CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 154

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con il Presidente della Giunta regionale FLORIS

il 19 dicembre 2000

Modifica alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, sulla disciplina dell'attività di volontariato


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

L'esigenza di modificare la legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, che disciplina l'attività di volontariato si manifesta inizialmente per coordinare dal punto di vista tecnico, alcune disposizioni fra di loro non coerenti, per apportare correzioni meramente formali e infine adeguare la legge alla normativa sopravvenuta.

Nel corso dei lavori di studio delle modifiche da introdurre, nei quali sono stati coinvolti sia l'Osservatorio Regionale del volontariato, sia le singole organizzazioni di volontariato, si è poi ritenuto opportuno cogliere l'occasione per apportare alcuni cambiamenti che senza snaturare l'impianto originario della legge, la rendessero più rispondente ai reali bisogni delle organizzazioni per l'espletamento della loro attività.

Nel presente testo le modifiche che si propongono hanno quindi avuto, sostanzialmente, il consenso dell'organo politico del volontariato, l'Osservatorio, e , se pure in parte tacitamente, delle singole organizzazioni iscritte al Registro e a tal fine interpellate.

Si riportano di seguito, analiticamente e commentandole quando necessario, le modificazioni proposte:

Art. 2

Si aggiunge "e nazionale" all'oggetto della legge che nel testo vigente prevede il raccordo e il coordinamento solo con la legislazione regionale.

Art. 4
Comma 5

Indica le strutture mediante le quali le organizzazioni svolgono le proprie attività: si aggiungono, a quelle proprie, quelle "di terzi";

Art. 5
Comma 1

Si precisa che il registro è composto da organizzazioni di volontariato che operano nel territorio regionale;

Comma 2

L'articolazione dei settori e delle sezioni viene modificata espungendo dal settore ambiente la sezione "protezione civile" e istituendo un apposito settore di protezione civile suddiviso in sei sezioni che corrispondono alle specializzazioni dell'attività, appunto di protezione civile, che attualmente vengono abitualmente utilizzate.

L'esigenza di introdurre un apposito settore di protezione civile è stata manifestata sia dall'Assessorato competente, sia delle organizzazioni che operano nel campo. L'Assessorato, in particolare, ha rilevato che l'inserimento attuale nel settore ambiente, non permette una specifica connotazione delle organizzazioni di protezione civile e conseguentemente non consente la verifica dei requisiti particolari e operativi che le stesse debbono possedere.

L'introduzione del settore è raccordata poi, ovviamente, con una diversa disciplina per l'iscrizione al registro prevista nelle norme di cui all'articolo 23 e delle quali si parlerà più oltre.

Comma 3

Nella procedura di modifica dei settori e delle sezioni viene introdotto il parere dell'Osservatorio regionale del volontariato.

Tale modifica è la prima applicazione della linea che si è voluta seguire e della quale nel proseguo si avranno altri esempi, di un maggiore coinvolgimento dell'Osservatorio nella gestione della legge e, in generale, nell'attività di programmazione regionale, laddove emergano interessi relativi alla realtà del volontariato.

Comma 4

Si espunge un segno di elisione per riportare il testo a una corretta esposizione ortografica.

Art. 6
Comma 2, lett. c)

Ai fini dell'iscrizione al registro si richiede una dichiarazione dalla quale risulti l'attività dell'organizzazione.

Comma 3

Si corregge un errore materiale indicando l'iscrizione dei coordinamenti nel "settore" anziché nella sezione e si definisce meglio il concetto di coordinamento.

Commi 4 e 5

Si aumentano i tempi per l'espletamento della procedura dell'iscrizione al Registro, obiettivamente troppo ristretti.

Comma 7

Si elimina una parola "all'istante" non necessaria e possibile causa di confusione nella lettura del testo.

Art. 7
Comma 2

Si puntualizzano i documenti che le organizzazioni devono presentare, nonché il termine finale di presentazione, ai fini della revisione annuale del registro.

Comma 3

Viene inserito il parere dell'Osservatorio del volontariato nella procedura di cancellazione dal registro.

Art. 8
Comma 2

L'atto finale della procedura di cancellazione viene attribuito alla competenza del competente Dirigente della Presidenza della Giunta in ossequio alla legislazione in vigore sulle prerogative degli organi politi e amministrativi della Regione.

Comma 3

Si specifica che la domanda di cancellazione presentata dal rappresentante legale dell'organizzazione potrà avere valore solo nel caso che non possa essere acquisita la volontà dell'assemblea.

Art. 10
Comma 1

Pone in capo alla Presidenza della Giunta il potere ispettivo sulle organizzazioni; potere da esercitarsi anche tramite gli Assessorati competenti.

Comma 3

Dispone la redazione del processo verbale delle visite ispettive in duplice copia anziché in triplice.

Art. 11
Comma 2

Dispone la comunicazione al Comune sede dell'organizzazione di ogni provvedimento di iscrizione al Registro.

Comma 3

In relazione a quanto previsto dal comma 2, si attribuisce al Comune, sede dell'organizzazione, la potestà certificatoria delle iscrizioni al registro.

Art. 12
Comma 1

Tratta del bilancio consuntivo annuale e prevede l'inserimento del parere dell'Osservatorio nella procedura di approvazione dello schema tipo.

Commi 2 e 3

Istituiscono il rimborso alle organizzazioni iscritte al Registro delle spese di assicurazione degli aderenti per un massimo complessivo di lire 3.000.000.

Questa è una innovazione per la cui adozione le organizzazioni premono da tempo e caratterizza l'intervento regionale nel senso di una partecipazione concreta alla vita, anche economica, delle organizzazioni stesse.

Art. 16
Comma 1, lett. b)

Prevede, in ottemperanza al principio della trasparenza amministrativa, la annuale pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni che hanno beneficiato di contributi erogati a qualsiasi titolo dalla Regione.

Comma 2

Corregge in "25 gennaio" la data della legge n. 4 del 1988 prima indicata in 1° gennaio.

Art. 18
Comma 2

Introduce un potere di iniziativa dell'Osservatorio nella procedura di approvazione del programma triennale della formazione dei volontari.

Comma 3

Introduce i centri di servizio del volontariato tra i soggetti con i quali possono essere concluse le convenzioni per l'attuazione dei progetti di formazione.

Art. 19
Comma 2

Prevede l'approvazione di un regolamento assembleare da parte della Giunta regionale.

L'adozione di tale regolamento viene incontro ad un'esigenza molto sentita per disciplinare l'attività dell'Assemblea generale del volontariato che, finora, ha dovuto approvare il proprio regolamento nel corso dei suoi lavori distogliendo l'attenzione dei partecipanti da temi più qualificati su cui dibattere.

Comma 3

Attribuisce alla competenza dell'Assemblea Generale le designazioni dei rappresentanti delle organizzazioni:

- in seno al comitato di gestione del fondo per il volontariato la cui nomina è attribuita al Presidente della Giunta anziché al Presidente del Consiglio come nella norma attuale;

- nella Consulta regionale per i servizi socio - assistenziali;

- nell'Osservatorio regionale del volontariato.

Attualmente, l'Assemblea designa direttamente solo i membri dell'Osservatorio.

Viene inoltre sancita l'incompatibilità tra gli incarichi conferiti dall'Assemblea.

Quest'ultimo punto è stato a lungo dibattuto anche nel corso dell'ultima Assemblea del volontariato e risponde all'esigenza di coinvolgere il numero più esteso possibile di volontari negli organismi interessati.

Comma 5

Prevede che il Presidente della Giunta, o un Assessore da lui delegato, partecipi alle assemblee per tutta la loro durata.

Anche questa è una norma molto sentita dalle organizzazioni e che assicura una tangibile presenza istituzionale nel massimo consesso del volontariato in Sardegna.

Art. 20
Comma 3

Introduce il parere dell'Osservatorio su tutti i provvedimenti della Regione che interessano le attività e le organizzazioni di volontariato.

Autorizza, inoltre, l'Osservatorio a promuovere incontri provinciali e regionali per la preparazione dell'Assemblea.

Comma 4

Porta da due a quattro il numero delle sedute obbligatorie dell'Osservatorio.

Comma 6

Istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, un apposito ufficio denominato "Ufficio del volontariato".

L'istituzione di tale ufficio è da sempre auspicata dal mondo del volontariato, anche per avere un punto di riferimento immediato e visibile.

La pratica attuazione di tale previsione comporterà necessariamente un raccordo con la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con la quale, peraltro, non sembra in disarmonia, se si inserisce l'Ufficio del volontariato nell'ambito di uno dei Servizi della Presidenza della Giunta.

Comma 7

Si prevede il rimborso delle spese vive ai componenti dell'Osservatorio per incarichi conferiti o autorizzati dall'Osservatorio medesimo.

Questa previsione permette a quei componenti un più sereno assolvimento dell'attività al di fuori delle sedute dell'organo.

Art. 23
Commi 5, 6, 7, 8 e 9

Prevedono una diversa procedura per l'iscrizione delle organizzazioni al settore della protezione civile, coinvolgendo in una istruttoria preliminare gli uffici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente che dovranno operare sulla base di criteri stabiliti in apposito regolamento.

Le motivazioni di questa diversa procedura sono state già accennate nel commento al comma 2 dell'articolo 5.

I commi 7, 8 e 9 dettano sull'argomento norme transitorie per regolare il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni.

Art. 24
Comma 1

Determina la denominazione del capitolo di spesa in corrispondenza della sua funzione.

Comma 2

Si rimandano al 1° gennaio 2001 i nuovi oneri derivanti dalla applicazione delle norme di modifica, anche per poter più agevolmente reperire copertura finanziaria con il bilancio del prossimo esercizio.

I nuovi oneri sono essenzialmente determinati dal rimborso delle spese di assicurazione e, dato il numero di 1000 delle organizzazioni iscritte al Registro, la spesa complessiva non dovrebbe superare i 3.000.000.000 di lire in considerazione della somma massima liquidabile stabilita in lire 3.000.000.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Nella legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Oggetto)

1. La presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione in conformità con i principi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, e detta norme di raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale e nazionale.";

b) il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o di terzi ovvero, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.";

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Registro del volontariato)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro generale del volontariato. Il Registro è composto da organizzazioni di volontariato che operano nel territorio regionale.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori e sezioni:

a) SETTORE SOCIALE

- sanità

- assistenza sociale

- igiene

- sport

b) SETTORE CULTURALE

- istruzione

- beni culturali

- educazione permanente

- attività culturali

c) SETTORE AMBIENTE

- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale

- tutela della fauna e della flora

- tutela degli animali da affezione

d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI

- tutela dei diritti del consumatore

- tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi

e) SETTORE PROTEZIONE CIVILE

- radiocomunicazioni

- emergenze sanitarie

- antincendio e tutela ambientale

- prevenzione e soccorso a mare

- ricerca dispersi

- operatività speciale

3. In relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale i settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia e sentito il parere dell'Osservatorio regionale del volontariato.

4. In un apposito settore sono iscritti i coordinamenti regionali delle organizzazioni di volontariato.";

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 6, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per ottenere l'iscrizione il rappresentante legale dell'organizzazione deve presentare una domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata di:

a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto o degli accordi degli aderenti;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;

c) dichiarazione dalla quale risulti l'attività dell'organizzazione.

3. L'iscrizione nel settore dei coordinamenti regionali è effettuata su domanda del rappresentante legale del coordinamento dalla quale risultino le organizzazioni aderenti al coordinamento stesso; ai fini della presente legge, per coordinamento regionale si intende una organizzazione costituita da almeno otto organizzazioni di volontariato operanti nello stesso settore presenti nella metà più uno delle province della Regione e di cui almeno i tre quarti risultino iscritte nel Registro generale del volontariato.

4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda la Presidenza della Giunta procede all'accertamento dei requisiti di legge.

5. L'iscrizione al Registro è disposta con determinazione del competente dirigente della Presidenza della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda è comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione.".;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 7, sono sostituiti dai seguenti:

"2.  Per  i fini indicati nel comma precedente entro il 30 giugno di ogni anno le organizzazioni di volontariato iscritte al registro trasmettono alla Presidenza della Giunta:

a) una copia del bilancio consuntivo previsto dall'articolo 3, comma 3, della Legge 11 agosto 1991 n. 266;

b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il programma delle attività che si intende svolgere;

c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti;

d) l'indicazione dei contratti di lavoro dipendente od autonomo conclusi dall'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 266 del 1991;

e) una relazione sulle attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione, al fine di verificarne l'effettiva marginalità.

3. Nel caso che l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito la Presidenza della Giunta, sentito il parere dell'Osservatorio regionale del volontariato, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, dispone la cancellazione dal registro ai sensi del successivo articolo 8.";

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono sostituiti dai seguenti:

"2. La cancellazione è disposta con determinazione del dirigente della Presidenza della Giunta regionale competente ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettere raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La cancellazione dal registro può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato qualora non possa essere deliberata dall'Assemblea legalmente convocata.";

g) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 10, sono  sostituiti dai seguenti:

"1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge n. 266 del 1991, la Presidenza della Giunta può disporre, anche tramite gli Assessorati competenti, visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro al fine di verificare:

a) l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato;

b) il riscontro sull'effettiva marginalità delle attività commerciali e produttive;

c) il rispetto dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 266 del 1991, sui limiti ai contratti di lavoro subordinato od autonomo stipulabili dalle organizzazioni di volontariato.

3. Di ogni visita ispettiva è redatto, in duplice copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua l'ispezione e dal legale rappresentante dell'organizzazione che può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Una copia è consegnata al rappresentante legale dell'organizzazione.";

h) i commi 2 e 3 dell'articolo 11, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ogni provvedimento di iscrizione o cancellazione viene comunicato al Comune dove ha sede legale l'organizzazione.

3.  Il Comune deve certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 7 e 8 della Legge n. 266 del 1991.";

i) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Norme contabili)

1. Il bilancio consuntivo annuale comprensivo del rendiconto economico e dello stato patrimoniale delle organizzazioni è redatto sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'Osservatorio.

2. La Regione rimborsa alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato da almeno sei mesi, le spese di assicurazione degli aderenti previste nell'articolo 4 della Legge n. 266 del 1991 risultanti dal bilancio consuntivo dell'organizzazione.

3. Il rimborso di cui al comma 2 non è cumulabile con analogo beneficio concesso dalla Regione o da altro ente pubblico ed è liquidabile fino all'importo massimo complessivo di lire 3.000.000 per organizzazione, tenuto conto del limite individuale per volontario assicurato di lire 100.000.";

l) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Trasparenza amministrativa)

1. La Presidenza della Giunta procede annualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:

a) dell'elenco delle convenzioni stipulate nell'anno precedente ai sensi degli articoli 13 e 18 della presente legge dall'Amministrazione regionale o da enti regionali;

b) dell'elenco delle organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato nell'anno precedente di contributi erogati a qualsiasi titolo dall'Amministrazione regionale.

2. I Comuni procedono annualmente alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato che nell'anno precedente abbiano beneficiato di contributi o siano state convenzionate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge e dell'articolo 44 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

m) i commi 2 e 3 dell'articolo 18, sono sostituiti dai seguenti:

"2. A tal fine la Giunta regionale su indicazione dell'Osservatorio del volontariato e su proposta dell'Assessore alla formazione professionale formulata di concerto con gli Assessori competenti per materia, approva, sentita la competente Commissione Consiliare, un programma triennale di formazione (professionale), aggiornamento e qualificazione dei volontari articolato in progetti specifici per le attività di volontariato.

3. Per l'attuazione dei singoli progetti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con le organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4 e 5, e con i Centri di servizio del volontariato istituiti ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991.";

n) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'Assemblea si riunisce ogni tre anni su convocazione del Presidente della Giunta, per effettuare proposte e valutazioni sui rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della presente legge; entro sessanta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale, la Giunta Regionale approva il regolamento assembleare su proposta dell'Osservatorio del volontariato.

3. L'Assemblea nel corso dei suoi lavori designa:

- i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di Gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991 la cui nomina è di spettanza del Presidente della Giunta regionale;

- i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno alla consulta regionale per i servizi socio-assistenziali previsti dall'articolo 24, comma 5, lettera i) della legge regionale n. 4 del 1988, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 1990, n. 32;

- i rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale di volontariato; a cura del Presidente dell'Assemblea i nominativi dei designati saranno comunicati alla Presidenza della Giunta regionale unitamente al verbale delle operazioni di voto; gli incarichi conferiti dall'Assemblea sono tra di loro incompatibili.

5. L'Assemblea è insediata dal Presidente della Giunta regionale che la presiede sino alla elezione di un Presidente da parte dell'Assemblea medesima; il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato partecipa ai lavori dell'Assemblea per tutta la loro durata.";

o) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 20, sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazione e proposte alla Giunta e al Consiglio sui progetti di legge, sugli atti di programmazione e su tutti i provvedimenti che interessano le attività e le organizzazioni di volontariato e sui quali deve essere sentito preventivamente il parere dell'Osservatorio;

b) formula osservazioni e proposte sul programma previsto dall'articolo 18;

c) promuove iniziative di pubblicizzazione e di informazione sulle attività del volontariato;

d) promuove studi e ricerche utili allo sviluppo del volontariato;

e) studia le caratteristiche e l'andamento delle convenzioni;

f) promuove incontri provinciali e regionali in preparazione dell'Assemblea generale.

4. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l'anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

5. La prima riunione dell'Osservatorio è convocata dal Presidente nei sessanta giorni successivi all'elezione dei suoi componenti.

6.  Per l'assolvimento dei compiti della presente legge e di quelli attinenti in generale alla materia del volontariato, è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un apposito Ufficio denominato "Ufficio del volontariato".

7.  Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori e per lo svolgimento delle attività connesse all'incarico quando disposte o autorizzate dall'Osservatorio medesimo, entro i limiti previsti per il personale regionale appartenente all'ottava qualifica funzionale.";

p) i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 23, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile devono comunque allegare alla domanda di iscrizione al Registro, di cui all'articolo 5 della presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena e costante disponibilità a concorrere, nell'ambito del territorio regionale, all'attività di protezione civile a richiesta e in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'associazione è in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalità dei soci risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla vigente legislazione.

5. Al settore protezione civile potranno essere iscritte previo accertamento da parte del competente Servizio, le organizzazioni che dimostrino una operatività di almeno un anno, e siano in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna sezione che saranno fissati, su proposta dell'Assessore competente in materia, in apposito regolamento.

6. Fino alla approvazione del regolamento di cui al comma 5, le organizzazioni potranno essere iscritte nelle sezioni del settore protezione civile del Registro, previo accertamento dell'operatività in una delle categorie corrispondenti alle sezioni stesse, attestato con determinazione del competente dirigente dell'Assessorato cui è ascritta la materia di protezione civile.

7. Le organizzazioni già iscritte al Registro nel settore ambiente, sezione protezione civile, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno iscritte d'ufficio nelle sezioni di cui alla lettera e) dell'articolo 5 sulla base di apposita determinazione del competente dirigente dell'Assessorato cui è ascritta la materia di protezione civile da emanarsi entro sessanta giorni dalla predetta data.

8. Le organizzazioni che dalla determinazione di cui al comma 7 risulteranno non operative saranno cancellate dal settore.

9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 il competente servizio dell'Assessorato cui è ascritta la materia protezione civile procederà alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento medesimo nei confronti delle organizzazioni iscritte al settore protezione civile del registro ai fini della conferma o meno di tale iscrizione.";

q) l'articolo 24, è sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 ) e fanno carico all'UPB S01.017 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi;

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

Spesa

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB  S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria

COMPETENZA

2001
euro 1.549.370,7
lire 3.000.000.000

2002
euro 1.549.370,7
lire 3.000.000.000

2003
euro 1.549.370,7
lire 3.000.000.000

CASSA

2001
euro 1.549.370,7
lire 3.000.000.000

In aumento

01 - PRESIDENZA GIUNTA

UPB  S01.017 - Volontariato

COMPETENZA

2001
euro 1.549.370,7  
lire 3.000.000.000

2002
euro 1.549.370,7  
lire 3.000.000.000

2003
euro 1.549.370,7  
lire 3.000.000.000

CASSA

2001
euro 1.549.370,7
lire 3.000.000.000