CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 198
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA
il 9 aprile 2001
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Nell'ambito dell'avviata azione di semplificazione legislativa e amministrativa, il presente disegno di legge si propone di riordinare la normativa regionale vigente in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
A tal fine vengono raccolte e coordinate in un unico testo la legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, "Norme sui rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa", e la legge regionale 15 luglio 1986, n.7, "Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna".
Il Disegno di legge si articola, pertanto, in cinque titoli:
Titolo I - Principi;
Titolo II - Responsabilità del procedimento
Titolo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
Titolo IV - Misure di semplificazione
Titolo V - Accesso
Nel riordinare organicamente la materia, si è proceduto all'adeguamento alla legislazione nazionale sopravvenuta. In particolare, l'articolo 3 detta i principi cui dovrà ispirarsi il legislatore regionale nella legislazione di settore prevedendo:
a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa ;
b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti intervenienti;
c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificita' l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.
Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che, annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, presenti al Consiglio regionale un disegno di legge di semplificazione dei procedimenti amministrativi che si conforma a i principi e ai criteri direttivi sopra citati.
In prima applicazione di tale disposto, in allegato al presente disegno di legge sono previste le prime misure di semplificazione consistenti nell'abolizione di pareri consiliari, o di altri organi, su atti provvedimentali dell'organo di governo.
Il disegno di legge adegua , inoltre, la normativa regionale in tema di conferenza di servizi, prevedendo una disciplina più dettagliata in relazione a tempi e procedure. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione; tale termine non può comunque superare novanta giorni. In caso di inutile decorso del termine, o di dissenso espresso da una o più amministrazioni nell'ambito della conferenza sulla proposta dell'amministrazione regionale procedente, l'Amministrazione regionale indicente assume la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
Anche al fine di consentire l'esame di più interessi pubblici coinvolti in un medesimo procedimento amministrativo, è, inoltre, istituzionalizzata la Conferenza dei direttori generali.
Sempre in tema di misure di semplificazione, nel disegno di legge si prevede, infine, che l'Amministrazione regionale e gli enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
L'ultimo titolo è dedicato al diritto d'accesso. Nel riordinare la materia, si sono, in particolare, disciplinati con maggior dettaglio modalità e tempi di accesso agli atti.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Titolo I Art. 1 1. La presente legge detta norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e si applica all'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna, alle aziende autonome regionali, agli enti regionali con esclusione di quelli economici, nonché alle funzioni delegate e subdelegate dalla Regione ad enti ed organismi comunque denominati. |
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Art. 2 1. L'attività amministrativa regionale è retta dal principio di pubblicità , secondo le modalità previste dalla presente legge, e deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico. Le pubbliche amministrazioni debbono disporre i soli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell' istruttoria, evitando il ricorso a forme complesse o onerose. 2. Quando sono prescritte forme procedimentali, il procedimento è vincolato, oltre che al rispetto delle norme della presente legge, esclusivamente a quello delle disposizioni che lo riguardano espressamente. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dalle amministrazioni solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi, nel corso del procedimento. |
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Art. 3 1. La Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso: a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa ; b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti intervenienti; c) la riduzione dei termini dei procedimenti; d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo; e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili; f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificita' l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) lo snellimento della documentazione amministrativa. 2. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di semplificazione dei procedimenti amministrativi che si conforma ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 1. |
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Art. 4 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale deve concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati. |
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Art. 5
1. Ogni atto amministrativo scritto deve essere motivato. La motivazione deve indicare gli elementi essenziali, giuridici e di fatto, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta: a) se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato nel testo dell'atto; b) se per semplicità dell'atto e la sue ripetitività le ragioni della decisione sono implicite; c) per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale. 3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), assieme con l'atto che contiene la decisione deve essere comunicato all'interessato anche l'atto cui si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. |
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Art. 6 1. Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati oltre che i diritti e doveri reciproci, l'Amministrazione regionale favorisce la conclusione di accordi con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e fatte salve le facoltà e le procedure previste dal Titolo III. |
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Titolo II Art. 7 1. Gli organi competenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 1 adottano le disposizioni necessarie a dare attuazione alle norme del presente titolo tenendo conto delle peculiarità della propria organizzazione. |
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Art. 8 1. Con atto del direttore generale è determinato per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, qualora non sia già direttamente disposto per legge o regolamento. 2. Qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni. |
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Art. 9 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, i Direttori Generali provvedono a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di propria competenza il servizio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Alla conduzione e all'istruttoria del procedimento provvedono le articolazioni organizzative dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31. 3.Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge regionale n. 31 del 1998, il Direttore di servizio o il responsabile dell'unità organizzativa responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé, o ad altro addetto dalla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento. 4. Il Direttore generale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai servizi della direzione o ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più servizi. 5. Agli interessati è comunicato il servizio responsabile del singolo procedimento e il nome del funzionario specificamente preposto. La comunicazione è effettuata, ove possibile, all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento e, in ogni caso, all'atto dell'assegnazione di cui al comma 3 e a richiesta di chiunque vi abbia interesse. 6. Delle disposizioni organizzative e procedurali di cui ai precedenti commi, nonché dall'esatta denominazione del servizio e delle relative articolazioni organizzative incaricati della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito, è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Art. 10 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali; c) indice, previa intesa con il direttore generale, le conferenze di servizi di cui all'articolo 23; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al precedente articolo, ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento. 2. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i trenta giorni successivi alla definitiva conclusione dell'istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni di dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento. |
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Art. 11 1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda. |
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Art. 12 1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi: a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'articolo 14 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 16, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete; b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'articolo 27, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente; c) in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 27, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità' debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente. d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni; e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; f) per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli enti regionali; g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull'efficacia degli atti medesimi. |
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Art. 13 1. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento. |
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Titolo III
Art. 14 1. L'iniziativa d'ufficio, o a richiesta di un terzo, del procedimento volto alla emanazione di un provvedimento dal quale possano derivare effetti limitatativi o estensivi di diritti o interessi legittimi, costitutivi di obblighi o impositivi di sanzioni, deve essere comunicata ai soggetti, nei confronti dei quali si produrranno tali effetti, nonché ai soggetti che per legge devono essere rappresentati in detto procedimento. Qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al successivo articolo con una pubblicazione ai sensi dell'articolo17. 2. L'autorità competente deve dar notizia ai soggetti interessati della propria determinazione a non dar corso al procedimento, per mancanza dei presupposti essenziali, in ordine ad una richiesta da essi avanzata. |
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Art. 15 1. Nella comunicazione di cui all'articolo 14 devono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento di cui all'articolo 9 della presente legge; c) i fatti che giustificano la determinazione di procedere o di non dar corso alla richiesta della parte interessata ai sensi dell'articolo 14; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, nel corso del procedimento; e) in linea generale gli adempimenti prescritti e le prevedibili modalità per lo svolgimento del procedimento. 2. La comunicazione deve essere data a mezzo posta o per via telematica, o comunque in forme più semplici, eventualmente concordate con gli interessati, che comunque consentano di attestare il ricevimento della stessa. |
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Art. 16 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza. |
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Art. 17 1. Nei casi in cui da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti diversi dai destinatari di esso, l'amministrazione è tenuta a dare pubblicità alla iniziativa e al procedimenti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei dati di cui al precedente articolo. |
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Art. 18 1. I soggetti a seguito della cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui all'articolo 14 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dal titolo V, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna; b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione; c) di presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento; d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione. 2. In ogni caso, prima di decidere negativamente in ordine ad una richiesta, l'amministrazione deve consentire a chi l'ha avanzata di illustrare per iscritto le sue ragioni. 3. L'amministrazione procedente può richiedere che siano esibiti documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, assegnando alla parte un termine congruo per l'esibizione. 4. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti non devono ritardare lo svolgimento del procedimento; a tal fine il responsabile ne stabilisce lo svolgimento, ove possibile, fin dalla comunicazione iniziale, ovvero ne fissa i termini nel corso dell'istruttoria, anche modificando la precedente comunicazione, dandone notizia alle parti, in modo da rispettare in ogni caso il termine di cui all'articolo 8. |
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Art. 19 1. Ad eccezione di quanto stabilito nell'articolo seguente, le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione regionale indirizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti tributari, di controllo di legittimità e in materia del personale. |
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Art. 20 1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la localizzazione di centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche, che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica. Alla ricognizione di tali atti si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 2. A tal fine l'ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni per l'esame dell'iniziativa. 3. Alle riunioni possono partecipare, oltre i promotori del procedimento, le amministrazioni regionali e le organizzazioni sociali e di categoria interessate. Tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte e osservazioni scritte. 4. La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento che dà sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'Amministrazione. Da quindi la parola agli intervenuti, in ordine di richiesta. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione, salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo consenta. È consentita una breve replica. Della seduta è steso un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse. |
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Art. 21 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti di qualsiasi natura, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, da parte dell'amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa dovrà attenersi. Per l'Amministrazione regionale criteri e modalità sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente. 2. L'effettiva osservanza di tali criteri deve risultare dai provvedimenti di cui al comma 1. 3. La concessione di vantaggi economici di cui al comma 1 di ammontare superiore a lire 50.000.000 è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte di un Revisore contabile iscritto nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Tali certificazioni non vincolano l'Amministrazione. |
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Titolo IV Art. 22 1. È istituita la Conferenza permanente dei direttori generali. 2. La Conferenza è composta da: - il Presidente della Regione; - l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione; - i direttori generali dell'Amministrazione regionale; 3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione che la convoca la prima settimana di ogni mese, su richiesta di ciascun componente e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In tale sede si procede all'esame dei vari interessi pubblici coinvolti in un unico procedimento amministrativo. 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Regione la Conferenza sarà presieduta dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. 5. La conferenza viene riunita ogni qualvolta sia opportuno effettuare nell'ambito dell'amministrazione regionale l'esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. |
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Art. 23 1. l'Amministrazione regionale procedente indice di regola una conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate: a) qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo; b) qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività' o risultati, nel caso in cui la stessa Amministrazione regionale curi l'interesse pubblico prevalente, ovvero sia competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi; c) qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti. 2. Alla conferenza di servizi l'Amministrazione regionale partecipa con un proprio rappresentante il quale dispone dei poteri spettanti all'Amministrazione regionale in relazione all'oggetto del procedimento. 3. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi della lettera c) del comma 1, dall'Amministrazione regionale, qualora sia preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, anche su richiesta del soggetto privato la cui attività' sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. 4. La conferenza deve essere obbligatoriamente indetta qualora l'Amministrazione regionale procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell'Amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutte le amministrazioni regionali convocate e il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene luogo degli atti predetti. 5. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 6. Nella prima riunione della conferenza le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione, tale termine non può comunque superare novanta giorni. In caso di inutile decorso del termine, o di dissenso espresso da una o più amministrazioni nell'ambito della conferenza sulla proposta dell'amministrazione regionale procedente, l'Amministrazione regionale indicente assume la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà. |
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Art. 24 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, esso deve emettere il proprio parere entro il termine prefissatogli da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, dal responsabile del procedimento che richiede il parere secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 18. Ove il parere non venga emesso nei termini previsti, il responsabile del procedimento adotta comunque il provvedimento o propone il progetto dello stesso. |
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Art. 25 1. Ove, per disposizione espressa di legge o di regolamento, sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbono essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi e tali organi o enti non provvedano nei termini prefissati dalle disposizioni stesse, o in mancanza del responsabile del procedimento, questi può chiedere le valutazioni ad altri organi o enti dell'Amministrazione regionale che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, fissando un termine. |
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Art. 26 1. Le amministrazioni regionali, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono concludere accordi nell'ambito del procedimento con i destinatari del provvedimento per sostituire quest'ultimo o per disciplinare il contenuto. 2. Fuori delle ipotesi di cui al comma 1 possono anche essere conclusi accordi aventi per oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico. 3. Accordi di natura organizzativa possono sempre essere conclusi tra amministrazioni regionali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 20 della presente legge. 4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le amministrazioni regionali possono consentire, a richiesta del destinatario di una sanzione amministrativa di natura pecuniaria, prestazioni sostitutive di questa, di cui le amministrazioni riconoscano la corrispondenza al pubblico interesse. |
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Art. 27 1. L'Amministrazione e gli enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'ulteriore normativa statale vigente in materia. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente. |
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Art. 28 1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. |
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Art. 29 1. I casi nei quali trovano applicazione l'articolo 19 e l'articolo 20 della Legge n. 241 del 1990 sono individuati dalle leggi di settore. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria. |
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Art. 30 1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali. |
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Titolo V Art. 31 1.Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa la Regione assicura la libera circolazione delle informazioni e riconosce a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, delle proprie aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi regionali. |
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Art. 32 1. La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. |
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Art. 33 1.Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. 2. I soggetti indicati nell'articolo 31 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. |
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Art. 34 1. Il diritto di accesso si esercita mediante visura ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. La visura dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. 2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 3. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi. 4. Il responsabile del procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è il dirigente del servizio o il responsabile della unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 5. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. 7. Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. 8. Il differimento dell'accesso è disposto dal responsabile del procedimento, con atto motivato, nel caso sia necessario assicurare una temporanea riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti. |
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Art. 35 1. Saranno raccolte presso la segreteria generale della Giunta regionale le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle amministrazioni di cui all'articolo 31, ogni documento in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. 2. Saranno altresì pubblicate le relazioni della Commissione di cui all'articolo 36 e, in generale, sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto all'accesso. |
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Art. 36 1. La Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili controlla l'osservanza e l'applicazione della presente legge ed annualmente effettua una relazione al Consiglio regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. 2. Alla Commissione i cittadini possono direttamente comunicare osservazioni e reclami in ordine al modo di applicazione della legge. 3 .Le amministrazioni di cui all'articolo 31 comunicano alla Commissione le informazioni ed i documenti ad essa richiesti, entro il termine dalla medesima assegnato. |
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Art. 37 1. Le singole amministrazioni della Regione autonoma della Sardegna designano appositi uffici e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli aventi titolo la consultazione dei documenti amministrativi e l'estrazione totale o parziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti. 2. Con decreti del Presidente della Regione, sentita la Commissione di cui all'articolo 36, possono essere individuate le categorie di atti dalle quali è esclusa la conoscibilità ai sensi dell'articolo 33 della presente legge. 3. Presso gli uffici designati ai sensi del comma 1, devono essere tenute a disposizione degli aventi titolo le raccolte del Bollettino Ufficiale della Regione e di tutte le pubblicazioni ufficiali, nonché degli atti di cui all'articolo 35 della presente legge, delle amministrazioni cui gli uffici stessi appartengono. |
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Art. 38 1. L'elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna a cura del Presidente della Regione. 2. Con decreto del Presidente della Regione potranno essere disposte ulteriori forme di pubblicità anche per estratto o riassunto dell'elenco di cui al comma 1. 3. In ogni caso, copia aggiornata dell'elenco dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico presso ciascuno degli uffici di cui comma 3 dell'articolo 37. 4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio dell'Amministrazione di cui all'articolo 1, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi ed assiste personalmente alla visura. |
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Art. 39 1. Con l'entrata in funzione del sistema informativo regionale il diritto di accesso potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti, anche negli uffici periferici in cui sono ubicati i terminali. |
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Art. 40 1. Sono abrogate la legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa) e la legge regionale 15 luglio 1986, n. 7 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna). |