CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 207
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA
l'8 maggio 2001
Norme per l'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge, in attuazione dell'articolo 3, lettera b), della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificata dalla Legge costituzionale 23 settembre 1992, n. 2, che attribuisce alla Regione Sardegna competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, disciplina l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.
Per quanto riguarda il sistema elettorale dei comuni si differenzia l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti da quelli con popolazione superiore.
E' questa una prima differenza rispetto alla disciplina statale che pone il discrimen alla soglia dei 15.000 abitanti. La scelta è stata determinata dalla considerazione che in Sardegna i comuni che superano i 10.000 abitanti sono agglomerati di peso non indifferente e, pertanto, la soglia dei 15.000 abitanti è apparsa eccessivamente elevata.
Per il resto il sistema di elezione nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è rimasto invariato rispetto alla normativa nazionale. Ogni candidato alla carica di Sindaco deve essere collegato con una sola lista. L'elettore può indicare una preferenza per uno dei candidati al Consiglio comunale facente parte della lista medesima. Non è possibile differenziare il voto per il Sindaco dal voto di lista, non esistono possibilità di collegamenti tra più liste che sostengono un candidato comune. L'elezione avviene in un unico turno, al candidato Sindaco che ottiene la maggioranza relativa dei consensi e alla lista collegata vengono attribuiti i due terzi dei seggi consiliari, mentre i seggi rimanenti vengo ripartiti proporzionalmente tra le liste minoritarie.
Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco deve essere collegato ad una o più liste; l'elettore può esprimere una preferenza per un candidato appartenente ad una delle liste collegate alla carica di Sindaco.
Contrariamente alla legge nazionale non è però ammesso il voto disgiunto, ovvero sia il voto per un candidato alla carica di Sindaco che per una lista ad esso non collegata. Inoltre, anche nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti le elezioni si svolgono in un unico turno.
Si è voluto in questo modo escludere una non coincidenza tra l'espressione del corpo elettorale al primo turno e quella di un eventuale secondo turno di votazione, nonché nuovi accordi tra i partiti tra il primo e il secondo turno, favorendo invece le aggregazioni partitiche ex ante.
Al candidato Sindaco che ottiene la maggioranza relativa dei consensi e alle liste collegate viene comunque garantito il 60 per cento dei seggi consiliari, mentre i seggi rimanenti vengono ripartiti proporzionalmente tra le liste minoritarie.
Il sistema di elezione del Presidente della Provincia e dei consigli provinciali adotta la stessa formula scelta per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Elezioni in un unico turno, candidato alla presidenza collegato ad una o più liste, divieto di voto disgiunto, premio di maggioranza che garantisca, comunque, il 60 per cento dei seggi al candidato vincente.
Ulteriore particolarità introdotta dal presente disegno di legge, rispetto alla normativa nazionale è l'elezione diretta del Vicesindaco e del Vicepresidente della Provincia.
Si è voluto in questo modo garantire che due figure quali quelle del Vicesindaco e del Vicepresidente che sostituiscono con pieni poteri il Sindaco ed il Presidente della Provincia, siano espressione del corpo elettorale. L'elezione diretta consente, inoltre, di non procedere allo scioglimento dei rispettivi consigli in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della provincia, che vengono, in tali casi, sostituiti dal Vicesindaco e dal Vicepresidente fino alla scadenza del mandato.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3, lettera b), della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla Legge costituzionale 23 settembre 1992, n. 2, disciplina l'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale nel territorio regionale. |
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TITOLO
II Art. 2 1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. |
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Art. 3 1. Nei comuni della Regione il Sindaco è eletto a suffragio universale, con voto libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. |
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Art. 4 1. Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale, con voto libero, diretto e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, collegate al candidato alla carica di Sindaco. |
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Art. 5 1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e: a) da nove membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti; b) da tredici membri nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti; c) da quindici membri nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; d) da ventuno membri nei comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti; e) da trentuno membri nei comuni con popolazione sino a 100.000 abitanti; f) da trentanove membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. |
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Art. 6 1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Negli altri comuni, il Consiglio può essere presieduto dal consigliere anziano o dal Presidente eletto dall'assemblea, secondo quanto disciplinato dallo statuto. |
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Art. 7 1. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È ammesso un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. |
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Art. 8 1. La Giunta comunale è composta rispettivamente dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vicesindaco, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco. 2. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. 4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 5. Entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresì i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. 6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. |
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Art. 9 1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o delle rispettive Giunte non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. |
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Art. 10 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, questi viene sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. 2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. 3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi viene sostituito nella carica di assessore con le modalità di cui all'articolo 8. 4. In caso di contemporanee dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. 5. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1, Legge 18 gennaio 1992, n. 16. 6. Le dimissioni presentate dal Sindaco e dal Vicesindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 7. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e del Vicesindaco nonché delle rispettive Giunte. |
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Art. 11 1. Le elezioni dei Consigli comunali si svolgono in un unico turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. 2. Le elezioni del Consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. 3. Il mandato decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni. |
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Art. 12 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 11 è fissata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge. |
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Art. 13 1. L'elezione dei Consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della Legge 8 giugno 1990, n.142, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per rinnovo del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13. |
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Art. 14 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti. 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. 4. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. 5. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. Sono inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste i giudici di pace e i segretari giudiziari. I presentatori che non sappiano o non possano sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo designato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. 6. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. 7. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune. 8. Con la lista si deve anche presentare: a) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; b) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; d) nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990; e) il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 9. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. 10. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio. |
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Art. 15 1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il Sindaco ed il Vicesindaco sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. 2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad un candidato alla carica di Vicesindaco e ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. 3. Nella scheda sono indicati, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco ed il candidato alla carica di Vicesindaco. 4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco e per il candidato collegato alla carica di Vicesindaco, segnando il relativo contrassegno. 5. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. |
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Art. 16 1. Il Consiglio comunale viene eletto con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco. 2. L'elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. 3. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato. 4. Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. 5. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima. 6. In caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di Sindaco, si procede al rinvio delle elezioni ed al rinnovo della presentazione delle candidature a Sindaco ed a consigliere comunale. |
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Art. 17 1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il Sindaco ed il Vicesindaco sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. 2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. 3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco, per il candidato collegato alla carica di Vicesindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. 4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età. |
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Art. 18 1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. 2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco. 4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. 6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato Sindaco che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4. 7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. 8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. 9. In caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di Sindaco, si procede al rinvio delle elezioni ed al rinnovo della presentazione delle candidature a Sindaco ed a consigliere comunale |
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Art. 19 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. |
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Art. 20 1. Le operazioni di voto per le elezioni del Sindaco, del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22. 2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede. |
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TITOLO II Art. 21 1. Sono organi della Provincia il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale. |
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Art. 22 1. Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto. 2. Il Consiglio provinciale è composto da: a) 36 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; d) 24 membri nelle altre Province. 3. La popolazione della Provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale. |
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Art. 23 1. Il Presidente della Provincia è membro del Consiglio provinciale e viene eletto a suffragio universale, con voto libero, diretto e segreto, unitamente al Vicepresidente ad esso collegato, contestualmente all'elezione del Consiglio. 2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Vicepresidente coincide con il territorio provinciale. |
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Art. 24 1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vicepresidente, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine il Presidente della Provincia. 2. Gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. |
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Art. 25 1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 2. Entro il termine fissato dallo statuto, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresì i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli assessori. |
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Art. 26 1. Il Presidente della Provincia, il Vicepresidente e il Consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. Il Presidente della Provincia non è immediatamente rieleggibile per più di una volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 27 1. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta provinciale non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. |
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Art. 28 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, questi viene sostituito dal Vicepresidente eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio provinciale. 2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicepresidente che ha assunto la carica Presidente della Provincia ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. 3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicepresidente eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi viene sostituito nella carica di assessore con le modalità di cui all'articolo 8. 4. In caso di contemporanee dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente e del Vicepresidente eletti, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1, della Legge 18 gennaio 1992, n. 16. 6. Le dimissioni presentate dal Presidente e dal Vicepresidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Presidente e del Vicepresidente nonché delle rispettive Giunte. |
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Art. 29 1. Le elezioni del Consiglio provinciale si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. 2. Le elezioni del Consiglio provinciale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. 3. Il mandato decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni. 4. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge. |
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Art. 30 1. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati. 2. A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia. 3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. 4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta. |
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Art. 31 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno 2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. 3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi. 4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta: a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti; b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti; c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti; d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti. 5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale. 6. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali. 7. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale, di Presidente della Provincia e di Vicepresidente sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 14 della presente legge, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente della Provincia o di Vicepresidente in più di una provincia. 8. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia e di Vicepresidente deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. |
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Art. 32 1. La scheda per l'elezione del Presidente della Provincia e del Vicepresidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al Consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al Consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. 2. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al Consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di Presidente della Provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al Consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di Presidente della Provincia e di Vicepresidente. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per il Vicepresidente collegato tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Presidente della Provincia e al candidato Vicepresidente collegato. 3. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. |
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Art. 33 1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla Legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 32 della presente legge ed al presente articolo. 2. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia. 3. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. 4. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio provinciale. 6. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto Presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati. 7. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3. 8. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. 9. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. |
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Art. 34 1. Le operazioni di voto per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22. 2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede. |
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Art. 35 1. Per quanto non è previsto diversamente si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali. |
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Art. 36 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la disciplina statale in materia di elezione del Sindaco, del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. |