CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 156/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LURIDIANA
il 19 dicembre 2000
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'articolo 1 della presente legge intende rendere applicabile e quindi procedere alle erogazioni di spesa della recente normativa in materia di occupazione dei disabili, la Legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare l'articolo 14, consentendo l'utilizzo dei finanziamenti del Fondo nazionale.
Pertanto, è necessario ed indifferibile procedere alla istituzione del Fondo regionale e del relativo organo di gestione.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
RASSU, Presidente - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - FALCONI - GRANARA - ORRU' - PISANO, relatore
Pervenuta il 3 luglio 2001
Il provvedimento legislativo esitato dalla VI Commissione denominato " Istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili" è quello fra i numerosi ex collegati alla finanziaria 2001 al quale si è ritenuto di dare priorità assoluta per l'urgenza di dare risposte ai lavoratori disoccupati appartenenti alle categorie più deboli e svantaggiate.
Con questo provvedimento si dà attuazione al disposto dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 denominata " Norme per il diritto al lavoro dei disabili " che prevede infatti l'istituzione di un fondo regionale destinato al finanziamento di programmi regionali di organizzazione di servizi e di inserimento lavorativo dei numerosi lavoratori diversamente abili iscritti nelle liste delle "categorie protette".
Si tratta di un provvedimento importante e molto atteso dalle categorie dei lavoratori "svantaggiati", anche se parziale rispetto all'intera attuazione della Legge 68/99.
Infatti nella regione Sardegna ancora non è possibile dare piena e totale attuazione a detta norma proprio perché non è ancora avvenuto il "trasferimento" delle competenze in materia di lavoro dal Ministero del Lavoro alla regione Sardegna e la relativa istituzione dei centri per l'impiego.
Il fondo regionale consentirà di concedere dei contributi alle associazioni di categoria che svolgano attività di sostegno all'integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati, nonché contributi a favore delle aziende per l'adeguamento dei posti di lavoro alle possibilità operative dei soggetti disabili, ma anche per favorire l'inserimento occupazionale con percorsi di formazione professionale, di tirocini formativi e di orientamento, assunzioni a termine con periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.
Lo strumento che utilizzerà il fondo regionale per ottenere gli obiettivi occupazionali sarà prevalentemente quello della stipula della convenzione tra uffici competenti e le aziende. La convenzione potrà prevedere tempi e le modalità delle assunzioni e queste potranno essere effettuate anche per richiesta nominativa.
Occorre ricordare che la Legge 68/99 ha esteso l'applicazione del collocamento obbligatorio a tutte le aziende pubbliche e private con almeno 15 dipendenti ( prima operava per le aziende con almeno 35 dipendenti ) e questo per la realtà occupazionale della regione Sardegna ha significato un vasto ampliamento della possibilità occupazionale per i lavoratori diversamente abili.
Per le aziende private inoltre la stessa legge ha finalmente introdotto per il 50% delle assunzioni la possibilità della richiesta nominativa, introducendo quindi un meccanismo di accelerazione della effettiva occupazione dei lavoratori "protetti".
Il fondo avrà una dotazione finanziaria iniziale che è determinata da un miliardo a carico del bilancio regionale e dai trasferimenti erogati annualmente dallo Stato previsti per l'attuazione della Legge 68/99 ( per l'anno 2.000 lo Stato ha assegnato alla regione Sardegna oltre 5 miliardi, mentre per l'anno 2001 la ripartizione dei fondi fra le regioni è attualmente all'esame della Conferenza Stato- Regioni). La dotazione finanziaria del fondo sarà anche incrementata dai contributi derivanti dai versamenti obbligatori che le aziende assoggettate all'applicazione della norma dovranno fare e dall'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dalle Direzioni provinciali del lavoro.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Nelle more di una disciplina regionale organica per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo". 2. A carico del Fondo sono concessi contributi per: a) attività di valutazione, all'atto del collocamento, delle capacità lavorative e attitudinali del disabile in relazione al posto di lavoro da ricoprire; b) azioni positive per migliorare l'inserimento lavorativo del disabile, quali l'istituzione del tutor aziendale, tirocini formativi e di orientamento, percorsi formativi integrati; c) interventi di adeguamento ambientale e strumentale del posto di lavoro rispetto alle capacità lavorative del disabile; d) attività formative periodiche, svolte dalla Regione, per il personale degli enti locali e della Regione, per l'inserimento mirato dei disabili assunti dalle stesse Amministrazioni; e) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, sentito il Comitato di cui al successivo comma 4, approva un programma annuale di interventi, contenente anche l'ammontare dei contributi per le diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di gestione del Fondo e di verifica dei risultati. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non sono cumulabili con altri benefici nazionali, regionali e comunitari concessi per le stesse finalità o per gli stessi beni oggetto degli interventi di cui alla presente legge. 4. E' istituito il Comitato regionale per il Fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati. 5. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da: a) l' Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale; d) due componenti designati dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale. 6. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del comma 5 è effettuata dall'Assessore del lavoro previa consultazione delle organizzazioni interessate. 7. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. 8. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro. 9. Il Comitato regionale per il Fondo è nominato, su conforme deliberazione di Giunta proposta dall'Assessore del lavoro, con decreto del medesimo Assessore e dura in carico per l'intera legislatura. 10. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro. 11. Il Comitato regionale per il Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento. 12. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 68 del 1999, le entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'articolo 14, comma 3 della Legge n. 68 del 1999, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e contributi della Regione. |
Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e sostiene l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro. 2. Per i fini di cui al comma 1, e in attesa di un'organica legge di settore, è istituito, ai sensi dell'art. 14 della L.12 marzo 1999 n° 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, di seguito denominato "Fondo", destinato al finanziamento di un programma regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 3. A carico del Fondo sono concessi contributi per: a) i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e/o regionale, idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei diversamente abili; b) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del diversamente abile; c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità previste dalla presente legge. 4. Nelle more dell'istituzione dell'albo regionale previsto dall'art.18 della legge 5 febbraio 1992, n. 108, i soggetti di cui alla precedente lett.a) sono individuati fra coloro che risultano iscritti al registro di cui all'art. 44 della legge regionale n. 4 del 1988 e all'albo di cui all'art.2 della legge regionale n. 16 del 1997. 5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, sentito il Comitato di cui al successivo comma 6, approva un programma annuale di interventi, contenente anche l'ammontare dei contributi per le diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di gestione del Fondo e di verifica dei risultati. 6. E' istituito il Comitato regionale per il Fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati. 7. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da: a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale; c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale; d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale. 8. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del comma 7 è effettuata dall'Assessore del lavoro previa consultazione delle organizzazioni interessate. 9. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. 10. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 7 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro. 11. Il Comitato regionale per il Fondo è nominato, su conforme deliberazione di Giunta proposta dall'Assessore del lavoro, con decreto del medesimo Assessore e dura in carica per l'intera legislatura. 12. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro. 13. Il Comitato regionale per il Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento. 14. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 68 del 1999, le entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'articolo 14, comma 3 della Legge n. 68 del 1999, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e contributi della Regione. | |
Art. 2 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutate, per l'anno 2001, in lire 1.000.000.000; alla valutazione di quelle per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; esse gravano sull'U.P.B. S10023 del bilancio della Regione per l'anno 2001 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: Stato di previsione dell'entrata In aumento 10 LAVORO UPB E 10.025 - (Nuova istituzione) - Fondo diritto lavoro disabili (Tit. II - Cat. 23) - (Serv. 02) COMPETENZA 2001 CASSA 2001 Stato di previsione della spesa In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S 03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria COMPETENZA 2001 CASSA 2001 In aumento 10 - LAVORO UPB S 10.023 - Politica attiva del lavoro - Parte corrente COMPETENZA 2001 CASSA 2001 |
Art. 2 (identico)
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