CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 157/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LURIDIANA
il 19 dicembre 2000
Interventi a favore della cooperazione
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Col presente disegno di legge si intende perseguire l'obiettivo di sostenere il movimento cooperativo della Sardegna. E' bene ricordare come la cooperazione rappresenti per la nostra Regione un tessuto economico complesso ed articolato, presente pressoché in tutti i comparti economici, forte di oltre 2000 imprese, decine di migliaia di cooperatori, centinaia di miliardi annui di fatturato.
Ragione per cui l'economia cooperativa risulta, oggettivamente, di fondamentale importanza per lo sviluppo della nostra Regione e necessita, pertanto, di un dovuto riconoscimento per il ruolo che attualmente svolge e che negli anni ha saputo assumere.
Questo disegno di legge vuole, quindi, porsi in coerente continuità con quanto affermato nel Documento di Programmazione Economico e Finanziaria 2001-2003 dove si ribadisce come "una particolare attenzione dovrà essere dedicata al settore della cooperazione, che nell'isola svolge un ruolo diffuso in tutto il territorio".
Ribadite le finalità che si intendono realizzare, il documento, nell'articolo 2, si propone di agevolare la costituzione di piccole società cooperative tra giovani, previa presentazione di un progetto di fattibilità imprenditoriale.
L'importanza della previsione va apprezzata soprattutto nel fatto che siano le centrali cooperative a "garantire" la serietà del progetto delle cooperative proponenti.
Questa previsione reca il vantaggio di consentire uno start-up fondato su basi solide e fondate, supportate dalla necessaria consulenza.
In questo modo si ridurrà in maniera significativa la purtroppo elevata mortalità societaria dopo i primissimi anni dall'avvio.
Decisamente importante il contenuto dell'articolo 3.
Uno dei problemi "storici" del modello cooperativo è proprio la sottocapitalizzazione.
In merito a questo problema il testo ha il pregio di prevedere interventi in chiave unicamente "selettivi" , ovvero in un'ottica premiale per le sole cooperative che vantino elevati standard di crescita e di affidabilità (la previsione in oggetto risulta in parallelo a quanto contemplato dalla misura 4.1. dei "Complementi di Programmazione").
Viene previsto che le modalità di intervento avvengano tramite l'attivazione dello strumento del socio sovventore così come definito dall'articolo 4 della Legge 59/92. Quindi non si tratta di un aiuto di stato, ma di una partecipazione societaria da realizzarsi per tramite dei consorzi fidi cooperativi.
Gli articoli 4 e 5 affrontano il problema della sensibilizzazione e della promozione dell'idea cooperativa: non si nasce cooperatori, bensì ci si educa alla cooperazione.
Il riferimento al patrimonio ed i valori della cooperazione rappresentano infatti l'anima della scelta cooperativa, che è e deve rimanere una scelta mutualistica, anche se inserita in un'ottica di impresa ed in un contesto di mercato competitivo.
Occorre quindi favorire un management professionale e competente.
L'articolo 6 persegue l'obiettivo di sostenere l'innovazione e l'ammodernamento delle società cooperative. Si tratta di una previsione che consente una migliore presenza nel mercato soprattutto per realtà economiche piccole e medie.
L'articolo in questione pone infatti un'esigenza del tutto simile a quella rivendicata dalle piccole imprese artigiane soprattutto a seguito dei radicali cambiamenti legislativi in materie di aiuti di stato.
L'articolo 7 si sofferma invece su interventi a favore delle cooperative sociali.
La legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 - inerente norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale in Sardegna, in attuazione e recepimento della Legge 381/91 - norma quadro nazionale sulla cooperazione sociale, prevede nelle sue articolazioni non solo l'attivazione di alcuni strumenti di definizione del quadro complessivo del fenomeno cooperativistico espressamente indirizzato al sociale, ma anche diversi ed importanti interventi di sostegno economico, mediante incentivi, contributi e finanziamenti.
La Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 25 della legge regionale 16/97, dopo aver dato corso a quelli che sono gli aspetti normativi di carattere generale (Albo regionale, schemi di convenzione - tipo) ha da diverso tempo e per alcune sedute esaminato il titolo IV° della legge inerente gli incentivi.
Dall'analisi è emersa la sostanziale inapplicabilità dell'articolo 17, per la sua confusa articolazione e non chiara esposizione dei sistemi stessi di intervento ed infine per la sua contraddittorietà, in quanto limita di fatto l'accesso ai benefici alle cooperative costituitesi da non più di tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima. Effettuate queste considerazioni ed analizzato inoltre il regime eventualmente applicabile, e verificato che lo stesso, anche perché non notificato alla Unione Europea, sarebbe fuori parametro, e quindi non compatibile con i regimi di aiuti a finalità regionale come definito dalla stessa Comunità, in quanto falserebbe di fatto anche la concorrenza interna favorendo alcuni soggetti e discriminandone altri ed al fine di ricondurre ai parametri Comunitari la norma, si è ritenuto di proporre la formulazione della disciplina contenuta nella presente iniziativa legislativa.
Rimane comunque il fatto che i restanti articoli inerenti i regimi di aiuto, essendo tutti al di sotto del cosiddetto "de minimis", sono applicabili e la stessa Commissione regionale ha recentemente provveduto ad adottare una prima bozza di direttive, da sottoporre successivamente all'attenzione della Giunta regionale per l'adozione della relativa deliberazione.
Pertanto con l'approvazione dell'allegato articolo si darebbe completa attuazione a tutto il corpo degli incentivi previsto dalla legge regionale n. 16 del 1997.
Il regime medesimo però troverebbe la sua applicazione solo dopo essere stato notificato ed approvato dalla Commissione Europea, ed in questo caso verrebbe sanata anche la carenza iniziale.
La formulazione dell'articolo 8 è stata proposta per sostituire l'analogo articolo della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione, in quanto detta legge non è stata notificata all'Unione Europea e pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2000 non può dispiegare effetti.
In ultimo la previsione dell'articolo 10 viene incontro "una tantum" all'esigenza di riprogrammazione di debiti scaduti e pertanto si propone di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese cooperative di produzione e lavoro beneficiarie della legge regionale n. 16 del 1983 che vertano in stato di difficoltà temporanea a seguito di una negativa fase congiunturale, ma che contengano solidi margini di ripresa e di sviluppo.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
RASSU, Presidente - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - GRANARA - ORRU' - PISANO, relatore - SANNA Alberto
pervenuta il 21 marzo 2002
Il settore della cooperazione, oltre a rappresentare in Sardegna uno dei maggiori settori che ne qualificano l'economia e ne animano il PIL, è quello che meglio evidenzia il risultato di diffusione e di perequazione economica fra le varie aree del territorio.
Il disegno di legge proposto dalla Giunta, partendo proprio in modo puntuale da questo presupposto, intende costruire una base integrata di interventi di sostegno a questo settore, non mancando di dare risposta al vuoto normativo determinatosi a seguito dell'inapplicabilità dell'articolo 17
della legge regionale n. 16 del 1997, in quanto definiva un regime di aiuto non notificato
all'Unione Europea.Il sistema del sostegno contenuto nel disegno di legge tende a privilegiare quei settori della cooperazione che hanno registrato in questi ultimi anni maggiori tassi di crescita (cooperazione dei servizi). L'impresa cooperativa dimostra, rispetto alle altre imprese, una maggiore capacità di adattamento che si giustifica anche in funzione della maggiore disponibilità dei soci. Questo fa sì che si registri anche una maggiore resistenza alle situazioni di crisi e di disagio.
L'impresa cooperativa, contrariamente a quanto fa l'impresa di capitali, non ha capacità di mobilità e difficilmente può operare degli spostamenti dei propri luoghi di produzione, andando a collocarsi accanto a territori dove le materie prime possano essere reperite a costi inferiori.
Questi elementi di analisi hanno contribuito a pensare il "sistema di sostegno" che questo disegno di legge ha elaborato, secondo una logica adeguatamente rispondente alla realtà regionale del nostro sistema cooperativistico.
Un sistema che è basato sulla previsione di un contributo esteso a tutte le cooperative per il sostegno delle spese di primo impianto; questo contributo si rivela fortemente strategico per quelle cooperative di giovani disoccupati che nascono pensando di poter utilizzare i vantaggi derivanti dagli strumenti normativi quali l'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, la legge regionale n. 1 del 2002 (nuova Legge 28) o la stessa Legge n. 215 del 1992 sulla imprenditoria femminile.
Altro obiettivo prioritario, che concorre a definire il progetto di sostegno al mondo della cooperazione regionale, è quello di incoraggiare la capitalizzazione delle società cooperative, ricorrendo al prestito agevolato e di promuovere i progetti di educazione alla cooperazione, coinvolgendo in questi processi le scuole e l'università. L'impianto del sostegno tende anche a rafforzare il settore della cooperazione sociale, che ne rappresenta il settore più critico, con interventi mirati e diffusi nel territorio, ponendo così gli enti locali in un ruolo di effettiva partecipazione al progetto di promozione della cooperazione.
La Commissione, rispetto alla iniziale proposta della Giunta regionale, ha inteso introdurre alcune modifiche che possono schematicamente essere riassunte:
Art. 2
Contributi alle società cooperative per l'avviamento
E' stato esteso a tutte le cooperative il beneficio del contributo per le spese di primo impianto.
Art. 3
Capitalizzazione delle società cooperativeSi è fatta chiarezza sullo strumento finanziario con il quale si intende pervenire alla effettiva capitalizzazione delle cooperative, eliminando il meccanismo della "valutazione d'impresa", che era stato implicitamente introdotto nella proposta della Giunta regionale e che avrebbe amplificato le difficoltà procedurali rendendo l'applicazione della capitalizzazione di difficile attuazione.
Art. 4
Educazione alla cooperazioneNei progetti di educazione alla cooperazione si è coinvolta la partecipazione del mondo scolastico.
Art. 5
Promozione del management cooperativoAnche qui la Commissione ha inteso introdurre un diretto coinvolgimento dell'università e di altri istituti specializzati.
Art. 6
Contributi rivolti all'attivazione di processi di qualità e a progetti di informatizzazioneLa Commissione ha confermato l'entità dell'aiuto entro il regime del "de minimis" ma nella misura massima consentita dalle norme europee.
Art. 7 bis
Interventi a favore dei Comuni per lo sviluppo delle cooperative socialiL'istituzione della concessione di finanziamenti a favore dei comuni per la gestione di servizi comunali da affidare alle cooperative sociali costituisce, secondo la proposta della Commissione, una novità di grosso interesse che non mancherà di concorrere ad una reale diffusione ed effettiva territorializzazione della cooperazione sociale, andando a coprire quell'ampia fascia di concreta domanda di servizi sociali locali che può, assai spesso, essere unicamente erogata attraverso l'attività delle cooperative sociali.
La Terza Commissione, nella seduta del 4 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Balletto.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La Regione, in conformità con i principi espressi dell'articolo 45 della Costituzione che riconosce la funzione sociale della cooperazione, intende promuovere e favorire lo sviluppo del movimento cooperativo, in quanto portatore di valori e di interessi fondamentali per la crescita sociale ed economica della società sarda. 2. In coerenza con tale assunto la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, orienta la propria programmazione economica. |
Art. 1 1. La Regione, in conformità con i principi espressi dall'articolo 45 della Costituzione che riconosce la funzione sociale della cooperazione, promuove e favorisce lo sviluppo del movimento cooperativo, in quanto portatore di valori e di interessi fondamentali per la crescita sociale ed economica della società sarda. | |
Art. 2 1. Alle piccole società cooperative, così definite dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, costituite da giovani compresi tra i 18 e 35 anni, viene concesso, sotto forma di rimborso, un contributo per le spese di primo impianto pari ai 2/3 delle spese sostenute per un importo comunque non superiore a lire 3.000.000. 2. Tale contributo viene concesso, previa presentazione di un progetto di fattibilità imprenditoriale da presentarsi alle centrali cooperative per una compiuta presentazione. 3. Definita positivamente questa fase istruttoria, le centrali cooperative inoltrano le richieste ai competenti uffici all'Assessorato regionale al lavoro e alla cooperazione che provvede ad erogare alle centrali medesime gli importi dovuti affinché siano destinati alle piccole società cooperative richiedenti. |
Art. 2 1. Alle società cooperative è concesso, sotto forma di rimborso, un contributo per le spese di primo impianto pari ai 2/3 delle spese sostenute per un importo comunque non superiore a lire 3.000.000. 2. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 500.000.000 (euro 258.228,40) per l'anno 2001; alle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria (UPB S10.035). | |
Art. 3 1. La Regione sostiene la capitalizzazione delle società cooperative attraverso l'attuazione dell'articolo 4 della Legge n. 59 del 1992 in materia di "socio sovventore". Possono beneficiare dei relativi conferimenti di capitale sociale, cui corrisponde un ruolo societario e di possesso di azioni nominative, solamente quelle società cooperative che vantino concrete potenzialità di espansione e radicamento sul mercato, solida e competente compagine sociale, un positivo quadro economico finanziario, programmi di sviluppo e di nuova occupazione. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla costituzione di un fondo a tal scopo finalizzato. 3. Le istruttorie relative ai presenti interventi, nonché l'erogazione dei conferimenti, saranno di spettanza dei consorzi fidi cooperativi. |
Art. 3 1. La Regione sostiene la capitalizzazione delle società cooperative mediante l'erogazione di mutui a tasso agevolato della durata massima di quindici anni. Il tasso di interesse praticato è quello più vantaggioso per la cooperativa con riferimento a quelli operanti nei comparti dell'artigianato e dell'agricoltura relativi alle leggi regionali che abbiano il visto di conformità da parte dell'Unione Europea. 2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la costituzione di un apposito fondo di rotazione con la dotazione di lire 13.000.000.000 (euro 6.713.939,60), nel rispetto della normativa regionale e secondo le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (UPB S10.036). | |
Art. 4 1. La Regione promuove e sostiene la diffusione dell' "educazione cooperativa" in quanto riconosce il valore dell'impresa mutualistica. 2. A tal fine finanzia progetti predisposti dalle centrali cooperative che siano principalmente rivolti a sensibilizzare il mondo giovanile, i disoccupati, coloro in cerca di prima occupazione, avendo particolare riguardo ai nuovi cicli della programmazione scolastica, ed alle facoltà universitarie. |
Art. 4 1. La Regione promuove e sostiene la diffusione dell' "educazione cooperativa" in quanto riconosce il valore economico e sociale dell'impresa mutualistica. 2. A tal fine sono finanziati progetti, proposti dalle associazioni cooperativistiche, che possono avvalersi delle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a sensibilizzare il mondo giovanile, i disoccupati, gli inoccupati e le categorie svantaggiate. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 (euro 206.582,75) (UPB S10.035). | |
Art. 5 1. La Regione sostiene la creazione di management cooperativo in quanto riconosce la necessità di promuovere "quadri" e "figure dirigenti" capaci di esprimere elevati livelli di imprenditorialità in campo cooperativo. 2. A tale proposito, fatte salve le azioni insistenti nel campo della formazione professionale rivolte alla cooperazione, la Regione finanzia progetti predisposti dalle centrali cooperative miranti al potenziamento e all'affinamento del management cooperativo, avuto riguardo tanto alle peculiarità che il modello societario in oggetto propone, quanto alla necessità di elevare il profilo di competenze presenti nel campo delle imprese mutualistiche. |
Art. 5 1. La Regione sostiene la crescita di management cooperativo in quanto riconosce la necessità di promuovere "quadri" e "figure dirigenti" capaci di esprimere elevati livelli di imprenditorialità in campo cooperativo. 2. A tal fine sono finanziati progetti, proposti dalle associazioni cooperativistiche, che possono avvalersi delle Università o di istituti specializzati nel settore, per il potenziamento e l'affinamento del management cooperativo. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 600.000.000 (euro 309.874,13) (UPB S10.035). | |
Art. 6 1. La Regione promuove e sostiene l'innovazione e l'ammodernamento delle società cooperative. 2. In particolare finanzia l'attivazione di processi di qualità e di progetti di informatizzazione miranti a migliorare la capacità di penetrazione nei mercati. 3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi alle cooperative richiedenti previa presentazione di progetti operativi che specifichino la portata e la temporalità dei benefici e delle ricadute previsti. 4. La misura del contributo è pari al 60 per cento della spesa ammissibile rendicontata. 5. L'ammontare degli aiuti alle imprese cooperative deve essere comunque contenuto entro i limiti previsti dalla normative comunitarie "de minimis". 6. In presenza di disponibilità finanziarie inferiori alle richieste dei contributi formulati annualmente, l'Amministrazione regionale provvede ad una eguale ripartizione delle risorse tra i soggetti ammessi all'intervento. 7. L'Amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare un'anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di adeguata fideiussione. |
Art. 6 1. La Regione promuove e sostiene l'innovazione, l'ammodernamento e la qualità delle società cooperative, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, al miglioramento organizzativo e alla certificazione della qualità. 2. A tal fine è autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima consentita dalla normativa dell'Unione europea, nel rispetto del regime "de minimis", alle cooperative, previa presentazione di progetti operativi che specifichino la portata e la temporalità dei benefici e delle ricadute dell'intervento. 3. E' autorizzata l'erogazione anticipata del contributo concesso, previa presentazione di idonea fidejussione. 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.700.000.000 (euro 1.394.433,60) (UPB S10.035). | |
Art. 7 1. Alle cooperative sociali che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio o di consolidamento della propria struttura operativa sono concesse le seguenti provvidenze: a) un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa ammessa ed un mutuo agevolato a valere sulle leggi vigenti, per la parte non coperta da contributo, per l'acquisto o la realizzazione di strutture, impianti, macchinari, arredi e attrezzature, escluse quelle di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16; b) un contributo per spese effettivamente sostenute e documentate relative ad acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi, prestazioni di servizi ricevuti, interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato. 2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato per il 50 per cento anticipatamente, per il 30 per cento alla realizzazione della metà dei lavori e per il restante 20 per cento a completamento ed a collaudo dei lavori. 3. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse per il primo anno e nella misura del 50 per cento per il secondo anno, entro il limite complessivo di 450.000.000 di lire per le cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ed entro il limite di 400.000.000 all'anno per le cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lettera b), della medesima legge. 4. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe provvidenze nazionali e regionali a condizione della compatibilità dei regimi con le vigenti direttive sugli aiuti di Stato emanati dalla Comunità Europea. 5. Le disposizioni in contrasto col presente articolo sono abrogate. |
Art. 7 1. L'articolo 17 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, è sostituito dal seguente: "Art. 17 - 1. Alle cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2 che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio, di consolidamento e di ampliamento della propria struttura operativa sono concessi, nel limite massimo dell'investimento ammissibile pari a lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89), contributi in conto capitale per le tipologie e nelle misure massime sostenibili previste dalla normativa dell'Unione europea per la realizzazione o l'acquisto di strutture, impianti, macchinari ed attrezzature, ivi compreso l'avviamento.". 2. Gli incentivi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 1997, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono estesi alle altre cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. 3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.000.000.000 (euro 12.911.422,42) in ragione di lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) (UPB S10.024) per le finalità previste dal comma 1 e di lire 17.000.000.000 (euro 8.779.767,20) (UPB S10.036) per le finalità previste dal comma 2; la suddetta complessiva spesa è versata, con separata evidenza contabile, al fondo istituito dall'articolo 2 della presente legge. | |
Art. 7 bis 1. E' autorizzata la concessione ai comuni di contributi, nella misura dell'85 per cento e nel limite massimo di importo concedibile pari a lire 300.000.000 (euro 154.937,01), per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è valutata per l'anno 2001 in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,20) (UPB S10.135). | ||
Art. 8 1. La Regione, al fine di promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, per la produzione di beni e servizi, concede contributi in conto capitale e/o in conto interessi fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili, alle società e cooperative giovanili costituite in prevalenza da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento. La quota di altri soggetti non potrà comunque essere superiore al 40 per cento. Il numero dei componenti all'interno delle compagini societarie non può essere inferiore a tre. 2. Al fine di attuare il principio delle pari opportunità i benefici di cui al comma 1 sono concessi, con le medesime modalità, a singole imprenditrici, a società cooperative costituite in prevalenza da donne che avviino nuove attività di impresa. Nel caso di iniziative singole il contributo in conto capitale e/o in conto interessi non potrà comunque superare il 40 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili. 3. La concessione delle agevolazioni è disposta sulla base di uno studio di fattibilità che illustri le condizioni tecnico - economiche produttive della nuova iniziativa rispetto al mercato di riferimento. 4. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, 30 per cento alla realizzazione di metà dell'opera, il restante 20 per cento a completamento dell'investimento. 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale. 6. L'istruttoria delle pratiche, affidata mediante bando pubblico ad istituti di credito e alla finanziaria regionale SFIRS S.p.A. deve esser conclusa entro novanta giorni dalla data di completamento, mentre l'erogazione delle provvidenze deve avvenire, con atto dell'Assessorato competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria. 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate, con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. |
Art. 8 (soppresso) | |
Art. 9 1. I contributi previsti dall'articolo 7 si estendono, altresì, alle cooperative di servizi entro i limiti contemplati dall'articolo 1, lettera b), del comma 1. |
Art. 9 (soppresso) | |
Art. 10 1. Al fine di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese cooperative di produzione e lavoro, beneficiarie della legge regionale n. 16 del 1983, ed in difficoltà temporanea a seguito di crisi di mercato, il Comitato di cui all'articolo 10 della medesima legge autorizza, a domanda delle stesse imprese cooperative, una volta soltanto, la riprogrammazione di debiti scaduti e non pagati relativi agli ultimi cinque anni precedenti l'approvazione della presente legge. 2. La riprogrammazione dei debiti scaduti può estendersi per un periodo di massimo cinque anni. 3. Sugli importi delle rate differite, relativi alle quote capitali e alle quote interessi, che saranno poste in pagamento singolarmente, nel quinquennio successivo a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento sono dovuti gli interessi al tasso previsto dalla stessa legge regionale n. 16 del 1983. |
Art. 10 1. Al fine di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese cooperative di produzione e lavoro, beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, ed in difficoltà temporanea a seguito di crisi di mercato, il Comitato di cui all'articolo 10 della medesima legge autorizza, a domanda delle stesse imprese cooperative, una volta soltanto, la riprogrammazione di debiti scaduti e non pagati relativi agli ultimi cinque anni precedenti l'approvazione della presente legge. 2. La riprogrammazione dei debiti scaduti può estendersi per un periodo massimo di cinque anni. 3. Sugli importi delle rate differite, relativi alle quote capitali e alle quote interessi, che saranno poste in pagamento singolarmente, nel quinquennio successivo a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento sono dovuti gli interessi al tasso previsto dalla stessa legge regionale n. 16 del 1983. 4. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 300.000.000 (euro 154.937,01) per l'anno 2001; alla spesa per gli anni dal 2002 al 2005 si provvede con la legge finanziaria (UPB S10.035) | |
Art. 11 1. Il tasso di interesse per i prestiti concessi a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1983 e il tasso di mora sono fissati nella misura pari a quella prevista per prestiti agevolati alle aziende artigiane dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51. |
Art. 11 1. Il tasso di interesse per i prestiti concessi a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1983 e il tasso di mora sono fissati nella misura pari a quella prevista per prestiti agevolati alle aziende artigiane dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51. 2. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 500.000.000 (euro 258.228,40) per l'anno 2001; alla spesa per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria (UPB S10.035). | |
Art. 11 bis (Fondo nuovi oneri legislativi) 1. Nel comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, gli importi di cui alle leggere a) e b) relativamente all'anno 2001 sono sostituiti dai seguenti: a) lire 78.635.000.000 (euro 40.611.588,23); b) lire 352.241.000.000 (euro 181.917.294,59). 2. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 6 del 2001, è aggiunta la seguente voce con l'importo accanto indicato: "voce 17 bis - Interventi a favore della cooperazione - anno 2001 - lire 12.000.000.000 (euro 6.197.482,73)". 3. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 6 del 2001, l'importo della voce 13 per l'anno 2001 è rideterminato in lire 38.000.000.000 (euro 19.625.362,18). | ||
Art. 12 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 80.000.000.000 (euro 41.316.551,93) per l'anno 2001 e gravano sulla UPB S10.035 del bilancio della Regione per lo stesso anno. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi per investimenti mediante riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella B allegata alla legge finanziaria COMPETENZA 2001
euro
41.316.551,93 CASSA
euro
41.316.551,93 In aumento 10 - LAVORO UPB S10.035 - Interventi a favore della cooperazione COMPETENZA 2001
euro
41.316.551,93 CASSA
euro
41.316.551,93 |
Art. 12 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) per l'anno 2001. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 in conseguenza dell'articolo 11 bis, è introdotta la seguente variazione: 03 - PROGRAMMAZIONE In diminuzione UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2001 lire
12.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6. In aumento UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2001 lire
12.000.000.000 mediante istituzione della riserva di cui alla voce 17 bis della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, così come modificata dall'articolo 11 bis della presente legge. 3. Nello stesso bilancio della Regione in conseguenza degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono introdotte le ulteriori seguenti variazioni: 03 - PROGRAMMAZIONE In diminuzione UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente lire
12.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 17 bis della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, come modificata dall'articolo 11 bis della presente legge. UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2001
lire
38.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, come modificata dall'articolo 11 bis della presente legge. In aumento 10 - LAVORO UPB S10.024 - Politiche attive del lavoro - Investimenti 2001
lire
8.000.000.000 UPB S10.035 - Interventi a favore della cooperazione 2001 lire
12.000.000.000 UPB S10.036 - Investimenti a favore della cooperazione 2001
lire
30.000.000.000 4. Le somme stanziate per l'anno 2001 nella UPB S10.035 qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'esercizio successivo. |