CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 201/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LURIDIANA

di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, USAI, l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS e l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

il 26 aprile 2001

Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Con il presente disegno di legge l'Amministrazione regionale intende favorire l'imprenditoria giovanile, al fine di creare maggiore occupazione, derogando, per un periodo limitato al 31 dicembre 2006, a quanto stabilito dall'Unione Europea, nei seguenti interventi:

- l'apporto minimo dei soggetti richiedenti è del 10 per cento e non del 25 per cento previsto;

- l'Amministrazione regionale interviene con apposita garanzia fideiussoria fino ad un massimo del 90 per cento dell'importo di quota non coperta da contributo;

- spese di gestione per i primi due anni di attività;

- anticipazione IVA.

Per tale deroga si ritiene sussistano le condizioni previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.

Il limite dovuto all'insularità manifesta in tutta la sua evidenza una forte caratterizzazione negativa nello sviluppo e nella crescita dell'economia isolana e quindi nella particolare difficoltà in cui giovani disoccupati e aspiranti imprenditori vengono a trovarsi nella realizzazione di un progetto imprenditoriale.

Infatti l'insularità, che può essere anche un fattore di sviluppo, sino ad ora è stato invece sempre un fattore di sottosviluppo in regioni quali la Sardegna in cui gli standard dei servizi offerti al cittadino e alle imprese sono di gran lunga inferiori alla media dei servizi offerti nelle altre regioni italiane ed europee, né ad oggi sono valsi a ridurre il divario i molteplici accordi di programma firmati e mai completamente attuati.

E' sufficiente, a titolo esemplificativo, soffermarsi sul costo dell'approvvigionamento energetico per le famiglie, ma soprattutto per le imprese, l'alto costo del trasporto, ma anche la mancanza di certezze, della capacità offerta dai singoli vettori, nonché la mancanza di autostrade. Fattori tutti che comportano parametri più elevati tra tutte le regioni sia in termini di accessibilità per il cittadino ai porti, aeroporti e sistemi di trasporto in genere che per le merci. E' da evidenziare, altresì, che anche in tema di ferrovie la Sardegna è buon ultima in Europa non avendo neanche un metro di strada ferrata elettrificata e nessuna metropolitana di superficie nei comuni capoluogo.

Oltre alle considerazioni precedentemente formulate è da tener presente che la totale assenza di mezzi finanziari, soprattutto per le fasce più deboli (anche se ricche di professionalità, capacità imprenditoriale e volontà di realizzazione) e la difficoltà di accesso al sistema del credito che riscontra il più alto tasso di interesse rispetto al resto della penisola, necessariamente devono spingere la volontà politica ad una maggiore considerazione nei confronti delle richieste favorevolmente istruite, ma inevase, presentate dai giovani disoccupati in base a normative nazionali e regionali.

Sulla base di quanto sopra specificato e posto che la Sardegna ha il 75 per cento del prodotto interno lordo riferito ai Paesi europei, a causa del basso sviluppo economico e dell'elevato tasso di disoccupazione essa risulta inserita nell'Obiettivo 1.

Ciò significa che la stessa Unione Europea riconosce una situazione di difficoltà complessiva per la quale è necessario intervenire con una strumentazione legislativa straordinaria per riportare il livello di sviluppo delle aziende sarde a quello delle altre aziende operanti nel territorio nazionale e comunitario.

Pertanto, al fine di dare risposte certe alle aspettative dei giovani disoccupati, è necessario dare assoluta priorità alle richieste precedentemente richiamate. 


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai Consiglieri

RASSU, Presidente e relatore - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - GRANARA - ORRU' - PISANO

pervenuta il 19 dicembre 2001

Il presente disegno di legge è la risultante della negoziazione intervenuta fra la Commissione Europea e la Regione autonoma della Sardegna a seguito della notifica dell'articolato licenziato dalla Sesta Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 7 agosto 2001 e recante una nuova normativa in materia d aiuti di Stato per l'imprenditoria giovanile.

Rispetto alla normativa vigente, più comunemente conosciuta come "la legge 28", il nuovo testo concordato e autorizzato dall'Unione Europea e oggi all'attenzione del Consiglio regionale, è in linea con i parametri comunitari e quindi immediatamente operativo a condizione che lo si approvi senza sostanziali modifiche all'impianto nello stesso contenuto.

Questo definisce esattamente le finalità, i settori produttivi beneficiari, la tipologia delle misure di aiuto (contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, contributi per spese di gestione), nonché i requisiti soggettivi di ammissibilità ai benefici (articoli 1 e 2).

È stata inoltre precisata meglio rispetto al testo iniziale la nozione di piccola e media impresa (definita secondo i parametri europei) e inserito altresì un vincolo, sia di destinazione che temporale, per gli investimenti effettuati nel territorio della Sardegna (articolo 2, commi 1 e 2).

Il provvedimento, fra l'altro, rinvia la definizione delle intensità e delle modalità attuative di due delle specifiche misure di aiuto previste (contributi in conto capitale e contributi in conto interessi) all'emanazione di apposite direttive applicative da parte della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articoli 4 e 10), diversamente da quanto fa per gli aiuti al funzionamento (contributi in conto gestione) di cui viene fissata direttamente in legge oltre l'intensità dell'aiuto anche il dettaglio delle spese per cui è concesso (articolo 7).

L'intero regime del provvedimento, oggi sottoposto ad esame, è conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione Europea (12 gennaio 2001) relativamente all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese.

Tale conformità esonera, pertanto, la Regione Autonoma della Sardegna dall'obbligo della notifica - salvo comunicazione informativa - in quanto totalmente osservante delle prescrizioni comunitarie in materia.

Per ciò che attiene invece agli "aiuti al funzionamento" (articolo 7) e tenuto conto del costante contrasto espresso in merito dalla Commissione Europea, a causa della loro pregnante influenza e capacità di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato, e per ciò stesso vietati, la C.E. ha concesso apposita ed esplicita autorizzazione "in deroga" poiché ha riconosciuto valide - nel corso della negoziazione - le forti motivazioni socio economiche e strutturali che affliggono la Sardegna e tali da giustificare una deroga a tale divieto pur nel rispetto delle altre condizioni dettate dal predetto Regolamento.

La positiva determinazione della C.E. al regime derogatorio è stata possibile anche perché è stata introdotta un'ulteriore soglia aggiuntiva, rispetto a quelle contenute nel testo notificato, che si compendia nell'applicazione del principio di regressività della misura nell'ambito di applicazione del regime previsto (circoscritto agli anni 2001-2006).

Tuttavia l'importanza pregnante del presente provvedimento consiste sopratutto nel fatto che in esso è contenuta la sanatoria "ex post" della legge regionale 28/84 mai notificata - nei suoi oltre tre lustri di vigenza - all'Unione Europea. A causa di tale mancanza, è stato presentato ricorso al TAR Sardegna, e successivamente al Consiglio di Stato, che ne ha sospeso la vigenza in attesa che sul regime di aiuto si pronunciasse l'Unione Europea. Ciò che è puntualmente avvenuto con l'approvazione dell'articolo 12 contenuto nel testo di legge oggi all'esame. La Commissione Europea, infatti, pur deplorando la mancata preventiva notifica della legge regionale medesima, ha ritenuto (in seguito ad una impegnativa quanto articolata trattativa che ha visto impegnati sia organi della Giunta regionale che del Consiglio regionale) che l'aiuto di Stato ivi contenuto "soddisfi i criteri per essere considerato compatibile con il Trattato CE". Tale decisione però è limitata a tutti i settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca oggetto di separato esame delle competenti direzioni della Commissione Europea.

La Commissione, pertanto, stante l'estrema importanza del provvedimento ne auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA  

composta dai Consiglieri

RASSU, Presidente e relatore - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - GRANARA - ORRU' - PISANO

pervenuta il 19 dicembre 2001

Il presente disegno di legge è la risultante della negoziazione intervenuta fra la Commissione Europea e la Regione autonoma della Sardegna a seguito della notifica dell'articolato licenziato dalla Sesta Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 7 agosto 2001 e recante una nuova normativa in materia d aiuti di Stato per l'imprenditoria giovanile.

Rispetto alla normativa vigente, più comunemente conosciuta come "la legge 28", il nuovo testo concordato e autorizzato dall'Unione Europea e oggi all'attenzione del Consiglio regionale, è in linea con i parametri comunitari e quindi immediatamente operativo a condizione che lo si approvi senza sostanziali modifiche all'impianto nello stesso contenuto.

Questo definisce esattamente le finalità, i settori produttivi beneficiari, la tipologia delle misure di aiuto (contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, contributi per spese di gestione), nonché i requisiti soggettivi di ammissibilità ai benefici (articoli 1 e 2).

È stata inoltre precisata meglio rispetto al testo iniziale la nozione di piccola e media impresa (definita secondo i parametri europei) e inserito altresì un vincolo, sia di destinazione che temporale, per gli investimenti effettuati nel territorio della Sardegna (articolo 2, commi 1 e 2).

Il provvedimento, fra l'altro, rinvia la definizione delle intensità e delle modalità attuative di due delle specifiche misure di aiuto previste (contributi in conto capitale e contributi in conto interessi) all'emanazione di apposite direttive applicative da parte della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articoli 4 e 10), diversamente da quanto fa per gli aiuti al funzionamento (contributi in conto gestione) di cui viene fissata direttamente in legge oltre l'intensità dell'aiuto anche il dettaglio delle spese per cui è concesso (articolo 7).

L'intero regime del provvedimento, oggi sottoposto ad esame, è conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione Europea (12 gennaio 2001) relativamente all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese.

Tale conformità esonera, pertanto, la Regione Autonoma della Sardegna dall'obbligo della notifica - salvo comunicazione informativa - in quanto totalmente osservante delle prescrizioni comunitarie in materia.

Per ciò che attiene invece agli "aiuti al funzionamento" (articolo 7) e tenuto conto del costante contrasto espresso in merito dalla Commissione Europea, a causa della loro pregnante influenza e capacità di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato, e per ciò stesso vietati, la C.E. ha concesso apposita ed esplicita autorizzazione "in deroga" poiché ha riconosciuto valide - nel corso della negoziazione - le forti motivazioni socio economiche e strutturali che affliggono la Sardegna e tali da giustificare una deroga a tale divieto pur nel rispetto delle altre condizioni dettate dal predetto Regolamento.

La positiva determinazione della C.E. al regime derogatorio è stata possibile anche perché è stata introdotta un'ulteriore soglia aggiuntiva, rispetto a quelle contenute nel testo notificato, che si compendia nell'applicazione del principio di regressività della misura nell'ambito di applicazione del regime previsto (circoscritto agli anni 2001-2006).

Tuttavia l'importanza pregnante del presente provvedimento consiste sopratutto nel fatto che in esso è contenuta la sanatoria "ex post" della legge regionale 28/84 mai notificata - nei suoi oltre tre lustri di vigenza - all'Unione Europea. A causa di tale mancanza, è stato presentato ricorso al TAR Sardegna, e successivamente al Consiglio di Stato, che ne ha sospeso la vigenza in attesa che sul regime di aiuto si pronunciasse l'Unione Europea. Ciò che è puntualmente avvenuto con l'approvazione dell'articolo 12 contenuto nel testo di legge oggi all'esame. La Commissione Europea, infatti, pur deplorando la mancata preventiva notifica della legge regionale medesima, ha ritenuto (in seguito ad una impegnativa quanto articolata trattativa che ha visto impegnati sia organi della Giunta regionale che del Consiglio regionale) che l'aiuto di Stato ivi contenuto "soddisfi i criteri per essere considerato compatibile con il Trattato CE". Tale decisione però è limitata a tutti i settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca oggetto di separato esame delle competenti direzioni della Commissione Europea.

La Commissione, pertanto, stante l'estrema importanza del provvedimento ne auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

La Terza Commissione, nella seduta del 18 settembre 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità generali

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'occupazione nei settori:

- della produzione di beni e servizi, nonché servizi socioassistenziali;

- del turismo, dell'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero e della produzione di servizi turistici;

- dell'acquacoltura,

la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo 2 i seguenti benefici:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) contributi per le spese di gestione.

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:

a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;

b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.

2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo 2, i seguenti benefici:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) contributi per le spese di gestione.

Art. 2
Soggetti ammissibili

1. I soggetti beneficiari sono rappresentati da:

a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

b) società di capitali, da un minimo di tre ad un massimo di otto soggetti, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

c) società di persone, da un minimo di tre ad un massimo di otto soggetti, costituite per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a.

2. La sede operativa e legale della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge.

3. La presenza dei giovani disoccupati all'interno della società e cooperativa deve comunque essere maggioritaria, mentre l'eventuale quota minoritaria deve essere comunque detenuta da soggetti in età lavorativa.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere mantenuti anche in caso di trasferimento di quote o azioni societarie per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge.

 

Art. 2
Soggetti ammissibili

1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:

a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a.

I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla lettera a. bis), comma 1, articolo 10, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56. 

2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni 15 dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di società beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.

Art. 3
Benefici

1. I contributi erogati in conto capitale e in conto interessi sui mutui vengono concessi secondo i limiti previsti dall'Unione Europea in termini di Equivalente Sovvenzione Netta (ESN) ed Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) per la Regione Sardegna.

2. L'intensità degli aiuti non può superare il 35 per cento in equivalente sovvenzione netta cui è aggiunto il 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda, per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese; tale percentuale è valutata in relazione al valore dell'investimento iniziale sulla base di un insieme di spese uniforme, a seconda della tipologia di investimento. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 10 per cento.

3. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, a copertura delle spese per servizi di tutoraggio, acquisto materie prime, semilavorati, prodotti finiti, software, studi e ricerche pertinenti al programma finanziato, ivi compresa la prestazione di servizi, interessi, sconti e oneri finanziari, esclusi quelli relativi al finanziamento agevolato.

4. I contributi previsti dalla vigente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

5. I massimali di intervento ammessi per settore, sono definiti dalla direttiva di attuazione prevista dall'articolo 10.

6. Qualora l'Unione Europea provveda alla modifica dei massimali comunitari, relativamente alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti possono essere adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti per materia.

 

Art. 3
Benefici

1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la Regione Sardegna.

2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

4. Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'articolo 4.

5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 le eventuali variazioni sono adottate con delibera della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 4
Contributi in conto interesse
e operazioni di credito a tasso agevolato

1. Per le operazioni di mutuo relative al 50 per cento del piano di investimento ammesso, comprese quelle di leasing. è previsto il concorso degli interessi nella misura del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; inoltre è previsto il concorso interessi nella misura di cui sopra anche per le operazioni di mutuo relative alle anticipazioni IVA.

2. Il concorso interessi per le operazioni relative all'IVA viene riconosciuto per il solo periodo di utilizzo.

 

Art. 4
Massimali di intervento

1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'articolo 1 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo 3 sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 10.

Art. 5
Garanzie fideiussorie

1. Le operazioni di credito sono assistite da fideiussione, a titolo sussidiario fino al 90 per cento dell'ammontare dei finanziamenti concessi, prestata dall'Assessorato competente per materia, in favore dell'istituto mutuante.

 

Art. 5
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.

Art. 6
Studio di fattibilità

1. La concessione dei benefici e agevolazioni è condizionata alla presentazione di uno studio di fattibilità formulato secondo gli schemi che sono previsti dalle direttive istruttorie e da un progetto tecnico, qualora previsto, da cui si evinca la validità del piano imprenditoriale presentato, le prospettive economiche, le condizioni tecniche, operative e strutturali della nuova iniziativa, con riferimento al mercato e al settore di riferimento.

 

Art. 6
Contributo in conto interessi
ed operazioni di credito a tasso agevolato

1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Art. 7
Spese di gestione

1. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività; essi vengono determinati in sede di approvazione dello studio di fattibilità, comunque entro il massimale del 50 per cento dell'ammesso per il primo anno e del 30 per cento per il secondo anno, secondo i limiti e i massimali previsti dall'Unione Europea in termini di ESN e ESL.

 

Art. 7
Spese di gestione

1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attività, riguardanti i costi per:

a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;

b) trasporti interni alla Sardegna;

c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;

d) acquisto di materie prime;

e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.

2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilità, per le domande presentate nel biennio 2001-2002 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attività e del 45 per cento delle spese ammissibili, per il secondo anno di attività.

4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006, la misura massima del contributo erogabile è fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività, e nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (2° biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (3° biennio).

5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non può eccedere, nel biennio di attività, la misura massima del 50 per cento degli investimenti fissi e non può eccedere, altresì, la misura massima di seicento milioni per il primo anno di attività e di quattrocento milioni per il secondo anno di attività.

6. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.

7. L'aiuto di cui al presente articolo è incompatibile con altri analoghi aiuti già percepiti per la medesima iniziativa, è concesso una sola volta ed è incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalità, previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo è decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'articolo 11.

Art. 8
Modalità di erogazione e revoca dei contributi

1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:

a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;

b) 30 per cento alla realizzazione della metà del programma di investimenti ammesso;

c) 20 per cento a completamento dell'investimento.

2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'Assessore competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più requisiti previsti per la concessione dei contributi; a tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi, possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

 

Art. 8
Modalità di erogazione e revoca dei contributi

1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:

a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;

b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;

c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.

2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'Assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi.

3. A tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

Art. 9
Modalità istruttorie

1. L'istruttoria delle pratiche è demandata agli istituti di credito e alla finanziaria regionale SFIRS S.p.A., sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica e deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

2. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire, con atto del competente Assessorato, entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.

 

Art. 9
Modalità istruttorie

1. I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a sportello o a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. In caso di procedura valutativa a sportello, le domande di ammissione alle agevolazioni sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

3. L'istruttoria è demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.

5. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.

Art. 10
Direttive di attuazione

1. Le modalità di applicazione della presente legge sono disciplinate con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stessa.

 

Art. 10
Direttive di attuazione

1. Le modalità di applicazione della presente legge, sono disciplinate unitariamente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 11
Norme finali

1. Il regime degli aiuti previsto dalla presente legge cessa a far data del 31 dicembre 2006.

 

Art. 11
Norme finali

1. Il regime degli aiuti previsto dalla presente legge cessa a far data dal 31 dicembre 2006.

Art. 12
Norma transitoria

1. In deroga agli articoli precedenti la Giunta regionale dà corso, per un periodo di sei mesi, alle richieste inevase, ma favorevolmente istruite, presentate in base a normative nazionali e regionali nei massimali dalle stesse stabilite, dai giovani imprenditori, nei settori economici e nelle misure sottoindicate:

a) produzione di beni e servizi, nonché servizi socioassistenziali;

b) turismo;

c) pesca e acquacoltura:

1) contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa ammessa;

2) contributo in conto occupazione pari a lire 1.200.000 per non più di due anni a ciascun giovane socio disoccupato che esplichi effettiva attività lavorativa (non previsto per il settore turismo);

3) contributo in conto interessi per il mutuo agevolato pari al 40 per cento della spesa ammessa (per il settore turismo, alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore);

4) anticipazioni fino all'importo del 20 per cento degli investimenti ammissibili per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto;

5) contributi in conto gestione per i primi due anni di attività:

5.1) società composte da soli giovani:

1° anno

- 75 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;

- 50 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;

2° anno

- 50 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;

- 30 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;

5.2) società composte da giovani disoccupati e altri soggetti anche occupati:

1° anno

- 75 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;

- 50 per cento per ulteriori 600 milioni di lire di spese;

2° anno

- 50 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;

- 30 per cento per ulteriori 600 milioni di lire di spese;

d) contributo del 90 per cento per lo studio di fattibilità nella seguente misura:

1) 6 per cento per investimenti fino a lire 500.000.000;

2) 2 per cento per la quota eccedente lire 500.000.000 e sino a lire 1.000.000.000;

3) 1,5 per cento per la quota tra lire 1.000.000.000 e lire 2.500.000.000;

4) 1 per cento per la quota eccedente lire 2.500.000.000;

e) garanzia fideiussoria pari al 90 per cento sul mutuo agevolato dal 40 per cento della parte non coperta dal contributo e dell'anticipazione IVA.

Se l'iniziativa è posta in essere da un Comune per la realizzazione di strutture da dare in gestione a società o cooperative giovanili, il contributo può essere pari al 100 per cento della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibili.

Per gli interventi nel settore dell'acquacoltura il contributo in conto capitale è pari all'80 per cento;

f) agricoltura e zootecnica:

1) contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ammessa;

2)  mutuo pari al 20 per cento massimo della somma residua;

3) contributo del 90 per cento per lo studio di fattibilità nella seguente misura:

- 6 per cento per investimenti fino a lire 5.000.000.000;

- 2 per cento per la quota eccedente lire 5.000.000.000 e sino a lire 1.000.000.000;

- 1,5 per cento per la quota tra lire 1.000.000.000 e lire 2.500.000.000;

- 1 per cento per la quota eccedente lire 2.500.000.000;

4) contributo in conto gestione per i primi due anni di attività:

1° anno

- 75 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;

- 50 per cento per ulteriori 400 milioni di lire di spese;

2° anno

- 50 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;

- 30 per cento per ulteriori 400 milioni di lire di spese.

 

Art. 12
Norma transitoria

1. La legge regionale n. 28 del 1984, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata con effetto dal 31 dicembre 1999. 

2. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1984, entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, ed istruite, sono liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 13
Fondo intervento

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".          
Il programma, annuale o pluriennale, degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni.

2. Con la procedura di cui all'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

Art. 13
Fondo intervento

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile".

2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lett. I) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con la procedura di cui all'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 14
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 200.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

2. Le disponibilità relativa agli stanziamenti disposti per gli anni 2001-2003 possono essere anticipati al 2001; in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.

3. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propri decreti.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

01 - PRESIDENZA GIUNTA

UPB S01.018

(D.V.) - Interventi orientati alla creazione di nuova occupazione

COMPETENZA

2001     lire    200.000.000.000

2002     lire    200.000.000.000

2003     lire    200.000.000.000

CASSA

2001     lire    200.000.000.000

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.003

Fondo cassa

CASSA

2001     lire    200.000.000.000

UPB S03.007

Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale

COMPETENZA

2001    lire     200.000.000.000

2002    lire     200.000.000.000

2003   lire     200.000.000.000

Mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 16 della tabella B, allegata alla legge finanziaria.

 

Art. 14
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 170.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 195.000.000.000 per gli anni successivi, fanno carico all'UPB S01.020 del bilancio della Regione per l'anno 2001 ed a quella corrispondente per gli anni successivi:

2. Le disponibilità relative agli stanziamenti disposti per gli anni 2001-2003 possono essere anticipati al 2001, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.

3. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con propri decreti.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.007

Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale

2001

lire        170.000.000.000
euro      87.797.672,85

2002

lire        195.000.000.000
euro      100.709.095,32

2003

lire        195.000.000.000
euro      100.709.095,32

Mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 16 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6

In aumento:

01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UPB S01.020

(N.I.) Direz. Gen. 01 - Serv. 03(02.17)

Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile

COMPETENZA

2001

lire       170.000.000.000
euro     87.797.672,85

2002

lire        195.000.000.000
euro      100.709.095,32

2003

lire        195.000.000.000
euro      100.709.095,32