CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 164
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ONIDA
il 22 dicembre 2000
Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1. PREMESSA
E' di tutta evidenza che la cultura è diventata un importante elemento strutturale dello sviluppo, la cui produzione e distribuzione ha, però, grande necessità di nuovi processi, soprattutto in termini di ottimizzazione delle risorse, finalizzata ad ottenere una migliore organizzazione del sistema.
Nell'ambito di questo processo di riforma, che è a sua volta al centro di uno sforzo teso alla ricostituzione del patrimonio storico e identitario e alla crescita di una cultura contemporanea, il mondo dello spettacolo rappresenta uno dei momenti strategici, proprio per la sua capacità di estendersi in tutto il territorio, con una prospettiva organica di decentramento.
La presente proposta di legge in conformità a queste finalità e in coerenza con il processo di riordino dell'intervento regionale in campo di attività culturali avviato dalla legge regionale 15.10.1997 n. 26, persegue i seguenti fondamentali obiettivi:
1) dare al settore dello spettacolo in Sardegna un più definitivo assetto istituzionale, che permetta una programmazione più integrata rispetto alle strategie che s'intendono adottare per il suo sviluppo;
2) riordinare innumerevoli disposizioni, attualmente disperse nell'ordinamento giuridico regionale, anche allo scopo di rendere più facilmente accessibile ad una sempre più vasta e variegata utenza la disciplina della materia;
3) produrre una vera e propria legge organica, sulla scorta delle importanti novità che riguardano il quadro delle competenze istituzionalmente riconducibili alla Regione e agli Enti Locali, capace di infondere fiducia e stimolare iniziativa in un mondo di "addetti ai lavori" disorientato e frastornato dall'attuale contesto normativo;
4) dare un significato più preciso al sostegno pubblico allo spettacolo, al fine di farlo uscire dal clima di pionierismo che ancora lo accompagna e puntare su obiettivi più duraturi.Infatti, nell'attuale situazione legislativa regionale, si rivela ormai improcrastinabile l'esigenza di racchiudere in un unico testo le innumerevoli disposizioni normative in vigore - oggi ricomprese in leggi obsolete e troppo settoriali o disperse nelle varie "leggi finanziarie" regionali - così da rendere meno problematica la conoscenza dell'intero panorama normativo. Inoltre, ormai definito il quadro dei livelli di competenza, scaturisce la necessità, per l'Amministrazione Regionale, di adottare per la gestione del settore una precisa linea politica che finalizzi le proprie scelte al conseguimento di più adeguati e determinati obiettivi.
Il disegno di legge si pone, pertanto, il traguardo di una politica non più improntata su scelte tese a privilegiare interventi a pioggia (che possono certamente avere la funzione di "assistere" alcune categorie d'operatori ma che non offrono, in ogni caso, garanzia di razionale e duraturo sviluppo), ma da indirizzare ad una più razionale e mirata programmazione delle risorse.
Infine, ma non per ultimo in ordine d'importanza, il disegno di legge è tutto improntato allo spirito della delegificazione e della semplificazione amministrativa. Il testo normativo definisce, infatti, gli obiettivi dell'azione regionale e i criteri dell'intervento, ma rinvia a forme più snelle d'approvazione tutta la complessa materia della definizione regolamentare di dettaglio.
2. DECENTRAMENTO
Nel quadro testé delineato, la razionalizzazione degli interventi non può prescindere dall'adozione di una strategia di decentramento di funzioni amministrative a favore delle Province e dei Comuni. Peraltro, in questi ultimi tempi, tutta la produzione normativa regionale nei vari settori è improntata a questo importante principio che, nel caso in esame, non potrà che produrre importanti e benefici effetti per i seguenti motivi:
- vengono decentrate alcune importanti competenze che gli Enti interessati da tempo richiedono di accogliere e gestire;
- ciascuna misura normativa di decentramento è contestualmente accompagnata dal trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la gestione del settore interessato;
- sono chiaramente individuati gli strumenti (programmazione, assistenza, verifica e controllo), perché venga assicurata la più ampia sinergia e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo generale del settore tra Regione ed Enti locali e sia, nel contempo, esclusa la duplicazione degli interventi, quand'anche non il conflitto di competenza e interessi.Va da sé, quindi, che l'efficacia della presente proposta è direttamente collegata alla collaborazione che verrà assicurata in chiave applicativa dagli Enti Locali.
3. COSTITUZIONE O POTENZIAMENTO DI REALTA' AD ALTO TASSO DI PROFESSIONALITA'
La legge individua nella programmazione, ricerca e professionalità le colonne portanti del settore in Sardegna, ricollegandosi anche all'elaborazione parlamentare in corso.
Prevede l'istituzione o il potenziamento di alcune realtà operative di spettacolo, ponendo le necessarie basi per un sinergico sostegno finanziario a carico dello Stato, tra cui spiccano per la loro importanza il Teatro stabile per la Sardegna, il Teatro lirico di Cagliari, i Teatri stabili con finalità culturali definite e le Forme stabili di attività musicale e di danza.
Tali strutture, unitamente alla prevista istituzione degli albi professionali degli organismi e dei singoli operatori, tra l'altro, avranno anche il primario compito della ricerca, oltre a fungere da garanti nei riguardi di una necessaria professionalità.
4. FORME DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SARDO
Nell'ambito delle attività di ricerca, appaiono di fondamentale importanza il recupero, la tutela e la diffusione del patrimonio linguistico ed etnico-musicale sardo.
Il disegno di legge prevede l'avvio di una razionale attività di ricerca, rivalutazione e diffusione di tutto il complesso universo, rappresentato da questa realtà - per quanto attiene alle iniziative di pertinenza teatrale e musicale - che costituisce un patrimonio d'inestimabile valore che non può certo andare perduto. E' questa, tra l'altro, una continua, pressante richiesta che viene "quotidianamente" avanzata, specie dal mondo giovanile.
5. COMMENTO DI DETTAGLIO
TITOLO PRIMO
NORME GENERALI
Questa parte delinea le finalità fondamentali che la proposta di legge si prefigge e indica gli strumenti, le strategie e le fasi attraverso le quali conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di sviluppo del settore.
Viene pertanto specificato il respiro triennale della programmazione regionale e l'attuazione di programmi operativi annuali della medesima, così come vengono anche indicati organigrammi, compiti e finalità delle strutture operative di supporto all'azione di governo regionale del settore, quali la "Commissione regionale dello spettacolo" e gli albi regionali relativi agli organismi e ai lavoratori professionali del settore.
Come già accennato, tali albi professionali avranno il compito di salvaguardare e garantire la professionalità nel settore, determinante agli effetti del suo sviluppo e della creazione di una stabile industria culturale.
TITOLO SECONDO
STRUTTURE PER LO SPETTACOLO
E' un settore al quale la presente proposta riserva l'importanza che esso indiscutibilmente merita. Molto spesso, infatti, la crisi che i vari comparti dello spettacolo manifestano è in gran parte addebitabile alla grave carenza di sedi o, comunque, di spazi, come anche dimostrato dall'enorme mole di richieste che, in tal senso, sono annualmente inoltrate all'Assessorato e che al momento restano inesaudite.
La presente legge tende soprattutto a riequilibrare le più evidenti carenze territoriali. privilegiando prioritariamente quelle zone più povere di strutture e, conseguentemente, più depresse culturalmente.
Gli interventi previsti riguardano l'utenza pubblica, quella privata e quella concertata fra le due. Interessano, di volta in volta, la parte relativa al capitale, quella degli interessi, nonché quella complessiva capitale/interesse e abbracciano una vastissima categoria tipologica, comprendendo forme di sostegno che spaziano dalle "aree attrezzate stagionali" agli impianti di consistente dimensione e polifunzionalità. Le spese ammesse a contribuzione regionale sono tutte quelle che contribuiscono a determinare il costo globale dell'opera, dalla fase dell'acquisizione dell'area e della progettazione, fino all'ultimazione dei lavori e ai relativi adempimenti di collaudo.
Onde evitare una seria compromissione del sopradescritto sforzo in conto capitale, la normativa prevede anche, oltre agli interventi per la realizzazione delle opere, quelli necessari per l'abbattimento dei costi di gestione e per l'acquisizione delle attrezzature indispensabili per il più ottimale sfruttamento delle stesse, garantendo nel contempo l'uso democratico e razionale delle medesime mediante una regolamentazione direttamente controllata dall'Amministrazione Regionale.
Di particolare interesse, per un ampliamento delle attività di spettacolo in tutto il territorio regionale, soprattutto in quelle zone più notoriamente prive di spazi e culturalmente depresse, sono gli interventi previsti per le "aree attrezzate stagionali" che tendono a sopperire con la flessibilità all'inesistenza di strutture stabili.
L'attuazione degli interventi autorizzati dal presente titolo pone alcuni problemi sul piano della compatibilità con la normativa comunitaria in materia di "regime di aiuti", che comporterà alcuni passaggi preliminari in sede di Commissione Europea.
TITOLO TERZO
INTERVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO
Nel terzo titolo, fondamentale per la connotazione della presente proposta di legge, viene a concretizzarsi la "filosofia" cui è stata improntata. Filosofia che tende ad agire in alcune direzioni principali. La prima riguarda un maggior decentramento delle responsabilità nelle decisioni di spesa e d'amministrazione. La seconda concerne invece il miglioramento della gestione delle organizzazioni professionistiche o amatoriali che operano nei settore del pubblico spettacolo, indispensabile ai fini dell'auspicata nascita di una più consistente e duratura industria culturale nell'isola.
Accanto ad essi è poi di primaria importanza l'approfondimento, il mantenimento e la distribuzione in termini culturali del patrimonio sardo. La conservazione delle radici e il potenziamento delle proprie attività del linguaggio e della musica è, infatti, una peculiarità della Regione.
Questo capitolo pertanto è riservato ai tre diversi operatori considerati prioritari:
1) imprese professionali pubbliche e private, operanti nel campo della produzione e distribuzione;
2) Province e Comuni;
3) operatori pubblici e privati dell'Isola che perseguano lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e linguistico della nostra Regione.Ai suindicati soggetti vengono affidate tre diverse, e pur collegate, finalità fondamentali:
- la promozione e la distribuzione, nei propri circuiti, del prodotto culturale di elevato tasso qualitativo e spettacolare;
- la diffusione capillare nel territorio e tra la gente delle iniziative culturali e di spettacolo e l'organizzazione di servizi ed infrastrutture anche in campo formativo;
- l'invito alla popolazione dell'Isola per una ricerca e riflessione delle proprie radici culturali.In questa logica trovano anche evidenti giustificazioni le misure individuate per accertare l'autentica professionalità degli operatori di spettacolo, la necessità di suggerire preventive forme di concertazione e sintonia dell'attività programmatoria tra Enti locali e Regione, onde evitare sovrapposizioni (quando non anche discrasie o dannose "competizioni"), nonché l'esigenza di tutelare il "prodotto culturale sardo" nelle sue espressioni più tradizionali ed autentiche.
TITOLO QUARTO
ISTITUZIONI SPECIALIZZATE NEL CAMPO DEL PUBBLICO SPETTACOLO
Come spesso accade nella storia politica nazionale, la pubblica amministrazione, che per lunghissimi lustri ha trascurato importanti settori della vita sociale, improvvisamente li "riconosce" e rivolge loro un'attenzione ed una cura che, seppure tardive, risultano certamente encomiabili, non fosse altro che per le opportunità di sviluppo che offrono a segmenti di territorio e di operatori prima esclusi.
In realtà appariva ormai irrinunciabile una revisione dell'organizzazione teatrale italiana, come appariva altresì evidente che la riorganizzazione dovesse procedere intorno a due assi:
a) nuovo rapporto Stato - Regioni;
b) ripensamento complessivo delle strutture teatrali.In questa problematica va inserita la costituzione delle Fondazioni Liriche e la creazione di nuove strutture stabili a carattere regionale per la prosa, la musica, la ricerca e la sperimentazione, oltre ai ripensamenti nel campo del cinema e degli audiovisivi.
E' ciò che certamente sta avvenendo di recente nel campo dello spettacolo e, pertanto, la normativa compresa nel presente titolo ha le seguenti finalità:
- dare un'inequivoca collocazione ad importanti organismi di spettacolo richiamandone - o ribadendo - compiti e finalità e favorendo quindi il loro naturale e ormai obbligatorio passaggio a forme associative di tipo diverso rispetto alle attuali e, magari, prevedendo anche il diretto e sostanziale coinvolgimento della Regione;
- sostenere la stabilità dello spettacolo in Sardegna, mediante la costituzione di un'apposita struttura privata "ad iniziativa pubblica" per il Teatro stabile di prosa, che sfrutti l'esperienza e la professionalità di realtà operative, già da tempo operanti in Sardegna, ed individuando altre forme di stabilità nel campo musicale e della danza;
- potenziare i settori della ricerca, della sperimentazione del teatro per i ragazzi e per i giovani riconoscendo carattere di stabilità agli operatori, che professionalmente e tradizionalmente si sono dedicati a questi importanti comparti;
- porre le necessarie premesse organizzative e professionali per un intervento a sostegno dell'attività cinematografica ed audiovisiva.TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI DI TUTELA E SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA REGIONE
Gli articoli 22-26 contengono una serie di disposizioni, di carattere "tecnico" destinati ad agevolare ulteriormente l'attività degli operatori di spettacolo e disciplinare il concorso degli interventi comunitari, statali e regionali, nonché a disegnare ambiti e competenze ai poteri di verifica e controllo di quest'ultima.
Le forme di agevolazione riguardano:
- l'abbattimento dei costi di viaggio per persone e cose che debbono affrontare trasferte per l'espletamento della loro attività, mediante la stipula di apposite convenzioni tra la Regione e le Compagnie di trasporto aereo e marittimo;
- l'incentivazione dell'attività di studio e ricerca sul fenomeno spettacolo;
- il sostegno finanziario ad enti locali o ad altri qualificati organismi di spettacolo, per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, conferenze, seminari, corsi e laboratori di spettacolo.TITOLO SESTO
NORMA FINANZIARIA
La proposta in trattazione meriterebbe uno stanziamento adeguato alla sua importanza; al momento, però, in considerazione del fatto che il disegno di legge è presentato nella forma di collegato alla legge regionale finanziaria 2001, le dotazioni dei capitoli di nuova istituzione sono determinate in base al vigente bilancio triennale 2000-2002 e la definitiva copertura sarà riportata a seguito dell'approvazione del bilancio triennale 2001-2003. Come precisato nell'autorizzazione di spesa, le azioni dirette della Regioni e gli interventi di cui al Titolo II di spesa trovano per ora corrispondenza nella sola quota regionale del POR 2000-2006.
Invece si deve limitare ad attivarla solo parzialmente perché costretti ad operare all'interno della disponibilità finanziaria destinata allo spettacolo dal bilancio regionale per il corrente triennio, con l'eccezione dell'esercizio 2002, che non prevede stanziamenti.
Tali restrizioni finanziarie, peraltro comprensibili in relazione al grave periodo di crisi che sta attraversando la nostra isola, non possono che avere durata limitata se non vogliono davvero provocare una sorta di avvitamento attorno ai nostri problemi con grave compromissione per lo sviluppo di alcuni comparti fondamentali per la crescita culturale e civile della nostra popolazione e suscettibili anche di iniziative a livello occupazionale.
Non è comunque adeguato pretendere di attivare una legge organica di quest'importanza con i fondi attualmente destinati ai pochi e contraddittori interventi previsti dalla normativa in vigore. Il problema sollevato è certamente molto importante e non riguarda soltanto il settore dello spettacolo. S'impone, quindi, una rivisitazione delle spese regionali attualmente previste in bilancio per razionalizzare e meglio mirarne l'utilizzazione e, ove questo non bastasse, occorre adoperarsi nei confronti del mercato creditizio, nella consapevolezza che l'indebitamento è talvolta utile ed opportuno perché può rappresentare un gratificante volano di sviluppo.
NORME FINALI
Esse riguardano, da una parte l'abrogazione di tutte le leggi e disposizioni varie che attualmente "disciplinano" il settore dello spettacolo (il carattere "organico" della presente proposta necessariamente lo postula), dall'altra il termine d'entrata in vigore.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art.1 1.La Regione sarda, in attuazione dell'articolo 4,
primo comma, lettera m) dello Statuto, riconosce allo spettacolo
una funzione fondamentale nel processo di crescita culturale e
sociale degli abitanti dell'Isola e ne favorisce la diffusione e
fruizione nel territorio mediante la concessione d'idonei supporti
finanziari, volti alla promozione dei settori del teatro, della
musica, della danza e balletto, del cinema e degli audiovisivi;
ferme restando le competenze riservate allo Stato dalla normativa
nazionale di settore. 3. La Regione finalizza i propri interventi: a) alla promozione, valorizzazione e tutela
dell'attività di spettacolo, attraverso interventi incentivanti a
favore di centri di produzione e distribuzione, pubblici e privati,
di provata professionalità, delle istituzioni scolastiche e degli
operatori del settore in genere, le cui iniziative siano capaci di
incidere culturalmente nel territorio; |
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Art. 2 1. Per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente per materia, acquisiti i pareri della Commissione di cui
all'articolo 4 e della competente Commissione consiliare, approva,
entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il piano triennale degli interventi sullo spettacolo. |
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Art. 3 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di spettacolo, previo parere della
Commissione di cui all'articolo 4, definisce, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le direttive
generali per l'azione amministrativa ed individua le risorse
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità. |
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Art. 4 1.E' istituita presso l'Assessorato regionale competente per
materia la Commissione regionale per lo spettacolo, nominata con
decreto dell'Assessore regionale competente e composta da: 2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale
dello spettacolo; |
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Art. 5 1. La Commissione regionale per lo spettacolo si riunisce
su convocazione del Presidente ed ha le seguenti
attribuzioni: 2. La Commissione delibera a maggioranza dei
presenti. 4. L'Assessorato ha facoltà di sottoporre all'esame della Commissione, in sede di fase istruttoria i programmi presentati dai singoli richiedenti, per un parere sul loro valore artistico. |
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Art. 6 1. Presso l'Assessorato regionale dello spettacolo è istituito l'Albo degli organismi professionali di spettacolo aventi sede legale e operativa in Sardegna, in possesso di un adeguato organico artistico e tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a carattere continuativo. 2. Nell'albo regionale di cui al comma 1 sono iscritti gli
organismi aventi le seguenti caratteristiche: 3. Presso l'Assessorato regionale dello spettacolo è istituito il Registro degli organismi stabili di cui ai successivi articoli 19 e 20. 4. Presso l'Assessorato regionale dello spettacolo è istituito, altresì, l'Albo degli organismi non professionali e/o amatoriali aventi sede legale e operativa in Sardegna. 4. Criteri e modalità per la costituzione degli Albi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. |
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TITOLO II 1. La Regione favorisce la creazione di una rete ottimale di strutture per lo spettacolo mediante la concessione di appositi sostegni finanziari a favore di enti pubblici e di operatori privati, anche in concorso fra loro, finalizzati alla nuova realizzazione, ristrutturazione, sistemazione, adeguamento ed innovazione tecnologica di sedi ad hoc destinate. 2. L'intervento regionale in materia di realizzazione di
strutture può anche dispiegarsi direttamente secondo le forme e
modalità indicate all'articolo 9. 4. Gli interventi regionali di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati sia al capitale che agli interessi ed i criteri di attuazione vengono determinati in relazione alla tipologia dei soggetti richiedenti ed all'importo delle opere o degli acquisti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. Con riferimento ai soggetti di diritto privato, detti interventi si dispiegheranno solo a favore degli organismi iscritti all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 6. |
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Art. 8 1. La Regione può, altresì, concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di operatori privati, per l'allestimento di spazi stagionali destinati alle attività di spettacolo provvisti di posti a sedere, in aree non permanentemente attivate allo scopo. 2. Gli interventi contributivi di cui al comma 1 sono esclusivamente destinati al capitale ed i relativi criteri di concessione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. |
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Art. 9 1. Al fine di dotare il territorio regionale di un'equilibrata presenza di strutture per lo spettacolo di consistenti dimensioni e funzionalità destinati a soddisfare un'utenza ultracomunale, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore regionale dello spettacolo, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici - può predisporre appositi programmi straordinari di intervento da finanziarsi attraverso l'accensione di appositi mutui con Istituti di credito. 2. Tutte le spese necessarie per la realizzazione delle opere sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, che procederà tramite l'Assessorato regionale dello spettacolo. |
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Art. 10 1. La Regione contribuisce all'abbattimento dei costi finanziari relativi alla gestione di sedi destinate stabilmente all'allestimento di pubblici spettacoli dal vivo, sostenuti dagli enti locali. 2. Criteri e modalità di concessione dei sostegni sono approvati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. |
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TITOLO III Art. 11 1. Al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la
Regione concorre: |
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Art. 12 1. La Regione è autorizzata a concedere appositi incentivi di carattere forfetario alle iniziative di spettacolo, svolte all'interno del territorio regionale, organizzate da oggetti pubblici e/o privati che operano professionalmente nel settore dello spettacolo, iscritti all'albo di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge. 2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai programmi di Fondazioni pubbliche e/o private e di Associazioni di enti locali, che svolgano attività permanente nel settore dello spettacolo. 3. Le richieste di contributo devono pervenire all'Assessorato regionale dello spettacolo entro i limiti temporali fissati annualmente, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia. 4. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente Titolo III sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. |
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Art. 13 1. La Regione è autorizzata a concedere adeguati sostegni finanziari per la partecipazione a qualificati circuiti e manifestazioni di spettacolo in territorio extraregionale ed internazionale finalizzati alla presentazione di produzioni di particolare rilevanza artistica e/o di significativo interesse sotto il profilo etnico-linguistico agli organismi iscritti all'Albo di cui al comma 1 dell' articolo 6. 2. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. |
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Art. 14 1. Allo scopo di garantire il più ampio decentramento funzionale nell'ambito del territorio regionale ed una più razionale utilizzazione delle risorse finanziarie, è conferita alle Province sarde la competenza in ordine alla concessione di idonei contributi per il sostegno alle attività di spettacolo organizzate da organismi non professionali e/o amatoriali, iscritti all'Albo di cui al comma 4 dell'articolo 6. 2. Alle Province sono, altresì, conferite le competenze finalizzate allo sviluppo delle attività musicali popolari già esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 e successive modificazioni, nonché le competenze in materia di sostegno alle scuole civiche di musica, autorizzate dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28. 3. Il Direttore del servizio competente in materia di spettacolo provvede annualmente, con propria determinazione da emettersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, ad accreditare alle Amministrazioni provinciali le somme da utilizzare per l'attuazione delle competenze conferite ai sensi del presente articolo. Su dette somme potranno gravare anche gli oneri per l'organizzazione diretta di pubblici spettacoli da parte delle Province. 4. Criteri e modalità per il trasferimento dei fondi e per la corretta utilizzazione da parte delle Amministrazioni provinciali sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. |
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Art. 15 1.Al fine di garantire a Comunità Montane, Comuni, Aziende autonome di soggiorno ed enti associativi tra Comuni della Sardegna l'autonoma programmazione delle manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno del proprio ambito territoriale, la Regione concede loro contributi finanziari secondo i criteri di ripartizione da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. 2.Il Direttore del servizio competente in materia di spettacolo provvede annualmente, con propria determinazione da emettersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, ad accreditare alle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 le somme da utilizzare per l'attuazione delle competenze conferite ai sensi del presente articolo. |
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Art. 16 1.La Regione riconosce la particolare rilevanza storica, sociale e culturale del patrimonio linguistico, ed etnico-musicale sardo e pertanto ne favorisce la conoscenza e la tutela, sia nel territorio regionale che extra-regionale, mediante la concessione di appositi sostegni finanziari destinati alla realizzazione d'iniziative di spettacolo ad organismi pubblici e/o privati, nel quadro dei programmi di spesa annuali autorizzati ai sensi dell'articolo 12. 2.In particolare, l'intervento regionale è volto a favorire la conoscenza ed il recupero di forme di espressione artistico-popolare, quali la poesia estemporanea, la danza tradizionale ed i canti, portate avanti da organismi che operano stabilmente per il recupero e la diffusione della cultura sarda nelle sue espressioni tradizionali e di ricerca di musica, canto e teatro. |
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TITOLO IV Art. 17 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Fondazione "Teatro Lirico di Cagliari", allo scopo di favorire l'espletamento delle sue attività istituzionali e per l'attuazione di programmi e circuiti di attività nel territorio regionale della Sardegna, d'intesa con le più rappresentative realtà produttive e distributive presenti nel territorio. 2. Entro il 30 settembre d'ogni anno la Fondazione dovrà far
pervenire all'Assessorato regionale dello spettacolo la seguente
documentazione pertinente l'attività dell'anno immediatamente
successivo a quello in cui si presenta la richiesta: 3. L'Assessorato regionale competente in materia di spettacolo, sentito il parere preventivo sui programmi di attività di cui al comma 2 espresso dalla Commissione di cui all'articolo 4, valuta la compatibilità degli stessi in relazione alle indicazioni generali contenute nel piano triennale regionale sullo specifico settore e dispone per la concessione del contributo dovuto. 4. Le provvidenze regionali concesse ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con gli interventi di sostegno per le attività di spettacolo, previste dai rimanenti articoli della presente legge, con l'eccezione delle agevolazioni tariffarie sui trasporti aerei e marittimi previsti dall'articolo 22. 5. Le provvidenze regionali concesse ai sensi del presente articolo sono erogate per il 70% entro 30 giorni dall'entrata in vigore della relativa legge annuale di bilancio e, per il saldo, successivamente alla presentazione del conto consuntivo di cui alla lettera d) del comma 2. |
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Art. 18 1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Teatri stabili ad iniziativa pubblica sul processo di promozione della cultura e dell'attività teatrale in particolare. 2. In sintonia con l'enunciazione di cui al comma 1, la Regione, unitamente al Comune di Cagliari e agli altri soggetti pubblici e privati che intendano aderire all'iniziativa, promuove la costituzione della Fondazione "Teatro Stabile della Sardegna", con sede in Cagliari e s'impegna con il concorso degli altri soggetti aderenti a sostenere finanziariamente l'attività ed a partecipare direttamente e stabilmente alla gestione della struttura. 3. Il "Teatro Stabile della Sardegna" è persona giuridica privata ad iniziativa pubblica, in perfetta sintonia e ottemperanza alle direttive e ai requisiti previsti dalla normativa nazionale di settore, ed opera avvalendosi dei soggetti privati che già svolgono nell'Isola attività teatrale con carattere di stabilità. 4. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento deliberativo l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione nei quali debbono essere necessariamente contenute, oltre alle caratteristiche tecnico-giuridiche della stessa, le forme e/o le quote di partecipazione dei promotori nonché i criteri e le modalità e le quote per l'adesione dei soggetti non promotori. 5. L'Assessorato regionale competente in materia di spettacolo, sentito il parere preventivo sui programmi di attività di cui al comma precedente espresso dalla Commissione di cui all'articolo 4, valuta la compatibilità degli stessi in relazione alle indicazioni generali contenute nel piano triennale regionale sullo specifico settore e dispone per la concessione del contributo dovuto. 6. Le provvidenze regionali concesse ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con gli interventi di sostegno per le attività di spettacolo, previste dai rimanenti articoli della presente legge, con l'eccezione delle agevolazioni tariffarie sui trasporti aerei e marittimi previsti dall'articolo 22. |
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Art. 19 1. La Regione, nel quadro dei programmi di spesa annuali autorizzati ai sensi dell'articolo 12, promuove ed incentiva l'attività teatrale stabile che indirizzi la propria ricerca e produzione in particolari comparti della cultura e della funzione teatrale, con specifico riguardo ai settori della sperimentazione, del teatro per i ragazzi e per i giovani ed a esperienze di integrazione con le altre arti della scena, nonché del teatro etnico in funzione della valorizzazione ed integrazione delle diverse varianti linguistiche isolane. 2. I teatri stabili che perseguano, quale finalità statutaria, la ricerca e la produzione nei settori teatrali indicati al comma 1 sono persone giuridiche private. 3. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. |
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Art. 20 1. La Regione, nel quadro dei programmi di spesa annuali autorizzati ai sensi dell'articolo 12, promuove ed incentiva l'attività dei Teatri storici e di tradizione nonché delle Associazioni concertistiche e dei Complessi organizzati nel campo della musica e della danza, già sovvenzionata dalla Legge 14 agosto 1967, n. 800, con particolare riferimento alla costituzione di un sistema di residenze multidisciplinari, che indirizzi la propria ricerca e produzione nel comparto delle attività musicali e delle loro interrelazioni con le altre forme di spettacolo. 2. La Regione incentiva e promuove la diffusione della musica nelle scuole e nelle Università, statuendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e soggetti operanti nel territorio in ambito musicale. 3. Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo sono persone giuridiche private. 4. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. |
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Art. 21 1. Al fine di promuovere e valorizzare le risorse etniche, culturali, storiche e tradizionali della Sardegna, la Regione concede appositi sostegni finanziari a Fondazioni pubbliche e/o private e ad associazioni e circoli di cultura cinematografica che abbiano sede e svolgano la loro attività nella regione e che operino nei settori della promozione, produzione e distribuzione cinematografica, audiovisiva e delle tecnologie multimediali. 2. Le provvidenze di cui sopra sono estese alle iniziative realizzate in Sardegna anche da soggetti pubblici e privati non residenti nell'Isola a condizione che le relative produzioni siano realizzate nel territorio regionale, riguardino tematiche pertinenti la Sardegna ed utilizzino in tutto o in parte professionalità artistiche e tecniche, maestranze e servizi locali. 3. Le finalità di cui sopra trovano la loro attuazione attraverso l'espletamento delle seguenti competenze e funzioni: a) programmazione regionale delle sedi e degli spazi destinati
all'attività cinematografica; 4. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990 e della lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998. |
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TITOLO V Art. 22 1. La Regione concorre nell'abbattimento dei costi affrontati dagli organismi di spettacolo pubblici e privati - iscritti all'albo di cui al comma 1 ed al registro di cui al comma 3 dell'articolo 6 - nonché dalle Fondazioni - di cui agli articoli 17 e 18 - per le trasferte effettuate in territorio extraregionale, mediante la stipula d'apposite convenzioni con le compagnie e le aziende di trasporto aereo e marittimo. 2. Tali interventi sono cumulabili con tutti gli altri concessi ai sensi della presente legge. |
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Art. 23 1. La Regione promuove la conoscenza delle problematiche e dell'attività di spettacolo in tutte le loro diverse manifestazioni e implicazioni. 2. La Regione assicura l'inserimento, nei programmi annuali dell'Assessorato competente in materia di formazione professionale, di corsi di qualificazione e aggiornamento delle diverse figure professionali operanti nel settore dello spettacolo. Le esigenze formative sono definite con cadenza triennale dall'Assessorato competente in materia di spettacolo, previo parere consultivo del Commissione di cui all'articolo 4. 3. La Regione è altresì autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, conferenze, seminari, corsi e laboratori di spettacolo e altre azioni finalizzate alla crescita della cultura dello spettacolo e alla promozione della partecipazione del pubblico agli enti locali e ad altri qualificati organismi di spettacolo. |
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Art. 24 1. La Regione concorre con lo Stato - sulla base di una programmazione triennale - alla determinazione delle politiche dei diversi settori dello spettacolo, anche in relazione alla partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali e dell'elaborazione delle politiche Comunitarie. 2. Il concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 30 maggio 1995, n. 203, viene esercitato nell'ambito della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. |
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Art. 25 1. Le agevolazioni contributive regionali previste dalla presente legge sono cumulabili con le eventuali provvidenze derivanti dalla legislazione statale e comunitaria in materia di spettacolo, fatto salvo l'eventuale caso del verificarsi del regime degli aiuti di Stato, che sono sottoposti alla misura del "de minimis". |
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Art. 26 1. La Regione esercita, in conformità con la vigente legislazione nazionale e regionale, il potere di sorveglianza, verifica e controllo sulle opere e sulle iniziative verso le quali si dispieghi il proprio intervento contributivo. |
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TITOLO VI Art. 27 1. Per il perseguimento degli scopi previsti dalla presente legge sono disposte le spese per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e sinteticamente riportati nella denominazione dei capitoli di cui all'articolo 28. 2. Le dotazioni dei capitoli relativi all'organizzazione diretta di eventi ed agli interventi contributivi per la realizzazione e la gestione delle strutture di spettacolo sono costituite in base alla quota a carico della Regione, per l'attuazione della misura 2. 3 (Asse II - Cultura) del Piano Operativo Regionale 2000-2006, e saranno incrementate a seguito della definitiva approvazione del Piano medesimo, con il concorso delle assegnazioni statali e comunitarie. |
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Art. 28 1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge è determinato annualmente, per i vari interventi, con determinazione del competente Direttore generale. Con analogo strumento operativo si può provvedere, nel corso dell'anno, al differimento dei suddetti termini relativamente a quei settori d'intervento che oggettivamente ne manifestino l'esigenza. 2. Nei casi in cui la normativa di settore non individui esattamente la percentuale contributiva, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali devono confermare, con apposita dichiarazione regolarmente resa, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista e produrre la regolare documentazione consuntiva - in forma di elenchi delle pezze giustificative delle spese sostenute - per un importo non inferiore al contributo concesso, adempiendo, inoltre, alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 29 gennaio 1994 n. 2. 3. Con determinazione del competente Direttore generale, la concessione del contributo può essere revocata se: a) l'opera o l'iniziativa sono realizzate in totale o parziale
difformità con quanto stabilito nel provvedimento di
concessione; |
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Art. 29 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 13.400.000.000 (euro 6.920.522,45) per l'anno 2001, in lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,15) per l'anno 2002 ed in lire 2.500.000.000 (euro 1.291.142,25) per gli anni 2003 e successivi e gravano sulla UPB S11.050 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003.Agli stessi oneri si fa fronte: - quanto a lire 10.900.000.000 (euro 5.629.380,2) per l'anno
2001 e quanto a lire 1.000.000.000 (euro 516.456,9) per gli anni
2002 e successivi con le risorse già destinate agli interventi di
cui all'abroganda normativa richiamata nell'articolo 30; 2. Agli oneri per gli anni successivi al 2006 relativi ad interventi non più finanziabili col POR Sardegna si provvede con legge finanziaria. |
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TITOLO VII Art. 30 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, per quanto concerne le
attività di spettacolo; 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita la concessione di benefici per l'organizzazione di pubblici spettacoli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26. 3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002. Qualora entro tale data non fosse concluso l'esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, agli aiuti previsti dalla presente legge sarà data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della decisione favorevole della citata Commissione europea; tale pubblicazione dovrà essere disposta anche nell'eventualità che l'approvazione della Commissione europea intervenga anteriormente al 1° gennaio 2002. |