 del 1998. 11. Al termine del corso gli allievi devono superare gli esami di contenuto teorico pratico. Il bando di concorso stabilisce le modalità di eventuale integrazione della Commissione esaminatrice per lo svolgimento di detti esami e il punteggio da attribuire per la frequenza del corso. 12 Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale sono stabilite le ipotesi di frequenza minima e la disciplina generale per la partecipazione ai corsi di cui ai commi precedenti. 13. Coloro che superano gli esami di cui al comma 11 sono nominati in prova ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 31 del 1998 secondo l'ordine di graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al medesimo comma 11. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato. 14. La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro 3 anni dalla sua pubblicazione. 15. Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al comma 1, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale. |
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Art. 9 1. Per il personale del C.F.V.A. è stabilita un'autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998. 2. Il contratto definisce le categorie, le aree professionali, le relative mansioni i livelli retributivi e le modalità di progressione nella carriera. |
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Art. 10 1. Il contingente di personale dell'area tecnica della vigilanza relativo alle unità operative di cui alle lettere dalla a) alla d) del comma 3 dell'articolo 3 è definito, secondo la procedura prevista dall'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro effettuata con riferimento ai seguenti parametri: superficie complessiva, superficie boscata, tipologia di bosco, aree protette, corsi d'acqua, estensione dei laghi e degli stagni, emergenze archeologiche, natura ed estensione degli eventuali vincoli di tutela, rischio di insorgenza incendi, popolazione totale, popolazione rurale, popolazione turistica. 2. Relativamente alle unità operative in ambito marittimo i contingenti sono altresì definiti in base ai seguenti ulteriori parametri: consistenza della flotta peschereccia, sviluppo costiero, zone umide, aree protette marine, porti e approdi. |
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Art. 10 1. Il contingente di personale dell'area tecnica della vigilanza relativo alle unità operative di cui alle lettere dalla a) alla d) del comma 3 dell'articolo 3 è definito, secondo la procedura prevista dall'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro effettuata con riferimento ai seguenti parametri: superficie complessiva, superficie boscata, tipologia di bosco, aree protette, corsi d'acqua, estensione dei laghi e degli stagni, emergenze archeologiche, natura ed estensione degli eventuali vincoli di tutela, rischio di insorgenza incendi, popolazione totale, popolazione rurale, popolazione turistica. 2. Relativamente alle unità operative in ambito marittimo i contingenti sono altresì definiti in base ai seguenti ulteriori parametri: consistenza della flotta peschereccia, sviluppo costiero, zone umide, aree protette marine, porti e approdi. |
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Art. 12 1. L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente all'area tecnica della vigilanza l'equipaggiamento, i dispositivi di protezione individuale e l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dei compiti d'istituto, nonché, secondo le prescrizione della competente autorità statale, le divise e le armi individuali e di reparto. 2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, sulla base di criteri di sicurezza nel lavoro, ergonomicità, funzionalità, decoro ed economicità, sono determinate le tipologie, le modalità di assegnazione e le responsabilità degli assegnatari delle dotazioni di cui al comma 1. 3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, sono definiti i modelli dei contrassegni, dei logotipi, dei fregi e distintivi, nonché delle tessere personali di riconoscimento e delle patenti di servizio, secondo le prescrizioni dei competenti organi statali. |
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Art. 13 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, comunque, le seguenti disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni: - i commi 2 e seguenti dell'articolo 1; - gli articoli da 3 a 17 e gli articoli 19 e 20; - il comma 2 dell'articolo 21; - gli articoli da 22 a 26 e gli articoli 30 e 31. 2. Dalla data di eventuale adozione degli atti di organizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è abrogato l'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1985. 3. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 12 è altresì abrogato l'articolo 18 della legge medesima n. 26 del 1985. |