CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 151

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

il 19 dicembre 2000

Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Il disegno di legge che si propone a sostegno dell'apprendistato si prefigge lo scopo di contribuire, per quanto possibile, ad alleviare la piaga della disoccupazione che, nella nostra regione, ha raggiunto, come noto, livelli insostenibili.

Il sostegno si concretizza in un contributo decrescente a favore delle imprese artigiane che assumono apprendisti e in un ulteriore contributo aggiuntivo, qualora tali assunzioni vengano trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative consortili, iscritte all'albo ai sensi della Legge 25 luglio 1956, n. 860, e aventi sede legale in Sardegna, è accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto di età compresa tra i 15 e i 26 anni pari a lire 6.000.000 per il primo anno, lire 5.000.000 per il secondo e lire 4.000.000 per il terzo e seguenti. 

   

Art. 2

1. Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contributo di apprendistato. 

   

Art. 3

1. Ove l'impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo, elevato a lire 7.000.000, è concesso per un ulteriore biennio. 

   

Art. 4

1. Il beneficio previsto nell'articolo 3 può essere richiesto dalle imprese artigiane che operano nella produzione dei beni e nella costruzione e installazione di impianti. 

   

Art. 5

1. L'accesso al contributo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.

2. I presenti aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime "de minimis". 

   

Art. 6

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 20.000.000.000 (euro 10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; alla valutazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Detti oneri gravano sulla UPB S07.028 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

03 - PROGRAMMAZIONE

UPS S03.007 - Fondo nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 5 della tabella B allegata alla legge finanziaria

COMPETENZA

2001
euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000

2002
euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000

2003
euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000

CASSA

2001
euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000

In aumento

07 - TURISMO

UPB S07.028 - Incentivazioni alle attività artigiane

COMPETENZA

2001
euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000

2002
euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000

2003
euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000

CASSA

2001
euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000