CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 151
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA
il 19 dicembre 2000
Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge che si propone a sostegno dell'apprendistato si prefigge lo scopo di contribuire, per quanto possibile, ad alleviare la piaga della disoccupazione che, nella nostra regione, ha raggiunto, come noto, livelli insostenibili.
Il sostegno si concretizza in un contributo decrescente a favore delle imprese artigiane che assumono apprendisti e in un ulteriore contributo aggiuntivo, qualora tali assunzioni vengano trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative consortili, iscritte all'albo ai sensi della Legge 25 luglio 1956, n. 860, e aventi sede legale in Sardegna, è accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto di età compresa tra i 15 e i 26 anni pari a lire 6.000.000 per il primo anno, lire 5.000.000 per il secondo e lire 4.000.000 per il terzo e seguenti. |
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Art. 2 1. Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contributo di apprendistato. |
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Art. 3 1. Ove l'impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo, elevato a lire 7.000.000, è concesso per un ulteriore biennio. |
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Art. 4 1. Il beneficio previsto nell'articolo 3 può essere richiesto dalle imprese artigiane che operano nella produzione dei beni e nella costruzione e installazione di impianti. |
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Art. 5 1. L'accesso al contributo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione. 2. I presenti aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime "de minimis". |
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Art. 6 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 20.000.000.000 (euro 10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; alla valutazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Detti oneri gravano sulla UPB S07.028 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella dei bilanci per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In aumento 03 - PROGRAMMAZIONE UPS S03.007 - Fondo nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 5 della tabella B allegata alla legge finanziaria COMPETENZA 2001 2002 2003 CASSA 2001 In aumento 07 - TURISMO UPB S07.028 - Incentivazioni alle attività artigiane COMPETENZA 2001 2002 2003 CASSA 2001 |