CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 163

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LURIDIANA

il 22 dicembre 2000

Contributi alle organizzazioni dei sardi nel mondo


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Già dal 1994, con due piani triennali di settore, l'Assessorato del lavoro ha sperimentato l'erogazione dei contributi alle associazioni degli emigrati (circa 130 in tutto il mondo) attraverso le loro organizzazioni rappresentative nazionali ottenendo così una minore produzione amministrativa e una maggiore celerità della spesa con vivo soddisfacimento dell'utenza. Tuttavia il sistema presenta ancora una certa macchinosità, essendo esso legato al dettato legislativo della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, all'interno del quale le norme che prevedono l'erogazione diretta ai circoli secondo certe modalità complicano conteggi e passaggi amministrativi.

Tale problema risulta aggravato con l'abolizione della specialità del Fondo sociale che in precedenza consentiva di recuperare tempi e attività amministrative grazie alla maggiore celerità e semplicità di erogazione.

A questo punto necessita una norma che semplifichi l'intero meccanismo attribuendo alle federazioni i mezzi finanziari da utilizzare per se stesse e da attribuire ai circoli, con un tetto medio di rendicontazione delle spese dell'80 per cento, in luogo della giungla di quelli attuali, da spendere per funzionamento e attività secondo le indicazioni e vincoli dei programmi annuali e triennali. La stessa norma che provvede ad abrogare molto opportunamente l'ormai superato regolamento di attuazione della legge regionale n. 7 del 1991, il D.P.G.R. n. 191 del 1991, riserva tuttavia all'Assessorato una quota di budget non superiore al 20 per cento dell'ammontare dello stanziamento per l'emigrazione da attribuire direttamente ad alcuni circoli di particolare interesse per la Regione e altri esistenti in paesi dove non fosse possibile costituire una federazione. La stessa norma prevede poteri sostitutivi dell'Amministrazione in caso di inerzia delle federazioni e la limitazione a tre per paese per la costituzione di una federazione, oltre che alla necessaria semplificazione della rendicontazione delle spese resa necessaria dal contesto internazionale e dalla diversità di sistemi fiscali nel quale operano queste associazioni.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1991

1. L'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione), è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Contributi alle organizzazioni dei sardi nel mondo

1. L'Assessorato del lavoro eroga annualmente un contributo alle federazioni dei circoli sardi nel mondo nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute per il funzionamento e lo svolgimento delle attività svolte da esse e dai circoli riconosciuti dalla Regione e a loro affiliati secondo gli indirizzi dei piani triennali e dei programmi annuali, di cui all'articolo 4. La ripartizione viene effettuata dai piani regionali tenendo conto principalmente dell'entità del flusso migratorio sardo, del numero dei circoli e dei fattori geografici e ambientali.

2. Le federazioni devono essere costituite laddove esistano almeno tre circoli riconosciuti, attraverso le modalità stabilite dai programmi regionali.

3. Esse sono tenute a mantenere presso di sé gli originali dei giustificativi di spesa, da sottoporre a eventuali controlli a campione o su richiesta della Regione, inviando all'Amministrazione regionale un elenco delle spese sostenute con gli estremi dei documenti giustificativi accompagnato da una dichiarazione di assunzione di responsabilità del presidente della federazione, secondo le modalità e i criteri indicati volta per volta dai piani regionali.

4. L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riserva a sé una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento complessivo della presente legge per il finanziamento diretto di circoli di particolare interesse della Regione o per quelle associazioni esistenti in paesi nei quali, per mancanza di un numero minimo di circoli riconosciuti, non esistessero le federazioni.

5. In caso di inerzia delle federazioni l'Amministrazione può procedere all'erogazione dei contributi attraverso la nomina di un apposito commissario ad acta.

6. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta 27 agosto 1991, n. 191, e ogni riferimento ad esso nella presente legge si intende nullo.".

2. Gli articoli 10, 12 e 36 della legge regionale n. 7 del 1991 sono abrogati.