CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 179
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA
il 14 febbraio 2001
Norme generali sugli enti regionali
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Se si vuole affrontare con successo la riforma degli enti strumentali e degli altri enti pubblici regionali, bisogna evitare quanto purtroppo è accaduto in passato, che gli enti vengano considerati singolarmente; è necessario invece che ogni singola proposta abbia un indispensabile quadro di riferimento.
Allo scopo di individuare il modello organizzativo di riferimento, occorre partire dall'individuazione del tipo di attività di ciascun ente, ritenendo superati i criteri utilizzati in passato per la scelta del modello organizzativo, sia quelli tipicamente aziendali della gestione monocratica, sia quelli più adagiati sulle gestioni collegiali aperte al massimo di rappresentatività.
I nuovi modelli organizzativi per gli enti regionali già necessari in passato, devono essere oggi ricercati con maggiore determinazione, anche perché nuove esigenze sono da soddisfare, tra le quali assume un ruolo fondamentale quella del coinvolgimento sempre più necessario delle autonomie locali, secondo il condiviso principio di sussidiarietà, che ci consente, se attuato, di realizzare finalmente quella Regione che svolga essenzialmente i compiti di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e vigilanza, senza evidentemente rinunciare agli obblighi fondamentali del perseguimento dei fini sociali e della promozione dello sviluppo economico e civile della comunità regionale.
Il disegno di legge, ispirandosi ai princìpi sopra accennati, limita i compiti di gestione della Regione ai soli casi in cui gli obiettivi non possano essere raggiunti a livello sub-regionale e delinea i modelli organizzativi, che dovranno essere adottati dagli enti che saranno mantenuti in essere, a seguito del processo riformatore, cui, con questa prima iniziativa di carattere generale, si vuole dare impulso.
Secondo la proposta che viene avanzata, i settori nei quali l'ente pubblico regionale può compiere una funzione fondamentale sono:
a) quello attinente in prevalenza a compiti di carattere tecnico - operativo, quali le attività di studio, di progettazione, di consulenza e assistenza tecnica, tra gli altri;
b) il settore in cui sia prevalente la produzione e la commercializzazione di beni pubblici, ovvero la produzione e l'esercizio commerciali di pubblici servizi;
c) infine quello relativo a funzioni di contenuti di alta specializzazione tecnico - scientifica, orientate alla ricerca e alla sperimentazione.
Con riferimento ai predetti settori di attività, la proposta individua gli enti regionali organizzati sotto forma di agenzia, di azienda e di istituto.
L'indirizzo che con questa proposta di legge si intende dare è che i servizi pubblici riconducibili alla competenza della Regione debbano essere svolti generalmente dagli enti locali e in via subordinata affidati a terzi mediante concessioni amministrative.
Poiché questo disegno di legge costituisce la premessa stessa del processo rinnovatore che si vuole portare avanti, si confida anche in una sollecita approvazione da parte del Consiglio.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
CAPO I Art. 1 1. La Regione, nelle materie di sua competenza, esercita direttamente, avvalendosi dei propri uffici amministrativi, le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e vigilanza, di polizia amministrativa e sanzionatoria, di attribuzione di incentivi, contributi e sussidi; esercita, altresì, le funzioni riguardanti concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze, nei soli casi in cui tali funzioni non possano essere conferite agli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà. 2. Le attività operative di prevalente carattere tecnico specialistico, compresa l'erogazione di servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e attività volti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità regionale che non possono essere devolute al sistema della autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà, ovvero che non possono essere più produttivamente esercitate direttamente dall'Amministrazione regionale, o che non devono essere svolte mediante concessione a terzi, vengono, invece, svolte per il tramite di appositi organismi tecnico operativi, costituiti in una delle forme di cui al Capo II della presente legge, in conformità agli indirizzi e direttive emanati dalla Regione. |
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CAPO II Art. 2 1. Gli enti regionali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2, operano nel rispetto della attività di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo esercitata dalla Regione e sono organizzati e classificati secondo una delle seguenti forme: a) agenzia regionale, nel caso in cui l'attività di istituto attiene prevalentemente a compiti di carattere tecnico - operativo - quali le attività di studio, di progettazione, di consulenza e assistenza tecnica, di controllo tecnico relativo al corretto esercizio di servizi pubblici o di interesse pubblico - e la valutazione dei risultati della gestione è soggetta prevalentemente a canoni di efficacia; b) azienda regionale, avente carattere di ente pubblico economico, nel caso in cui la prevalente attività di istituto riguarda la produzione e/o la gestione, la manutenzione, la commercializzazione di beni pubblici, ovvero la produzione e l'esercizio commerciale di pubblici servizi, e la valutazione dei risultati della gestione è soggetta prevalentemente a canoni di efficienza e di economicità; c) istituto regionale, nel caso in cui le relative funzioni siano caratterizzate da contenuti di alta specializzazione tecnico - scientifica e siano orientate alla ricerca e alla sperimentazione. |
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Art. 3 1. Gli enti regionali hanno un proprio statuto che, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente legge e dalle singole leggi di riordino o di nuova istituzione, fissa le norme per la sua organizzazione interna, nonché un proprio regolamento amministrativo - contabile. 2. Gli statuti e i regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con gli Assessori della programmazione economica e degli affari generali. 3. Le singole leggi di riordino degli enti regionali esistenti provvedono ad abrogare espressamente gli statuti attualmente vigenti adottati in forma di legge regionale. |
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Art. 4 1. L'agenzia regionale è un ente strumentale non economico della Regione, che svolge attività a carattere tecnico - operativo di interesse regionale, in atto esercitate da Assessorati o da enti pubblici; essa opera al servizio delle amministrazioni pubbliche regionali, comprese quelle locali. 2. L'agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Assessore regionale, secondo le disposizioni del comma 4 e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito con le modalità previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998. 4. Lo statuto dell'agenzia viene emanato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con gli Assessori della programmazione economica e degli affari generali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni e composizione del consiglio direttivo, in numero non superiore a cinque, e prescelti unicamente in ragione delle loro competenze tecnico - scientifiche e della loro rappresentatività di categorie di destinatari dell'agenzia; il Presidente del consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Regione tra i componenti del consiglio medesimo; b) definizione delle attribuzioni del Presidente; c) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti delle agenzie dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dall'Assessore competente per materia, nell'ambito della spesa predeterminata dal bilancio; d) definizione dei poteri assessoriali di vigilanza, che comunque devono comprendere: 1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; 2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; 3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; e) le modalità di definizione degli obiettivi specificatamente attribuiti all'agenzia, nell'ambito dell'attività affidata ad essa dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità del finanziamento; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie per far conoscere all'Assessore competente per materia dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi, l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'Assessorato competente per materia; g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente, composto di tre membri scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti; h) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. |
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Art. 5 1. L'azienda regionale è un ente pubblico economico, la cui attività riguarda anche disgiuntamente la produzione, la gestione, la manutenzione e la commercializzazione di beni pubblici ovvero la produzione e l'esercizio commerciale di servizi pubblici. 2. La valutazione dei risultati della gestione è soggetta prevalentemente a canoni di efficienza e di economicità. 3. Lo statuto dell'azienda viene emanato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con gli Assessori della programmazione economica e degli affari generali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione, costituito da non più di cinque componenti scelti unicamente in ragione delle loro competenze tecnico - scientifiche; gli amministratori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente; col medesimo decreto presidenziale viene affidato l'incarico di Presidente ad uno dei componenti il Consiglio di amministrazione; b) definizione delle attribuzioni del Presidente dell'azienda; c) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'azienda; d) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, composto di tre membri scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti; e) definizione dei poteri assessoriali di vigilanza, che comunque devono comprendere: 1) determinazione della politica tariffaria; 2) approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'azienda; 3) previsione di controlli amministrativi sull'attività dell'Azienda al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni. |
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Art. 6 1. L'istituto regionale svolge funzioni di alta specializzazione tecnico-scientifica orientate alla ricerca e alla sperimentazione. 2. L'istituto opera in coerenza con la programmazione e le direttive regionali di settore, sulla base di programmi pluriennali di attività, aggiornabili annualmente, che stabiliscono gli indirizzi generali, determinano gli obiettivi, le priorità e le risorse per l'intero periodo. 3. Lo statuto dell'istituto viene emanato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con gli Assessori della programmazione economica e degli affari generali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di un amministratore unico, scelto esclusivamente sulla base delle competenze tecnico-scientifiche; b) definizione della composizione e delle attribuzioni del Comitato tecnico - scientifico, i cui componenti, in numero non superiore a tre, sono scelti tra esperti nel campo di attività svolta dall'istituto, preferibilmente tra docenti universitari e ricercatori; c) previsione di un Collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, composto di tre membri scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti; d) definizione dei poteri assessoriali di vigilanza, che comunque devono comprendere: 1) approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'istituto; 2) previsione di controlli amministrativi sull'attività dell'istituto al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni. 4. Gli organi dell'istituto sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore competente per materia. |
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Art. 7 1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti degli enti regionali sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell'attività dell'ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro assegnati e ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale. 2. La rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta da ciascun ente vengono effettuate dall'ufficio controllo di gestione istituito dall'articolo 10 della legge n. 31 del 1998, con i poteri conferiti allo stesso ufficio dalla precitata legge. 3. Gli amministratori e i dirigenti adottano misure organizzative atte a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, da parte dell'ufficio controllo di gestione. 4. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il servizio di controllo di gestione per il migliore adempimento dei loro compiti di istituto. |
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Art. 8 1. Nei casi in cui sussista l'esigenza di un controllo sociale sulla qualità dell'erogazione dei servizi resi dagli enti regionali, sono previste forme di partecipazione dell'utenza ad organismi di monitoraggio della domanda sociale e del grado di soddisfazione della medesima, a supporto dell'attività di vigilanza sugli enti regionali. |
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Art. 9 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti regionali, alle aziende e agli istituti, comunque denominati. 2. Sono fatte salve le diverse disposizioni concernenti enti strumentali concernenti enti strumentali della Regione istituiti e disciplinati con legge dello Stato. 3. Con la legge regionale di riordino di ciascun ente, anche gli enti di cui al comma 2, ove possibile, sono uniformati alla previsione della presente legge. |
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Art. 10 1. Per gli amministratori degli enti trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale). |
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Art. 11 1. Ove non diversamente disposto si applicano le norme dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 1995. |
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Art. 12 1. Ove non diversamente disposto si applicano le norme dell'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 1995. |
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CAPO III Art. 13 1. Nei casi in cui non possano essere più efficacemente ed economicamente organizzati e gestiti dagli enti locali e allorché la natura del servizio non richieda il suo svolgimento da parte di un ente dotato di personalità di diritto pubblico, i servizi pubblici riconducibili alla competenza della Regione sono erogati mediante concessioni amministrative a terzi. 2. Al fine di favorire il superamento di assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi, le concessioni sono assentite a seguito di procedure concorsuali, volte a prescegliere i soggetti che, nel rispetto delle prescrizioni sul livello e sulla qualità del servizio, si impegnino a corrispondere alla Regione il canone più alto. 3. Nel caso in cui l'interesse pubblico all'effettuazione del servizio richieda l'erogazione di sovvenzioni che compensino le diseconomie sopportate dal concessionario, le concessioni sono assentite ai soggetti che si impegnino ad effettuare il servizio, a parità di livelli qualitativi, con la più bassa incidenza di sovvenzioni. |
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Art. 14 1. La partecipazione della Regione a società di capitali è autorizzata con legge ed è limitata ai soli casi di indispensabile sostegno provvisorio ad attività imprenditoriali di settori strategici, particolarmente rilevanti per lo sviluppo economico - sociale dell'Isola o di ampie aree geografiche, quanto la sola iniziativa privata non risulti sufficiente, in termini economici, ad assicurare il rapido avvio o il mantenimento dell'intrapresa economica. 2. Parimenti con legge regionale viene stabilita la partecipazione a società di capitali, in misura non totalitaria, nei casi nei quali per lo svolgimento dei servizi pubblici di natura economica risulti conveniente provvedere insieme ad altri soggetti pubblici o privati. 3. L'esercizio dei diritti dell'azionista, in assenza di diversa disposizione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, spetta al Presidente della Regione o, su sua delega, all'Assessore competente per materia. |
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CAPO IV Art. 15 1. Gli enti, istituti e agenzie regionali elencati nell'allegata tabella A sono riordinati, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, in funzione degli obiettivi di maggiore efficacia, economicità ed efficienza della rispettiva azione istituzionale, nonché di semplificazione strutturale e di accorpamento per comparti omogenei di attività secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riconduzione all'interno della struttura centrale dell'Assessorato delle funzioni propositive e di stimolo in materia di programmazione, impulso, coordinamento e controllo della fase attuativa della programmazione stessa; b) soppressione degli enti che svolgono attività proprie della struttura centrale dell'Assessorato o da conferire agli enti locali; c) accorpamento degli enti che svolgono attività facenti capo ad aree omogenee o in sovrapposizione tra loro; d) trasformazione degli enti residuali in una delle forme previste dal Capo II della presente legge; e) dislocazione sul territorio degli enti che non svolgano attività che attengano ad esigenze di carattere unitario normalmente riguardanti la scala territoriale regionale. |
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Art. 16 1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nelle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione); 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanze e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali) e n. 20 del 1995. |
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Art. 17 1. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività degli enti da trasformare, in tutto o in parte, ad altro ente o società, il personale in servizio, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene trasferito di norma a tale nuovo ente riformato o società, previa verifica da parte dell'Amministrazione regionale delle esigenze di utilizzazione del personale sulla base del profilo professionale e della pianta organica del nuovo ente o società. 2. Il personale eventualmente eccedente rispetto alle esigenze del nuovo ente o società viene collocato in mobilità, con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998. 3. In caso di soppressione dell'ente, con trasferimento delle funzioni all'Amministrazione regionale o agli enti locali, il personale viene trasferito rispettivamente all'Amministrazione regionale o agli enti locali. 4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 avvengono ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. 5. Il personale trasferito conserva le posizioni giuridiche ed economiche riconosciute presso l'ente di appartenenza alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riforma degli enti regionali. 6. Qualora il trattamento economico in godimento sia superiore a quello spettante nel nuovo ente, Amministrazione regionale o ente locale, l'eccedenza è conservata come assegno "ad personam", da riassorbire con i futuri miglioramenti. 7. Al personale trasferito, secondo le disposizioni dei commi precedenti, viene altresì mantenuta la posizione maturata ai fini previdenziali e del trattamento integrativo di quiescenza presso l'ente di provenienza. |
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