CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 158

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 19 dicembre 2000

Integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1989, n. 3 e 21 settembre 1993, n. 46 a sostegno della attività delle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile. Attività di prevenzione, ricerca, recupero, soccorso ed educative nell'ambito montano e speleologico


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

L'esigenza della valutazione degli interventi operativi delle organizzazioni di volontariato, sia per quanto attiene alla disponibilità materiale che alle risorse umane, richiede una attività censuaria di accertamento, da parte del Servizio Protezione Civile, anche sotto l'aspetto delle attitudini alla effettiva operatività. Tale esigenza è già implicitamente contenuta nell'ambito del vigente articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 che finalizza la concessione dei contributi ad una ricognizione del grado di rappresentatività e complessità organizzativa posseduto dagli organismi volontari richiedenti. D'altra parte la stessa esigenza di accertare la rispondenza a specifiche categorie di intervento e, nell'ambito di queste, a particolari classi, necessita delle giustificazioni dell'azione regionale anche nei riflessi delle probabili esposizioni a rischi per i quali, in special modo il volontariato della protezione civile, può trovarsi coinvolto nell'ambito della propria attività.

Al fine di soddisfare tale esigenza, che incide sull'efficacia del coordinamento regionale, è proposto l'articolo 1.

Si pone in evidenza che la normativa regionale esistente, pur riconoscendo alle associazioni di volontariato attività di soccorso, è carente per quanto relativo alle agevolazioni per le spese sostenute a seguito del coinvolgimento, da parte della stessa Regione, nelle predette attività. Questo aspetto, che il DPR n. 613 del 1994 prende nella dovuta considerazione, è particolarmente sentito dalle organizzazioni stesse in quanto le necessità operative proprie della protezione civile e le attività che rientrano nell'ambito formativo degli addetti organizzati dall'Assessorato, possono trovare limiti oggettivi nelle disponibilità finanziarie contingenti e necessarie alle esigenze di intervento e di partecipazione. Di fatto la legge regionale n. 3 del 1989 prevede, ad esempio, rimborsi di carburante solo per attività di prevenzione, quindi non di soccorso, esercitate con l'affidamento dei mezzi regionali. La stessa disponibilità numerica e quantitativa dei soci operativi disponibili non può essere, di conseguenza, sfruttata a causa della esiguità dei mezzi di proprietà dell'organizzazione atti all'intervento, che come è noto, sono costosi e normalmente utilizzabili da pochi operatori. Questo aspetto non può essere disatteso dal momento che le disponibilità umane, la diffusione nel territorio, la conoscenza specifica del medesimo e l'immediatezza degli interventi di soccorso di prima fase ormai, con la consapevolezza generale, hanno messo in rilievo la sempre più crescente potenzialità dell'efficacia del supporto operativo del volontariato organizzato.

Al fine di porre il dovuto accento su tali aspetti e di tenere comunque presente il riconoscimento operativo del volontariato nell'ambito delle strutture ufficiali di intervento, previste specificatamente dall'articolo 11 della Legge n. 225 del 1992, si pone in forte evidenza la necessità di favorire l'opportunità operativa anche con l'obiettivo di semplificare le procedure d'ordine tecnico e amministrativo nelle specifiche fasi di emergenza.

Parimenti il ricorso ai processi formativi, tesi a specializzare i comportamenti propri degli addetti all'intervento, tra i quali appunto vi è compreso il volontariato, deve essere facilitato in modo tale da consentire una forte limitazione degli oneri delle organizzazioni, spesso chiamate ad assistere a moduli formativi presso strutture attrezzate e quindi distanti non essendo particolarmente diffuse nel territorio. In egual misura occorre instaurare una azione regionale di simulazione di interventi di emergenza da esplicare con moduli esercitativi che consentano, con scopo formativo e di compartimento tattico, una ricognizione in campo attitudinale e professionale. Tale attività dovrà quindi essere consentita facilitando la partecipazione dal punto di vista economico e con la possibilità di utilizzare anche specifiche competenze professionali nell'ambito delle strutture istituzionali di intervento operativo (Vigili del fuoco, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, etc.).

Altro aspetto, che nell'esperienza praticata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, necessita di una migliore organicità e continuità di azione, è insito nella possibilità di esecuzione di programmi di prevenzione offerti dalle organizzazioni di volontariato medesimo. Infatti il 5° comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1989, così come risultante dall'integrazione di cui al 2° comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1993, nel consentire il convenzionamento con le organizzazioni volontarie per l'affidamento di mezzi del Servizio di Protezione Civile, prevede il solo rimborso delle spese di carburante lasciando implicitamente a carico delle stesse organizzazioni la totalità delle anticipazioni dal punto di vista economico. Talvolta tali incombenze si rivelano sensibilmente onerose e quindi deprimono la potenzialità operativa di offerta. Parimenti la stessa azione preventiva è interrotta dall'esigenza di ricorrere a manutenzioni di tipo ordinario e/o straordinario che spesso richiedono compatibili ma eccessivi indugi, se attivate direttamente dall'Amministrazione stessa.

A tali fini si ritiene proponibile attivare l'istituto dell'anticipazione sulle attività convenzionate e nel contempo la possibilità di eseguire puntuali e tempestive operazioni manutentive ponendole tra gli oneri di spesa rimborsabili.

Infine, l'ormai consueta attribuzione di contributi finanziari, soprattutto per l'acquisizione da parte delle organizzazioni di mezzi operativi, anche di rilevante potenzialità, necessita dell'iscrizione specifica della fonte normativa di finanziamento e dell'ente finanziatore che, anche sotto l'aspetto distintivo, terrà conto della esclusiva utilizzabilità dei mezzi finanziati in interventi propri di protezione civile, così come specificato alla lettera b) del 2° comma dell'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3.

Tali aspetti, influenti sulla efficacia sull'organizzazione di intervento sono raccolti nel contenuto dell'articolo 12 del disegno normativo di seguito esposto.

Al fine di adeguare l'azione regionale di un soccorso prontamente efficace nei confronti delle persone in difficoltà in ambiente montano e speleologico, diffuso nell'Isola, con interventi di natura plurispecialistica effettuati esclusivamente dal Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, braccio operativo del Club Alpino Italiano, iscritto al Registro generale del volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale, è proposto l'articolo 3.

Occorre infatti sfruttare le opportunità della disponibilità operativa che il sunnominato Corpo svolge con interventi di specializzazione integrata servendosi, con efficienza e agile accesso di mezzi operativi di pronto impiego tra cui elicotteri militari e dei Vigili del fuoco.

È da porre in rilievo che, nell'ambito delle garanzie di sicurezza e di funzionalità al fine della tutela delle persone in ambiente montano e speleologico, laddove è operativo il Corpo forestale dello Stato è stata attivata una specifica convenzione tra il Ministero per le politiche agricole - Corpo forestale dello Stato - ed il Club Alpino Italiano la quale, in particolare nel campo della protezione civile, prevede collaborazioni tra il Corpo forestale ed il Soccorso Alpino sotto le direttive delle autorità responsabili della Protezione civile in caso di pericolo e di calamità naturale.

Omologhi rapporti operativi necessitano di essere intrapresi anche nell'ambito regionale sardo tra il Servizio regionale di Protezione Civile e la struttura del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna del C.A.I. anche con il coinvolgimento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda. Pertanto vengono evidenziate, a sostegno della natura di intervento specialistico del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, le attività per l'esercizio delle quali la Regione può concorrere al fine di garantire sistematici e particolari interventi di proprio interesse.

Peraltro, in capo all'azione regionale di sostegno delle attività di volontariato di protezione civile, è sancita, all'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989, l'erogazione di contributi tesi ad un'organizzazione efficiente ed efficace negli interventi di emergenza e dell'attività di prevenzione.

Nello specifico caso della protezione civile, le associazioni di volontariato, interessate in diverse categorie di intervento, costituiscono parte attiva del Sistema nazionale operativo previsto dall'articolo 11 della Legge n. 225 del 1992, nonché del Sistema regionale di intervento.

Le numerose categorie di intervento delle associazioni comportano quel minimo di organizzazione che richiede rilevanti risorse finanziarie che, di gran lunga per la maggior parte, non possono costituire disponibilità autonoma.

Basti in proposito pensare alle indispensabili dotazioni in ambulanze, mezzi antincendio, mezzi di intervento nelle acque costiere e/o attrezzature di soccorso, problematicamente acquisibili con le limitatissime autonome disponibilità delle associazioni.

Non va d'altra parte sottaciuta l'azione di impulso che l'Amministrazione deve dare al fine di incentivare il fenomeno volontario in varie parti dell'Isola, tuttora scoperte.

Per dare efficacia alla potenzialità di intervento dell'Amministrazione regionale, si propone l'articolo 4 al fine di consentire la legittimità della anticipazione finanziaria a sostegno di un'azione organizzativa pronta ed efficiente.

Inoltre, si rileva che più volte le organizzazioni di volontariato hanno evidenziato l'esigenza di poter beneficiare dei mezzi e delle attrezzature che l'Amministrazione regionale dismette e che, secondo le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, vengono attualmente destinati mediante aste, ai soggetti abilitati per la distruzione.

Spesso si tratta di beni non completamente inutilizzabili ma solo obsoleti, che invece potrebbero rappresentare per le stesse organizzazioni una occasione preziosa per migliorare la propria dotazione sia nello svolgimento diretto negli interventi, sia per attrezzare le proprie sedi sociali e che comunque sono necessari per garantire una efficace risposta nella attività operative nelle quali anche la Regione li coinvolge.

Sono peraltro di recente promulgazione anche normative statali che prevedono, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, la destinazione di beni ed attrezzature, dichiarati fuori uso o non utilizzati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della Difesa, a favore delle associazioni di volontariato per attività di protezione civile.

Si ritiene pertanto, allo scopo di potenziare le dotazioni e la capacità operativa di tali associazioni, nell'ottica di fornire ogni forma possibile di supporto e stimolo per lo svolgimento delle loro attività, che avrebbe un ritorno efficace anche nell'operatività che la Regione stessa coordina, di dover proporre l'articolo 5.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di Protezione Civile) è inserito il seguente:

"1 bis. Il Servizio protezione civile, al fine di valutarne la rappresentatività ed il grado di complessità organizzativa, accertarne gli ambiti e le tipologie di intervento, anche dei singoli soci, e per consentirne un efficace coordinamento previsto al comma 3 e all'articolo 1, comma 2, lettera c) della presente legge, predispone ed aggiorna un censimento delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, nel settore ambiente, sezione protezione civile, che dimostrino di aver effettivamente svolto attività operativa.". 

   

Art. 2

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1989 è inserito il seguente:

"3 bis. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro generale regionale del volontariato e risultanti nelle disponibilità del Servizio regionale della protezione civile di cui all'articolo 1, possono essere rimborsate dalla Regione le spese di carburante effettivamente sostenute nelle attività di soccorso disposte dallo stesso servizio. Qualora le operazioni di soccorso disposte dal Servizio, siano state effettuate fuori dal territorio regionale, potranno essere rimborsate alle organizzazioni le sole spese di trasporto relative ai mezzi propri di intervento ed ai soci operativi partecipanti quelle sostenute per il trasporto sulle navi di linea.".

2. All'articolo 10, dopo il comma 5, così come integrato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Per le attività di soccorso le organizzazioni di volontariato sono tenute ad intervenire con i propri mezzi. Qualora per uno specifico intervento di soccorso, richiesto dal Servizio di protezione civile nell'ambito del solo territorio isolano, si rendesse necessario integrare la capacità operativa dei soci nelle organizzazioni intervenute, lo stesso Servizio può concedere in uso, senza convenzione, i propri mezzi di intervento. La Regione provvederà al rimborso delle spese di carburante effettivamente consumato ed alle spese di manutenzione anche straordinarie eventualmente occorse.

5 ter. Al fine di favorire la partecipazione ai corsi di formazione organizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1 della presente legge, potranno rimborsarsi  le spese di viaggio sostenute per i soci partecipanti per le percorrenze giornaliere superiori ai 20 chilometri.

5 quater.  La Regione può organizzare ed attuare esercitazioni orientate all'emergenza, anche con la collaborazione di strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile e del proprio Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Per la partecipazione delle organizzazioni di cui all'articolo 1 coinvolte, potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute relativamente a carburanti e vitto. I valori unitari convenzionali per i sopraccitati rimborsi verranno disposti nell'ambito dello specifico programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.".

3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1989, così come integrato con il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, sono aggiunte infine le seguenti frasi:

"Parimenti vengono rimborsate le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite dall'Associazione su autorizzazione preventiva da parte del Servizio. La Regione, su specifica richiesta delle Associazioni, può erogare anticipazioni non superiori ad 1/3 dell'importo della spesa prevista per la realizzazione del programma convenzionato.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989, così come integrato dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1993, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. I mezzi e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere adibiti esclusivamente ad attività di protezione civile. In particolare i mezzi devono riportare, chiara e leggibile, l'indicazione dell'intervento finanziario regionale ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3.". 

   

Art. 3

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989 è inserito il seguente:

"7 bis. La Regione, al fine di assicurare specifiche attività di prevenzione, ricerca, recupero, soccorso ed educative riguardanti la protezione civile nell'ambito montano e speleologico, può stipulare apposite convenzioni annuali con il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (S.A.S.S.), Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, da attuarsi anche con la collaborazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Tali convenzioni sono stipulate sulla base di appositi programmi che devono anche prevedere la formazione e l'addestramento periodico del personale delle proprie stazioni di soccorso nelle discipline connesse alle attività operative. A sostegno delle attività di cui al presente comma la Regione concorre alle spese occorrenti, ivi comprese quelle per assicurazioni integrative per i soci, e manutenzioni, adeguamento, ammodernamento e sostituzione delle dotazioni di mezzi di attrezzature deteriorate negli interventi, nonché quelle per viaggio, vitto e alloggio nelle attività di ricerca, recupero, soccorso e formazione.". 

   

Art. 4

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale, n. 3  del 1989 è inserito il seguente:

"7 ter. Al fine di favorire le iniziative delle associazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla propria operatività, l'Amministrazione è autorizzata ad erogare anticipatamente ed in unica soluzione i contributi previsti dal presente articolo. Le associazioni beneficiarie sono tenute alla rendicontazione ed in caso di non completamento del programma, perdono il diritto di usufruire di ulteriori benefici per il biennio successivo. La mancata rendicontazione entro 18 mesi dalla erogazione dei contributi può causare la cancellazione dal Registro Generale del volontariato della Regione. Le somme non spese devono essere restituite entro un anno dalla erogazione.". 

   

Art. 5

1. Dopo il comma 1 bis) dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989 è inserito il seguente:

"1 ter.  I beni mobili ed i beni mobili registrati, di proprietà della Regione e non utilizzati o dichiarati fuori uso, possono essere ceduti, a prezzo simbolico ed in via principale, alle organizzazioni di volontariato operanti in materia di protezione civile ed iscritte al Registro generale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1993, purché siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di protezione civile.". 

   

Art. 6
Norma finanziaria

1. Le spese relative all'attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 435.000.000 (euro 224.658,75) e gravano sulla Unità previsionale di base S 05.084 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB  S 03.006 - Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

COMPETENZA

2001
euro 224.658,75
lire 435.000.000

2002
euro 224.658,75
lire 435.000.000

2003
euro 224.658,75
lire 435.000.000

CASSA

2001
euro 224.658,75
lire 435.000.000

In aumento

05 - DIFESA AMBIENTE

UPB  S 05.084 - Interventi e contributi in materia di protezione civile - spese correnti

COMPETENZA

2001
euro 224.658,75
lire 435.000.000

2002
euro 224.658,75
lire 435.000.000

2003
euro 224.658,75
lire 435.000.000

CASSA

2001
euro 224.658,75
lire 435.000.000