CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 148/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, USAI

il 19 dicembre 2000

Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Uno dei vincoli che impediscono all'agricoltura sarda di compiere una decisiva svolta di qualità verso una sua dimensione "europea" è l'irrisolto problema del credito. Non è infatti un mistero che i produttori agricoli isolani paghino mediamente circa 1,5 punti di interesse in più dei loro colleghi per l'ottenimento di prestiti e mutui.

È pertanto lodevole l'iniziativa che le organizzazioni professionali agricole, analogamente a quanto fatto dai settori industriali, della piccola industria, dell'artigianato, commercio e cooperazione, intendano dotarsi di uno strumento che ha mostrato nei settori citati la sua efficacia e cioè quello dei consorzi e cooperative di garanzia in forma collettiva.

Le sole forze di tali organismi non consentono loro di dotarsi di un fondo di rischi che permetta l'accesso ai benefici di una grande massa di imprenditori che saranno costretti a continuare la normale trafila da soli contro il sistema bancario.

Pertanto un intervento della Regione, che in passato ha spesso operato con proprie risorse nel settore del credito, consentirebbe il decollo di questo moderno strumento al servizio delle piccole e medie imprese agricole.

Purtroppo non esiste una normativa nazionale di riferimento che si rivolga al settore agricolo e disciplini il regime di aiuto ai consorzi e cooperative di garanzia.

Il precedente intervento regionale risale al 1998 (articolo 10, legge regionale n. 8) che non superò, assieme all'intera legge, l'esame comunitario.

È quindi necessario che la Regione Sarda intervenga per consentire a questo primario settore economico, attualmente in crescita, di accedere al credito con una certa facilità, in tempi rapidi e con un risparmio sugli interessi.

Inoltre il sistema bancario sarebbe sgravato da una grande quantità di piccole pratiche per le quali i tempi di erogazione sono comunemente medio lunghi mentre il mondo produttivo agricolo ha necessità di risorse in ben precisati momenti e con rapidità di erogazione.

Il presente progetto di legge intende anche porsi al riparo da possibili contestazioni da parte dell'Unione Europea, in quanto fa riferimento ad una legge (la n. 43 del '97) della Regione Emilia Romagna e un'altra della Regione Liguria, approvate senza osservazioni da parte della Comunità.

La proposta di legge consente alla Regione, mediante l'intervento sugli organismi di garanzia, di favorire l'accesso al credito e di incentivare l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali; di individuare le caratteristiche dei suddetti organismi, le modalità di concessione dei contributi e prevede rigide misure di controllo sul rispetto delle direttive comunitarie e delle disposizioni di legge.

Pertanto si ritiene che con tale legge si possa dare notevole impulso al rilancio dell'impresa agricola con ricadute sui livelli occupazionali e sul tessuto socio - economico della Sardegna.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai Consiglieri

FRAU, Presidente, SANNA Alberto, Vice Presidente, RASSU, Segretario; ORTU, Segretario e relatore; CAPPAI, DEMURU, GIAGU, GRANELLA, LOCCI, MANCA, MARROCU, MILIA, PIANA, TUNIS

pervenuta il 13 dicembre 2001

La Quinta Commissione permanente nella seduta del 4 dicembre 2001 ha approvato, all'unanimità dei presenti, il disegno di legge n. 148 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo"  accogliendo i suggerimenti proposti dalla Commissione bilancio in merito agli aspetti finanziari del provvedimento.

Il provvedimento permetterà all'Amministrazione regionale di concedere ai consorzi fidi, costituiti da imprenditori agricoli, dei contributi finalizzati alla formazione ed all'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia, destinati alla prestazione di garanzia a favore delle imprese socie.

Il disegno di legge prevede, inoltre, la concessione ai consorzi fidi di contributi per la prestazione di attività di consulenza tecnico-finanziaria alle imprese agricole. Tale attività, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sarà obbligatoriamente prestata anche nei confronti delle imprese agricole non associate ai consorzi .

Il disegno di legge prevede che la concessione di contributi ai consorzi fidi e la prestazione della garanzia dei consorzi fidi alle singole imprese rispetteranno le disposizioni comunitarie che disciplinano la materia.

Nel provvedimento sono dettagliatamente disciplinati i requisiti dei consorzi fidi beneficiari dei contributi, l'ammontare dei contributi, le competenze della Giunta regionale in merito all'attuazione del provvedimento e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

La Commissione ha inserito nel provvedimento una disposizione che sospende la concessione dei contributi ai consorzi fidi fino alla approvazione delle disposizioni da parte della Commissione Europea o solo decorso il termine per l'esame degli aiuti da parte della stessa Commissione.

La Commissione, in attuazione dell'articolo 45 del regolamento interno, ha chiesto alla Commissione politiche comunitarie il parere sugli aspetti del provvedimento relativi alla compatibilità dello stesso con gli obblighi comunitari; poiché la Seconda Commissione non ha espresso il parere nei termini regolamentari, la Quinta Commissione ha approvato il provvedimento prescindendo da tale parere.

La Commissione ritiene che il rafforzamento dei consorzi fidi e quindi una maggiore  accessibilità al credito da parte delle imprese agricole, socie degli stessi, costituisca una importante azione a favore del comparto agricolo che sta attraversando, ormai da alcuni anni, un periodo di particolare crisi.

La Commissione è consapevole che lo stanziamento per l'attuazione della legge sia largamente insufficiente per un deciso sviluppo dei consorzi fidi nel settore agricolo, tuttavia considera positivamente il primo passo costituito dalla approvazione del disegno di legge e si adopererà per un incremento della dotazione finanziaria del provvedimento per i prossimi anni, specialmente dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione Europea e il superamento del naturale periodo di rodaggio nell'applicazione della legge.

Per l'importanza che il provvedimento può avere per l'agricoltura sarda dev'essere particolarmente apprezzato il clima unitario e costruttivo che ha permesso alla Commissione di licenziare un disegno di legge particolarmente atteso dalle categorie interessate.

Per i motivi esposti la Commissione auspica che l'Assemblea approvi nel minor tempo possibile il provvedimento.


La Terza Commissione, nella seduta del 4 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente, on. Balletto.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art.1
Oggetto

1. La Regione Sardegna, allo scopo di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori economici delle piccole o medie imprese operanti nel settore agricolo, nonché incentivare l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, costituiti tra imprese agricole operanti in Sardegna.

2. Per dette finalità, la Regione Sardegna provvede a:

a) concedere contributi per la costituzione e/o integrazione dei fondi rischi destinati alla prestazione di garanzia a favore delle imprese agricole socie, necessarie per accedere a sistemi di credito e di finanziamento bancario;

 

b) concedere contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico/finanziaria a favore delle imprese agricole associate. 

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, in seguito denominati consorzi fidi.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi:

a) contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese socie, di garanzie per l'accesso al credito;  

b) contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole; l'attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.

Art. 2
Caratteristiche degli organi collettivi di garanzia

1. Gli organismi collettivi di garanzia sono enti costituiti nella forma giuridica di cooperative e di consorzi tra imprese agricole, e possono avere operatività provinciale e/o regionale.

2. A detti enti possono associarsi, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati che, condividendone lo spirito e le finalità intendano agevolarne lo sviluppo e la continuità.

3. Le cooperative ed i consorzi di cui ai precedenti commi del presente articolo devono avere sede operativa e legale nella Regione Sardegna, avere fini mutualistici, una specifica disciplina statutaria e concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed ugualitarie. 

 

Art. 2Requisiti dei consorzi fidi

1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono:

a) essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese, anche di secondo grado;

b) essere costituiti da imprese agricole;

c) avere operatività regionale o almeno provinciale;

d) avere sede operativa nel territorio della Regione;

e) avere fine di mutualità tra gli aderenti;

f) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.

  2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.

Art. 3
Contributi concedibili

1. Il contributi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 vengono concessi proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti, oltre che in misura adeguata all'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati od in fase di erogazione, e per i quali le cooperative e/o i consorzi abbiano provveduto a deliberare la concessione di garanzia.

2. Il contributo regionale, infine, viene concesso sulla base di presunti indici di sviluppo operativo che tengano conto del numero dei potenziali associabili nel corso della gestione a breve termine ed avuto riguardo per la rappresentatività dell'associazione sindacale di categoria di cui le cooperative e/o i consorzi siano espressione.

3. Le contribuzioni di cui ai precedenti commi vengono annualmente determinate dalla Giunta regionale e, in ogni caso, non possono essere superiori all'ammontare dei finanziamenti per i quali gli organismi collettivi di cui all'articolo 2 abbiano provveduto a rilasciare garanzia.

4. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è fissato nella misura massima del 30% delle spese ammissibili.

5. La contribuzione regionale comporta l'osservanza ed il rispetto delle condizioni determinate dalla normativa comunitaria, vigenti all'atto della concessione in materia di credito alle imprese, con riferimento specifico a quelle agricole e con assoluta armonia alla tipologia di credito concedibile, durata dei rispettivi piani di ammortamento, rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni ed esclusioni previste dalla stessa normativa comunitaria in ordine agli aiuti per gli investimenti a favore delle imprese agricole.

6. La garanzia prestata dagli enti di cui all'articolo 2 della presente legge, viene computata ai fini del conteggio e del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalle leggi comunitarie e nazionali per il credito a breve, medio e lungo termine.

 

Art. 3
Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria

1. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria:

a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;

b) in misura adeguata  all'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 non può essere superiore all'ammontare dei finanziamenti per i quali i consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.

3. La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale:

a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

b) è cumulata con altri eventuali aiuti per garantire il rispetto dei massimali di aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa comunitaria;

c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

4. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 4
Attuazioni

1. La Regione Sardegna provvede a stabilire le misure dei contributi concedibili, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione degli stessi, i termini per la presentazione delle domande e le priorità della loro valutazione.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri cui devono attenersi gli organismi di garanzia nell'individuazione dei beneficiari delle agevolazioni concedibili, nel rispetto di quanto stabilito in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti della Legge n. 241  del 1990.

 

Art. 4
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:

a) la misura dei contributi;

b) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;

c) le priorità nella erogazione dei contributi;

d) i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge n. 241 del 1990, i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;

e) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell'Amministrazione regionale;

f) le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione regionale sull'utilizzo dei contributi regionali.

Art. 5
Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia

1. Nel caso di scioglimento o liquidazione della cooperativa e/o consorzio di garanzia, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Sardegna i motivi e le cause dei provvedimenti e provvedere, al contempo, alla restituzione dei contributi regionali non utilizzati per le finalità stabilite dalla presente legge.

 

Art. 5
Scioglimento o liquidazione

  1. In caso  di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica, immediatamente e comunque entro 15 giorni, all'Amministrazione regionale i motivi e le cause dei provvedimenti ed entro 120 giorni restituisce i contributi regionali non utilizzati.

Art. 6
Controlli e sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto e la stretta osservanza delle disposizioni dettate dalla presente legge e dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce le modalità di controllo sugli organismi di garanzia beneficiari dei contributi regionali.

2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta la revoca dei contributi concessi e non utilizzati e l'esclusione dall'accesso ai contributi della presente legge per un periodo massimo di cinque anni.

 

Art. 6
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle disposizioni di attuazione comporta:

a) la revoca e il recupero dei contributi concessi e non utilizzati;

b) la revoca e il recupero dei contributi utilizzati in contrasto con tali obblighi;

c) l'esclusione dall'accesso ai contributi per un periodo da uno a cinque anni.

Art. 7
Relazioni informative

1. Gli organismi di cui all'articolo 2 sono tenuti a comunicare alla Regione Sardegna, con periodicità annuale, a decorrere dalla data di concessione del contributo, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche e, comunque, qualora dette variazioni possano compromettere gli equilibri e le disposizioni della presente legge, le comunicazioni per la verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'accesso a contribuzione devono essere comunicate tempestivamente.

 

Art. 7
Relazioni informative

1. I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.

2. I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.

Art. 8
Approvazione comunitaria

1. Contributi ed agevolazioni devono essere conformi ai parametri stabiliti dall'Unione Europea e sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione in ordine al regime d'aiuto a favore delle imprese.

2. In ogni caso, gli importi concedibili ai sensi della presente legge non possono eccedere i massimali stabiliti dall'Unione Europea per gli aiuti nel settore agricolo.

 

Art. 8
Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 1.000.000.000 e gravano sulla U.P.B. S 06.025 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - Programmazione

UPB  S 03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 4 della Tabella B allegata alla legge finanziaria

COMPETENZA

2001
euro
516.456,9
lire 1.000.000.000

2002
euro 516.456,9
lire 1.000.000.000

2003
euro 516.456,9
lire 1.000.000.000

CASSA

2001
euro 516.456,9
lire 1.000.000.000

In aumento

03 Agricoltura

UPB  S 06.025 - Potenziamento dell'impresa agricola.

Opere di miglioramento fondiario e di trasformazione aziendale.

COMPETENZA

2001
euro 516.456,9
lire 1.000.000.000

2002
euro 516.456,9
lire 1.000.000.000

2003
euro 516.456,9
lire 1.000.000.000

CASSA

2001
euro 516.456,9
lire 1.000.000.000

 

Art. 9
Norma finanziaria

 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 1.000.000.000 e gravano sulla U.P.B. S 06.025 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB  S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 4 della Tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6

COMPETENZA

2001

euro            516.456,9
lire              1.000.000.000

2002

euro         516.456,9
lire           1.000.000.000

2003

euro          516.456,9
lire            1.000.000.000

In aumento

03 - AGRICOLTURA

UPB  S06.025 - Potenziamento dell'impresa agricola.

Opere di miglioramento fondiario e di trasformazione aziendale.

COMPETENZA

2001

euro            516.456,9
lire              1.000.000.000

2002

euro             516.456,9
lire               1.000.000.000

2003

euro             516.456,9
lire              1.000.000.000

   

Art. 9 bis
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.