CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 204/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dei trasporti, MANUNZA

  l'8 maggio 2001

Legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 - Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna - Proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2001


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

La materia dei collegamenti marittimi notturni con le isole minori era precedentemente disciplinata dalla legge regionale n. 9 del 1985.

Detta legge, apparsa non completamente in linea con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, è stata abrogata dalla legge regionale n. 9 del 10 luglio 2000.

Il legislatore regionale ha disciplinato nuovamente la materia con la legge n. 8 del 10 luglio 2000 recante "disposizioni in materia di continuità territoriale con le isole minori della Sardegna".

La legge, approvata dal Governo, è stata inviata dalla Presidenza della Giunta agli organismi dell'Unione Europea, per il necessario esame di conformità alla normativa comunitaria.

In attesa dell'indispensabile pronunciamento degli organismi dell'Unione Europea in merito alla conformità della legge con la normativa comunitaria, è stato avviato il procedimento di attuazione del contenuto nell'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2000 n. 8 il quale, nel prvedere l'affidamento con procedura concorsuale dei servizi di collegamento marittimi con le isole minori, impone alla Regione la definizione con direttiva di programma dei contenuti dei servizi de quo previo coinvolgimento dei Comuni interessati.

L'attuazione concreta della legge n. 8 del 2000 rende necessaria la predisposizione di una complessa procedura rappresentata dalla direttiva di programma, dal bando di gara internazionale e relativo capitolato d'oneri e da tutte le pubblicazioni.

Tale attività è perfezionabile, tuttavia, solo dopo che la legge notificata a Bruxelles avrà ottenuto la necessaria approvazione e comunque richiede tempi medio-lunghi.

In considerazione del fatto che appare assolutamente prioritario garantire la salvaguardia del principio costituzionale alla mobilità in attesa del recepimento del decreto legislativo n. 422 del 1997 nonché dell'attività di attuazione della legge regionale n. 8 del 2000, si rende indispensabile una ulteriore proroga dei contratti in essere al 31 dicembre 2001, rispetto a quella prevista nell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2000, n. 8.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore - DORE, Vice Presidente - CALLEDDA, Segretario - CORDA - FOIS - GRANARA - MASIA - MORITTU - MURGIA - SANNA Alberto - SATTA

pervenuta il 19 giugno 2001

La Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 13 giugno 2001, ha approvato il disegno di legge n. 204 concernente: "Legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 - Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna - Proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2001".

La Commissione, dopo aver attentamente valutato le ragioni che hanno indotto la Giunta regionale alla presentazione del disegno di legge, le ha pienamente condivise. In particolare la Commissione ha concordato sulla necessità di assicurare il mantenimento del servizio notturno a favore delle isole minori della Sardegna nella fase transitoria attuale, caratterizzata dall'esame del testo unificato concernente il trasporto pubblico locale, al cui interno anche tale particolare ma importante aspetto verrà disciplinato.

La necessità di assicurare un importante servizio sociale per le comunità isolane e il rispetto delle disposizioni comunitarie disciplinanti la materia dei trasporti, sono certamente contemperate nel testo normativo che la Commissione propone all'Assemblea consiliare per l'approvazione finale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1 

1. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché della promulgazione ed attuazione della legge regionale 10 luglio 2000, n, 8, ed allo scopo di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo tra la Sardegna e le sue isole minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare fino alla data di aggiudicazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, i contratti in essere per l'esercizio dei collegamenti marittimi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento sussistente nella UPB S13.013 "Continuità territoriale", del bilancio della Regione per l'anno 2001.

 

Art. 1

1. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché della promulgazione ed attuazione della legge regionale 10 luglio 2000, n, 8, ed allo scopo di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo tra la Sardegna e le sue isole minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare fino alla data di aggiudicazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, i contratti in essere per l'esercizio dei collegamenti marittimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 3.500.000.000 (euro 1.808) per l'anno 2001. Ad essi si fa fronte con lo stanziamento sussistente nella UPB S13.017 "Continuità territoriale" del bilancio della Regione per l'anno 2001.