CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 203/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PITTALIS

l'8 maggio 2001

 Integrazione all'art. 12 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni - Norma di specificazione sul bilancio di cassa


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Il presente disegno di legge intende introdurre nell'articolo 12 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 - legge di contabilità - una disposizione che specifichi che la gestione delle previsioni di cassa, intesa come rispetto del limite ai pagamenti, deve avvenire per unità previsionali di base e non anche per capitoli.

Cị al fine di consentire maggiore speditezza all'effettuazione dei pagamenti che non sarebbe possibile se dovesse individuarsi il limite a detti pagamenti nella dotazione di cassa dei singoli capitoli di spesa.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

LA SPISA, Presidente - SCANO, Vice Presidente - BIGGIO, Segretario - SECCI, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO, relatore - CAPPAI - COGODI - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SPISSU - USAI - VARGIU

Pervenuta il 27 giugno 2001

Con la legge in esame, che si compone di un unico articolo, si intende porre rimedio ad un dubbio interpretativo che discende dall'attuale formulazione dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 11 del 1983.

Si rende a tal fine necessario pervenire ad una disposizione che chiarisca che la gestione delle previsioni di cassa deve essere attuata per unità previsionali di base e non anche per capitoli.

Questa modifica, se approvata rapidamente come la Commissione auspica, otterrebbe lo scopo di pervenire ad una maggiore celerità dei pagamenti altrimenti difficilmente raggiungibili ove dovesse ritenersi per effetto dei pagamenti non superabile la dotazione di cassa dei singoli capitoli di spesa dell'unità previsionale di base di riferimento.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Nell'articolo 12 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. La ripartizione di cui al comma 6 non è riferita alle previsioni di cassa le cui dotazioni rimangono espresse per ciascuna unità previsionale di base.".

 

Art. 1

(identico)