CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 161

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, USAI

il 21 dicembre 2000

Interventi straordinari su produzioni agricole inquinate


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

La norma mira a indennizzare quei produttori viticoli, operanti in particolari aree dove esiste ancora una attività agricola tradizionale di particolare importanza sotto il profilo storico - culturale ed economico, che abbiano subìto danni economici a seguito della imposizione da parte delle autorità sanitarie del divieto di utilizzo per il consumo umano diretto delle uve.

L'intervento è limitato ad alcuni territori siti nei comuni di Portoscuso, Carbonia e San Giovanni Suergiu che peraltro sono oggetto di un piano di disinquinamento approvato dalle Autorità nazionali da attuarsi nei prossimi anni. Per tale motivo l'intervento è da considerarsi eccezionale, non ripetitivo e avrà termine con la campagna agraria 1999/2000.

Le uve prodotte vengono convogliate alla Cantina Sociale di Sant'Antioco che le tiene separate dalle altre al fine di conferirle alla distilleria o all'acetificio per il successivo utilizzo.

Con la norma di che trattasi si vogliono compensare i minori ricavi dei viticoltori che operano nelle zone, come sopra individuate, inquinate dagli scarichi industriali.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Indennizzi per produzioni inquinate

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a indennizzare i produttori agricoli ai quali le autorità sanitarie impongano misure che limitino la vendita dei prodotti agricoli in quanto non più destinabili al consumo umano diretto perché interessati da inquinamento industriale.

2. L'indennizzo è liquidato agli organismi detentori dei prodotti inquinati in misura pari al prezzo medio di realizzo dei prodotti aventi caratteristiche analoghe.

3. Il prezzo medio di realizzo di cui al comma 2 è maggiorato degli eventuali oneri connessi alle operazioni di ritiro, stoccaggio e lavorazione sopportati per renderli commerciabili per un utilizzo industriale, calcolati nella misura massima del tre per cento riferita allo stesso prezzo medio di realizzo e decurtato dal ricavato della vendita.

4. L'onere per l'intervento, che è da ritenersi eccezionale e non ripetitivo, riferito agli anni 1998, 1999 e 2000 è valutato in lire 1.000.000.000 e grava sul capitolo 06141 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

   

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 06141 del bilancio della Regione per l'anno 2000.

2. Il succitato capitolo assume la seguente denominazione:

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06141 - (D.V.)

Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi o per eccezionali avversità atmosferiche, nonché interventi relativi all'eccezionale siccità dell'anno 2000 e interventi straordinari su produzioni agricole inquinate (L.R. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, art. 1, L.R. 5 settembre 2000, n. 18 e art. 1 della presente legge)