CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 152/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, LADU
il 19 dicembre 2000
Provvedimenti in materia di opere pubbliche
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'articolo 1 prevede che l'erogazione dei contributi attualizzati a favore degli Istituti di credito convenzionati per la gestione dei mutui ex legge regionale n. 32/85, possa avvenire nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme contrattuali e sanare così le consistenti situazioni debitorie maturate a tutt'oggi.
Ciò naturalmente non preclude la possibilità di effettuare tutte le verifiche contabili e amministrative sulle singole pratiche di mutuo e sui conteggi effettuati dagli Istituti convenzionati ai fini della liquidazione dei contributi.
Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 2, occorre premettere che con l'articolo 17 della legge regionale n. 32/97 sono state delegate ai Comuni le funzioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali necessarie per individuare i soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata (cooperative, imprese, singoli).
Ebbene, tali disposizioni vanno raccordate con quelle contenute nell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato in ultimo dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le quali nello stabilire i termini e procedure da adottarsi nei casi d'inadempienza o di ritardi nell'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, non tengono conto delle deleghe di funzioni operate dalla Regione sarda.La disposizione in esame rimedia a tale carenza.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA VIABILITÀ' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore, DORE, Vicepresidente, LICANDRO, Segretario, CALLEDDA, Segretario; CORDA, FOIS, GRANARA, MASIA, MORITTU, MURGIA, SANNA Alberto
pervenuta il 31 maggio 2001
La Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 30 maggio 2001 ha approvato, a maggioranza, il disegno di legge n. 152 recante: "Provvedimenti in materia di opere pubbliche". Il disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2001, contiene alcune modificazioni alla legislazione regionale vigente in materia di edilizia abitativa di una certa rilevanza.
In particolare, la norma contenuta nell'articolo 1 modifica il vigente sistema di controllo sul rilascio dell'autorizzazione regionale alle banche convenzionate per la concessione del mutuo ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, concernente il "Fondo regionale per l'edilizia abitativa" in applicazione delle modificazioni al sistema dei controlli sugli atti regionali, contenuto nel decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74. Inoltre, sotto il profilo sostanziale, la modifica proposta consentirà l'eliminazione di complicate e defatiganti verifiche amministrative e contabili a posteriori sull'effettivo ammontare delle cifre richieste dalle banche a titolo di conguaglio sull'anticipazione ottenuta.
La norma contenuta nell'articolo 2 si propone di colmare una lacuna esistente nella normativa regionale vigente che non prevede alcuna sanzione nel caso di ingiustificata inerzia dell'ente locale nell'espletamento delle delegate procedure concorsuali relative all'assegnazione dei contributi ad esso assegnati ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179. In particolare si estende alla Regione la normativa nazionale che prevede che, qualora gli interventi di edilizia agevolata non pervengano alla fase dell'inizio dei lavori entro il termine di tredici mesi dalla data di pubblicazione nel BURAS del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi, il Presidente della Giunta regionale procederà alla nomina di un commissario ad acta. Ciò consentirà certezza della spesa, della realizzazione degli interventi e il completamento dei programmi previsti.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. L'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25, è così sostituito: "3. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, può essere concessa anche sulla base di formale dichiarazione con cui l'istituto mutante attesta l'ammontare dei contributi ad esso spettanti in relazione ai mutui agevolati accordati ai beneficiari". |
Art.1 (identico) | |
Art. 2 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è aggiunto il seguente: "4. I Comuni definiscono le procedure concorsuali di cui al comma 1 e individuano i soggetti attuatori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni". |
Art.2 (identico) |