CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 150
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, MILIA
il 19 dicembre 2000
Interventi a favore delle zone di montagna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge si propone di coordinare gli interventi di politica regionale inerenti allo sviluppo delle zone montane e di recepire la legge quadro nazionale 31 gennaio 1994, n. 97, "Nuove disposizioni per le zone montane".
Le azioni previste dal presente disegno di legge hanno come obiettivo lo sviluppo economico e sociale delle aree montane attraverso la valorizzazione delle risorse locali, pubbliche e private, prevedendo criteri di priorità degli interventi che tengano conto delle specificità locali e degli svantaggi oggettivi della montagna.
Attraverso il coordinamento degli interventi e la valorizzazione del ruolo degli enti locali, e in modo particolare delle Comunità Montane, si intende dare una risposta alle esigenze delle popolazioni delle zone montane, favorendo uno sviluppo economico e sociale che sia rispettoso della tutela dell'ambiente e che riesca a conciliare le esigenze di vita civile delle popolazioni del territorio.
Nel titolo primo del disegno di legge sono indicate le finalità della legge, i soggetti attuatori e l'ambito di applicazione della legge.
La conferenza per la montagna, disciplinata dall'articolo 4, si propone di individuare un momento di raccordo e confronto fra i soggetti pubblici coinvolti nella predisposizione e attuazione delle politiche di sviluppo della montagna. A sostegno dell'importanza che si vuole attribuire allo sviluppo delle zone montane, l'articolo 5 prevede e disciplina la relazione sulle politiche per la montagna che la Giunta regionale deve presentare annualmente al Consiglio.
Nel titolo secondo sono individuate le tipologie di intervento per lo sviluppo delle zone montane e le loro modalità di attuazione.
Il titolo terzo disciplina gli interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna, con particolare attenzione alle infrastrutture delle zone di montagna, agli incentivi ai giovani agricoltori e alla promozione del turismo rurale.
Nel titolo quarto sono disciplinati gli interventi settoriali relativi alla formazione professionale, all'istruzione scolastica, alla telematica, agli incentivi per l'insediamento nei comuni montani, ai servizi sociali, al trasporto pubblico, ai progetti integrati e progetti pilota e agli interventi storico culturali.
Il titolo quinto disciplina il fondo regionale per la montagna, istituito con legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, al fine di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane assegnando ad esso una funzione di coordinamento degli interventi per la montagna, sulla base degli indirizzi recati dal Piano Regionale di sviluppo e dagli atti che ne rappresentano la specificazione operativa.
Viene previsto che la Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio indichi le priorità e i criteri di utilizzo del fondo regionale per la montagna, riservando delle somme da destinare ad iniziative riguardanti le zone più svantaggiate e ad azioni volte a superare fenomeni di crisi delle attività economiche. La Giunta regionale individua altresì le quote annuali del fondo da destinare agli altri interventi settoriali e intersettoriali. Le modalità e i criteri per la concessione, la graduazione e l'erogazione dei finanziamenti gravanti sulla disponibilità del fondo sono individuati con delibera di Giunta in modo da tenere conto in particolare delle zone, delle tipologie di intervento e dei soggetti attuatori.
Sono inoltre previste delle modifiche della ripartizione del fondo che tenga conto della effettiva utilizzazione del medesimo entro il 30 settembre di ogni anno.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La Regione Sardegna promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane con specifica attenzione alle risorse umane, culturali e ambientali e alle attività economiche che ivi si svolgono. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono, in particolare, le seguenti finalità: a) contenere lo spopolamento delle zone montane; b) ricercare e favorire l'equilibrio fra sviluppo economico ed esigenze ambientali; c) ridurre le diseconomie che penalizzano le attività economiche esistenti nelle zone montane; d) garantire servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati; e) mantenere in vita le tradizioni e il patrimonio culturale esistente; f) favorire le attività economiche tradizionali legate all'agricoltura ed all'ambiente, incentivando l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali. |
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Art. 2 1. Sono soggetti attuatori della presente legge, nel rispetto del principio di idem sussidiarietà, i Comuni, le Comunità Montane, le Provincie e la Regione. 2. La Giunta Regionale emana direttive per il decentramento nei Comuni montani di attività e servizi ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97. |
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Art. 3 1. Nelle more della ridelimitazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei Comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. |
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Art. 4 1. La Giunta regionale convoca almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presidenti delle Province e delle Comunità montane, la Conferenza per la montagna quale momento di analisi dei problemi legati allo sviluppo delle zone di montagna anche in relazione all'approvazione di nuovi strumenti di programmazione e di intervento. 2. La Conferenza è formata: a) dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato che la presiede; b) dagli Assessori competenti nelle materie della programmazione, delle foreste, dell'agricoltura, dell'urbanistica e tutela del paesaggio, della cultura, del commercio, dell'artigianato e del turismo; c) dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati; d) dai Presidenti delle Comunità montane o dai loro delegati. 3. La Conferenza si propone di individuare le opportune iniziative che possono essere perseguite nell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, della legge n. 97 del 1994, nonché di altre norme volte alla promozione e valorizzazione delle zone montane. |
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Art. 5 1. La Giunta regionale trasmette ogni anno al Consiglio una relazione sulle politiche per la montagna. 2. La relazione di cui al comma 1 tiene conto degli indirizzi assunti nel Piano regionale di Sviluppo e degli interventi effettuati, fornisce dati sull'utilizzo del fondo regionale per la montagna, sull'attività delle Comunità montane e sulle altre attività della Regione inerenti alle politiche per la montagna. |
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TITOLO II Art. 6 1. Sono definiti interventi per la montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene delle zone montane. 2. Gli interventi speciali riguardano i seguenti profili: a) territoriale, mediante la tutela e la promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico sia delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale; b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse; c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività; d) culturale e delle tradizioni locali. |
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Art. 7 1. La Regione attua politiche rivolte alla valorizzazione della montagna e alla promozione delle condizioni di sviluppo delle zone montane, anche, attraverso il coordinamento degli interventi volti al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente, alle attività produttive, alle attività sociali e culturali, all'attività venatoria, alle pesca e alla raccolta dei prodotti del sottobosco. 2. La Regione in particolare definisce, concorda protocolli d'intesa e stipula convenzioni - quadro con le amministrazioni locali, con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con gli istituti di credito e con altri soggetti pubblici e privati al fine di favorire lo sviluppo dei Comuni montani. 3. La Regine favorisce il decentramento dalle aree urbane di attività economiche e culturali e di servizi, compresi quelli socio-sanitari, che favoriscano il ripopolamento delle zone montane. |
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Art. 8 1. Le Comunità montane e i singoli Comuni montani individuano le modalità di attuazione degli interventi speciali nei propri piani di sviluppo socio economici. 2. Le misure di intervento individuate nei Piani di sviluppo socio economici sono volte: a) allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse dei territori montani, sotto l'aspetto ambientale e produttivo; b) alla diversificazione delle fonti di reddito, mediante lo sviluppo delle attività socioeconomiche, del turismo rurale, dell'agricoltura e in particolare delle colture alternative e dell'attività artigianale; c) alla realizzazione di interventi di tutela delle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico e alla valorizzazione del territorio rurale; d) alla tutela della qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari della montagna; e) al recupero del patrimonio edilizio rurale da adibirsi ad attività produttive agricole e agrituristiche; f) allo sviluppo di ogni altra attività finalizzata alla tutela e valorizzazione del territorio montano. |
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Art. 9 1. Le Comunità montane individuano nei propri piani di sviluppo le priorità per la realizzazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, anche mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento delle acque e alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idirico. |
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Art. 10 1. La Regione disciplina con apposito provvedimento la concessione, attraverso le Comunità montane, di contributi per le piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro - silvo - pastorali. Tali opere possono riguardare: a) la sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati o distrutti o danneggiati da incendi; b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali; c) la realizzazione di sistemi di fitodepurazione; d) la sistemazione e il miglioramento dei pascoli; e) la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico; f) opere di difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto delle tecniche di lotta integrata. 2. Possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale. |
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Art. 11 1. Le Comunità montane, singolarmente o unite in associazione, nell'ambito del proprio territorio, d'intesa con i comuni e con gli altri enti interessati, mediante apposite convenzioni con la Regione, o altri enti istituzionalmente competenti svolgono: a) specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio forestale; b) attività volte a favorire la valorizzazione del patrimonio montano ai fini turistici e produttivi in un'ottica di sostenibilità ambientale. |
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Art. 12 1. Le Comunità Montane, singolarmente o unite in associazione, nell'ambito del proprio territorio, d'intesa con i Comuni e con gli altri enti interessati, partecipano, attraverso apposite convenzioni con gli Enti istituzionalmente competenti, a forme di gestione del patrimonio forestale, anche di proprietà demaniale. 2. Le forme di gestione del patrimonio forestale, di cui al comma 1, possono assumere le seguenti forme: a) apposite convenzioni tra proprietà privata e Comunità montane; b) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata; c) formazione di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalla Giunta regionale ed indirizzate al rimboschimento, alla tutela e alla razionale gestione dei boschi; d) costituzione di consorzi di miglioramento fondiario in ambiti territoriali idonei alla razionale gestione e manutenzione dei boschi. |
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Art. 13 1. Nei Comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti del sottobosco costituiscono parte rilevante dell'economia locale a vanno finalizzate: a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali; b) alla creazione di posti di lavoro e di attività imprenditoriali locali. |
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TITOLO III Art. 14 1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane concedono contributi fino al 90 per cento, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale e le linee telefoniche ed altri interventi miranti alla permanenza dell'uomo in montagna, nonché per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia. |
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Art. 15 1. Per agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento della zootecnia nelle zone montane, le Comunità montane possono concedere contributi agli imprenditori agricoli, singoli o associati, entro i limiti massimi stabiliti dalle norme regionali ed approvate dalla Commissione Europea. |
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Art. 16 1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, la Regione accorda la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari: a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani; b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei Comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della Legge n. 97 del 1994; c) cooperative agricole con sede nei Comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 40 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani. 2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni entro i limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21. |
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Art. 17 1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale, la Regione promuove lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate, contribuiscano alla tutela dell'ambiente rurale ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico - paesaggistico. |
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Art. 18 1. Al fine di favorire lo sviluppo di attività aziendali che consentano di soddisfare le esigenze di protezione ambientale, di conservazione dello spazio naturale e paesaggistico, nonché di adeguare la produzione agricola al fabbisogno dei mercati, la Regione promuove e sostiene lo sviluppo dell'attività artigianale locale nelle zone montane, mediante l'erogazione di benefici contributivi entro i limiti stabiliti dalle leggi regionali di settore. |
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TITOLO IV Art. 19 1. La Regione definisce e promuove interventi di formazione professionale rivolti a funzionari e dirigenti delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni montani per l'elaborazione tecnica dei piani di sviluppo e dei relativi progetti. 2. La Regione promuove e favorisce progetti di formazione professionale che riguardano la salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale e attività di interesse generale e sociale delle zone montane. |
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Art. 20 1. La Regione promuove, d'intesa con le Comunità montane, iniziative nei confronti del governo centrale per la stipula di accordi di programma di cui all'articolo 20, primo comma, della Legge n. 97 del 1994, relativi all'offerta di scuola materna e d'obbligo e per l'attuazione degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, di cui al comma 1 dell'articolo 21 della Legge n. 97 del 1994, nei comuni individuati d'intesa con il Ministero competente. |
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Art. 21 1. La Regione sostiene e coordina le iniziative delle Comunità montane per la diffusione delle informazioni mediante sistemi informatici e telematici, in collaborazione con Province, Comuni, sedi periferiche della pubblica amministrazione e con altri organismi competenti. 2. La Giunta regionale nell'ambito dei programmi di sviluppo della telematica, individua interventi ed azioni da realizzare per la fruizione decentrata di informazioni e di servizi, nonché per l'incentivazione e la partecipazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie alla distribuzione di informazioni. 3. La Giunta regionale promuove intese con i Comuni interessati per la realizzazione di sportelli plurifunzionali di informazioni e di servizi ai cittadini. 4. Le Comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. |
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Art. 22 1. La Regione promuove e adotta provvedimento volti a favorire il recupero delle località montane e contribuisce alla formazione e allo sviluppo degli insediamenti abitativi nelle zone montane. 2. Al fine di agevolare il trasferimento e la costituzione di attività produttive nelle zone montane, la Regione promuove e attiva interventi di credito agevolato. 3. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere protocolli d'intesa e convenzioni quadro con istituti di credito allo scopo di assicurare alle attività economiche svolte nelle zone montane migliori condizioni di finanziamento e di servizi. |
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Art. 23 1. Le Comunità montane sono individuate, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 97 del 1994, quali enti locali cui possono essere attribuite le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali, e di gestione dei servizi stessi. 2. La gestione associata di servizi pubblici riguarda in particolare: a) la realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio montano; b) la predisposizione di servizi di assistenza al territorio; c) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con eventuale trasformazione in energia; d) l'organizzazione del trasporto locale e in particolare del trasporto scolastico; e) la realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, capaci di rispondere ai bisogni della popolazione locale; f) l'attivazione di servizi sociali di orientamento e formazione per i giovani. |
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Art. 24 1. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti e nelle località abitate da meno di 500 abitanti, le Comunità montane, su delega dei Comuni, possono organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci utilizzando i mezzi autorizzati al servizio pubblico e favorendo l'integrazione con i servizi di linea già funzionanti. |
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Art. 25 1. La Giunta regionale, in collaborazione con le Province, le Comunità montane ed i Comuni montani, promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio culturale della montagna, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando ogni opportuna iniziativa volta alla tutela di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati. 2. Le Comunità montane nell'ambito della propria programmazione e in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono altresì: a) l'attività di musei e di mostre permanenti di cultura popolare e contadina volti a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate; b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folclore locale. |
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TITOLO V Art. 26 1. Il fondo regionale per la montagna, istituito dall'articolo 49 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è alimentato: a) dai trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna; b) da risorse finanziarie a carico del bilancio regionale determinate annualmente con la legge di bilancio; c) da altre risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione Europea. 2. Le risorse erogate hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato e della Regione a favore degli enti locali. 3. La legge di bilancio provvede annualmente alla quantificazione del fondo. |
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Art. 27 1. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane sulla base degli indirizzi recati dal Piano regionale di sviluppo e dagli atti che ne rappresentano la specificazione operativa. 2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale: a) gli interventi speciali di competenza delle Comunità montane di cui alla Legge n. 97 del 1994; b) le spese di investimento delle Comunità montane per la realizzazione di progetti, previsti dai loro rispettivi piani di sviluppo, che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti; c) le spese necessarie all'elaborazione di progetti di massima e al loro perfezionamento in progetti esecutivi; d) le spese relative all'erogazione di incentivi finanziari per gli interventi previsti dalla presente legge; e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti previsti nei rispettivi piani di sviluppo che siano assistiti da finanziamento della Unione Europea o della Regione. |
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Art. 28 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, determina entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio le priorità e i criteri di assegnazione del fondo regionale per la montagna, riservando delle quote di finanziamento per le zone più svantaggiate e per gli interventi volti a superare dei fenomeni di crisi temporanea delle attività economiche. 2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le quote annuali del fondo da destinare agli interventi settoriali e intersettoriali. 3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione, la graduatoria e l'erogazione degli interventi finanziari gravanti sulle disponibilità del fondo, tenendo conto in particolare delle zone, delle tipologie di intervento e dei soggetti attuatori. 3. La Giunta regionale provvede ad eventuali modifiche della ripartizione del fondo entro il 30 settembre di ogni anno sulla base dell'effettiva utilizzazione del medesimo. |
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Art. 29 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 20.000.000.000 (euro 10.329.137,98 ) per l'anno 2001, lire 18.000.000.000 (euro 9.296.224,18 ) per l'anno 2002 e lire 17.000.000.000 (euro 8.779.767,28 ) per gli anni successivi e fanno carico alla U.P.B. S 03.053. 2. Agli stessi oneri si fa fronte: - quanto a lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99 ) per l'anno 2001, lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19 ) per l'anno 2002 e lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29 ) per l'anno 2003,con gli stanziamenti previsti nella U.P.B. S 03.053 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e a quella corrispondente alla U.P.B. S 03.053 dei bilanci per gli anni successivi; - quanto a lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99 ) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante le seguenti variazioni al bilancio 2001/2003; Stato di previsione della spesa 03 - PROGRAMMAZIONE In diminuzione U.P.B. S 03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 3 della Tabella A allegata alla legge finanziaria. COMPETENZA 2001 2002 2003 CASSA 2001 In aumento U.P.B. S 03.053 - Organizzazione e sviluppo delle Comunità Montane. COMPETENZA 2001 2002 2003 CASSA 2001 |