CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 205

presentato dalla Giunta regionale

su proposta del Presidente della Regione,
FLORIS Mario

l'8 maggio 2001

  Riconoscimento delle persone giuridiche private
e approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

In data 10 febbraio 2000 è stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 361, il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n. 286.

Con tale regolamento è stata data attuazione ad uno specifico profilo della delega contenuta nella Legge 15 marzo 1997, n. 59, per la semplificazione amministrativa.

La semplificazione della procedura di acquisto della personalità giuridica incide sul rapporto tra autonomia privata e ordinamento, ampliando la sfera della prima. Infatti, l'acquisto della personalità giuridica non deriva più dal rilascio di un provvedimento concessorio rimesso alla discrezionalità, seppure limitata, dell'autorità governativa o regionale, ma consegue all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Conseguentemente le norme regolamentari abrogano diverse norme del Codice Civile, tra cui, in particolare, gli articoli 12 e 16, comma 3.

Il regolamento prevede l'istituzione di un registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture e presso le regioni e la soppressione del registro delle persone giuridiche tenuto presso le cancellerie dei Tribunali; l'iscrizione degli enti negli istituendi registri ha, come detto, funzione costitutiva dell'acquisto della personalità giuridica e non soltanto di pubblicità.

Il regolamento disciplina anche la procedura per il riconoscimento stabilendo termini perentori per la conclusione della stessa; in particolare il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni o, nel caso fosse necessario un supplemento di istruttoria, entro centottanta giorni.

Fatte queste premesse, si ritiene necessario e opportuno che il legislatore regionale adegui la disciplina relativa alla materia di cui trattasi alla legislazione nazionale, così come dispone l'articolo 7, comma 3, del regolamento.

Più specificamente si ritiene che il legislatore regionale debba, senza dubbio, adeguare la normativa alle disposizioni regolamentari che hanno modificato il Codice Civile, mentre potrebbe discostarsi dal dettato regolamentare e disciplinare in maniera differente il procedimento per il riconoscimento; anche sotto questo profilo sembra, tuttavia, opportuno recepire il regolamento. Si evidenzia, infatti, che la legge regionale del 14 settembre 1987, n. 36, prevede un procedimento poco snello in quanto aggravato dal parere obbligatorio dell'area legale dell'Assessorato competente per materia e del Sindaco del luogo in cui l'ente ha sede.

A questo proposito bisogna, in primo luogo, valutare l'opportunità di prevedere o no l'acquisizione dei suddetti pareri. Per quanto riguarda il parere dell'area legale si rileva che è di indubbia utilità perché attribuisce maggiore completezza alla fase istruttoria e, tuttavia, sembrerebbe necessario sopprimerlo, almeno come parere obbligatorio, per due motivi. Innanzitutto perché era stato previsto dalla legislazione regionale traendo spunto dalla legislazione nazionale che prevedeva il parere obbligatorio del Consiglio di Stato per il riconoscimento degli enti effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, parere che è stato soppresso con l'entrata in vigore del regolamento; in secondo luogo perché dilata i tempi di conclusione del procedimento mentre, sotto questo profilo, si ritiene che il legislatore regionale debba adeguarsi alla disciplina nazionale per non creare disparità di trattamento tra soggetti che operano nella regione sarda e soggetti che operano nelle altre regioni.

Per quanto riguarda il parere dell'Assessorato competente per materia e del Sindaco del luogo in cui ha sede l'ente, si ritiene che non abbiano ragione di sopravvivere in quanto determinano un inutile aggravamento della procedura. Si rileva, infatti, che Assessorato e Sindaco hanno novanta giorni per esprimere il parere, decorso il quale l'Amministrazione procedente può concludere il procedimento prescindendo dallo stesso; da ciò deriva che se l'Amministrazione procedente ha concluso l'istruttoria non può comunque emanare il provvedimento prima che siano decorsi i novanta giorni. A ciò si aggiunga che spesso l'Assessorato e, ancor più spesso, il Sindaco, ritengono di non dover esprimere alcun parere.

Per quanto attiene all'organo deputato ad emanare il provvedimento di iscrizione nel registro, facendo salva la competenza della Presidenza della Regione, si ritiene che debba essere identificato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nel Direttore del competente Servizio della Presidenza della Regione. Tale interpretazione è frutto della seguente constatazione: la legge regionale 14 settembre 1987, n. 36, attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza ad emanare il provvedimento di riconoscimento previa deliberazione della Giunta; tale disciplina trovava giustificazione nella natura concessoria e quindi discrezionale del provvedimento di riconoscimento che, allo stato attuale, è venuto meno. Infatti, come già evidenziato, il regolamento più volte citato, con l'abrogazione dell'articolo 12 del Codice Civile, ha introdotto nel nostro ordinamento il modello di riconoscimento normativo, proprio delle società, anche per gli enti senza scopo di lucro; da ciò deriva che l'Amministrazione è vincolata all'emanazione del provvedimento di iscrizione, potendo effettuare esclusivamente valutazioni tecniche. Pertanto, considerata la natura del provvedimento di iscrizione, non appare opportuno attribuire ad un organo politico la competenza ad emanarlo.

Il disegno di legge è costituito da quattro articoli: l'articolo 1 ha lo scopo di recepire la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; l'articolo 2 individua l'organo competente a provvedere all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; l'articolo 3 istituisce il registro delle persone giuridiche regionale e l'articolo 4 abroga la legge regionale n. 36 del 1987.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto

1. Per il riconoscimento e l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, con sede legale nella Regione, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della stessa e che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto sardo e nelle materie delegate dallo Stato alla Regione, si applica la disciplina dettata del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concernente: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", salvo quanto disposto nei successivi articoli.

   

Art. 2
Funzioni

1. Le funzioni attribuite al Prefetto dal citato regolamento sono esercitate dal Direttore del competente Servizio della Presidenza della Regione.

   

Art. 3
Registro regionale delle persone giuridiche

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui all'articolo 1, con la denominazione "Registro regionale delle persone giuridiche" e disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento.

   

Art. 4
Abrogazione

1. La legge regionale 14 settembre 1987, n. 36 (Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati ), è abrogata.