CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 181/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
PITTALIS

il 16 febbraio 2001

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Il presente disegno di legge č finalizzato a garantire, in rapporto ai tempi necessari per la conclusione dell'esame degli atti di programmazione e finanziari facenti parte della proposta complessiva della Giunta regionale per gli anni 2001 - 2003 e per l'esame governativo dei relativi atti legislativi, la continuitą dell'attivitą amministrativa, in regime di esercizio provvisorio, per un ulteriore mese e pertanto a tutto marzo 2001.  


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

 composta dai Consiglieri

 LA SPISA, Presidente e relatore - SCANO, Vice Presidente - BIGGIO, Segretario - DETTORI Bruno, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO - CAPPAI - COGODI - COSSA - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SELIS - SPISSU - USAI

Pervenuta il 27 febbraio 2001

 La Terza Commissione nella seduta del 27 febbraio 2001 ha approvato col voto favorevole dei Gruppi di maggioranza e l'astensione dei Gruppi di opposizione il disegno di legge relativo alla ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a presentarlo.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, gią autorizzato con la legge regionale 20 gennaio 2001, n. 3, č prorogato, con le stesse modalitą, sino al 31 marzo 2001. 

 

Art. 1
(identico)

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° marzo 2001.

 

Art. 1
(identico)