CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 166

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, OPPI

il 27 dicembre 2000

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio assistenziali). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

La legge regionale n. 12 del 1985 prevedeva all'articolo 92 la concessione a favore dei Comuni di un contributo di lire 6.000 giornaliere pro capite per il trasporto delle persone portatrici di handicap dalla loro residenza al centro di riabilitazione dove ricevono le prestazioni.

Nel 1989 detto contributo veniva elevato a lire 11.000 (art. 104, L.R. n. 18 del 1999).

Nel 1999 il contributo viene ulteriormente aggiornato e portato a lire 13.000 (art. 10, L.R. n. 8 del 1999) ed esteso alle Aziende USL.

Considerato che il costo reale sostenuto dagli enti per l'erogazione del servizio, anche in considerazione degli ultimi aumenti del costo del petrolio, è molto più elevato della somma rimborsata si ritiene necessario aumentare a lire 30.00 il contributo di che trattasi.

Alla copertura finanziaria dell'intervento si farà fronte con i 5 miliardi disponibili per i nuovi oneri legislativi.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

  1. Il contributo giornaliero pro capite previsto dall'articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985 e successive modificazioni e integrazioni è elevato a lire 30.000 con decorrenza dalla data di approvazione della presente legge.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono valutati in lire 5.000.000. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5 L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

lire                 5.000.000.000

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04020/03

Finanziamento ai comuni per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici; per il trasporto handicappati, per il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale ed erogazione dei sussidi a persone affette da patologie psichiatriche (artt. 4, commi 1, 2, 3, 7 e 10, comma 1, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8)

lire                 4.500.000.000

12 - SANITA'

Cap. 12001-01

Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo e dei Consultori familiari. Quota risorse regionali (L.R. 8 marzo 1979, n. 8, artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988 n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, L.R. 1° giugno 1993, n. 25, L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 11, comma 1, L.R. 26 aprile 1994, n. 27, art. 57, commi 4 e 5, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 69 e 70, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 42, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1, lett. z), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, artt, 6 e 10, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 e art. 25 bis della L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

lire                    500.000.000

3.  Le somme non impegnate nel corso del presente esercizio sono conservate nell'esercizio successivo quale conto residui.

4. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvederà con legge finanziaria