CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 189
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA
il 20 marzo 2001
Nuove norme sull'organizzazione amministrativa della Regione autonoma della Sardegna e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Un programma di riforme ampio e unitario non può non tenere conto della necessità di riformare radicalmente anche l'Amministrazione regionale.
In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge che mira a modificare profondamente sia l'organizzazione e le competenze degli Assessorati così come previsti dalla Legge 7 gennaio 1977 sia a definire una nuova organizzazione unitaria e complessiva della Giunta regionale e delle sue strutture. In questo senso il disegno di legge tiene conto anche delle imminenti modifiche statutarie; in particolare, ci si riferisce alla modifica del sistema elettorale del Consiglio regionale e di elezione del Presidente della Giunta nonché del potere regolamentare trasferito dal Consiglio alla Giunta medesima.
Il disegno di legge, pertanto, ridisegna l'assetto e i poteri dei vari Assessorati anche tenendo conto delle modifiche di equilibrio che l'elezione diretta del Presidente della Regione inevitabilmente comporta all'interno della Giunta stessa.
Con il riassetto organizzativo ci si propone di eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, accorpando settori omogenei di materie in capo ad un unico Assessorato e prevedendo l'incentivazione, lo stimolo del ricorso a strumenti quali i comitati interassessoriali, gli accordi di programma e le conferenze di servizi proposte come sedi di incontro e di elaborazione comune di piani e programmi di intervento che in qualche modo vedano coinvolti più di un Assessorato, così da garantire una programmazione il più possibile unitaria e concertata.
Risponde a una logica di programmazione unitaria anche il trasferimento in capo agli uffici della Presidenza della Giunta della competenza in materia di programmazione economica regionale e la concentrazione in capo ad un unico Assessorato all'economia delle competenze prime ripartite fra gli Assessorati all'industria, e al commercio, turismo e artigianato.
In linea con la crescita dell'importanza e dell'influenza della Comunità Europea sulla vita economica e sociale della Regione e per garantire un coordinamento agile e continuo sia tra le politiche regionali e il quadro di riferimento comunitario che tra la legislazione regionale e l'ordinamento comunitario, nonché garantire la presenza costante e influente della Regione anche in sede nazionale, viene istituito l'Assessorato agli affari istituzionali ed europei.
Nel complesso l'Amministrazione regionale centrale si articola nei seguenti Assessorati:
1) Assessorato agli affari istituzionali ed europei;
2) Assessorato all'organizzazione e al personale;
3) Assessorato alle finanze;
4) Assessorato all'economia;
5) Assessorato alle risorse agricole e alimentari;
6) Assessorato all'ambiente;
7) Assessorato all'assetto e tutela del territorio;
8) Assessorato ai trasporti e alle infrastrutture territoriali;
9) Assessorato al lavoro e alle politiche sociali;
10) Assessorato all'igiene e sanità;
11) Assessorato alla pubblica istruzione e cultura;
12) Assessorato ai beni culturali, spettacolo e sport.
Il Capo V - artt. 19 - 33 - disciplina le competenze dei singoli Assessorati.
Si prevede l'articolazione dell'apparato regionale in dodici Assessorati, con l'istituzione, tra l'altro, dell'Assessorato agli affari istituzionali ed europei, l'accorpamento degli Assessorati dell'industria e del turismo, commercio e artigianato in un unico Assessorato all'economia.
ASSESSORATI
PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGEASSESSORATI PREVISTI DALLA
L.R. 1/19771. Affari istituzionali ed europei 1. Enti locali, finanze e urbanistica 2. Organizzazione e personale 2. Affari generali, personale e riforma della Regione 3. Finanze 3. Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 4. Economia 4. Industria 5. Risorse agricole e alimentari 5. Agricoltura e riforma agro-pastorale 6. Ambiente 6. Difesa dell'ambiente 7. Assetto e tutela del territorio 7. Lavori pubblici 8. Trasporti e infrastrutture territoriali 8. Trasporti 9. Lavoro e politiche sociali 9. Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 10. Pubblica istruzione e cultura 10. Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 11. Beni culturali, sport e spettacolo 11. Turismo, artigianato e commercio 12. Igiene e sanità 12. Igiene e sanità e assistenza sociale
ARTICOLAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
Il disegno di legge si articola in sei Capi.
Il Capo I - artt. 1-4 - contiene i principi generali relativi alla elezione del Presidente della Giunta e alla nomina degli Assessori.
Si prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione e la mozione di sfiducia motivata nei confronti della Giunta.
Il Capo II - artt. 5-7 - disciplina le funzioni del Presidente della Regione.
Il Capo III - artt. 8-16 - contiene le norme riguardanti la Giunta e prevede la possibilità di istituire comitati interassessoriali. Si prevede, inoltre, l'utilizzo di strumenti di raccordo a livello di alta amministrazione, quali la conferenza di servizi e l'accordo di programma. In tali sedi si potrebbero, per esempio, adottare programmi annuali di intervento di competenza dei singoli Assessori che pur non richiedendo delibera di Giunta coinvolgono in qualche modo interessi la cui cura compete a differenti Assessorati.
Il Capo IV - artt. 17-18 - disciplina l'attività degli Assessori e la supplenza.
Il Capo VI prevede la disciplina della fase transitoria e l'abrogazione delle norme contrastanti.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
CAPO I 1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le procedure stabilite con legge regionale, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto. 2. I componenti della Giunta sono nominati dal Presidente della Regione entro dieci giorni dal suo insediamento. Il Presidente attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente della Regione. |
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Art. 2 1. La mozione di sfiducia proposta ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto deve essere motivata. 2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. |
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Art. 3 1. L'attività della Giunta regionale si ispira ai principi della collegialità e della responsabilità. 2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Assessore, può disporre che la trattazione di argomenti di particolare rilevanza venga effettuata dalla Giunta regionale, anche se di competenza di singoli Assessori. 3. Il Presidente e gli Assessori sono responsabili individualmente degli atti attribuiti alla propria competenza e collegialmente degli atti della Giunta alla quale abbiano partecipato. |
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Art. 4 1. La Giunta attua il programma di governo, gli indirizzi e le direttive del Consiglio regionale, cui spettano funzioni di stimolo e di controllo dell'attività della Giunta medesima. 2. L'ordine del giorno delle sedute della Giunta deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio regionale. 3. Il Presidente della Regione e gli Assessori sono tenuti a svolgere, almeno una volta all'anno e quando una Commissione consiliare lo richieda, un rapporto sullo stato di applicazione delle leggi e sulla complessiva attività di loro competenza; il rapporto del Presidente viene discusso dall'Assemblea e quelli degli Assessori dalle Commissioni competenti per materia. 4. Il Consiglio regionale almeno due volte all'anno valuta lo stato di attuazione da parte della Giunta regionale delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea, nonché delle risoluzioni assunte dalla Giunta come impegni ai sensi del comma 5. 5. Entro quindici giorni dal ricevimento di una risoluzione approvata da una Commissione consiliare, il Presidente della Regione è tenuto a far sapere alla medesima Commissione se la Giunta la assume come impegno, o la accoglie come raccomandazione, ovvero non la accoglie. |
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CAPO II Art. 5 1. Il Presidente assume le sue funzioni subito dopo la proclamazione della sua elezione; entro i successivi dieci giorni nomina gli Assessori e presenta al Consiglio le dichiarazioni programmatiche, specificando i contenuti del documento depositato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modificazioni. 2. Il Presidente rappresenta la Regione e vigila sulla tutela dello Statuto, delle attribuzioni e delle prerogative della Regione; convoca e presiede la Giunta, garantendone la collegialità, e dirige la politica generale della Regione, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e degli enti strumentali della Regione. Mantiene ed assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e vigila, anche al fine del rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, garantendo che gli Assessori assolvano alle funzioni ad essi attribuite. 3. Spetta inoltre al Presidente: a) promulgare le leggi regionali ed emanare i regolamenti; b) indire le elezioni del Consiglio regionale e i referendum regionali; c) intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri per tutte le questioni che riguardano particolarmente la Regione; d) esercitare, nei casi e nelle forme previste dall'articolo 49 dello Statuto, le funzioni di tutela dell'ordine pubblico nella Regione; e) accreditare le rappresentanze regionali per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 52 e 53 dello Statuto; f) proporre e resistere nei giudizi di legittimità costituzionale e nei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale; g) fornire le direttive sulle funzioni amministrative delegate dallo Stato; h) decidere, su conforme deliberazione della Giunta regionale, i ricorsi contro i provvedimenti degli Assessori di cui all'articolo 41 dello Statuto; i) esercitare tutte le altre funzioni a lui demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle sue norme di attuazione, dalle leggi e dai regolamenti. 4. Il Presidente esercita, altresì, le funzioni di cui all'articolo 15 nelle materie indicate nel presente articolo e nell'articolo 7. 5. Con proprio decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, il Presidente della Regione regionale può delegare le funzioni di cui all'articolo 17, per le materie indicate nell'articolo 7, in tutto o in parte, ad uno o più Assessori, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale ed al Rappresentante del Governo. |
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Art. 6 1. Il Vicepresidente è incaricato di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 2. In caso si assenza o impedimento anche del Vicepresidente, la supplenza spetta all'Assessore più anziano secondo l'età. |
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Art. 7 1. Gli Uffici della Presidenza sono competenti in materia di: a) segreteria della Giunta; b) rapporti con il Consiglio regionale; c) rapporti con il Parlamento e con il Governo e con le altre Regioni; d) adempimenti relativi alle consultazioni elettorali ed ai referendum; e) affari legali e contenzioso, consulenza giuridico-amministrativa; f) atti conservativi dei diritti della Regione ed azioni possessorie; g) programmazione economica e sociale, studio ed elaborazione degli atti di programmazione generale della Regione e degli atti con i quali la Regione concorre alla programmazione nazionale e comunitaria; h) studi statistici, economici e sociali; i) promozione dell'immagine della Regione, informazione sull'attività degli organi regionali e rapporti con gli organi di informazione; ufficio stampa; l) coordinamento tra competenze statali e regionali; m) ispezioni sull'attività dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali; n) materie non attribuite alla competenza di Assessorati; o) espropriazioni per pubblica utilità. 2. Gli Uffici della Presidenza sono organizzati nelle seguenti direzioni generali: a) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere a), b), c), d), f), h), i), l), m), n) ed o), del comma 1; b) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alla lettera e) del comma 1; c) direzione generale cui competono gli affari relativi alla materia di cui alla lettera g) del comma 1. 3. Restano ferme le norme vigenti sull'ordinamento dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, dell'Ufficio stampa e del Servizio ispettivo. |
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CAPO III Art. 8 1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori, preposti ai rami dell'Amministrazione indicati nel Capo V. 2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'indirizzo politico stabilito dal Consiglio regionale, determina la politica generale del Governo della Regione e, ai fini della sua attuazione, definisce l'indirizzo generale delle attività dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali. 3. La Giunta regionale inoltre: a) approva i disegni di legge, le proposte di regolamenti e di programmi ed ogni altro atto da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale; b) approva gli atti generali di programmazione che non siano riservati alla competenza del Consiglio regionale; c) decide, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, entro sessanta giorni i ricorsi proposti contro i provvedimenti degli Assessori, nonché su ogni altro gravame che le leggi demandano alla sua cognizione; qualora la decisione non venga pronunciata entro novanta giorni, l'impugnazione si intende rigettata; d) delibera in materia di liti attive e passive, di ricorsi, di rinunzie e di transazioni, salvo il potere del Presidente di decidere in via d'urgenza, con ratifica da parte della Giunta regionale in una seduta successiva; e) impartisce agli enti locali le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate; f) delibera in ordine agli incarichi straordinari da attribuire ad uno o più Assessori, in aggiunta alle loro ordinarie competenze e ferme restando le attribuzioni degli Assessori fissate per legge, al fine di realizzare specifici obiettivi, determinati in relazione a programmi, direttive o indirizzi deliberati dal Consiglio regionale o dalla Giunta medesima; g) nomina gli amministratori ed i revisori dei conti degli enti e delle aziende regionali, nonché i rappresentanti della Regione in enti, commissioni, comitati, società ed organismi vari, quando tale competenza non sia riservata dalla legge ai singoli Assessori; h) nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, e revoca i commissari degli enti, aziende, consorzi, istituti e organismi vari sottoposti alla vigilanza della Regione, quando tale competenza non sia riservata per legge ai singoli Assessori; i) esercita il controllo sugli atti degli enti regionali nei casi previsti dalla legge; l) stabilisce i criteri per la organizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; m) delibera su ogni altra questione ad essa devoluta dalle leggi, salvo quanto stabilito dai commi 4 e 5. 4. Alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli atti per i quali la legislazione vigente prevede la necessità di una previa deliberazione della Giunta regionale, vengono adottati dal Presidente o dagli Assessori, salvo quanto indicato dal comma 3 e dall'articolo 13, senza previa deliberazione collegiale. 5. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tuttavia, il Presidente sottopone alla Giunta regionale, al fine dell'esercizio dell'iniziativa legislativa, un rapporto nel quale sono indicate le categorie di atti per i quali si propone che l'emanazione da parte del Presidente e degli Assessori debba continuare ad avvenire previa deliberazione della Giunta. |
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Art. 9 1. Per un più efficace coordinamento fra le attività attinenti a settori omogenei di materie rientranti nella competenza di più Assessorati, con decreto del Presidente della Regione, possono essere istituiti dei Comitati interassessoriali. |
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Art. 10 1. I Comitati interassessoriali di cui all'articolo 9 hanno il compito di esaminare, in via preliminare, questioni di comune competenza, di esprimere pareri su direttive dell'attività della Giunta regionale e su problemi di rilevante importanza da sottoporre all'esame della Giunta regionale. 2. Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 7, può essere coadiuvato da un Comitato interassessoriale composto dagli Assessori da lui designati con le modalità di cui all'articolo 9, sentita la Giunta |
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Art. 11 1. Annualmente, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, vengono individuate le attività, gli interventi o i programmi di intervento, la cui realizzazione richieda l'azione integrata e coordinata di più Assessorati; in tali casi gli Assessorati competenti procedono sulla base delle intese raggiunte in sede di accordo di programma promosso dal Presidente della Regione regionale. |
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Art. 12 1. Annualmente, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, vengono individuate le procedure amministrative che richiedono un esame contestuale di diversi interessi pubblici la cui cura faccia capo a più di un Assessorato. In tali casi l'Assessorato procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. Con la medesima procedura vengono individuate le ipotesi in cui sia opportuno l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso la conferenza di servizi è indetta dall'Assessorato che cura l'interesse pubblico prevalente o dall'Assessorato competente a concludere il procedimento che precede cronologicamente gli altri procedimenti connessi. 3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dalla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, si applicano la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e i principi in materia di procedimenti amministrativi desumibili dalla legislazione nazionale. |
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Art. 13 1. Con decreto del Presidente della Regione regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 1) l'esecuzione di leggi regionali e regolamenti comunitari immediatamente applicabili; 2) l'attuazione e l'integrazione di leggi regionali recanti norme di principio; 3) l'organizzazione e il funzionamento dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale. |
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Art. 14 1. La Giunta regionale, su proposta dei singoli Assessori, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione. Gli organismi non identificati come indispensabili cessano dalle loro funzioni a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. |
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Art. 15 1. Su proposta del Presidente, la Giunta approva un regolamento di autorganizzazione che, nel rispetto dello Statuto e delle norme contenute nella presente legge, disciplina le modalità di convocazione, di predisposizione e di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, di svolgimento delle riunioni, di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni della Giunta e di informazione sui lavori della medesima; il regolamento detta altresì i criteri per assicurare la conoscibilità degli atti degli Assessori. 2. Il regolamento interno della Giunta è emanato con decreto del Presidente della Regione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Art. 16 1. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. 2. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta è pubblicato settimanalmente all'albo della Presidenza della Giunta regionale ed è trasmesso con la stessa periodicità al Consiglio regionale. 3. Una copia del testo integrale delle medesime deliberazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione, è trasmessa al Consiglio regionale, che ne cura la catalogazione e la messa a disposizione dei consiglieri. |
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CAPO IV Art. 17 1. Gli Assessori, nelle materie rientranti nella competenza degli Assessorati cui sono preposti, adottano gli atti che la legge attribuisce alla loro competenza, anche per l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta. 2. Gli Assessori inoltre: a) propongono alla Giunta i provvedimenti riguardanti gli affari dell'Assessorato; b) svolgono le funzioni di indirizzo e di controllo sul funzionamento degli uffici dell'Assessorato; c) adottano gli atti che per legge rientrano nella loro competenza; d) decidono sui ricorsi nelle materie di cui la legge demanda loro la cognizione; e) verificano la coerenza dell'attività degli enti, aziende, consorzi ed organismi vari che esercitano funzioni nelle materie di competenza regionale con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta; f) esercitano le altre funzioni loro attribuite da disposizioni legislative o regolamentari; g) svolgono gli incarichi straordinari loro attribuiti ai sensi della lettera h) del comma 3 dell'articolo 8. |
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Art. 18 1. Qualora un Assessore sia assente o temporaneamente impedito, il Presidente della Regione, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, ne assume o affida ad altro Assessore in via provvisoria le funzioni, dandone comunicazione al Consiglio regionale ed al rappresentante del Governo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se un Assessore si dimette, viene revocato o cessa comunque dalla carica, fino a che non venga nominato un nuovo Assessore. |
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CAPO V Sezione I 1. A decorrere dal primo giorno del semestre successivo all'entrata in vigore della legge sono istituiti i seguenti Assessorati: a) Assessorato agli affari istituzionali ed europei; b) Assessorato all'organizzazione e al personale; c) Assessorato alle finanze; d) Assessorato all'economia; e) Assessorato alle risorse agricole e alimentari; f) Assessorato all'ambiente; g) Assessorato all'assetto e tutela del territorio; h) Assessorato ai trasporti e alle infrastrutture territoriali; i) Assessorato al lavoro e alle politiche sociali; l) Assessorato all'igiene e sanità; m) Assessorato alla pubblica istruzione e cultura; n) Assessorato ai beni culturali spettacolo e sport. |
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Sezione II Art. 20 1. L'Assessorato agli affari istituzionali ed europei è competente in materia di: a) ordinamento della Regione, degli enti, istituzioni ed aziende regionali; b) studi e consulenza costituzionale e legislativa; c) pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione; d) rapporti con gli organi dell'Unione Europea e delle altre organizzazioni internazionali e rapporti esteri anche di natura economica; e) diritti civili degli emigrati e degli immigrati; f) ordinamento, circoscrizioni e funzioni degli enti locali; g) rapporti tra Regione ed enti locali ed attuazione del decentramento amministrativo; h) controllo sugli atti degli enti locali; i) servizi, assistenza e consulenza a favore degli enti locali; l) usi civici. 2. L'Assessorato è organizzato nelle seguenti direzioni generali: a) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1; b) direzione generale cui competono gli affari relativi alle cui alle lettere c), e), f), g), h), i) e l) del comma 1. |
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Art. 21 1. L'Assessorato all'organizzazione ed al personale cura gli affari relativi alle seguenti materie: a) ordinamento e organizzazione degli uffici e delle risorse umane; b) formazione ed aggiornamento del personale regionale; c) studi e controlli sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività dell'Amministrazione e degli enti regionali; d) stato giuridico ed economico del personale regionale; e) gestione del personale dell'amministrazione regionale in servizio e in quiescenza; f) gestione del personale delle aziende sanitarie locali; g) coordinamento dei servizi di archivio e di documentazione; h) automazione delle procedure amministrative; i) coordinamento e sviluppo dell'informatizzazione della Regione. 2. L'Assessorato è organizzato in un'unica direzione generale. |
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Art. 22 1. L'Assessorato all'economia regionale e alle finanze cura gli affari relativi alle seguenti materie: a) predisposizione e gestione del bilancio della Regione; b) entrate, crediti, tributi e prestiti interni, esenzioni ed agevolazioni fiscali; c) rapporti con gli enti di credito; d) enti di credito fondiario ed agrario, casse di risparmio e casse rurali, monti frumentari e di pegno ed altre aziende di credito di carattere regionale e relative autorizzazioni; e) servizi di ragioneria; f) amministrazione del demanio e patrimonio della Regione; g) provveditorato generale e cassa; h) partecipazioni azionarie regionali. 2. L'Assessorato è organizzato nelle seguenti direzioni generali: a) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alla lettera a) del comma 1; b) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alla lettera e) del comma 1; c) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed h) del comma 1. |
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Art. 23 1. L'Assessorato all'assetto e tutela del territorio è competente in materia di: a) assetto generale del territorio; b) pianificazione urbanistica, paesistica, dei parchi e riserve naturali; c) tutela delle bellezze naturali e del paesaggio; d) vigilanza e disciplina urbanistica. 2. L'Assessorato è organizzato in un'unica direzione generale. |
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Art. 24 1. L'Assessorato all'ambiente è competente in materia di: a) corpo forestale e di vigilanza ambientale; b) protezione civile; c) prevenzione degli incendi; d) tutela del patrimonio floristico e faunistico; e) controllo e prevenzione dell'inquinamento idrico, disciplina degli scarichi e depurazione delle acque; f) igiene del suolo e trattamento dei rifiuti solidi urbani ed industriali; g) controllo e prevenzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e termico. 2. L'Assessorato è organizzato nelle seguenti direzioni generali: a) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere da a) a d) del comma 1; b) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere da e) a g) del medesimo comma 1. |
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Art. 25 1. L'Assessorato alle infrastrutture territoriali e ai trasporti cura gli affari relativi alle seguenti materie: a) governo delle acque; b) costruzione e gestione delle opere idrauliche; c) esercizio dei diritti demaniali sulle acque pubbliche; d) determinazione dei criteri tecnico-costruttivi concernenti le opere pubbliche e di pubblica utilità attribuite alla Regione; e) assistenza tecnica e coordinamento per la realizzazione di infrastrutture di competenza di altri Assessorati; f) edilizia residenziale; g) viabilità; h) porti, con esclusione di quelli di prevalente interesse turistico; i) trasporti su linee ferroviarie, aeree, marittime, tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari, funiviarie ed automobilistiche; l) aeroporti ed eliporti. 2. L'Assessorato è organizzato nelle seguenti direzioni generali: a) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere da a) a g) del comma 1; b) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere da h) ad l) del comma 1. |
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Art. 26 1. L'Assessorato alle risorse agricole e alimentari cura gli affari relativi alle seguenti materie: a) utilizzazione agricola del territorio; b) agricoltura, arboricoltura e zootecnia; c) regolazione dei mercati agricoli, promozione ed orientamento dei consumi alimentari, controllo di qualità delle produzioni agricole; d) consorzi di bonifica, attività e infrastrutture di bonifica; e) viabilità rurale; f) interventi in materia agricola conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche; g) tutela e conservazione del patrimonio ittico; h) pesca e pescicoltura; i) caccia; l) aziende di produzione faunistica; m) forestazione e rimboschimenti. lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante. 2. L'Assessorato è organizzato su un'unica direzione generale. |
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Art. 27 1. L'Assessorato all'economia è competente in materia di: a) imprese, attività e produzioni industriali ed artigianali; b) miniere, cave e saline; c) acque minerali e termali; d) fonti energetiche; e) zone, porti e punti franchi; f) esportazioni produzioni industriale ed artigianali, turismo, anche nei connessi aspetti ricreativi e sportivi, ed industria ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera; g) turismo rurale; h) porti di prevalente interesse turistico; i) imprese ed esercizi commerciali, fiere, esposizioni, mostre e mercati; l) tutela dei consumatori. 2. L'Assessorato è organizzato nelle seguenti direzioni generali: a) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materia di cui alle lettere da a) a f); b) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere da g) a l) del comma 1. |
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Art. 28 1. L'Assessorato alla sanità cura gli affari relativi alle seguenti materie: a) educazione sanitaria, igiene e profilassi; b) programmazione sanitaria; c) assistenza sanitaria; prevenzione, cura e riabilitazione ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare anche con riferimento ai profili sociali, scolastici, sportivi e del lavoro; d) assistenza farmaceutica; e)idrologia medica; f)formazione degli operatori sanitari; g)igiene dell'alimentazione; h)controlli sulla produzione e detenzione di sostanze nocive; i)profilassi ed assistenza veterinaria; l)protezione degli animali. 2. L'Assessorato è organizzato in un'unica direzione generale. |
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Art. 29 1. L'Assessorato al lavoro e agli affari sociali cura gli affari relativi alle seguenti materie: a) tutela del lavoro, dei diritti dei lavoratori e loro rapporti con i datori di lavoro; b) promozione e difesa dell'occupazione; c) politiche attive del lavoro; d) collocamento ed avviamento al lavoro; e) cooperazione e vigilanza sulle cooperative; f) assistenza e sicurezza sociale; g) servizi e interventi socio-assistenziali; h) servizi e strutture di aggregazione sociale; i) asili nido; l) promozione sociale e prevenzione delle diseguaglianze e delle devianze; m) assistenza agli emigrati e agli immigrati; n) previdenza e assistenza sociale; o) assistenza e beneficenza pubblica ed associazioni, enti ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; p) attività di volontariato e vigilanza sulle relative associazioni; q) politiche giovanili e del tempo libero. 2. L'Assessorato è organizzato nelle seguenti direzioni generali: a) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alla lettere da a) ad e) del comma 1; f) direzione generale cui competono gli affari relativi alle materie di cui alle lettere da f) a o) del comma 1. |
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Art. 30 1. L'Assessorato alla pubblica istruzione e cultura cura gli affari relativi alle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado ed ordinamento degli studi; b) scuola materna; c) assistenza scolastica ed universitaria; d) formazione professionale. 2. L'Assessorato è organizzato in un'unica direzione generale. |
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Art. 31 1. L'Assessorato ai beni culturali sport e spettacolo cura gli affari relativi alle seguenti materie: a) promozione della ricerca scientifica e delle arti; b) tutela dei beni culturali, antichità e belle arti; c) biblioteche e musei di enti locali; d) tutela e valorizzazione dello specifico patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna; e) attività di promozione educativa e culturale; g) editoria, comunicazione radiotelevisiva ed altri mezzi di comunicazione di massa; h) sport e impianti sportivi. i) spettacolo. 2. L'Assessorato è organizzato in un'unica direzione generale. |
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CAPO VI Art. 32 1. Il Capo V della presente legge, nonché gli articoli 9 e 10 e le altre norme relative ai comitati interassessoriali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002. 2. Gli Assessori conservano sino al 31 dicembre 2001 la denominazione e le competenze per materia di cui agli articoli da 10 a 22 della legge regionale n. 1 del 1977. 3. Dal 1° gennaio 2002 gli Assessori in carica assumono le nuove denominazioni ed esercitano le relative competenze per materia stabilite dalla presente legge, secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A. 4. Con il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 viene determinata la nuova classificazione dei capitoli degli stati di previsione della spesa, secondo la ripartizione delle competenze stabilite dalla presente legge e la corrispondenza di ciascun capitolo con la classificazione attuale. |
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Art. 33 1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) le parole "struttura operativa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente" sono sostituite dalle parole "struttura operativa dell'Amministrazione regionale". |
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Art. 34 1. A partire dal 1° gennaio 2002 le funzioni svolte dal Centro regionale di programmazione sono attribuite alla Presidenza della Giunta che le esercita per il tramite del Centro medesimo. |
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Art. 35 1. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è abrogata la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. 2. In tutti i casi in cui le norme legislative e regolamentari vigenti attribuiscono competenza ad un Assessore o ad un Assessorato individuato con le denominazioni di cui all'articolo 7 delle legge regionale 7 gennaio 1977, la competenza deve intendersi attribuita all'Assessore o all'Assessorato cui la materia oggetto dell'attribuzione afferisce ai sensi della presente legge. |
TABELLA A
ASSESSORATI |
ASSESSORATI |
1. Affari istituzionali ed europei |
1. Enti locali, finanze e urbanistica |
2. Organizzazione e personale |
2. Affari generali, personale e riforma della Regione |
3. Finanze |
3. Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio |
4. Economia |
4. Industria |
5. Risorse agricole e alimentari |
5. Agricoltura e riforma agro-pastorale |
6. Ambiente |
6. Difesa dell'ambiente |
7. Assetto e tutela del territorio |
7. Lavori pubblici |
8. Trasporti e infrastrutture territoriali |
8. Trasporti |
9. Lavoro e politiche sociali |
9. Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale |
10. Pubblica istruzione e cultura |
10. Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport |
11. Beni culturali, sport e spettacolo |
11. Turismo, artigianato e commercio |
12. Igiene e sanità |
12. Igiene e sanità e assistenza sociale |