CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 149/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, USAI

il 19 dicembre 2000

Istituzione e gestione della rete contabile agricola regionale


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Con la nuova normativa comunitaria viene a cessare il regime di incoraggiamento per la tenuta della contabilità aziendale che costituiva una fondamentale fonte di finanziamento della rete contabile della Sardegna.

La mancanza di fonti sostitutive di finanziamento comporterebbe il blocco dell'attività e la conseguente interruzione del flusso di informazioni sul sistema agricolo sardo finora acquisite.

Per contro la nuova normativa sui fondi strutturali per il periodo 2000 - 2006, in particolare il reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio, articolo 44, prevede l'assegnazione di risorse aggiuntive alle regioni le cui valutazioni intermedie, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003, dimostreranno di avere raggiunto i livelli di performance prefissati. Tali risorse sono rilevanti in quanto la Commissione riserva il 4 per cento degli stanziamenti complessivi e lo Stato il 6 per cento della riserva nazionale per quei programmi che rispettano i criteri di efficacia e di efficienza, sulla base degli indicatori a tal fine selezionati e costantemente monitorati. Tali indicatori si basano su un questionario valutativo comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, confluito nel documento di lavoro STAR VI/12004/00. La rete contabile costituisce la fonte principale di informazioni per la valutazione dei programmi.

Occorre anche considerare che la tenuta della contabilità costituisce un importante fattore di crescita professionale dell'imprenditore e consente il raggiungimento di un migliore livello organizzativo aziendale.

Si deve sottolineare, inoltre, la funzione che una rete contabile rappresentativa e adeguatamente dimensionata può svolgere a supporto della programmazione degli interventi di politica agraria.

Si rende necessario da parte della Regione assicurare la prosecuzione e il potenziamento della rete, attraverso un'apposita legge che disciplini l'attività e metta a disposizione le necessarie risorse finanziarie.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai Consiglieri

FRAU, Presidente e relatore - SANNA Alberto, Vice Presidente - RASSU, Segretario - ORTU, Segretario - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MARROCU - PIANA - TUNIS

pervenuta il 19 luglio 2001

La Quinta Commissione Permanente, nella seduta del 18 luglio 2001, ha approvato, all'unanimità dei presenti, il disegno di legge 149 concernente: "Istituzione e gestione della rete contabile agricola regionale".

La Commissione prima di procedere all'approvazione finale ha  richiesto, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento interno, i pareri delle Commissioni Prima (Ordinamento regionale), Seconda (Politiche comunitarie) e Terza (Bilancio); le Commissioni Prima e Terza hanno espresso il parere di competenza, mentre la Commissione Politiche comunitarie ha lasciato decorrere il termine previsto per l'espressione del parere, di conseguenza la Quinta Commissione ha proceduto all'approvazione del disegno di legge prescindendo da tale parere.

Il testo licenziato dalla Quinta Commissione presenta alcune modifiche rispetto a quello presentato dalla Giunta regionale. La Commissione, in particolare, accogliendo il parere della Prima Commissione ha soppresso il Comitato regionale per la rete contabile, originariamente contenuto nella proposta della Giunta regionale; la Commissione agricoltura ha infatti condiviso l'opinione, espressa dalla Prima Commissione, secondo cui i compiti amministrativi attribuiti dal disegno di legge al Comitato possono essere svolti con maggiore snellezza dagli uffici dell'Amministrazione regionale e che sia possibile acquisire le competenze  specialistiche esterne all'amministrazione mediante forme diverse da quelle della costituzione di un comitato permanente.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della rete contabile agricola regionale, contiene le finalità che la Regione intende perseguire con l'istituzione della rete e attribuisce all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le funzioni di  coordinamento, vigilanza e controllo.

L'articolo 2 prevede le modalità di formazione del campione di imprese agricole che costituiscono la rete e prevede la concessione, a titolo di rimborso del disturbo statistico, di una somma pari a 200 euro (circa 387.000 lire) ai conduttori che accettano di fornire le informazioni richieste.

L'articolo 3 disciplina le modalità di effettuazione del servizio di rilevazione dei dati. Mentre il disegno di legge prevedeva che il servizio venisse coordinato dall'ERSAT, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere che il coordinamento sia attribuito all'Assessorato dell'agricoltura che si avvarrà dell'ERSAT. L'attività di rilevazione dei dati sarà curata dalle organizzazioni professionali agricole. Nell'articolo è previsto che i rapporti tra l'ERSAT e le singole organizzazioni professionali agricole siano disciplinati da una convenzione. Per la loro attività le organizzazioni professionali agricole riceveranno un compenso che non potrà essere superiore a 450 euro (circa 871.000 lire) per anno.

L'articolo 4 del testo del disegno di legge prevedeva l'istituzione del Comitato regionale per la rete contabile agricola, tale articolo, come detto precedentemente, è stato soppresso dalla Commissione.

L'articolo 4 bis, inserito dalla Commissione, contiene la clausola che sospende fino alla dichiarazione di compatibilità alla normativa comunitaria la concessione del rimborso forfettario a titolo di rimborso statistico alle aziende.

L'articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie che prevedono una spesa di lire 3.650 milioni per ciascuno degli anni 2001/2002 e 2003.

Data l'importanza che lo sviluppo della tenuta della contabilità agraria riveste sia per le singole aziende, sia per le stessa Amministrazione regionale, la Commissione auspica una rapida approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale.


  La Terza Commissione, nella seduta dell'11 luglio 20012, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente La Spisa.


La Prima Commissione nella seduta dell'11 luglio 2001 ha espresso il proprio parere di competenza.


La Seconda Commissione non ha espresso il proprio parere di competenza nei termini prescritti dal Regolamento.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità e disposizioni generali

1. La presente legge regionale istituisce e disciplina una rete di informazione e di documentazione statistica di tipo tecnico - economico delle imprese agricole sarde, denominata "Rete contabile agricola regionale", al fine di favorire la crescita professionale degli imprenditori e soddisfare le esigenze conoscitive regionali, nazionali e comunitarie derivanti dagli adempimenti in materia di:

a) attività di supporto alla programmazione ed alla valutazione degli interventi di politica agraria regionale;

b) attività di supporto alla programmazione ed alla valutazione degli interventi di sostegno allo sviluppo rurale di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, n. 1260/99 del 21 giugno 1999 del Consiglio e n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999;

c) rete di informazione contabile agricola (RICA), di cui al regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965;

d) conti nazionali e regionali nella Comunità, di cui al regolamento (CE) 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, per quanto concerne le unità di attività economica a livello locale (UAE locali) agricole.

2. L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro - pastorale definisce con successivo provvedimento le norme applicative necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

3. Le azioni di coordinamento, vigilanza e controllo del sistema informativo risultante sono affidate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale o ad enti strumentali. 

 

Art. 1
Finalità e disposizioni generali

1. La presente legge regionale istituisce e disciplina una rete di informazione e di documentazione statistica di tipo tecnico-economico delle imprese agricole sarde, denominata "Rete contabile agricola regionale", al fine di favorire la crescita professionale degli imprenditori e soddisfare le esigenze conoscitive regionali, nazionali e comunitarie derivanti dagli adempimenti in materia di:

a) attività di supporto alla programmazione ed alla valutazione degli interventi di politica agraria regionale;

b) attività di supporto alla programmazione ed alla valutazione degli interventi di sostegno allo sviluppo rurale di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, n. 1260/99 del 21 giugno 1999 del Consiglio e n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999;

c) rete di informazione contabile agricola (RICA), di cui al regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965;

d) conti nazionali e regionali nella Comunità, di cui al regolamento (CE) 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, per quanto concerne le unità di attività economica a livello locale (UAE locali) agricole.

2. Le azioni di coordinamento, vigilanza e controllo del sistema informativo risultante sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. 

Art. 2
Formazione del campione di imprese agricole

1. La rete contabile agricola regionale di cui all'articolo 1, comma 1, è strutturata su base campionaria, in base a criteri di rappresentatività delle imprese prescelte; la selezione delle aziende, effettuata annualmente dal Comitato regionale per la rete contabile agricola di cui all'articolo 4, deve essere effettuata in conformità alle specifiche esigenze dei fenomeni da documentare, strutturando eventualmente il campione complessivo in sottocampioni rappresentativi di particolari aspetti degli interventi di politica agraria oggetto di valutazione.

2. Per la formazione del campione rappresentativo di imprese possono essere utilizzate le aziende beneficiarie delle azioni previste dai programmi di interesse agricolo comunitario, nazionale e regionale.

3. Ai conduttori delle imprese che accettano di fornire le informazioni richieste dal servizio di rilevazione di cui all'articolo 3 può essere corrisposto, a titolo di incentivo all'adesione e di rimborso per il disturbo statistico arrecato, un contributo di lire 387.254 (euro 200) per azienda e per anno, erogabili annualmente a seguito del completamento delle attività di rilevazione. 

 

Art. 2
Formazione del campione di imprese agricole

1. La "rete contabile agricola regionale" di cui all'articolo 1, comma 1, è strutturata su base campionaria, in base a criteri di rappresentatività delle imprese prescelte; la selezione delle aziende  è effettuata in conformità alle specifiche esigenze dei fenomeni da documentare, strutturando eventualmente il campione complessivo in sottocampioni rappresentativi di particolari aspetti degli interventi di politica agraria oggetto di valutazione.

2. Per la formazione del campione rappresentativo di imprese possono essere utilizzate le aziende beneficiarie delle azioni previste dai programmi di interesse agricolo comunitario, nazionale e regionale. 

3. Ai conduttori delle imprese che accettano di fornire le informazioni richieste dal servizio di rilevazione di cui all'articolo 3 è corrisposta, a titolo di rimborso forfettario per il disturbo statistico arrecato, una somma di lire 387.254 (euro 200) per azienda e per anno, erogabili annualmente a seguito del completamento delle attività di rilevazione.

Art. 3
Servizio di rilevazione

1. L'attività di rilevazione presso le imprese selezionate di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere effettuata secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, in modo conforme alle esigenze di elevata qualità del dato, imposte dalle finalità di cui all'articolo 1. L'attività di rilevazione comprende anche la registrazione su supporto informatico delle notizie raccolte e la loro verifica ed elaborazione mediante l'utilizzo dei programmi forniti gratuitamente dalla Regione.

2. Per i fini di cui al comma 1 la qualità del dato deve essere verificata attraverso opportuni controlli disposti dall'autorità competente; inoltre, al termine dell'attività di ciascun esercizio, dovrà essere restituita ad ogni azienda selezionata una specifica documentazione relativa ai dati riepilogativi di bilancio elaborati, eventualmente accompagnata da specifici indicatori di efficienza tecnica, economica e gestionale e, a richiesta dell'interessato, da un adeguato commento.

3. Il servizio di rilevazione aziendale verrà coordinato dall'Ersat e curato dalle OO.PP.AA. maggiormente rappresentative della Sardegna.

4. I rapporti con le imprese devono essere affidati esclusivamente a tecnici che dimostrino il possesso dei necessari requisiti di titolo di studio, professionalità e conoscenza del settore agricolo regionale e specificamente preparati attraverso azioni specifiche di formazione ed aggiornamento disposte dall'autorità responsabile dell'attuazione della presente legge.

5. Il rapporto tra la Regione autonoma della Sardegna e ciascun soggetto incaricato è regolato annualmente dalla stipula di una convezione, nella quale saranno indicate le prestazioni richieste, i relativi compensi, controlli di qualità previsti e le penalità per le eventuali inadempienze. L'entità dei compensi è stabilita annualmente, in funzione della complessità delle aziende affidate; il compenso medio regionale per azienda rilevata non può superare lire 871.321 (euro 450), comprensive di qualsiasi onere ad esclusione dell'IVA ed è suscettibile di aggiornamenti in base ai dati ISTAT. 

 

Art. 3
Servizio di rilevazione

1. L'attività di rilevazione presso le imprese selezionate di cui all'articolo 2, comma 1, è effettuata secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in modo conforme alle esigenze di elevata qualità del dato, imposte dalle finalità di cui all'articolo 1. L'attività di rilevazione comprende anche la registrazione su supporto informatico delle notizie raccolte e la loro verifica ed elaborazione mediante l'utilizzo dei programmi forniti gratuitamente dalla Regione.

2. Per i fini di cui al comma 1 la qualità del dato è verificata attraverso opportuni controlli disposti dall'autorità competente; inoltre, al termine dell'attività di ciascun esercizio, è restituita ad ogni azienda selezionata una specifica documentazione relativa ai dati riepilogativi di bilancio elaborati, eventualmente accompagnata da specifici indicatori di efficienza tecnica, economica e gestionale e, a richiesta dell'interessato, da un adeguato commento.

3. Il servizio di rilevazione aziendale è coordinato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che si avvale dell'Ersat e curato dalle organizzazioni professionali agricole della Sardegna.

4. I rapporti con le imprese sono  affidati esclusivamente a tecnici che dimostrino il possesso dei necessari requisiti di titolo di studio, professionalità e conoscenza del settore agricolo regionale e specificamente preparati attraverso azioni specifiche di formazione ed aggiornamento disposte dall'autorità responsabile dell'attuazione della presente legge.

5. Il rapporto tra l'Ersat e ciascuna  organizzazione professionale agricola incaricata è regolato dalla stipula di una convezione, nella quale sono indicate le prestazioni richieste, i relativi compensi,  i controlli di qualità previsti e le penalità per le eventuali inadempienze. L'entità dei compensi è stabilita in funzione della complessità delle aziende affidate; il compenso medio regionale per azienda rilevata non può superare lire 871.321 (euro 450), comprensive di qualsiasi onere ad esclusione dell'IVA .

Art. 4
Comitato regionale per la rete contabile agricola

1. E' istituito il Comitato regionale per la rete contabile agricola, con compiti consultivi per le problematiche legate alla gestione della Rete contabile agricola, e propositivi per l'utilizzazione delle informazioni raccolte. Nel Comitato regionale per la rete contabile agricola sono rappresentati l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, l'Istituto nazionale di economia agraria, l'ERSAT, il Dipartimento di economia della Facoltà agraria di Sassari e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale.

2. L'elenco degli organismi rappresentati nel Comitato di cui al comma 1 può essere aggiornato od integrato dalla Giunta regionale con apposito motivato provvedimento. La nomina dei componenti e le disposizioni per il funzionamento tecnico del Comitato sono di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.

3. La presidenza e le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dai rappresentanti dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare esperti degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Ai componenti del Comitato competono le indennità stabilite dalla legislazione regionale vigente. 

 

Art. 4
Comitato regionale per la rete contabile agricola

  (Soppresso)

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 3.650.000.000 (euro 1.885.067,68) e gravano sulla UPB S06.074 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione delle risorse di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria

COMPETENZA

2001
euro 1.885.067,68
lire 3.650.000.000

2002
euro 1.885.067,68
lire 3.650.000.000

2003
euro 1.885.067,68
lire 3.650.000.000

CASSA

2001
euro 1.885.067,68
lire 3.650.000.000

In aumento

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.074 - Incentivi per la ricerca, la diffusione dell'innovazione ed il potenziamento dei servizi reali di assistenza tecnica

COMPETENZA

2001
euro 1.885.067,68
lire 3.650.000.000

2002
euro 1.885.067,68
lire 3.650.000.000

2003
euro 1.885.067,68
lire 3.650.000.000

CASSA

2001
euro 1.885.067,68
lire 3.650.000.000 

 

Art. 4 bis
Clausola di sospensione

1. La disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 2 è attuata dall'Amministrazione regionale solo dopo la sua approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della stessa Commissione.

   

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 3.650.000.000 (euro 1.885.067,68) e gravano sulla UPB S06.074 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione delle risorse di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria

COMPETENZA

2001      euro       1.885.067,68

              lire         3.650.000.000

2002      euro       1.885.067,68

              lire         3.650.000.000

2003     euro       1.885.067,68

             lire         3.650.000.000

UPB S03.003 - Fondo di cassa

CASSA

2001     euro        258.228,44

             lire          500.000.000

In aumento

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.074 - Incentivi per la ricerca, la diffusione dell'innovazione ed il potenziamento dei servizi reali di assistenza tecnica

COMPETENZA

2001       euro       1.885.067,68

               lire         3.650.000.000

2002       euro       1.885.067,68

               lire         3.650.000.000

2003      euro       1.885.067,68

              lire         3.650.000.000

CASSA

2001      euro       258.228,44

              lire         500.000.000