CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 177/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente,
PANIil 14 febbraio 2001
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, recante: "Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione"
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge è volto a introdurre modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, alcune di rilievo, concernenti l'ordinamento dell'Ente Foreste, altre di disciplina di aspetti transitori.
L'Ente Foreste - va evidenziato - non ha ancora iniziato ad operare, essendo stata differita al 1° gennaio 2001 (prima con la legge regionale n. 28 del 1999 e poi con la legge regionale n. 13 del 2000) la soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali e la contemporanea successione ad essa dell'Ente Foreste. Il lungo periodo di transizione, dovuto alla complessità degli adempimenti amministrativi richiesti per il passaggio da un soggetto giuridico all'altro, alla non celere costituzione degli organi dell'Ente e alle difficoltà incontrate nella elaborazione di un adeguato regolamento organizzativo e gestionale, ha tuttavia consentito un'attenta analisi dei problemi posti dalla normativa in questione, della quale sono state rilevate lacune, soprattutto nella regolamentazione della fase transitoria, e incongruenze dal punto di vista ordinamentale che, appunto, si intende eliminare.
Deve essere comunque sottolineato che, pur con le modifiche proposte col presente disegno di legge, il quadro di riferimento, nei profili generali, è sempre quello degli enti della Regione.
Riguardo ad esso, peraltro, pur essendo stato confermato, in via integrativa, il rinvio formale alle leggi regionali n. 11, n. 14 e n. 20 del 1995, è stato semplificato il sistema dei controlli sugli atti (articolo 3, comma 2), date le peculiari esigenze operative dell'Ente, la cui attività caratterizzante è data dai lavori di sistemazione idraulico forestale; mentre sono stati rafforzati gli strumenti del controllo gestionale mediante l'istituzione del Collegio dei revisori (articolo 5) e la previsione di un Ufficio di controllo interno (articolo 6), quest'ultimo da disciplinare con regolamento sulla base dei princìpi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 19 novembre 1998, n. 31; la scelta è parsa opportuna in relazione alle dimensioni dell'Ente e alle citate peculiarità, sotto l'aspetto operativo.
Per quanto concerne il personale è stato eliminato il rinvio in termini generali alla legge regionale n. 31 del 1998 in considerazione che, per ragioni di chiarezza nei rapporti tra Amministrazione ed Ente, da una parte, e personale, dall'altra, è preferibile evitare possibili commistioni di normative; il rinvio quindi viene mantenuto, per ragioni di unitarietà dell'ordinamento, relativamente ai princìpi che sovrintendono all'organizzazione e ai rapporti tra organi di vertice e dirigenza.
E infatti, la scelta legislativa, secondo cui al personale dell'Ente non si applicano le norme sul personale dell'Amministrazione - scelta, come è evidente, funzionale ai compiti dell'Ente stesso, e definita nella legge regionale n. 24 (articolo 9) con la creazione di un comparto specifico di contrattazione e relativo organo di rappresentanza negoziale - col presente disegno di legge viene rafforzata e semplificata, nel senso che tutto il personale dell'Ente, viene assoggettato alla disciplina del contratto collettivo nazionale di riferimento (lavoratori dell'agricoltura) nonché alla contrattazione integrativa, da condurre in sede regionale; per quest'ultima, a garanzia di una più puntuale cura degli interessi regionali, viene prevista un'integrazione della delegazione di rappresentanza datoriale, nella quale saranno presenti il Direttore generale dell'Ente e un osservatore della Giunta regionale (articolo 7 del disegno di legge che sostituisce, appunto, il citato articolo 9).
Viene inoltre confermata, per i contratti integrativi, la facoltà della Giunta regionale di dare indirizzi per la contrattazione stessa e, con una integrazione del vigente articolo 10, viene stabilito che l'ammontare delle risorse da iscrivere in bilancio per la contrattazione deve avere riguardo agli accordi nazionali intervenuti tra le parti sociali aventi obiettivi di contenimento del costo del lavoro; a questo riguardo costituisce, attualmente, un preciso riferimento l'accordo del 19 luglio 1993.
In materia d'accesso risulta conseguente alle scelte generali la riformulazione della lettera d) dell'articolo 13. Il regime del personale dell'Ente, diverso rispetto a quello dei dipendenti dell'Amministrazione degli enti strumentali, implica infatti l'esclusione dell'Ente stesso dal sistema unificato di accesso di cui alla legge regionale n. 31 del 1998.
Con riferimento alla disciplina transitoria, va ricordato che la quasi totalità dei dipendenti regionali in servizio presso l'Azienda ha optato per il rientro nell'Amministrazione, ponendo sin d'ora problemi organizzativi che si aggraveranno nel momento del primo funzionamento dell'Ente. Per cui le modifiche all'articolo 12 della vigente legge hanno soprattutto la finalità di regolare questa fase di passaggio, prevedendo una maggiore gradualità del rientro dei dipendenti medesimi nell'Amministrazione, ai quali viene peraltro offerta la possibilità di un riesame della loro scelta.
Le altre disposizioni (articoli 2 e 4) riguardano puntualizzazioni o integrazioni relative alle funzioni dell'Ente e alla programmazione delle attività.
Concludendo, questo è il quadro sintetico del disegno di legge:
- l'articolo 1 definisce l'oggetto della legge;
- gli articoli 2 e 3 recano puntualizzazioni per la programmazione delle attività dell'Ente e semplificazioni del relativo procedimento di approvazione, precisano i riferimenti normativi all'ordinamento regionale, semplificano i controlli sugli atti;
- l'articolo 4 reca integrazioni alle funzioni e ai compiti dell'Ente;
- gli articoli 5 e 6, rispettivamente, istituiscono il Collegio dei revisori e ridefiniscono la struttura del controllo interno di gestione, potenziando da una parte l'autonomia dell'Ente ma prevedendo dall'altra l'obbligo di referto alla Giunta regionale;
- l'articolo 7 definisce il regime normativo del personale dell'Ente, rinviando al contratto collettivo nazionale dei lavoratori agricoli e prevedendo la contrattazione integrativa regionale, per la quale sono poste garanzie relativamente alla formazione della delegazione datoriale;
- gli articoli 8 e 9 integrano la norma vigente sulla determinazione del fondo per la contrattazione e precisano la facoltà della Giunta di formulare gli indirizzi per la contrattazione integrativa;
- gli articoli 10 e 12 ridefiniscono la normativa transitoria;
- l'articolo 11 concerne le procedure di reclutamento di impiegati e dirigenti con modalità selettive disciplinate direttamente dall'Ente.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Emanuele, Presidente - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario e relatore - BALIA - BUSINCO - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ONIDA - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
pervenuta il 25 giugno 2002
Il disegno di legge 177/A è stato approvato all'unanimità dalla Prima Commissione nella seduta pomeridiana del 13 giugno 2002.
Nella fase istruttoria la Commissione ha sentito gli Assessori regionali dell'ambiente e del personale, il consiglio d'amministrazione e il direttore generale dell'Ente foreste, le organizzazioni sindacali del personale aderenti alle confederazioni CGIL, CISL, UIL e CONFSAL ed infine i sindaci che hanno costituito il Comitato interprovinciale permanente di coordinamento e di lotta per le problematiche inerenti la gestione dei terreni civici concessi alla Regione per la forestazione.
L'approfondito esame del disegno di legge ha condotto la Commissione ad introdurre nel testo proposto dalla Giunta regionale numerose e rilevanti modificazioni.
La Commissione ha ritenuto di non accogliere la modifica al sistema di consultazione degli enti locali sui programmi dell'Ente proposta con l'articolo 2 del disegno di legge. Si è preferito infatti lasciare immutata l'impostazione della legge regionale n. 24 del 1999, che prevede una programmazione in linea di massima pluriennale, che meglio si adatta all'ampia dimensione temporale tipica delle attività di forestazione, e soltanto occasionalmente annuale. I programmi dell'Ente devono comunque essere sempre deliberati sentiti gli enti locali interessati, indipendentemente dalla loro estensione temporale, mentre tale consultazione non si ritiene necessaria sugli atti di gestione, ordinariamente di durata annuale, purché ovviamente essi si collochino nell'ambito definito con gli atti di programmazione.
Non è stata accolta la proposta, contenuta nel comma 2 dell'articolo 3, di sottoporre l'Ente foreste ad un regime di controlli da parte della Giunta regionale meno incisivo rispetto a quello che si applica a tutti gli altri enti regionali.
Non si è condivisa l'ipotesi - peraltro già respinta in sede di discussione della legge regionale n. 24 del 1999 - di attribuire all'Ente compiti non solo di promozione, ma anche di gestione diretta delle attività complementari alla forestazione, come previsto all'articolo 4 commi 3 e 4 del testo del proponente. La Commissione è naturalmente consapevole che tali attività, dalla vivaistica all'allevamento faunistico al turismo, che sono essenziali per valorizzare pienamente la risorsa forestale, devono svilupparsi in maniera molto più ampia di quanto non sia finora accaduto. Si ritiene però che questo compito debba essere svolto da soggetti diversi dall'ente pubblico, al fine di promuovere lo sviluppo di capacità imprenditoriali locali, anche in forma cooperativa, che potrebbero altrimenti essere schiacciate dalla presenza di un ente pubblico che inevitabilmente tende ad agire al di fuori di una logica economico-imprenditoriale.
Per quanto riguarda gli organi dell'Ente, non è stata accolta la proposta della Giunta regionale (articolo 5) per l'elezione consiliare di due componenti del collegio dei revisori, che è parsa alla Commissione non congruente con la natura tecnica dell'organo. E' stata invece introdotta (articoli 4 bis e 4 ter) una sostanziale modifica nella composizione del consiglio di amministrazione, portando da due a tre i componenti scelti fra i sindaci (e non più anche fra i consiglieri) dei comuni interessati dall'attività dell'Ente e prevedendo che essi siano eletti, una volta costituito, dal Consiglio delle autonomie locali invece che dal Consiglio regionale. Sono stati inoltre definiti in maniera più precisa i requisiti richiesti ai due esperti nominati nel consiglio di amministrazione su designazione della Giunta regionale.
Il regime contrattuale del personale dell'Ente foreste (articolo 7) è rimasto nella sostanza quello proposto dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro del personale operaio e impiegatizio continuerà ad essere regolato dallo stesso contratto nazionale che a detto personale si applicava prima del suo passaggio all'Ente, ai sensi della legge regionale n. 40 del 1989. Si è però introdotta, rispetto alla proposta della Giunta, una novità sostanziale: il contratto integrativo sarà negoziato, per la parte pubblica, da un comitato di rappresentanza della Regione, configurato secondo i principi della legislazione in materia di pubblico impiego, e non più dall'UNCEM, in modo da garantire che al tavolo della contrattazione siedano gli effettivi rappresentanti del datore di lavoro.
Per quanto riguarda i dirigenti dell'Ente, il testo votato dalla Commissione è volutamente più generico di quello proposto dalla Giunta: la Commissione si è infatti riservata di individuare il contratto dirigenziale del comparto agricolo che meglio risponda all'esigenza, evidenziata dallo stesso Assessore dell'ambiente, di armonizzare il regime contrattuale dei dirigenti dell'Ente foreste con quello dei dirigenti degli altri enti regionali.
L'articolo 10, riguardante il personale dell'Ente, corrisponde al testo proposto dalla Giunta con un'importante integrazione nell'ultimo comma: accogliendo una delle istanze maggiormente sostenute dai sindaci dei comuni sedi di cantieri forestali, si è previsto che nella pianta organica dell'Ente siano compresi anche i posti corrispondenti a quel personale, assunto nei cantieri all'atto della loro istituzione e poi cessato per i più vari motivi, che non è stato mai rimpiazzato e dunque non è computato nell'organico dell'Ente, che è stato calcolato sulla base del personale presente alla data della sua costituzione.
Anche l'articolo 11, riguardante le assunzioni, è stato sostanzialmente modificato sulla base delle richieste provenienti sia dai sindaci dei comuni forestali che dai sindacati del personale. La chiamata dalle liste di collocamento, già prevista per gli operai comuni, è stata estesa alle mansioni di operaio qualificato o superiore, lasciando tuttavia all'ente, per queste mansioni e per quelle impiegatizie, la possibilità di ricorrere in parte a selezioni interne. In questo modo si ritiene di poter assicurare in maniera equilibrata sia l'esigenza di radicamento locale del personale assunto dall'Ente, sia l'esigenza di promozione degli elementi migliori presenti al suo interno.
Le altre modificazioni apportate al testo del proponente rispondono ad esigenze formali e di coordinamento.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), modificata con le leggi regionali 31 dicembre 1999, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 "Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna") e 18 luglio 2000, n. 13 (Differimento della soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda), è ulteriormente modificata secondo le disposizioni degli articoli seguenti. |
Art. 1 (Soppresso) | |
Art. 2 1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1999, le parole "pluriennale o annuale" sono sostituite dalle parole "pluriennale e annuale". 2. Nel comma 2 del medesimo articolo 1 dopo le parole "sui programmi attuativi" è aggiunta la parola "pluriennali". |
Art. 2 (Soppresso) | |
Art. 3 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, salvo quanto precisato nel seguente comma; la legge regionale 19 novembre 1998, n. 31, trova applicazione nei princìpi generali relativi all'organizzazione e ai rapporti tra gli organi di vertice e la dirigenza.". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente: "4 bis. Dalle categorie di atti sottoposti al controllo ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 14 del 1995, sono escluse quelle delle lettere a), c) ed f) nonché gli atti concernenti la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di cui alla lettera e); il limite di valore di cui alla lettera d) è elevato a un miliardo.". |
Art. 3 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), è sostituito dal seguente: "4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale 19 novembre 1998, n. 31.". | |
Art. 4 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituita dalla seguente: "c) concorrere, anche con l'apporto di propri mezzi e proprio personale alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati;". 2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;". 3. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "promuovere, attraverso" sono sostituite dalle parole "promuovere e gestire, anche attraverso…". 4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica e amministrativa nelle materie di cui alle precedenti lettere e assumere il ruolo di soggetto esecutore nella realizzazione di progetti, programmi e iniziative promosse dagli stessi soggetti nelle medesime materie;". |
Art. 4 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituita dalla seguente: "c) concorrere, anche con l'apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati;". 2. La lettera f) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: "f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;". | |
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Art. 4 bis 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente è nominato fra i consiglieri di amministrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.". | |
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Art. 4 ter 1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1999 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Due consiglieri, esperti in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea e di esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. 3. Tre consiglieri, scelti tra i sindaci in carica, all'atto della nomina, in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall'Ente, sono eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali, o dal Consiglio regionale nelle more della sua costituzione. 4. Ai consiglieri di cui al comma 3 non si applica l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995. In caso di perdita delle funzioni di sindaco essi decadono e si procede ad un'elezione suppletiva; l'eletto resta in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui entra a far parte.". 2. Il comma 1 trova applicazione a decorrere dalla ordinaria scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica. | |
Art. 5 1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1999 è il inserito il seguente: "Art. 6 bis (Collegio dei revisori) 1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri prescelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 287 gennaio 1992, n. 88, nominati con decreto del Presidente della Giunta. 2. Un revisore è designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. 3. Due revisori sono designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno. 4. Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dai revisori medesimi tra i rappresentanti designati dal Consiglio regionale.". |
Art. 5 (Soppresso) | |
Art. 6 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Controllo interno di gestione) 1. Il controllo interno di gestione sull'attività dell'Ente è svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento dell'Ente, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; i referti dell'ufficio sono inviati all'Assessore della difesa dell'ambiente che li sottopone alle valutazioni della Giunta regionale e ne trasmette copia al Consiglio regionale." |
Art. 6 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Controllo interno di gestione)
1. Il controllo interno di gestione sull'attività dell'Ente è svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento dell'Ente. Le risultanze dell'attività dell'ufficio sono inviate inoltre all'Assessore della difesa dell'ambiente, che le sottopone alle valutazioni della Giunta regionale e ne trasmette copia al Consiglio regionale.". | |
Art. 7 1. L'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Regime contrattuale del personale dell'Ente) 1. Nei confronti del personale operaio e impiegatizio trova applicazione la legge regionale 13 giugno 1989, n. 40 (Disposizioni per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi regionali agli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestali e alla prevenzione e lotta antincendi). 2. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura stipulato da Confagricoltura/Dir-Agri e il relativo contratto integrativo. 3. Nella negoziazione dei contratti integrativi regionali la delegazione delle organizzazioni datoriali è integrata dal Direttore generale dell'Ente nonché da un membro designato dalla Giunta regionale con funzioni di osservatore.". |
Art. 7 1. L'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Regime contrattuale del personale dell'Ente) 1. Al personale dell'Ente, che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale stipulato secondo quanto previsto dai seguenti commi. 2. Il contratto integrativo è negoziato per la Regione da un apposito comitato composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta formulata d'intesa fra l'Assessore competente in materia di personale e l'Assessore competente in materia di ambiente; la Giunta regionale decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti regionali. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti. 3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Ente, ovvero di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione, sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale. 4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura.". | |
Art. 8 1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1999 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riguardo ai contenuti degli accordi nazionali definiti per stabilire le linee generali dei contratti collettivi e obiettivi di contenimento del costo del lavoro.". |
Art. 8 (Soppresso) | |
Art. 9 1. L'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Indirizzi per la contrattazione integrativa) 1. Gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.". |
Art. 9 1. L'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Indirizzi per la contrattazione integrativa) 1. Gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.". | |
Art. 10 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l'Azienda delle Foreste Demaniali alla data del 31 dicembre 2000, è trasferito dal 1° gennaio 2000 alle dipendenze dell'Ente.". 2. Il comma 2 del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente: "2. Il personale di cui al comma 1 può optare, entro i sei mesi successivi, per il trasferimento nel ruolo ed organico di provenienza.". 3. Nel comma 4 dello stesso articolo 12 sono soppresse le parole "nei dodici mesi precedenti,". 4. Il comma 5 del suddetto articolo 12 è sostituito dal seguente: "5. E' infine trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale con rapporto di lavoro a turno regolato dai contratti collettivi del settore forestale, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda Foreste Demaniali e dei Servizi Ispettorati ripartimentali delle foreste, e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dagli stessi contratti, che scada in data successiva allo scioglimento dell'Azienda Foreste Demaniali; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.". 5. I commi 3 e 7 dell'articolo 12 sono soppressi. |
Art. 10 1. L'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Personale dell'Ente) 1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l'Azienda delle Foreste Demaniali alla data del 31 dicembre 2000, è trasferito dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente. 2. Il personale di cui al comma 1 può optare, entro i sei mesi successivi, per il trasferimento nel ruolo ed organico di provenienza. 3. E' altresì trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale. 4. E' infine trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale con rapporto di lavoro a turno regolato dai contratti collettivi del settore forestale, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda Foreste Demaniali e presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dagli stessi contratti, che scada in data successiva allo scioglimento dell'Azienda Foreste Demaniali; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta. 5. La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione.". | |
Art. 11 1. La lettera d) dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituita dalla seguente: "d) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante selezioni pubbliche, sulla base del regolamento dell'ente.". |
Art. 11 1. L'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Assunzioni) 1. Le assunzioni agli impieghi nell'Ente avvengono: a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 7 del 1970, convertito in Legge n. 83 del 1970, e successive modifiche e integrazioni; b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68; c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, sulla base del regolamento dell'ente; d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie non dirigenziali l'Ente può attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, in misura non superiore al 40 per cento delle disponibilità complessive previste in organico, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.". | |
Art. 12 1. Nel comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dalla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2000, il limite temporale "31 dicembre 2000" è sostituito da "30 giugno 2001". |
Art. 12 1. Nel comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dalla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2000, n. 13, le parole "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2001". |