CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 180

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazioni, spettacolo e sport, ONIDA

il 14 febbraio 2001

Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e sul diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, concernente: "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate"


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

L'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Legge Bassanini) innova profondamente nel sistema dell'istruzione in Italia.

Tale articolo contiene due tipi di norme: alcune di carattere immediatamente precettivo, altre contenenti delega al Governo per la regolamentazione di alcuni particolari aspetti dell'istruzione, previa indicazione di principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda il primo tipo di norme, esse sono da ritenere immediatamente applicabili anche alla nostra Isola.

Per quanto riguarda le materie delegate ad una più puntuale disciplina da parte del Governo, occorre tener conto, ai fini di una disciplina legislativa regionale, del fatto che la Regione autonoma della Sardegna ha in materia di istruzione, una competenza legislativa, cioè di adattamento alle sue particolari esigenze delle disposizioni delle leggi della Repubblica (St., art. 5, lett. a).

Si riportano in appresso le materie oggetto di delega al Governo, da quest'ultimo disciplinate:

1) ndimensionamento delle istituzioni scolastiche. La materia è stata regolamentata dal Governo con D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;

2) autonomia delle istituzioni scolastiche che ha formato oggetto di disciplina da parte del Governo con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

3) riforma degli organi collegiali della scuola (c. 15, art. 21) disciplinate con decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

In un simile quadro normativo occorre richiamare il comma 20 dell'articolo 21 della Legge n. 57 del 1997, il quale recita testualmente: "Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione".

A questo punto si tratta di verificare quali spazi restano al legislatore regionale alla luce della limitata competenza regionale in materia di istruzione come stabilito dall'articolo 5 dello Statuto, tenendo anche conto del mancato recepimento, al momento attuale, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Si rileva, ad esempio, che tra le altre regioni a Statuto speciale la Sicilia ha provveduto ad emanare una propria legge in materia, ma occorre tener presente che la Sicilia ha una competenza esclusiva in materia di istruzione elementare ed una competenza soggetta solo "ai principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato" nell'istruzione secondaria e universitaria, ben più ampia, quindi, della competenza riconosciuta alla Sardegna.

Il quadro sopra delineato della nuova legislazione postula anche una revisione dell'attuale legge regionale sul diritto allo studio. Si ravvisa, peraltro, l'opportunità di attendere che sia compiuto il ciclo delle riforme, tra cui quella che concerne il riordino dei cicli scolastici, in modo da evitare il rischio di formulare una nuova legge che sarebbe necessariamente precaria. Si ritiene, tuttavia, necessario introdurre nella presente legge, in via transitoria, una modifica che consenta un adeguamento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, al principio fondamentale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In concreto, si ritiene di dover modificare la lettera e) degli articoli 6 e 7 della citata legge regionale, attribuendo direttamente alle istituzioni scolastiche i contributi per "le attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa" analogamente a quanto avviene per la Legge 15 ottobre 1997, n. 26, sulla tutela della cultura e della lingua sarda, le cui sovvenzioni sono assegnate direttamente alle scuole.

Alla luce di quanto sopra illustrato viene predisposto uno schema di disegno di legge, nel quale si delinea un quadro di competenze che può essere riconosciuto alla Sardegna, ricomprendendo in esso anche talune competenze di cui all'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Un apposito articolo è destinato ad introdurre la suindicata modifica alla legge regionale n. 31 del 1984.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Disposizioni sulle istituzioni scolastiche

1. La presente legge detta disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, comma 20, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e secondo la competenza riconosciuta alla Regione autonoma della Sardegna dal proprio Statuto (art. 5, lett a).

   

Art. 2
Applicazione

2. Ai fini di semplificazione, sono indicate, prioritariamente, le norme statali di cui viene richiamata l'applicazione anche in Sardegna.

   

Art. 3
Disposizioni

1. Si applicano in Sardegna le seguenti disposizioni:

a) i commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12 16 e 17 dell'articolo 21 della Legge n. 59 del 1997;

b) il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 si applica con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) ai fini delle disposizioni del Piano dell'offerta formativa deve farsi riferimento, tra l'altro, alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;

b) per contribuire, in maniera più puntuale, alla definizione del predetto Piano, i Presidenti delle Province convocano, ogni due anni o annualmente, la Conferenza provinciale dei sindaci, che si conclude con l'approvazione di una relativa proposta;

c) sulla base della proposta scaturita dalla predetta Conferenza, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, formula una proposta riassuntiva, che viene trasmessa alle competenti autorità scolastiche.

   

Art. 4
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

1.  Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono avere, di norma, una popolazione prevedibilmente stabile, per almeno un quinquennio, compresa tra 300 e 900 alunni, computando a tal fine gli alunni delle scuole materne comunali. 

2. L'indice massimo di 900 alunni può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, per esigenze connesse all'edilizia scolastica ovvero alla dotazione di laboratori o altre attrezzature di rilevante valore economico.

  3. Negli ambiti territoriali almeno per un terzo montani, caratterizzati dalla presenza di una viabilità statale e provinciale particolarmente disagevole ovvero da una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, sono concesse deroghe al numero minimo degli alunni entro il limite di 175 unità, con provvedimento motivato dall'Assessore competente in materia di istruzione.

4. Nei casi in cui le singole scuole non raggiungano gli indici minimi previsti si fa luogo all'unificazione orizzontale tra scuole dello stesso grado insistenti nel medesimo ambito territoriale ovvero alla creazione verticalmente di istituti comprensivi, in relazione alla situazione formativa del territorio. In tal caso possono essere creati istituti comprensivi di scuole materne, elementari e medie.

   

Art. 5
Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica

  1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previste dal comma 4 dell'articolo 21 della Legge n. 59 del 1997, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica secondo i criteri generali preventivamente adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione.

  2. La Conferenza provinciale è composta:

- dal Presidente della Provincia che la presiede:

- dal sindaco del comune capoluogo

- dal dirigente competente dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione;

- dai presidenti delle Comunità montane;

- da un rappresentante degli studenti eletto tra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;

- da nove sindaci eletti con voto limitato a due dall'Assemblea dei sindaci della Provincia convocata dal Presidente.

3.  L'Assemblea dei sindaci è convocata in prima e seconda convocazione a distanza di un'ora. Nella seconda convocazione si può procedere alla nomina dei rappresentanti con la maggioranza dei presenti. In caso di inerzia del Presidente della Provincia, l'Assemblea dei sindaci è convocata dal sindaco del comune capoluogo ed in caso di inerzia di quest'ultimo dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

4. Per l'esame del piano regionale vigente della rete di dimensionamento scolastico in relazione alle disposizioni di cui alla presente legge, la conferenza provinciale è convocata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. I competenti dirigenti dell'Amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la Conferenza provinciale di organizzazione con tutti i necessari elementi di informazione, unitamente agli eventuali pareri e proposte sia loro che degli organi collegiali interessati. Tutti i dati e gli elementi informativi suindicati sono trasmessi altresì all'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

6.  Le proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono approvate dalle conferenze provinciali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7.  Il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche è approvato, sulla base dei piani provinciali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, ed è trasmesso immediatamente al Ministro della pubblica istruzione, ai fini del coordinamento con gli organici del personale dirigente.

   

Art. 6
Competenze della Regione

1. Sono esercitate dalla Regione, tramite l'Assessorato competente in materia di istruzione, le seguenti competenze:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la determinazione del calendario scolastico.

   

Art. 7
Interventi contro la dispersione scolastica

1. Al fine di migliorare i livelli di istruzione nell'Isola, la Regione assicura alle Province contributi annuali contro la dispersione scolastica, secondo i criteri previsti dall'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37.

   

Art. 8
Organi collegiali territoriali della scuola

1. Il decreto legislativo30 giugno 1999, n. 233 si applica in Sardegna con le seguenti integrazioni e modificazioni.

2. La Regione può avvalersi, a fini consultivi per le proprie iniziative nel campo della scuola, del consiglio scolastico regionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 233 del 1999.

3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere stabilita un'articolazione diversa dei consigli scolastici locali di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 233 del 1999, in relazione alla situazione scolastica della Sardegna.

   

Art. 9
Modifica della legge regionale n. 31 del 1984

1. I contributi di cui agli articoli 6 e 7, lett. e) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 321, per attività didattiche, integrative, di sostegno e sperimentazione e per viaggi di istruzione, nell'ambito dell'offerta formativa, nonché per il turismo scolastico, sono concessi direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base di appositi progetti, da presentarsi all'Assessorato competente entro il termine che sarà stabilito annualmente dall'Assessore.